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Delibera n. 8 del 16 Aprile 2019
varata dal Comitato Amministratore
Approvata da parte dei Ministeri Vigilanti con nota n. 12623
del 10 ottobre 2019
RIFORMA INPGI
1
Principali novità introdotte in materia 
Entrate Contributive
VARIAZIONI SCADENZE 
ADEMPIMENTI  (L.P.)
VARIAZIONE ALIQUOTE                     
CO.CO.CO
CONTRIBUTO INFORTUNI
2
VARIAZIONE ALIQUOTE                     
Liberi Professionisti
3
Contributo soggettivo a carico del giornalista il 10% del reddito al “netto” delle
spese di produzione ma al “lordo” dei contributi previdenziali. A decorrere
1/01/2020 la misura del contributo è incrementata al 12% e, per le fasce di
reddito eccedenti i 24.000 euro annui, al 14%)
Contributo integrativo a carico del giornalista, con diritto di rivalsa sul
committente, a decorrere dal 1/01/2020, elevato dal 2% al 4% del reddito
“lordo”. L’incremento dei 2 punti percentuali andrà per metà (1%)
automaticamente ad incrementare il montante previdenziale e per l’altra metà
(1%) ad interventi di welfare (previa delibera da sottoporre all’approvazione
ministeriale).
Contributo di maternità a carico del giornalista (nel 2019 pari a euro 32,00 annui)
Contributo aggiuntivo facoltativo a carico del giornalista (pari almeno al 5% del
reddito al “netto” delle spese di produzione ma al “lordo” dei contributi previdenziali)
Misura del contributo
4
Adempimenti e scadenze per i liberi
professionisti fino al 31/12/2019
 Entro il 31 luglio dell’anno successivo a
quello di riferimento: comunicazione dei
redditi professionali percepiti;
 Entro il 30 settembre di ogni anno:
pagamento dei contributi minimi a titolo di
acconto;
 Entro il 31 ottobre dell’anno successivo a
quello di riferimento: pagamento
dell’eventuale saldo (10% + 2%).
5
Adempimenti e scadenze per i liberi
professionisti dal 1/01/2000
 Entro il 31 luglio di ogni anno: pagamento
dei contributi minimi a titolo di acconto;
 Entro il 30 settembre dell’anno successivo
a quello di riferimento: comunicazione dei
redditi professionali percepiti;
 Entro il 31 ottobre dell’anno successivo a
quello di riferimento: pagamento
dell’eventuale saldo (12% + 4% e, per i
pensionati 6% + 4%).
6
CONTRIBUTO MINIMO ANNUALE
Tipo contributo
Più di 5 anni di
anzianità
professionale
Meno di 5 anni di
anzianità
professionale
Titolari di trattamento
pensionistico diretto
Contributo Soggettivo
213,30 106,65 106,65
Contributo Integrativo
42,66 21,33 42,66
Contributo di
maternità 32,00 32,00 32,00
Totale contributo
minimo 2019
287,96 159,98 181,31
7
MISURA DELLA CONTRIBUZIONE
PER I CO.CO.CO.
ripartizione di 1/3 a carico del giornalista e 2/3 a carico del committente
Decorrenza
dal
IVS Prestazioni
temporanee
TOTALE COMMITTENTE GIORNALISTA
01/01/2009 18,75 % 0,72 % 19,47 % 12,98 % 6,49 %
01/01/2010 23,40 % 0,72 % 24,12 % 16,08 % 8,04 %
01/01/2011
01/11/2019
26,00 %
26,00%
0,72 %
2,00 %
26,72 %
28,00 %
17,82 %
18,67 %
8,91 %
9,33 %
Il contributo pari al 2,00% è destinato al finanziamento:
dell’indennità di maternità e del congedo parentale;
dell’assegno per il nucleo familiare;
dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera;
trattamento di disoccupazione;
8
Per i Giornalisti Pensionati e per i Giornalisti
contestualmente assicurati presso altre forme
obbligatorie:
- dal 1° gennaio 2009: 12,75 % (di cui 4,25 % a carico del giornalista);
- dal 1° gennaio 2010: 15,30 % (di cui 5,10 % a carico del giornalista);
- dal 1° gennaio 2011: 17,00 % (di cui 5,67 % a carico del giornalista).
