SlideShare a Scribd company logo
1 of 160
a cura di Simone Chiarelli 
Seminario di aggiornamento 
La gestione dei servizi nelle 
attività produttive alla luce della 
riforma dello SUAP (DPR 
160/2010)
Omniavis.it
La normativa nazionale e regionale vigente con riferimento alla 
gestione del procedimento unico autorizzatorio, i rapporti con gli 
enti terzi e le problematiche organizzative del SUAP 
DALLE RIFORME BASSANINI AL 
NUOVO SPORTELLO UNICO
Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa” 
 Art. 20 comma 8 
 8. In sede di prima attuazione della presente legge e 
nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al 
presente articolo, quali norme generali regolatrici, 
sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti 
di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonchè le 
seguenti materie: ……….. 
(…Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi 
impianti produttivi)
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” 
 Art. 23 Conferimento di funzioni ai comuni 
 1. Sono attribuite ai comuni le funzioni 
amministrative concernenti la realizzazione, 
l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la 
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti 
produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o 
autorizzazioni edilizie. 
 2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di 
industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella 
propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche 
attraverso le province, al coordinamento e al 
miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle 
imprese, con particolare riferimento alla 
localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti 
produttivi e alla creazione di aree industriali. …….
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 
L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e 
diffusione, anche in via telematica, delle informazioni 
concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle 
attivita' produttive nel territorio regionale, con 
particolare riferimento alle normative applicabili, agli 
strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita' 
organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella 
raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli 
strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a 
favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del 
lavoro autonomo. 
 3. Le funzioni di assistenza sono esercitate 
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le 
attivita' produttive.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 
 Art. 24 Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di insediamenti produttivi 
 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, 
anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, 
assicurando che un'unica struttura sia responsabile 
dell'intero procedimento. 
 2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di 
garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, 
al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le 
domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli 
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' 
tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese 
quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere 
fornite in modo coordinato.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 
 3. I comuni possono stipulare convenzioni con le 
camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per la realizzazione dello sportello unico. 
 4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali 
possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre 
amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche 
essere affidati singoli atti istruttori del procedimento. 
 5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti 
d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti puo' 
prevedere che la gestione dello sportello unico sia 
attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o 
del contratto.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 
 Art. 25 Procedimento 
 1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento 
di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili 
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza. 
 2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, 
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti princìpi: 
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione 
del responsabile del procedimento; 
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei 
soggetti portatori di interessi diffusi; 
c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto 
la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle 
norme vigenti; 
d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di 
assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni 
prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle 
norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia; 
…… 
IL PROCEDIMENTO VERRA’ POI SVILUPPATO NEL DPR 447/1998 … DPR 440/2000
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 
 Art. 27 Esclusioni 
 1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di 
valutazione di compatibilita' e di impatto 
ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati 
materiali nucleari, per gli impianti di produzione di 
materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli 
impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli 
minerali e deposito temporaneo, smaltimento, 
recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i 
principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 
dell'articolo 25.
Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 
Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di 
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione 
e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere 
interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree 
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 
8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 
(G.U. n. 301 del 28-12-1998) 
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440 
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di 
sportelli unici per gli impianti produttivi 
(G.U. n. 33 del 09-02-2001)
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e ssmmii 
 Art. 3 (Sportello unico) 
 1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite 
dall'articolo 24, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad 
un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento 
dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello 
unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli 
adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. 
Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano 
sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni 
ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto 
territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area. 
 2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio 
informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi 
abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni 
sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente 
regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo 
stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili 
disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività 
promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni 
possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112. (cciaa o associazione comuni)
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 
 3. La struttura, su richiesta degli interessati, si 
pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in 
possesso della struttura, dei progetti preliminari dai 
medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti 
strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e 
urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione 
dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. 
La struttura si pronuncia entro novanta giorni. 
PARERE PREVENTIVO 
 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento i comuni realizzano la 
struttura e nominano il responsabile del procedimento. 
Il funzionario preposto alla struttura è responsabile 
dell'intero procedimento. 
SUAP OBBLIGATORIO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione ed il riordino 
della disciplina sullo sportello unico per le attività 
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
G.U. n. 229 del 30.09.2010 supplemento ordinario n. 
227 Testo in vigore dal 15.10.2010 
IL SUAP NEL NUOVO DPR
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione 
 1. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, e' 
individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di 
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad 
oggetto l'esercizio di attivita' produttive e di prestazione di 
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, 
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o 
riattivazione delle suddette attivita', ivi compresi quelli di cui al 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni 
concernenti le attivita' di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici 
e allegati sono presentati esclusivamente in modalità 
telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con 
le modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente 
per il territorio in cui si svolge l'attivita' o e' situato l'impianto.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione 
 3. In conformita' alle modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il 
SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle 
altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le 
quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di 
trasmissione. 
 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente 
regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attivita' 
connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie 
radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, 
le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, 
nonche' le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di 
cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n.163.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
CAPO II - Funzioni e organizzazione del SUAP 
 Art. 4 Funzioni e organizzazione del SUAP 
 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica 
unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le 
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, 
ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla 
tutela della salute e della pubblica incolumità. 
 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse 
esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le 
amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono 
interessati al procedimento, non possono trasmettere al 
richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di 
consenso, anche a contenuto negativo, comunque 
denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al 
SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la 
documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone 
comunicazione al richiedente.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in 
relazione: 
a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle 
attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle 
per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento; 
b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande 
presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, 
anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, 
dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti; 
c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità 
competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 
26 marzo 2010, n. 59. 
(Art. 24 legge 241/90 esclusione dal diritto di accesso) 
(Art. 26 Dlgs 59/2010 Diritto di informazione: requisiti, mezzi 
di accesso alle banche dati, mezzi di ricorso, assistenza…)
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo 
responsabile sono individuati secondo le forme previste 
dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli 
accordi sottoscritti in caso di associazione, che 
dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; 
nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al 
presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è 
ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del 
SUAP costituisce il referente per l'esercizio del 
diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal 
SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni 
o da altri uffici comunali. Rimane ferma la 
responsabilità delle amministrazioni o degli uffici 
comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, 
diversi da quelli detenuti dal SUAP.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
VIENE CHIARITO CHE PUO’ ESSERE 
CONSENTITO L’ACCESSO AGLI ATTI EMESSI 
ANCHE DA ALTRI UFFICI PURCHE’ DETENUTI DAL 
SUAP NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO 
 5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al 
SUAP in forma singola o associata tra loro, o in 
convenzione con le camere di commercio. 
 6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e 
ferma restando l'unicità del canale di comunicazione 
telematico con le imprese da parte del SUAP, sono 
attribuite al SUAP le competenze dello sportello 
unico per l'edilizia produttiva. 
per i comuni in cui non è istituito/funzionante il SUE
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti 
dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato 
elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto 
dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilità 
in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della 
ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza 
nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di 
impugnazione. 
ESCLUSIVO INVIO TELEMATICO DAL SUAP AGLI ALTRI ENTI COINVOLTI 
le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti ed i relativi allegati sono 
predisposti in formato elettronico e trasmessi secondo quanto disposto dall’allegato 
tecnico al Regolamento 
come meglio precisato nel parere del consiglio di stato n. 208/2010 il legislatore NON 
HA VOLUTO ATTRIBUIRE NESSUNA VALENZA GIURIDICA ALLA PUBBLICAZIONE 
SUL PORTALE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AI FINI DELLA 
DECORRENZA DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DI IMPUGNATIVE DA PARTE 
DI TERZI
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 8. Il collegamento tra il SUAP e il registro 
imprese avviene attraverso modalità di 
comunicazione telematica conformi ai requisiti 
previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, 
comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, 
nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196. 
 9. Il collegamento di cui al comma 8: 
a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte 
del responsabile del SUAP all'impresa 
interessata, di atti, documentazione o dati già 
acquisiti dal registro imprese;
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto 
legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda 
accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle 
misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta 
iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le 
informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed 
alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con 
riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al 
procedimento in corso; 
c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e 
l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA; 
d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie 
economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del 
Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, con gli 
estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti 
di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale (G.U. 30/09/2010) del presente regolamento, i 
Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'articolo 4, 
comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del 
proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere 
a) e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente 
regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo 
economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul 
portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta 
dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono 
fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11. 
entro 120 GG (28 GENNAIO 2011) dalla data di pubblicazione del 
DPR i Comuni avrebbero dovuto attestare, secondo le modalità dall’art. 
4 comma 2 dell’allegato tecnico al Regolamento, la sussistenza in capo 
ai SUAP del proprio territorio dei requisiti del NUOVO SUAP: 
introduzione del meccanismo di autovalutazione dei Comuni sul 
possesso dei requisiti richiesti
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
ANCI: 
Tali requisiti tecnici minimi si sostanziano: 
 in una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale, 
a cui fa riferimento il SUAP, per ricevere la documentazione dalle 
imprese, per inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti, per 
trasmettere gli atti, le comunicazioni ed i relativi allegati alle altre 
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, e ricevere 
dalle stesse comunicazioni e atti in formato elettronico; 
 della firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello, per 
la sottoscrizione degli atti in formato elettronico; 
 di un’applicazione software per la lettura di documenti firmati 
digitalmente. La verifica della firma e la successiva estrazione dei 
documenti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in 
grado di elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione 
CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009, il cui elenco è disponibile nel sito di 
DIGITPA. Queste applicazioni sono disponibili gratuitamente sul web;
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 di un sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata 
e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445 
del 28 dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000; 
 del sito web del SUAP o area ad esso riservata nell’ambito del sito 
istituzionale, in cui siano pubblicate informazioni sui procedimenti amministrativi 
oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per gli utenti di 
verificare lo stato di avanzamento delle pratiche. Quest’area web può anche 
essere collocata all’interno di portali realizzati da una forma associativa di 
appartenenza, dalla Provincia o dalla Regione di riferimento. 
Il Ministero ha predisposto un apposito modulo per le comunicazioni da parte dei 
comuni e sta curando la pubblicazione dell’elenco dei comuni con i SUAP 
operanti sul portale www.impresainungiorno.gov.it 
 11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, 
comma 1 (180 gg 29 marzo), lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o 
questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, 
decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di 
provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente 
competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, 
comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla 
base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
L’elenco potrà essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui 
SUAP abbiano nelle more acquisito i requisiti, ma qualora entro i 180 gg (29 
marzo) si verifichi la mancata costituzione dello SUAP o la sua non rispondenza ai 
criteri di funzionalità previste, ivi compresa l’impossibilità di gestione telematica 
dei servizi, l’esercizio delle funzioni è svolto dalla Camera di commercio 
territorialmente competente, che acquisirà le istanze tramite COM UNICA e le 
rigirerà tramite PEC ai comuni che dovranno comunque istruirle. 
 12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono 
alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, 
la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute 
all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte. 
 13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il 
responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei 
diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi 
stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, 
secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro 
trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso. 
 14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via 
telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al 
versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche 
competenti.
IL PROCEDIMENTO 
AUTOMATIZZATO
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
CAPO III - Procedimento automatizzato (IMMEDIATO) 
 Art. 5 Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze 
 1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono 
soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP. 
 2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione 
unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette 
immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità 
ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 
4. 
 3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le 
attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di 
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, 
con modalità informatica, la completezza formale della 
segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia 
automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via 
telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e 
agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui 
all'articolo 12, commi 5 e 6.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 
19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare 
immediatamente l'intervento o l'attività. 
 6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici 
comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto 
interessato le eventuali richieste istruttorie. 
 7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la 
ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai 
fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di 
autotutela dell'amministrazione. 
La ricevuta di presentazione della SCIA rilasciata dal SUAP deve 
fornire all’interessato i precisi riferimenti temporali per l’avvio 
dell’attività o dell’intervento e potrebbe costituire comunicazione di 
regolare avvio del procedimento, per il fatto che viene rilasciata 
previo verifica della completezza formale della SCIA e degli allegati. 
Per tale motivo si suggerisce che essa contenga tutti gli 
elementi tipici della comunicazione di avvio del procedimento 
previsti dal comma 2 art. 8 della 241/90.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
Art 8 della 241/90 
8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento 
1…. 
2. Nella comunicazione debbono essere indicati: (nella ricevuta) 
a) l'amministrazione competente; 
b) l'oggetto del procedimento promosso; 
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve 
concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; 
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 
 8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in 
caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge 
dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche 
discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della 
ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale 
a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze 
o diffide. 
ART. 2 LEGGE 241/90 CONCLUSIONE PROCEDIMENTO 30 GG SALVO DIVERSI TERMINI 
PREVISTI DA DISCIPLINE REGIONALI O SPECIALI
IL PROCEDIMENTO 
ORDINARIO/PROCEDIMENTO 
UNICO
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
CAPO IV - Procedimento ordinario 
TUTTO IL DPR ENTRA IN VIGORE ENTRO 180 GG DALLA 
PUBBLICAZIONE IN GU QUINDI DAL 29 MARZO 2011 TRANNE IL 
PRESENTE CAPO IV CHE ENTRA IN VIGORE DOPO UN ANNO 
DALLA PUBBLICAZIONE IN GU QUINDI IL 30 SETTEMBRE 2011 
 Art. 7 Procedimento unico 
 1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio 
delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP 
che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi 
previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la 
documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si 
intende correttamente presentata. 
AL DI FUORI DEI CASI NEI QUALI L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SIA 
SOGGETTO A SCIA (PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO)… 
IL PROCEDIMENTO E’ SUBORDINATO AL RILASCIO DI 
UN’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E PRENDE AVVIO SU 
ISTANZA DI PARTE E DEVE CONCLUDERSI NEL TERMINE 
MASSIMO DI 60 GG (30+30)
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
Importante ricordare che né D.P.R. 160/2010, né il D.L. 
112/2008 convertito nella L. 133/2008, hanno disposto 
l’abrogazione dell’art. 27 del D.lgs 112/1998, si ritiene che 
rimangono soggetti al procedimento ordinario i procedimenti 
amministrativi relativi agli impianti di produzione di materiali di 
armamento, i depositi costieri, gli impianti di smaltimento, 
recupero e riciclaggio di rifiuti. 
L’art. 27 esclude che, per tali ipotesi, l’interessato possa 
ricorrere all’autocertificazione per attestare la conformità del 
progetto alle prescrizioni di legge e di conseguenza, 
conformemente al nuovo DPR, per tali ipotesi non si puo’ 
ricorrere al “procedimento automatizzato” disciplinato dall’art. 
5 ove è prevista la possibilità di presentare l’ “asseverazione” 
di conformità del progetto e avviare direttamente l’attività.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP 
adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, 
decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi 
previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una 
conferenza di servizi ai sensi del comma 3. 
Per il comma 1 il SUAP verifica la completezza dell’istanza ed 
eventualmente richiede, nel termine di 30 giorni o in un termine 
più breve previsto dalla disciplina regionale, la documentazione 
integrativa = 30 GG 
Per il comma 2 allo scadere di detto termine, l’istanza si intende 
correttamente presentata ed il SUAP è tenuto ad adottare, nei 30 
giorni successivi o in altro termine più breve previsto nelle 
discipline regionali, il provvedimento conclusivo del procedimento 
o ad indire una conferenza di servizi = 30 GG PER UN 
MASSIMO DI 60 GG
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o 
assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del 
SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti 
dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero 
dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto 
interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta 
nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, 
nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta 
giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il 
termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla 
conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del 
decreto-legge. 
Decreto legge 112/2008 
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine 
previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro 