Le aliquote ridotte si applicano solo:
a) nei confronti di giornalisti già titolari di un trattamento pensionistico a carico
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di ogni altra forma di previdenza
obbligatoria, compresi i regimi previdenziali dei liberi professionisti;
b) nei casi in cui l’attività giornalistica sia svolta contestualmente a quella che
comporta l’obbligo assicurativo presso altro regime previdenziale (ad esempio,
all’Inpgi 1 o all’INPS, etc.). In tal caso, il giornalista sarà tenuto a segnalare
tempestivamente al committente il fatto di essere già assicurato ad altro ente e le
eventuali variazioni di tale status. Il contestuale versamento contributivo alla
Gestione separata dell’Inps - per rapporti di collaborazioni coordinate e
continuative non giornalistiche - nonché l’eventuale versamento dei contributi
volontari presso l’Inpgi 1 non consentono l’applicazione delle aliquote ridotte.
9
Anzianità Contributiva
Il versamento del contributo soggettivo comporta - a
decorrere dal 1/01/2013 (per i co.co.co. già dal 1/01/2009) -
il riconoscimento di una anzianità contributiva pari ad un
anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo -
compreso l’eventuale contributo aggiuntivo di cui all’art.
3, comma 4, del Regolamento - non risulti inferiore al
contributo calcolato sul reddito minimo di cui all’articolo
1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2019, reddito
pari quindi a 15.878,00 euro).
10
ASSICURAZIONE INFORTUNI
A decorrere dal 1/11/2019 i giornalisti titolari di un
rapporto di CO.CO.CO. con un compenso annuo non
inferiore a 3.000 euro sono obbligatoriamente assicurati
contro gli infortuni in ambito professionale.
Il premio assicurativo, pari a 6 euro mensili, è posto
interamente a carico del committente.
Il premio è dovuto per tutta la durata di ogni rapporto di
collaborazione, indipendentemente dalla cadenza
dell’erogazione dei compensi, che potrebbe non essere
mensile. E’ dovuto anche nei periodi di astensione
obbligatoria per congedo di maternità e/o paternità.
Principali novità introdotte in materia 
di prestazioni 
DISOCCUPAZIONE CO.CO.CO.
INFORTUNI
CO.CO.CO
MATERNITA’
11
LIQUIDAZIONE IN CAPITALE (UNA 
TANTUM)
INDENNITA’ UNA TANTUM
art. 28 del Regolamento
A decorrere dal 11 Ottobre 2019, viene esclusa la possibilità di chiedere
il rimborso dell’UNA TANTUM:
1) per coloro i quali abbiano maturato presso la Gestione separata una
pensione di vecchiaia supplementare di importo annuo pari o superiore al 50%
dell’assegno sociale (per il 2019 pari a 5.953,87 euro annui).
Si precisa che gli iscritti che hanno maturato una pensione supplementare
sono coloro i quali risultano già titolari di un trattamento diretto ovvero abbiano
una posizione assicurativa in altre Gestioni previdenziali (Inps, Inpgi 1, ecc) tale
da consentire la liquidazione di una pensione diretta, anche se futura.
2) per coloro che si avvalgono della facoltà del pensionamento pro-rata;
3) per coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiunzione L. n.45/90.
12
Il Servizio contributi verificherà
dal Casellario se i giornalisti hanno
maturato 20 anni utili ad una pensione,
anche in cumulo. In tale ipotesi non si darà
luogo alla restituzione dei contributi se
l’importo della pensione supplementare –
anche futura - corrisponde alla tabella
sottostante, a seconda dell’età
dell’interessato.
13
14
ETA'
Coefficiente
Trasformazione
MONTANTE
Pensione supplementare
pari al 50% dell'assegno
sociale INPS
66 5,42%
54.935,14 2.976,94
67 5,60%
53.121,61 2.976,94
68 5,80%
51.291,09 2.976,94
69 6,02%
49.442,53 2.976,94
70 6,26% 47.577,67 2.976,94
71 e oltre 6,51%
45.707,58 2.976,94
Trattamento di Disoccupazione per i CO.CO.CO.
“DISCOLL” - Art. 53 Regolamento
15
Requisiti
- co.co.co.;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inpgi;
- non pensionati;
- privi di partita IVA;
- perdita involontaria occupazione;
- n. 1 mese di contribuzione nel periodo di riferimento (dal 1°
gennaio dell’anno precedente quello in cui si è verificata la
cessazione del rapporto di lavoro al predetto evento). Parte
dal 1° novembre 2019.
.
16
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, a pena di
decadenza.