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il 
procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di 
omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può 
essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata 
emissione degli avvisi medesimi.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
Il responsabile del SUAP conclude il procedimento prescindendo dal 
parere delle amministrazioni solo se queste, regolarmente convocate, 
non vi hanno partecipato. In tal caso il responsabile del procedimento 
non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni causati 
dalla mancata emissione di detti pareri, salvo che non abbia omesso di 
richiederli. 
Si suggerisce, analogamente a quanto previsto per il procedimento 
automatizzato di cui all’art. 5, il rilascio da parte del SUAP della ricevuta 
attestante la presentazione dell’istanza. In tale ipotesi la ricevuta, pur 
non costituendo “titolo autorizzatorio”, assume la funzione di 
comunicazione di avvio del procedimento se redatta con gli elementi 
tipici del comma 2 art. 8 L. 241/90, e offre i precisi riferimenti temporali 
per la formazione del “Silenzio – Assenso”, nelle ipotesi in cui, a norma 
dell’art. 20 della L.241/90, è previsto dalla legge che il silenzio della P.A. 
per un certo tempo successivo alla presentazione dell’istanza equivalga 
ad accoglimento della medesima.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono 
comunicati in modalità telematica dagli organismi 
competenti al responsabile del SUAP. 
LE AGENZIE PER LE IMPRESE… 
 5. Nei procedimenti di cui al comma 1 (autorizzazioni), l'Agenzia, 
su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività 
istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c) del 
decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via 
telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce 
assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare 
in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla 
realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la 
redazione in formato elettronico delle domande, 
dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. 
Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto 
organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, 
assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, 
titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per 
lo svolgimento delle attività richieste. 
 7. Il rispetto dei termini per la conclusione del 
procedimento costituisce elemento di valutazione 
del responsabile del SUAP e degli altri soggetti 
pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.
LA VARIAZIONE DELLO 
STRUMENTO URBANISTICO
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 Art. 8 Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici 
 1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree 
destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree 
insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina 
regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la 
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre 
normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della 
conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento 
urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in 
quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del 
Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del 
Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, 
approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono 
avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste 
all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio 
comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta 
giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti 
preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti 
strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e 
urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione 
dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia 
favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito 
immediato del procedimento con riduzione della metà dei 
termini previsti. 
 3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le 
procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 
8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle 
relative norme regionali di settore. 
MEDIE STRUTTURE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
IL COLLAUDO
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 Art. 10 Chiusura dei lavori e collaudo 
 1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, 
trasmettendo: 
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta 
la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove 
l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380; 
(art. 25 DPR 380/2001 procedura per il rilascio del certificato di agibilità) 
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di 
collaudo effettuato da un professionista abilitato. 
 2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere 
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di 
cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che 
sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza 
dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo 
il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui 
dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua 
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero 
errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici 
competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle 
sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese 
dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e 
non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; 
l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da 
parte dell'imprenditore stesso. 
 4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità 
competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli 
adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, 
comma 3, lettera a) del presente Regolamento. 
 5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al 
SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto 
produttivo.
Preavviso di rigetto – L. 241/1990 e smi 
 10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 
dell'istanza 
 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del 
procedimento o l'autorità competente, prima della formale 
adozione di un provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il 
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, 
eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui 
al primo periodo interrompe i termini per concludere il 
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di 
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza 
del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato 
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella 
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui 
al presente articolo non si applicano alle procedure 
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e 
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli 
enti previdenziali.
I DIRITTI DI ISTRUTTORIA
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 
 Art. 10 (Spese) 
 1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente 
regolamento il comune, o i comuni associati, pongono 
a carico dell'interessato il pagamento delle spese e 
dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e 
regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite. 
 2. La struttura responsabile del procedimento 
provvede alla riscossione di tali spese e diritti, 
riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto 
attività istruttorie nell'ambito del procedimento. 
Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano 
rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 
 3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del 
cinquanta per cento anche nel caso di procedimento 
mediante autocertificazione, in relazione alle attività di 
verifica. La struttura responsabile del procedimento 
procede ai sensi del comma 2. 
 4. Il comune, o i comuni associati, possono altresì 
prevedere, in relazione all'attività propria della struttura 
responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di 
istruttoria, nella misura stabilita con delibera del 
consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata 
agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di 
bollo, non può eccedere quella complessivamente posta 
a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in 
vigore del presente regolamento
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
 Art. 12 Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione 
 1. Il presente regolamento ha efficacia: 
a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal 
centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 
10; 
b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data 
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
 ………….. 
 7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, 
n. 447, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere 
dal termine di cui al comma 1, lettera b).
I diritti di istruttoria verranno versati 
direttamente agli enti terzi e non più al 
SUAP….. 
in quanto tutto il DPR 447/1998 cessa di 
avere vigore dal 30 settembre 2011 e quindi 
anche l’art. 10 relativo alle “spese”. 
Inoltre, ciò è espressamente scritto 
nell'allegato tecnico del DPR 160 art. 13, è 
previsto un software ministeriale per il 
pagamento on line dei diritti con riversamento 
automatico agli enti…
Le novità introdotte dal D.Lgs del 26 marzo 2010, n. 59. Attuazione della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno con riferimento 
alla parte II titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di 
competenza del Ministero dello Sviluppo Economico) art. 64-81 
Dir. 12-12-2006 n. 2006/123/CE 
 Articolo 5 - Semplificazione delle procedure 
 1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative 
all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio. Laddove 
le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente 
paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati 
membri le semplificano. 
LA VOLONTA’ E’ QUELLA DI COSTRINGERE GLI STATI MEMBRI A SEMPLIFICARE 
IL PIU’ POSSIBILE: L’OBBIETTIVO E’ RIDURRE LA SPESA PUBBLICA… NON A 
CASO ORAMAI DA DIVERSI ANNI LE MODIFICHE INERENTI LA SEMPLIFICAZIONE 
SONO COMPRESE NELLA MANOVRA FINANZIARIA E RICORDIAMO CHE E’ STATO 
PUBBLICATO ANCHE IL DPR INERENTE LE AGENZIE PER LE IMPRESE CHE 
SOSTIIUIRA’ IL COMUNE PRESENTANDO L’ISTRUTTORIA SU DELEGA 
DELL’INTERESSATO!
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 1 Oggetto e finalità 
 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque 
attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, 
svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o 
alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale: 
SCIA SI APPLICA A TUTTE LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PREVALE SULLE LEGGI 
REGIONALI, INFATTI, OGGI I REQUISITI PROFESSIONALI SONO QUELLI DELL’ART. 
71 DEL DECRETO 59 CHE PREVALGONO SULLA LR 21-2006 E SUL RELATIVO REG 
 2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate 
ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, 
al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari 
opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, 
nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme 
di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale. 
 3. ………….. 
 4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la 
potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle 
norme del presente decreto.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
DALL’ ART 2 – 7 ESCLUSIONI: IN MODO PARTICOLARE PER QUANTO CI INTERESSA LE DISPOSIZIONI 
DEL PRESENTE DLGS NON SI APPLICANO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI TAXI, NCC, GIOCHI 
PROIBITI 
 Art. 3 Servizi sociali 
 Art. 4 Servizi finanziari 
 Art. 5 Servizi di comunicazione 
 Art. 6 - Servizi di trasporto 
 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, 
marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto 
urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con 
conducente. 
 2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di: 
a) scuola guida; 
b) trasloco; 
c) noleggio di veicoli e unità da diporto; 
d) pompe funebri; 
e) fotografia aerea. 
 Art. 7 Altri servizi esclusi 
 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
a)……. 
d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case 
da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito;
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 8 – Definizioni 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o 
professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i 
servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto; 
…… 
f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma 
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a 
rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un 
provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio; ai fini del 
presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio attività (d.i.a). di 
cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
….. 
h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine 
pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza 
stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento 
dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari 
di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela 
dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la 
conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di 