DECORRENZA
Ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, se la
domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno successivo la data di
cessazione del rapporto di lavoro;
- dal giorno successivo la presentazione della domanda di disoccupazione, per
le domande presentate oltre l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto
DURATA
La DIS-COLL è corrisposta, mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà
dei mesi di durata del rapporto co.co.co. nel periodo di riferimento (dal 1°
gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di lavoro
all’evento stesso).
La durata minima è 15 giorni quella massima sei mesi.
La fruizione dell’indennità non comporta l’accredito della contribuzione
figurativa.
.
17
CALCOLO
Elementi per il calcolo:
1. periodo di riferimento (1° gennaio anno precedente evento cessazione
fino all’evento stesso)
2. reddito medio mensile sui versamenti del periodo di riferimento
3. importo di riferimento Inps: anno 2019 euro 1.221,44
4. massimale Inps: anno 2019 euro 1.328,76
Se il reddito medio mensile - calcolato sulla base dei versamenti effettuati
nel periodo di riferimento - è ≤ € 1.221,44 (importo anno 2019 annualmente
rivalutato in base indice ISTAT), allora l’indennità è pari al 75% del reddito
medio mensile;
Se il reddito medio mensile è > € 1.221,44, l’indennità è pari al 75% (€
1.221,44) + 25% (reddito medio mensile - € 1.221,44).
Dal 91° giorno l’indennità si riduce progressivamente del 3% ogni mese.
L’indennità non può superare il Massimale INPS che per l’anno 2019 è di €
1.328,76.
Esempio 1:
Reddito medio mensile < € 1.221,44
- Cessazione rapporto di lavoro: 31/10/2020
- 10 contributi mensili accreditati nel periodo di riferimento 1/11/2019* al
31/10/2020
- Reddito medio mensile : € 800,00
Durata della prestazione: 5 mesi (10 mensilità contributive/2)
Calcolo Indennità: 75% di 800,00 = € 600,00
Il giornalista pertanto percepirà:
primi 3 mesi = € 600,00
4° mese = € 582,00 (- 3%)
5° mese = € 564,54 (- 3%)
18
Esempio 2:
Reddito medio mensile > € 1.221,44
- Cessazione rapporto di lavoro: 31/10/2020
- 12 contributi mensili accreditati nel periodo di riferimento 1/11/2019* al
31/10/2020
- Reddito medio mensile : € 1.300,00
Durata della prestazione: 6 mesi (12 mensilità contributive/2)
Calcolo Indennità: 75% di 1.221,44 = € 916,08
25% (€ 1.300,00 – € 1.221,44) = € 19,64
€ 916,08 + € 19,64 = € 935,72
Il giornalista pertanto percepirà:
primi 3 mesi = € 935,72
4° mese = € 907,64 (- 3%)
5° mese = € 880,41 (- 3%)
6° mese = € 853,99 (- 3%)
19
Esempio 3:
Reddito medio mensile > € 1.221,44 con massimale
- Cessazione rapporto di lavoro: 31.12.2020
- 12 contributi mensili accreditati nel periodo di riferimento che va dal
1/11/2019* al 31/12/2020
- Reddito medio mensile : € 3.000,00
Durata della prestazione: 6 mesi (12 mensilità contributive/2)
Calcolo Indennità:
75% di € 1.221,44 = € 916,08
25% (€ 3.000,00 – € 1.221,44) = € 444,64
€ 916,08 + € 444,64 = € 1.360,72 si applica massimale € 1.328,76
Il giornalista pertanto percepirà:
primi 3 mesi = € 1.328,76 mensili
4° mese = € 1.288,89 (- 3%)
5° mese = € 1.250,22 (- 3%)
6° mese = € 1.212,71 (- 3%)
20
21
Sospensione: Il trattamento si sospende in caso di rioccupazione con
contratto di lavoro subordinato fino a 5 giorni. Oltre tale durata subentra la
cessazione della prestazione.
Cumulo con nuova attività lavorativa:
- Reddito da lavoro autonomo annuo fino ad € 4.800;
- Reddito da lavoro parasubordinato fino ad € 8.000;
- Reddito da lavoro accessorio da € 4.000,01 fino ad € 7.000,00;
Qualora il reddito dichiarato < = ai suddetti limiti, la Dis coll subisce una
decurtazione pari all’80% del reddito dichiarato
Qualora il reddito dichiarato > ai suddetti limiti, si perde il diritto alla DIS
COLL.
Cumulabilità totale:
Lavoro Occasionale fino ad € 5.000,00 annui lordi;
Lavoro Accessorio fino ad € 4.000,00 annui lordi.