politica culturale; 
…. 
i) autorità competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili 
del controllo o della disciplina delle attività di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi 
nazionali professionali e gli albi professionali;
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 10 - Libertà di accesso ed esercizio delle attività di 
servizi 
 1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle 
attività di servizi costituiscono espressione della libertà di 
iniziativa economica e non possono essere sottoposti a 
limitazioni non giustificate o discriminatorie. 
CONFERMA PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL LIBERO MERCATO 
 2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizi 
sono subordinati alla presentazione all'amministrazione 
competente di una dichiarazione di inizio attività, ove non 
diversamente previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo 
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (oggi scia) 
PRINCIPIO DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO E’ CHE L’AUTORIZZAZIONE DI PER SE’ 
RAPPRESENTA GIA’ UN VINCOLO ALLA LIBERTA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA… QUINDI 
VA SOSTITUITA CON LA SCIA… IL DLGS POI PERO’ PREVEDE DALL’ART. 69 ETC IL 
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E BEVANDE ECT
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 11 - Requisiti vietati 
 1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere 
subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: 
a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla 
cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede 
legale, in particolare: 
1) il requisito della cittadinanza Italiana per il prestatore, il suo personale, i 
detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e 
vigilanza; 
2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i 
detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e 
vigilanza; 
b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere 
iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali 
di altri Stati membri; 
c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a 
titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere 
lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere 
stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore 
ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari 
riguardanti l'energia; 
e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica 
che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova 
dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di 
mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o 
effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività 
rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale 
divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono 
obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse 
generate; 
f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia 
finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o 
presso un organismo stabilito in Italia; 
g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo 
nei registri Italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia 
per un determinato periodo.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 12 - Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di 
interesse generale 
 1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e 
l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di 
proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti 
requisiti: 
a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni 
fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra 
prestatori; 
b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico; 
c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società; 
d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni 
comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori 
particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata; 
e) il divieto di disporre di più stabilimenti sul territorio nazionale; 
f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti; 
g) tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare; 
h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 13 – Notifiche 
 1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di 
cui all'articolo 12, comma 1, è subordinata alla previa notifica alla 
Commissione europea. 
 2. Le autorità competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche 
comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla 
Commissione europea detti requisiti e ne dà contestuale 
comunicazione all'autorità competente. 
 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresì, alle 
autorità competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati alla 
Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni 
assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati 
membri.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 14 - Regimi autorizzatori 
 1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi 
professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o 
mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse 
generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di 
proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo. 
 2. Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono istituire 
o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli, solo nel 
caso in cui siano previsti tra i principi generali determinati dalla 
legislazione dello Stato. 
 3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di 
un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo 
imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità 
delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili. 
 4. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli aspetti dei 
regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o 
indirettamente da altri strumenti comunitari.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 15 – Condizioni per i rilascio dell’autorizzazione 
 1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali 
è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi sono: 
a) non discriminatorie; 
b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale; 
c) commisurate all'obiettivo di interesse generale; 
d) chiare ed inequivocabili; 
e) oggettive; 
f) rese pubbliche preventivamente; 
g) trasparenti e accessibili. 
 2. I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili 
quanto a finalità, ai quali il prestatore sia già assoggettato in un altro 
Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della 
sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, 
sempre che il prestatore o le autorità competenti dell'altro Stato membro 
forniscano al riguardo le informazioni necessarie.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 16 - Selezione tra diversi candidati 
 1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata 
attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o 
delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura 
di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la 
pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle 
modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. 
……………….. 
 Art. 17 - Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni 
 1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di 
servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo 
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all'articolo 20 della 
medesima legge n. 241 del 1990. ART 19 C 2 ORA SOLO SCIA - ART 20 SILENZIO 
ASSENSO 
 2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il 
procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso. 
MOTIVO IMPERATIVO DI INTERESSE GENERALE: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, 
l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, 
incluso l'ambiente urbano… 
 3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore 
ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo 
esercizio.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 4. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione 
sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti: 
a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua 
decorrenza subisca un differimento o una sospensione; 
b) i mezzi di ricorso previsti; 
c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un 
provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il 
termine previsto, l'autorizzazione è considerata come rilasciata. 
 5. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata 
tramite posta elettronica. 
 Art. 18 - Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni 
 1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali 
che agiscono in qualità di autorità competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori 
o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è 
vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a 
organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non riguarda la 
consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su 
questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del 
grande pubblico.(ES divieto di nomina dei rappresentanti delle associazioni di 
categoria nelle commissioni di concorso e valutazione dei titoli)
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 19 - Efficacia delle autorizzazioni 
 1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di 
esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di 
rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la 
necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione 
ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un 
motivo imperativo di interesse generale. 
 2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti 
casi: 
a) previsione di un rinnovo automatico, purché compatibile con le disposizioni 
del presente decreto; 
b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati; 
c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse 
generale. 
 3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la sospensione o 
la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui è subordinato il suo 
ottenimento. Le autorità competenti possono periodicamente verificare la 
persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo 
al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie. 
 4. È consentita la previsione di un termine, anche a pena di decadenza, 
entro il quale il prestatore deve iniziare l'attività per la quale ha conseguito il 
titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi per il mancato avvio.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 25 - Sportello unico 
 1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per 
poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività 
produttive. DPR 160/2010 
 2. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attività di 
servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le 
medesime finalità, i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati 
ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133. AGENZIE PER LE IMPRESE IL DPR 159/2010 
 3. Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata 
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro 
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le 
trasmette immediatamente allo sportello unico.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in 
cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esercizio delle relative funzioni è 
delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
 5. Per le attività che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il portale 
'impresainungiorno', di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, che costituisce punto di contatto nazionale in materia, assicura il 
collegamento con le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del 
presente decreto. AMMINISTRAZIONI STATALI REGIONALI LOCALI E ALTRI 
SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI 
 6. Le Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello 
unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi 
incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per 
l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, nonché le domande di 
inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a 
altri organismi.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti 
cambiamenti: 
a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di 
applicazione del regime di autorizzazione; 
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la 
modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di 
autorizzazione. 
 8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e’ rilasciato in forma 
espressa, ferma restando la presentazione telematica 
dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione può, per 
motivi imperativi di interesse generale, effettuare nel corso 
dell'istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente, 
al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere la 
richiesta attività di servizi, ovvero verifiche ispettive o 
sopralluoghi. In tali casi, il procedimento può essere espletato in 
modalità non interamente telematica.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 26 - Diritto all'informazione 
 1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i destinatari hanno 
accesso alle seguenti informazioni: 
a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure 
e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle; 
b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, 
comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi; 
c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai 
prestatori ed ai servizi; 