In data 17 ottobre 2019 i Ministeri Vigilanti hanno approvato il
Regolamento INFORTUNI della Gestione Separata, adottato con
delibera del Comitato Amministratore n. 8 del 14 settembre 2017.
Evento Assicurato:
Infortuni sul lavoro (non extra professionali) – compresi infarto del
miocardio e ictus cerebrale.
Necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che attesti che
l’infortunio è avvenuto sul luogo di lavoro ovvero in itinere.
Beneficiari: Co.Co.Co. Con compenso annuo non inferiore a 3.000
euro lordi.
Premio assicurativo: interamente a carico del committente - è
determinato in misura fissa, non frazionabile, pari a 6,00 euro mensili
per ogni collaboratore.
L’obbligo assicurativo è entrato in vigore dal 1° novembre 2019.
INFORTUNI
22
Termini e modalità della domanda:
Entro 3 gg. denuncia all’INPGI
Prescrizione: 2 anni
Calcolo dell’indennità:
a) per caso di morte: 46.000,00 euro;
b) per caso di invalidità permanente totale: 54.000,00 euro;
c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo
proporzionale all’importo dell’invalidità permanente totale, in
base alla percentuale riscontrata di riduzione della capacità
lavorativa generica
23
Maggiorazioni in casi di morte:
-20% entro 30 anni di età;
-50% tra 31 anni e 40 anni di età;
-30% tra 41 anni e 55 anni di età
-10% per coniuge e ciascun figlio minore
Maggiorazioni in casi di invalidità permanente totale:
-50% entro 30 anni di età;
-30% tra 31 anni e 40 anni di età;
-20% tra 41 anni e 55 anni di età
-10% per coniuge e ciascun figlio minore
24
ESEMPI: INVALIDITA’ PERMANENTE PARZIALE
(Importo base di calcolo € 54.000,00)
1° Esempio
8% Percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal collegio medico
INPGI
€ 54.000,00 x 8/100 = € 4.320,00
2° Esempio
13% Percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal collegio medico
INPGI
€ 54.000,00 x 13/100 = € 7.020,00
3° Esempio
25% Percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal collegio medico
INPGI
€ 54.000,00 x 25/100 = € 13.500,00
25
ESEMPIO: INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE
Età del giornalista all’atto dell’infortunio = 54 anni
Familiari:
Coniuge + 1 figlio minore
Importo base = € 54.000,00
Maggiorazione 20% per età = € 10.800,00
Maggiorazione 10% coniuge = € 6.480,00
Maggiorazione 10% figlio minore = € 6.480,00
Totale Infortunio = 77.760,00
26
ESEMPIO: CASO DI DECESSO
Età del giornalista all’atto dell’infortunio = 40 anni
Familiari:
Coniuge + 1 figlio minore
Importo base = € 46.000,00
Maggiorazione 50% per età = € 23.000,00
Maggiorazione 10% coniuge = € 6.900,00
Maggiorazione 10% figlio minore = € 6.900,00
Totale Infortunio = 82.800,00
27
MATERNITA’ CO.CO.CO.
L’introduzione del principio dell’automatismo della
prestazione, comporta che per l’acquisizione del diritto
all’indennità di maternità è sufficiente che nei 12 mesi
precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (1 mese o 2 mesi
prima del parto) risultino dovute e quindi non più versate,
almeno 3 mensilità di contribuzione.
Congedo Parentale: è stato prolungato da 3 a 6 mesi. Anche
l’arco temporale in cui è possibile usufruire del congedo risulta
ampliato fino al terzo anno di vita del bambino anziché entro il
primo.
28
MATERNITA’ LIBERO PROFESSIONISTI
La maternità a rischio consiste nel pagare una mensilità in aggiunta
all’ indennità di maternità ordinaria.
La somma della maternità a rischio e dell’indennità di maternità
ordinaria, non può comunque eccedere il massimale stabilito
annualmente con circolare INPS. Per l’anno 2019 il massimale è
stato fissato in € 25.345,00.
L’indennità di paternità, calcolata con le medesime regole
dell’indennità di maternità, viene riconosciuta in caso di assenza o
impedimento della madre.