d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti 
ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori; 
e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le 
quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica. 
 2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee 
per assicurare che lo sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i 
requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L'informazione 
è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile. 
 3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di informazioni 
o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o 
infondata, ne informa senza indugio il richiedente.
BOLKESTEIN EEDD ““IINNTTEERRPPRREETTAAZZIIOONNII”” 
Ministero dello Sviluppo Economico Circolare esplicativa 
CIRCOLARE n. 3635/C Prot. n. 0045166 del 06/05/2010 “Decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva 
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. 
Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico.” 
SOMMINISTRAZIONE, COMMERCIO, E …..
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 64 Somministrazione di alimenti e bevande 
 1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al 
pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla 
legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata 
dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il 
trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al 
presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da 
presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune 
competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, 
rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241. (PER INTERVENTO DEL DL 78/2010 IL COMMA HA SOLO UN 
PERIODO: SCIA IMMEDIATA) 
 2. È subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi 
dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti 
elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 
della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal 
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, 
limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, 
adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al 
comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della 
collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello 
dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione 
può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del 
servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente 
ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità 
ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori 
flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente 
negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di 
alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e 
alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e 
salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e 
ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica 
o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla 
prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e 
bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di 
un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a 
causa di morte è subordinato all'effettivo 
trasferimento dell'attività e al possesso dei 
requisiti prescritti da parte del subentrante. 
 5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla 
conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità 
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche 
in caso di ampliamento della superficie. 
 6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande è soggetto 
al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, 
igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è 
sostituito dal seguente: «6. Sono escluse dalla programmazione le 
attività di somministrazione di alimenti e bevande: 
a) al domicilio del consumatore; 
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri 
complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli 
alloggiati; 
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e 
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; 
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali 
sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; 
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli 
cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali 
sono riconosciute dal Ministero dell'interno; 
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da 
amministrazioni, enti o imprese pubbliche; 
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti 
militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
h) nei mezzi di trasporto pubblico.»
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi: 
a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 71, commi 1 e 2; 
b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici 
mesi; 
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal 
Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato 
dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il 
regolare stato dei locali; 
d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo 
proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 
centottantagiorni. 
 9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal 
seguente: «1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di 
inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione 
o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si 
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 
euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.». 
 10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della 
legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.
Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 
 SOMMINISTRAZIONE “INIZIO ATTIVITA’” 
In materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande si 
richiama il parere 23 maggio 2007, n. 557/PAS.1251.12001(1), nel 
quale il Ministero dell’interno ha ribadito che l’autorizzazione per 
l’attività in discorso mantiene la “natura di licenza di polizia ai fini 
dell’art. 86 del t.u.l.p.s. come disposto dall’art. 152 del reg. al t.u.l.p.s., 
modificato dal D.P.R. n. 311/2001”. 
Ad avviso del Ministero dell’interno, infatti, tale particolare natura di 
“autorizzazione di polizia, che continua a caratterizzare la 
somministrazione di alimenti e bevande, comporta la soggezione 
dell’attività stessa alle disposizioni delle leggi di pubblica 
sicurezza per i profili attinenti la tutela dell’ordine e sicurezza 
pubblica e dell’incolumità delle persone. Da ciò discende che 
l’autorità competente al rilascio è tenuta a svolgere l’attività di verifica 
dei necessari requisiti soggettivi di cui alle norme di pubblica sicurezza 
oltre a quelli oggettivi con riferimento ai criteri di sorvegliabilità del locale 
(..)”. I requisiti soggettivi ai quali fa riferimento il parere ministeriale sono 
quelli di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 
(PARTICOLARI REATI)
Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 
 SOMMINISTRAZIONE “TRASFERIMENTO” 
… nel caso di trasferimento di sede di un esercizio di 
somministrazione, l’operatore è tenuto alla dichiarazione di inizio 
dell’attività e poi all’invio della comunicazione contestualmente 
all’avvio. Di conseguenza, l’avvio effettivo dell’attività nella nuova 
sede non può essere effettuato prima del decorso dei trenta 
giorni a far data dalla presentazione della dichiarazione visto che 
la disposizione che lo disciplina richiama espressamente il primo 
periodo del comma 2 dell’art. 19. Trattasi quindi di dichiarazione 
di inizio dell’attività (DIA) ad efficacia differita. Resta fermo 
che dall’applicazione della DIA ad efficacia differita, nel caso di 
specie, non consegue alcun obbligo di interruzione 
dell’attività in essere. 
OGGI SCIA IMMEDIATA ART. 19 COMMA 2 SOLO UN PERIODO
Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 
 SOMMINISTRAZIONE “SUBINGRESSO” 
Nel caso di trasferimento della titolarità o della 
gestione dell’attività, per espressa previsione dell’art. 
64, comma 4, l’istituto applicabile è quello della DIA ad 
efficacia immediata. L’attività dell’avente causa, 
quindi, può essere iniziata contestualmente all’invio 
della dichiarazione al comune competente per 
territorio. Resta ferma, ai fini dell’avvio della DIA ad 
efficacia immediata, la necessità del possesso dei 
presupposti e dei requisiti espressamente richiamati 
nella disposizione.
Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 
 Programmazione degli esercizi di somministrazione (Art. 64 
comma 3). 
La disposizione reca i principi e i criteri ai quali si devono attenere gli 
enti locali nel predisporre i provvedimenti di programmazione delle 
aperture limitatamente alle zone da sottoporre a tutela. In via 
prioritaria sancisce che una limitazione delle aperture, fondata su 
presupposti vietati dalla Direttiva comunitaria, non è più 
ammissibile. Il sistema di programmazione introdotto dalla 
disposizione in discorso, infatti, impedisce alle amministrazioni di 
adottare misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente 
sull’equilibrio tra domanda e offerta, consentendo interventi limitativi 
esclusivamente collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al 
principio di libera iniziativa economica, tra i quali in ogni caso non può 
farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli 
esercizi esistenti. Nella predisposizione del provvedimento di 
programmazione, pertanto, non potranno più essere introdotti 
meccanismi di previsione delle aperture di tipo contenutistico, 
essendo ammissibili solo criteri fondati sulla necessità di garantire il 
rispetto dei principi ulteriori indicati, ritenuti in grado di contemperare sia 
l’interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, che 
quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività.
Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 
I provvedimenti di programmazione, altresì, pur nella necessità 
di assicurare una localizzazione delle attività in grado di 
rispondere alle necessità anche stagionali del territorio, non 
potranno prescindere dalla necessità di salvaguardare e 
riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, 
archeologico e ambientale, nonché di assicurare il diritto dei 
residenti alla vivibilità dell’ambiente urbano oltre che il rispetto 
dell’ordine pubblico e della salute pubblica. Sulla base dei 
predetti presupposti possono essere individuati meccanismi di 
programmazione fondati su indici di qualità e fruibilità del 
servizio in grado di promuovere sviluppo e garantire 
l’equilibrio degli interessi coinvolti. In ogni caso, giova 
ribadire che la previsione conferma il divieto di fissare 
contingenti e parametri numerici legati alla mera logica 
dell’equilibrio tra domanda e offerta, già sancita dall’art. 3, 
comma 1, lettera d), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 
 Sorvegliabilità 
L’art. 64, comma 5, dispone che “L'esercizio dell'attività è 
subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla 
sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche 
in caso di ampliamento della superficie”. I decreti ai quali la 
disposizione fa rinvio, ai fini della verifica della sorvegliabilità dei 
locali nei quali deve svolgersi l’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, sono stati emanati dal Ministero dell’interno. 
Trattasi dei decreti ministeriali 17 dicembre 1992, n. 564, e 5 
agosto 1994, n. 534, ai quali si fa rinvio ai fini della 
individuazione dei requisiti e delle caratteristiche dei locali 
necessari per ottenere il riconoscimento della conformità.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 65 - Esercizi di vicinato 
 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della 
superficie di un esercizio di vicinato, come definito 
dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislative 31 
marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di 
attività da presentare allo sportello unico per le attività 
produttive del comune competente per territorio, ai sensi 
dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 
agosto 1990, n. 241. 
 2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalla 
seguente: «dichiarazione di inizio di attività». 
 3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, 
n. 114, è abrogato.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 66 - Spacci interni 
 1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, 
pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di 
aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli 
ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad 
accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da 
presentare allo sportello unico per le attività produttive del 
comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, 
comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non 
abbiano accesso dalla pubblica via. 
 2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle 
seguenti: «dichiarazione di inizio di attività». 
 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, sono abrogati.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 67 - Apparecchi automatici 
 1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di 
apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a 
dichiarazione di inizio di attività da presentare allo 
sportello unico per le attività produttive del comune 
competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, 
comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 
1990, n. 241. 
 2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è 
sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio di 
attività». 