29
Esempio 1
Reddito nei due anni precedenti l’evento = € 20.000
Calcolo indennità maternità per 5 mesi
€ 20.000,00 x 80/100 x 5/12 = € 6.667,00
Calcolo indennità interdizione anticipata
€ 6.667,00 / 5 = € 1.333,00
Totale Maternità Ordinaria più Interdizione anticipata
€ 6.667,00 + € 1.333,00 = € 8.000,00
30
Esempio 2: applicazione del minimale di maternità
Reddito nei due anni precedenti l’evento = € 14.000
Calcolo indennità maternità per 5 mesi
€ 14.000,00 x 80/100 x 5/12 = € 4.667,00
€ 4.667,00 < € 5.069,00 (minimo indennità di maternità anno 2019)
Pertanto:
Indennità di maternità ordinaria = € 5.069,00
Calcolo indennità interdizione anticipata
€ 5.069,00 / 5 = € 1.013,80
Totale Maternità Ordinaria più Interdizione anticipata
€ 5.069,00 + € 1.013,80 = € 6.082,80
31

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RIFORMA INPGI 2020

  • 1. Delibera n. 8 del 16 Aprile 2019 varata dal Comitato Amministratore Approvata da parte dei Ministeri Vigilanti con nota n. 12623 del 10 ottobre 2019 RIFORMA INPGI 1
  • 3. 3 Contributo soggettivo a carico del giornalista il 10% del reddito al “netto” delle spese di produzione ma al “lordo” dei contributi previdenziali. A decorrere 1/01/2020 la misura del contributo è incrementata al 12% e, per le fasce di reddito eccedenti i 24.000 euro annui, al 14%) Contributo integrativo a carico del giornalista, con diritto di rivalsa sul committente, a decorrere dal 1/01/2020, elevato dal 2% al 4% del reddito “lordo”. L’incremento dei 2 punti percentuali andrà per metà (1%) automaticamente ad incrementare il montante previdenziale e per l’altra metà (1%) ad interventi di welfare (previa delibera da sottoporre all’approvazione ministeriale). Contributo di maternità a carico del giornalista (nel 2019 pari a euro 32,00 annui) Contributo aggiuntivo facoltativo a carico del giornalista (pari almeno al 5% del reddito al “netto” delle spese di produzione ma al “lordo” dei contributi previdenziali) Misura del contributo
  • 4. 4 Adempimenti e scadenze per i liberi professionisti fino al 31/12/2019  Entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento: comunicazione dei redditi professionali percepiti;  Entro il 30 settembre di ogni anno: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto;  Entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento: pagamento dell’eventuale saldo (10% + 2%).
  • 5. 5 Adempimenti e scadenze per i liberi professionisti dal 1/01/2000  Entro il 31 luglio di ogni anno: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto;  Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento: comunicazione dei redditi professionali percepiti;  Entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento: pagamento dell’eventuale saldo (12% + 4% e, per i pensionati 6% + 4%).
  • 6. 6 CONTRIBUTO MINIMO ANNUALE Tipo contributo Più di 5 anni di anzianità professionale Meno di 5 anni di anzianità professionale Titolari di trattamento pensionistico diretto Contributo Soggettivo 213,30 106,65 106,65 Contributo Integrativo 42,66 21,33 42,66 Contributo di maternità 32,00 32,00 32,00 Totale contributo minimo 2019 287,96 159,98 181,31
  • 7. 7 MISURA DELLA CONTRIBUZIONE PER I CO.CO.CO. ripartizione di 1/3 a carico del giornalista e 2/3 a carico del committente Decorrenza dal IVS Prestazioni temporanee TOTALE COMMITTENTE GIORNALISTA 01/01/2009 18,75 % 0,72 % 19,47 % 12,98 % 6,49 % 01/01/2010 23,40 % 0,72 % 24,12 % 16,08 % 8,04 % 01/01/2011 01/11/2019 26,00 % 26,00% 0,72 % 2,00 % 26,72 % 28,00 % 17,82 % 18,67 % 8,91 % 9,33 % Il contributo pari al 2,00% è destinato al finanziamento: dell’indennità di maternità e del congedo parentale; dell’assegno per il nucleo familiare; dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera; trattamento di disoccupazione;
  • 8. 8 Per i Giornalisti Pensionati e per i Giornalisti contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie: - dal 1° gennaio 2009: 12,75 % (di cui 4,25 % a carico del giornalista); - dal 1° gennaio 2010: 15,30 % (di cui 5,10 % a carico del giornalista); - dal 1° gennaio 2011: 17,00 % (di cui 5,67 % a carico del giornalista). Le aliquote ridotte si applicano solo: a) nei confronti di giornalisti già titolari di un trattamento pensionistico a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di ogni altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i regimi previdenziali dei liberi professionisti; b) nei casi in cui l’attività giornalistica sia svolta contestualmente a quella che comporta l’obbligo assicurativo presso altro regime previdenziale (ad esempio, all’Inpgi 1 o all’INPS, etc.). In tal caso, il giornalista sarà tenuto a segnalare tempestivamente al committente il fatto di essere già assicurato ad altro ente e le eventuali variazioni di tale status. Il contestuale versamento contributivo alla Gestione separata dell’Inps - per rapporti di collaborazioni coordinate e continuative non giornalistiche - nonché l’eventuale versamento dei contributi volontari presso l’Inpgi 1 non consentono l’applicazione delle aliquote ridotte.
  • 9. 9 Anzianità Contributiva Il versamento del contributo soggettivo comporta - a decorrere dal 1/01/2013 (per i co.co.co. già dal 1/01/2009) - il riconoscimento di una anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l’eventuale contributo aggiuntivo di cui all’art. 3, comma 4, del Regolamento - non risulti inferiore al contributo calcolato sul reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2019, reddito pari quindi a 15.878,00 euro).
  • 10. 10 ASSICURAZIONE INFORTUNI A decorrere dal 1/11/2019 i giornalisti titolari di un rapporto di CO.CO.CO. con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni in ambito professionale. Il premio assicurativo, pari a 6 euro mensili, è posto interamente a carico del committente. Il premio è dovuto per tutta la durata di ogni rapporto di collaborazione, indipendentemente dalla cadenza dell’erogazione dei compensi, che potrebbe non essere mensile. E’ dovuto anche nei periodi di astensione obbligatoria per congedo di maternità e/o paternità.
  • 12. INDENNITA’ UNA TANTUM art. 28 del Regolamento A decorrere dal 11 Ottobre 2019, viene esclusa la possibilità di chiedere il rimborso dell’UNA TANTUM: 1) per coloro i quali abbiano maturato presso la Gestione separata una pensione di vecchiaia supplementare di importo annuo pari o superiore al 50% dell’assegno sociale (per il 2019 pari a 5.953,87 euro annui). Si precisa che gli iscritti che hanno maturato una pensione supplementare sono coloro i quali risultano già titolari di un trattamento diretto ovvero abbiano una posizione assicurativa in altre Gestioni previdenziali (Inps, Inpgi 1, ecc) tale da consentire la liquidazione di una pensione diretta, anche se futura. 2) per coloro che si avvalgono della facoltà del pensionamento pro-rata; 3) per coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiunzione L. n.45/90. 12
  • 13. Il Servizio contributi verificherà dal Casellario se i giornalisti hanno maturato 20 anni utili ad una pensione, anche in cumulo. In tale ipotesi non si darà luogo alla restituzione dei contributi se l’importo della pensione supplementare – anche futura - corrisponde alla tabella sottostante, a seconda dell’età dell’interessato. 13
  • 14. 14 ETA' Coefficiente Trasformazione MONTANTE Pensione supplementare pari al 50% dell'assegno sociale INPS 66 5,42% 54.935,14 2.976,94 67 5,60% 53.121,61 2.976,94 68 5,80% 51.291,09 2.976,94 69 6,02% 49.442,53 2.976,94 70 6,26% 47.577,67 2.976,94 71 e oltre 6,51% 45.707,58 2.976,94
  • 15. Trattamento di Disoccupazione per i CO.CO.CO. “DISCOLL” - Art. 53 Regolamento 15 Requisiti - co.co.co.; - iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inpgi; - non pensionati; - privi di partita IVA; - perdita involontaria occupazione; - n. 1 mese di contribuzione nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio dell’anno precedente quello in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro al predetto evento). Parte dal 1° novembre 2019.
  • 16. . 16 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, a pena di decadenza. DECORRENZA Ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno successivo la data di cessazione del rapporto di lavoro; - dal giorno successivo la presentazione della domanda di disoccupazione, per le domande presentate oltre l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto DURATA La DIS-COLL è corrisposta, mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di durata del rapporto co.co.co. nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di lavoro all’evento stesso). La durata minima è 15 giorni quella massima sei mesi. La fruizione dell’indennità non comporta l’accredito della contribuzione figurativa.