 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 68 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri 
sistemi di comunicazione 
 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite 
televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a 
dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello 
unico per le attività produttive del comune nel quale 
l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare 
l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle 
seguenti: «dichiarazione di inizio di attività». 
 3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, è abrogato.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 69 - Vendite presso il domicilio dei consumatori 
 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori 
è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività 
produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare 
l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 
241. 
 2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: 
«comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio di attività». 
 3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal 
seguente: «4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività 
di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha 
avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono 
essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di 
vendita.». 
 4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati. 
 5. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 
17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attività non è soggetta alla 
dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti 
ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. (tesserino 
riconoscimento) 
[L. 17-8-2005 n. 173 - Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle 
forme di vendita piramidali. Art. 3 comma 3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio 
senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un 
contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non 
esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese]
Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 
 ESERCIZI DI VICINATO, SPACCI INTERNI, APPARECCHI AUTOMATICI, 
VENDITA PER CORRSIPONDENZA TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE, VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL 
COSUMATORE 
Per effetto degli artt. 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto, l’avvio dell’attività di 
vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non 
alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 114 del 1998, nonché mediante le 
forme speciali di vendita di cui al medesimo articolo e comma, lett. h), è 
soggetta alla DIA ad efficacia immediata. Trattasi di un intervento di 
semplificazione che non obbliga al decorso dei trenta giorni prima dell’avvio, 
previsti dall’abrogato istituto della comunicazione di cui al citato decreto 
legislativo n.114/1998. 
Con riferimento agli aspetti sanzionatori, si precisa che la violazione delle 
disposizioni in materia di esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi 
automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di 
comunicazione e vendita presso il domicilio dei consumatori, cui fa rinvio 
l’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.114/1998 si determina anche 
nel caso di mancato invio al comune competente per territorio della DIA ad 
efficacia immediata prevista dagli articoli 65, 66, 67, 68, e 69 del decreto ai 
fini dell’avvio dell’attività.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 70 - Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche 
 1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, è sostituito dal seguente: «2. L'esercizio dell'attività 
di cui al comma 1 e soggetto ad apposita autorizzazione 
rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di 
capitali regolarmente costituite o cooperative.». 
 2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, è sostituito dal seguente: «4. L'autorizzazione 
all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche 
esclusivamente in forma itinerante e’ rilasciata, in base alla 
normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il 
richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare 
l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche 
alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove 
questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di 
intrattenimento o svago.».
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: 
«della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante 
«sono inserite le seguenti: «limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti 
risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile 
consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo 
gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo 
di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla 
normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia 
delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati 
criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova 
dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di 
mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e 
presenza di altri operatori su aree pubbliche». 
 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42. 
[D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. Art. 52. Esercizio del commercio in 
aree di valore culturale. 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in 
materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, 
sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore 
archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o 
sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio]
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai 
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui 
all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, 
senza discriminazioni basate sulla forma giuridica 
dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo 
della concessione dei posteggi per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche e le disposizioni 
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, 
anche alle concessioni in essere alla data di entrata 
in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate 
durante il periodo intercorrente fino all'applicazione 
di tali disposizioni transitorie.
Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 
 Aree Pubbliche 
L’art. 70, comma 5, dispone che “Con intesa in sede di 
Conferenza unificata …sono individuati …. i criteri per 
il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi”. 
La disposizione rinvia a successivo provvedimento da 
assumersi con intesa in sede di Conferenza Unificata, 
con il quale risolvere le conseguenze che possono 
determinarsi in relazione alle nuove disposizioni in 
materia di esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche tramite l’utilizzo di un posteggio.
Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 
 Come è noto, la concessione di posteggio per 
l’esercizio dell’attività di cui all’art. 28, comma 1, 
lettera a) del decreto legislativo n.114/1998 ha 
attualmente durata decennale e, nella quasi totalità 
dei casi, per effetto delle relative disposizioni 
regionali, è tacitamente rinnovata o assegnata 
con procedure di selezione che, in ogni caso, 
prevedono meccanismi di priorità nei confronti 
dei soggetti che già hanno utilizzato la relativa 
porzione di area pubblica. Le suddette modalità di 
assegnazione dei posteggi risultano incompatibili 
con l’art. 12 della Direttiva.
Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 
 ……. risulta necessario procedere alla individuazione di nuovi 
criteri… conformi al principio comunitario ed emanare apposite 
disposizioni transitorie. Nell’ambito dell’intesa di cui al citato 
articolo 70, comma 5, potranno pertanto essere fissati i criteri di 
individuazione di una durata adeguata di tali concessioni, tenuto 
conto non solo degli investimenti necessari per attrezzare i 
posteggi, ma anche delle esigenze organizzative dell’impresa e 
delle problematiche anche di ordine sociale rilevanti nel settore. 
In tale intesa, nell’ambito della affermata esigenza di evitare 
discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa nei 
criteri di concessione dei posteggi, potranno essere inoltre 
individuati eventuali limiti al numero dei posteggi concedibili 
ad una stessa impresa nella medesima area pubblica 
mercatale, a prescindere se si tratti di impresa individuale o 
impresa costituita in forma societaria, per garantire una maggiore 
gamma di prodotti e di offerte ed un sufficiente confronto 
concorrenziale.
Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 
 In ogni caso si ritiene che le concessioni in essere alla data di 
entrata in vigore del decreto restano efficaci fino alla 
scadenza del termine decennale per ciascuna di esse 
originariamente previsto e saranno oggetto di riassegnazione al 
termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite in conformità ai nuovi criteri individuati nel 
provvedimento recante l’intesa prevista dall’art. 70, comma 5. Le 
concessioni che scadono nel periodo intercorrente tra la 
data di entrata in vigore del decreto e la data di effettiva 
applicazione delle disposizioni transitorie da individuarsi 
nell’intesa in argomento, tenuto conto dell’ultima parte del citato 
comma 5 dell’articolo 70, devono ritenersi prorogabili a 
semplice richiesta (ovvero tacitamente prorogate, se così 
previsto dalla legge regionale applicabile) fino a detta ultima 
data, ferma restando per il periodo successivo l’applicazione 
delle soluzioni a tal fine direttamente individuate in tali 
disposizioni transitorie.
REQUISITI MORALI E 
PROFESSIONALI NAZIONALI
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali 
 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, 
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo 
a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo 
edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero 
per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, 
delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati 
contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del 
codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, 
nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella 
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste 
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
DD..LLggss.. 2266--33--22001100 nn.. 5599 
 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e 
bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno 
riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la 
moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di 
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la 
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco 
d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 
 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque 
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione. 
 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza 
passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della 
pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca 
della sospensione. 
 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 
1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta 
all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore 
merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di 
persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti 
professionali: 
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il 
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o 
riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non 
continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in 
qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla 
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di 
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la 
previdenza sociale; 
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di 
laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno 
triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 
 3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, e I'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
RUOLI CAMERALI
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 72 - Attività di facchinaggio 
 1. I soggetti che presentano la dichiarazione di 
inizio di attività per l'esercizio dell'attività di 
facchinaggio ai sensi dell'articolo 17 della 
legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti 
non sono tenuti agli adempimenti previsti 
dal decreto del Presidente della Repubblica 
18 aprile 1994, n. 342. (DOPPIA DIA)
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 
 Art. 73 - Attività di intermediazione commerciale e di affari 
 1. È soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 
39, e successive modificazioni. 
 2. Le attività disciplinate dalla legge 3SXX febbraio 1989, n. 39, sono 
soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello 
sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 
19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata 
delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti 
prescritti. 
 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il 
possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se 
l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie 
economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 
dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, 
assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di 
attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 
 …………….
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)

More Related Content

What's hot

Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...
Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...
Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...Simone Chiarelli
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 01 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 01 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 01 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 01 di 13Simone Chiarelli
 
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019Simone Chiarelli
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 04 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 04 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 04 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 04 di 13Simone Chiarelli
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 00 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 00 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 00 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 00 di 13Simone Chiarelli
 
Lezione n. 08 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...
Lezione n. 08 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...Lezione n. 08 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...
Lezione n. 08 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...Simone Chiarelli
 
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...Simone Chiarelli
 
La gestione del procedimento amministrativo - 18 dicembre 2018
La gestione del procedimento amministrativo - 18 dicembre 2018La gestione del procedimento amministrativo - 18 dicembre 2018
La gestione del procedimento amministrativo - 18 dicembre 2018Simone Chiarelli
 
Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e ...
Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e ...Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e ...
Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e ...Simone Chiarelli
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13Simone Chiarelli
 
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018Simone Chiarelli
 
Procedimento amministrativo e informatica giuridica - 5 febbraio 2019
Procedimento amministrativo e informatica giuridica - 5 febbraio 2019Procedimento amministrativo e informatica giuridica - 5 febbraio 2019
Procedimento amministrativo e informatica giuridica - 5 febbraio 2019Simone Chiarelli
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13Simone Chiarelli
 
Lex 148 2011 disciplina servizi locali TESTO COORDINATO
Lex 148 2011 disciplina servizi locali TESTO COORDINATO Lex 148 2011 disciplina servizi locali TESTO COORDINATO
Lex 148 2011 disciplina servizi locali TESTO COORDINATO Marco Grondacci
 
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...Simone Chiarelli
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 11 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 11 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 11 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 11 di 13Simone Chiarelli
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 02 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 02 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 02 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 02 di 13Simone Chiarelli
 
Semplificazione del linguaggio amministrativo - 5 febbraio 2019
Semplificazione del linguaggio amministrativo - 5 febbraio 2019Semplificazione del linguaggio amministrativo - 5 febbraio 2019
Semplificazione del linguaggio amministrativo - 5 febbraio 2019Simone Chiarelli
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 03 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 03 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 03 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 03 di 13Simone Chiarelli
 

What's hot (20)

Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...
Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...
Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 01 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 01 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 01 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 01 di 13
 
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 04 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 04 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 04 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 04 di 13
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 00 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 00 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 00 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 00 di 13
 
Lezione n. 08 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...
Lezione n. 08 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...Lezione n. 08 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...
Lezione n. 08 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...
 
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...
 
La gestione del procedimento amministrativo - 18 dicembre 2018
La gestione del procedimento amministrativo - 18 dicembre 2018La gestione del procedimento amministrativo - 18 dicembre 2018
La gestione del procedimento amministrativo - 18 dicembre 2018
 
Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e ...
Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e ...Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e ...
Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e ...
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 08 di 13
 
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
 
Procedimento amministrativo e informatica giuridica - 5 febbraio 2019
Procedimento amministrativo e informatica giuridica - 5 febbraio 2019Procedimento amministrativo e informatica giuridica - 5 febbraio 2019
Procedimento amministrativo e informatica giuridica - 5 febbraio 2019
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13
 
Lex 148 2011 disciplina servizi locali TESTO COORDINATO
Lex 148 2011 disciplina servizi locali TESTO COORDINATO Lex 148 2011 disciplina servizi locali TESTO COORDINATO
Lex 148 2011 disciplina servizi locali TESTO COORDINATO
 
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...
 
Lezione 0 - presentazione
Lezione 0 - presentazioneLezione 0 - presentazione
Lezione 0 - presentazione
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 11 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 11 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 11 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 11 di 13
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 02 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 02 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 02 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 02 di 13
 
Semplificazione del linguaggio amministrativo - 5 febbraio 2019
Semplificazione del linguaggio amministrativo - 5 febbraio 2019Semplificazione del linguaggio amministrativo - 5 febbraio 2019
Semplificazione del linguaggio amministrativo - 5 febbraio 2019
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 03 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 03 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 03 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 03 di 13
 

Similar to La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)

Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdfSchema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdfMarcoGrondacci1
 
Italcementi ricorso al tar di cittadini di isola 02592 2008 31 autorizzazoion...
Italcementi ricorso al tar di cittadini di isola 02592 2008 31 autorizzazoion...Italcementi ricorso al tar di cittadini di isola 02592 2008 31 autorizzazoion...
Italcementi ricorso al tar di cittadini di isola 02592 2008 31 autorizzazoion...Pino Ciampolillo
 
ACCORDI ESPROPRI LATO SICILIA
ACCORDI ESPROPRI LATO SICILIAACCORDI ESPROPRI LATO SICILIA
ACCORDI ESPROPRI LATO SICILIATRINACRIAFELIX
 
ACCORDI ESPROPRI LATO SICILIA
ACCORDI ESPROPRI LATO SICILIAACCORDI ESPROPRI LATO SICILIA
ACCORDI ESPROPRI LATO SICILIATRINACRIAFELIX
 
Circolare n. 24 del 8 agosto 2020
Circolare n. 24 del 8 agosto 2020Circolare n. 24 del 8 agosto 2020
Circolare n. 24 del 8 agosto 2020Costanza Ignazzi
 
Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (part...
Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (part...Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (part...
Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (part...Simone Chiarelli
 
Legge regionale n.15 2012
Legge regionale n.15 2012Legge regionale n.15 2012
Legge regionale n.15 2012lavocedelpaese
 
Note sulla nuova disciplina dei servizi pubblici locali
Note sulla nuova disciplina dei servizi pubblici localiNote sulla nuova disciplina dei servizi pubblici locali
Note sulla nuova disciplina dei servizi pubblici localiMarco Grondacci
 
Linee guida-autocostruzione-toscana
Linee guida-autocostruzione-toscanaLinee guida-autocostruzione-toscana
Linee guida-autocostruzione-toscanaMatteo Mattioli
 
Schema di regolamento TARI: istruzioni per l'uso
Schema di regolamento TARI: istruzioni per l'usoSchema di regolamento TARI: istruzioni per l'uso
Schema di regolamento TARI: istruzioni per l'usoIFEL Fondazione ANCI
 

Similar to La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010) (20)

Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdfSchema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
 
Decreto liberalizzazioni
Decreto liberalizzazioniDecreto liberalizzazioni
Decreto liberalizzazioni
 
Italcementi ricorso al tar di cittadini di isola 02592 2008 31 autorizzazoion...
Italcementi ricorso al tar di cittadini di isola 02592 2008 31 autorizzazoion...Italcementi ricorso al tar di cittadini di isola 02592 2008 31 autorizzazoion...
Italcementi ricorso al tar di cittadini di isola 02592 2008 31 autorizzazoion...
 