  • 17. . 17 CALCOLO Elementi per il calcolo: 1. periodo di riferimento (1° gennaio anno precedente evento cessazione fino all’evento stesso) 2. reddito medio mensile sui versamenti del periodo di riferimento 3. importo di riferimento Inps: anno 2019 euro 1.221,44 4. massimale Inps: anno 2019 euro 1.328,76 Se il reddito medio mensile - calcolato sulla base dei versamenti effettuati nel periodo di riferimento - è ≤ € 1.221,44 (importo anno 2019 annualmente rivalutato in base indice ISTAT), allora l’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile; Se il reddito medio mensile è > € 1.221,44, l’indennità è pari al 75% (€ 1.221,44) + 25% (reddito medio mensile - € 1.221,44). Dal 91° giorno l’indennità si riduce progressivamente del 3% ogni mese. L’indennità non può superare il Massimale INPS che per l’anno 2019 è di € 1.328,76.
  • 18. Esempio 1: Reddito medio mensile < € 1.221,44 - Cessazione rapporto di lavoro: 31/10/2020 - 10 contributi mensili accreditati nel periodo di riferimento 1/11/2019* al 31/10/2020 - Reddito medio mensile : € 800,00 Durata della prestazione: 5 mesi (10 mensilità contributive/2) Calcolo Indennità: 75% di 800,00 = € 600,00 Il giornalista pertanto percepirà: primi 3 mesi = € 600,00 4° mese = € 582,00 (- 3%) 5° mese = € 564,54 (- 3%) 18
  • 19. Esempio 2: Reddito medio mensile > € 1.221,44 - Cessazione rapporto di lavoro: 31/10/2020 - 12 contributi mensili accreditati nel periodo di riferimento 1/11/2019* al 31/10/2020 - Reddito medio mensile : € 1.300,00 Durata della prestazione: 6 mesi (12 mensilità contributive/2) Calcolo Indennità: 75% di 1.221,44 = € 916,08 25% (€ 1.300,00 – € 1.221,44) = € 19,64 € 916,08 + € 19,64 = € 935,72 Il giornalista pertanto percepirà: primi 3 mesi = € 935,72 4° mese = € 907,64 (- 3%) 5° mese = € 880,41 (- 3%) 6° mese = € 853,99 (- 3%) 19
  • 20. Esempio 3: Reddito medio mensile > € 1.221,44 con massimale - Cessazione rapporto di lavoro: 31.12.2020 - 12 contributi mensili accreditati nel periodo di riferimento che va dal 1/11/2019* al 31/12/2020 - Reddito medio mensile : € 3.000,00 Durata della prestazione: 6 mesi (12 mensilità contributive/2) Calcolo Indennità: 75% di € 1.221,44 = € 916,08 25% (€ 3.000,00 – € 1.221,44) = € 444,64 € 916,08 + € 444,64 = € 1.360,72 si applica massimale € 1.328,76 Il giornalista pertanto percepirà: primi 3 mesi = € 1.328,76 mensili 4° mese = € 1.288,89 (- 3%) 5° mese = € 1.250,22 (- 3%) 6° mese = € 1.212,71 (- 3%) 20
  • 21. 21 Sospensione: Il trattamento si sospende in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato fino a 5 giorni. Oltre tale durata subentra la cessazione della prestazione. Cumulo con nuova attività lavorativa: - Reddito da lavoro autonomo annuo fino ad € 4.800; - Reddito da lavoro parasubordinato fino ad € 8.000; - Reddito da lavoro accessorio da € 4.000,01 fino ad € 7.000,00; Qualora il reddito dichiarato < = ai suddetti limiti, la Dis coll subisce una decurtazione pari all’80% del reddito dichiarato Qualora il reddito dichiarato > ai suddetti limiti, si perde il diritto alla DIS COLL. Cumulabilità totale: Lavoro Occasionale fino ad € 5.000,00 annui lordi; Lavoro Accessorio fino ad € 4.000,00 annui lordi.
  • 22. In data 17 ottobre 2019 i Ministeri Vigilanti hanno approvato il Regolamento INFORTUNI della Gestione Separata, adottato con delibera del Comitato Amministratore n. 8 del 14 settembre 2017. Evento Assicurato: Infortuni sul lavoro (non extra professionali) – compresi infarto del miocardio e ictus cerebrale. Necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che attesti che l’infortunio è avvenuto sul luogo di lavoro ovvero in itinere. Beneficiari: Co.Co.Co. Con compenso annuo non inferiore a 3.000 euro lordi. Premio assicurativo: interamente a carico del committente - è determinato in misura fissa, non frazionabile, pari a 6,00 euro mensili per ogni collaboratore. L’obbligo assicurativo è entrato in vigore dal 1° novembre 2019. INFORTUNI 22
  • 23. Termini e modalità della domanda: Entro 3 gg. denuncia all’INPGI Prescrizione: 2 anni Calcolo dell’indennità: a) per caso di morte: 46.000,00 euro; b) per caso di invalidità permanente totale: 54.000,00 euro; c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale all’importo dell’invalidità permanente totale, in base alla percentuale riscontrata di riduzione della capacità lavorativa generica 23
  • 24. Maggiorazioni in casi di morte: -20% entro 30 anni di età; -50% tra 31 anni e 40 anni di età; -30% tra 41 anni e 55 anni di età -10% per coniuge e ciascun figlio minore Maggiorazioni in casi di invalidità permanente totale: -50% entro 30 anni di età; -30% tra 31 anni e 40 anni di età; -20% tra 41 anni e 55 anni di età -10% per coniuge e ciascun figlio minore 24
  • 25. ESEMPI: INVALIDITA’ PERMANENTE PARZIALE (Importo base di calcolo € 54.000,00) 1° Esempio 8% Percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal collegio medico INPGI € 54.000,00 x 8/100 = € 4.320,00 2° Esempio 13% Percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal collegio medico INPGI € 54.000,00 x 13/100 = € 7.020,00 3° Esempio 25% Percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal collegio medico INPGI € 54.000,00 x 25/100 = € 13.500,00 25
  • 26. ESEMPIO: INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE Età del giornalista all’atto dell’infortunio = 54 anni Familiari: Coniuge + 1 figlio minore Importo base = € 54.000,00 Maggiorazione 20% per età = € 10.800,00 Maggiorazione 10% coniuge = € 6.480,00 Maggiorazione 10% figlio minore = € 6.480,00 Totale Infortunio = 77.760,00 26
  • 27. ESEMPIO: CASO DI DECESSO Età del giornalista all’atto dell’infortunio = 40 anni Familiari: Coniuge + 1 figlio minore Importo base = € 46.000,00 Maggiorazione 50% per età = € 23.000,00 Maggiorazione 10% coniuge = € 6.900,00 Maggiorazione 10% figlio minore = € 6.900,00 Totale Infortunio = 82.800,00 27
  • 28. MATERNITA’ CO.CO.CO. L’introduzione del principio dell’automatismo della prestazione, comporta che per l’acquisizione del diritto all’indennità di maternità è sufficiente che nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (1 mese o 2 mesi prima del parto) risultino dovute e quindi non più versate, almeno 3 mensilità di contribuzione. Congedo Parentale: è stato prolungato da 3 a 6 mesi. Anche l’arco temporale in cui è possibile usufruire del congedo risulta ampliato fino al terzo anno di vita del bambino anziché entro il primo. 28
  • 29. MATERNITA’ LIBERO PROFESSIONISTI La maternità a rischio consiste nel pagare una mensilità in aggiunta all’ indennità di maternità ordinaria. La somma della maternità a rischio e dell’indennità di maternità ordinaria, non può comunque eccedere il massimale stabilito annualmente con circolare INPS. Per l’anno 2019 il massimale è stato fissato in € 25.345,00. L’indennità di paternità, calcolata con le medesime regole dell’indennità di maternità, viene riconosciuta in caso di assenza o impedimento della madre. 29
  • 30. Esempio 1 Reddito nei due anni precedenti l’evento = € 20.000 Calcolo indennità maternità per 5 mesi € 20.000,00 x 80/100 x 5/12 = € 6.667,00 Calcolo indennità interdizione anticipata € 6.667,00 / 5 = € 1.333,00 Totale Maternità Ordinaria più Interdizione anticipata € 6.667,00 + € 1.333,00 = € 8.000,00 30
  • 31. Esempio 2: applicazione del minimale di maternità Reddito nei due anni precedenti l’evento = € 14.000 Calcolo indennità maternità per 5 mesi € 14.000,00 x 80/100 x 5/12 = € 4.667,00 € 4.667,00 < € 5.069,00 (minimo indennità di maternità anno 2019) Pertanto: Indennità di maternità ordinaria = € 5.069,00 Calcolo indennità interdizione anticipata € 5.069,00 / 5 = € 1.013,80 Totale Maternità Ordinaria più Interdizione anticipata € 5.069,00 + € 1.013,80 = € 6.082,80 31