Dl liberalizzazioni 250112
Dl liberalizzazioni 250112Dl liberalizzazioni 250112
Dl liberalizzazioni 250112
 
ACCORDI ESPROPRI LATO SICILIA
ACCORDI ESPROPRI LATO SICILIAACCORDI ESPROPRI LATO SICILIA
ACCORDI ESPROPRI LATO SICILIA
 
ACCORDI ESPROPRI LATO SICILIA
ACCORDI ESPROPRI LATO SICILIAACCORDI ESPROPRI LATO SICILIA
ACCORDI ESPROPRI LATO SICILIA
 
Legge 6 Agosto 2008, n.133
Legge 6 Agosto 2008, n.133Legge 6 Agosto 2008, n.133
Legge 6 Agosto 2008, n.133
 
17 Iimpianti Mobili
17 Iimpianti Mobili17 Iimpianti Mobili
17 Iimpianti Mobili
 
Decreto patent box
Decreto patent boxDecreto patent box
Decreto patent box
 
Circolare n. 24 del 8 agosto 2020
Circolare n. 24 del 8 agosto 2020Circolare n. 24 del 8 agosto 2020
Circolare n. 24 del 8 agosto 2020
 
Legge 99/2009
Legge 99/2009Legge 99/2009
Legge 99/2009
 
422 schema regolamento-patente_in_edilizia
422   schema regolamento-patente_in_edilizia422   schema regolamento-patente_in_edilizia
422 schema regolamento-patente_in_edilizia
 
386 schema regolamento-patente_in_edilizia
386   schema regolamento-patente_in_edilizia386   schema regolamento-patente_in_edilizia
386 schema regolamento-patente_in_edilizia
 
Procedure autorizzative e di intesa
Procedure autorizzative e di intesaProcedure autorizzative e di intesa
Procedure autorizzative e di intesa
 
Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (part...
Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (part...Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (part...
Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (part...
 
Legge regionale n.15 2012
Legge regionale n.15 2012Legge regionale n.15 2012
Legge regionale n.15 2012
 
News A 08 2017
News A 08 2017News A 08 2017
News A 08 2017
 
Note sulla nuova disciplina dei servizi pubblici locali
Note sulla nuova disciplina dei servizi pubblici localiNote sulla nuova disciplina dei servizi pubblici locali
Note sulla nuova disciplina dei servizi pubblici locali
 
Linee guida-autocostruzione-toscana
Linee guida-autocostruzione-toscanaLinee guida-autocostruzione-toscana
Linee guida-autocostruzione-toscana
 
Schema di regolamento TARI: istruzioni per l'uso
Schema di regolamento TARI: istruzioni per l'usoSchema di regolamento TARI: istruzioni per l'uso
Schema di regolamento TARI: istruzioni per l'uso
 

More from Omniavis srl

Novità normative in materia di commercio e somministrazione
Novità normative in materia di commercio e somministrazioneNovità normative in materia di commercio e somministrazione
Novità normative in materia di commercio e somministrazioneOmniavis srl
 
OUTLET - Regolarità contributiva (DURC) - Lo stato attuale e la proposta di m...
OUTLET - Regolarità contributiva (DURC) - Lo stato attuale e la proposta di m...OUTLET - Regolarità contributiva (DURC) - Lo stato attuale e la proposta di m...
OUTLET - Regolarità contributiva (DURC) - Lo stato attuale e la proposta di m...Omniavis srl
 
IL NUOVO DECRETO SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI...
IL NUOVO DECRETO SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI...IL NUOVO DECRETO SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI...
IL NUOVO DECRETO SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI...Omniavis srl
 
GOVERNO DEL TERRITORIO. PROCEDIMENTI EDILIZI E AMBIENTALI
GOVERNO DEL TERRITORIO. PROCEDIMENTI EDILIZI E AMBIENTALIGOVERNO DEL TERRITORIO. PROCEDIMENTI EDILIZI E AMBIENTALI
GOVERNO DEL TERRITORIO. PROCEDIMENTI EDILIZI E AMBIENTALIOmniavis srl
 
Il procedimento amministrativo dalla riforma della L. 241/1990 al Codice dell...
Il procedimento amministrativo dalla riforma della L. 241/1990 al Codice dell...Il procedimento amministrativo dalla riforma della L. 241/1990 al Codice dell...
Il procedimento amministrativo dalla riforma della L. 241/1990 al Codice dell...Omniavis srl
 
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PROGRAMMAZIONE, PROCEDURE...
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PROGRAMMAZIONE, PROCEDURE...ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PROGRAMMAZIONE, PROCEDURE...
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PROGRAMMAZIONE, PROCEDURE...Omniavis srl
 
La disciplina del procedimento amm.vo fra 241, AUA e SUAP
La disciplina del procedimento amm.vo fra 241, AUA e SUAPLa disciplina del procedimento amm.vo fra 241, AUA e SUAP
La disciplina del procedimento amm.vo fra 241, AUA e SUAPOmniavis srl
 

More from Omniavis srl (7)

Novità normative in materia di commercio e somministrazione
Novità normative in materia di commercio e somministrazioneNovità normative in materia di commercio e somministrazione
Novità normative in materia di commercio e somministrazione
 
OUTLET - Regolarità contributiva (DURC) - Lo stato attuale e la proposta di m...
OUTLET - Regolarità contributiva (DURC) - Lo stato attuale e la proposta di m...OUTLET - Regolarità contributiva (DURC) - Lo stato attuale e la proposta di m...
OUTLET - Regolarità contributiva (DURC) - Lo stato attuale e la proposta di m...
 
IL NUOVO DECRETO SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI...
IL NUOVO DECRETO SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI...IL NUOVO DECRETO SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI...
IL NUOVO DECRETO SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI...
 
GOVERNO DEL TERRITORIO. PROCEDIMENTI EDILIZI E AMBIENTALI
GOVERNO DEL TERRITORIO. PROCEDIMENTI EDILIZI E AMBIENTALIGOVERNO DEL TERRITORIO. PROCEDIMENTI EDILIZI E AMBIENTALI
GOVERNO DEL TERRITORIO. PROCEDIMENTI EDILIZI E AMBIENTALI
 
Il procedimento amministrativo dalla riforma della L. 241/1990 al Codice dell...
Il procedimento amministrativo dalla riforma della L. 241/1990 al Codice dell...Il procedimento amministrativo dalla riforma della L. 241/1990 al Codice dell...
Il procedimento amministrativo dalla riforma della L. 241/1990 al Codice dell...
 
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PROGRAMMAZIONE, PROCEDURE...
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PROGRAMMAZIONE, PROCEDURE...ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PROGRAMMAZIONE, PROCEDURE...
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PROGRAMMAZIONE, PROCEDURE...
 
La disciplina del procedimento amm.vo fra 241, AUA e SUAP
La disciplina del procedimento amm.vo fra 241, AUA e SUAPLa disciplina del procedimento amm.vo fra 241, AUA e SUAP
La disciplina del procedimento amm.vo fra 241, AUA e SUAP
 

La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)

  • 1. a cura di Simone Chiarelli Seminario di aggiornamento La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
  • 3. La normativa nazionale e regionale vigente con riferimento alla gestione del procedimento unico autorizzatorio, i rapporti con gli enti terzi e le problematiche organizzative del SUAP DALLE RIFORME BASSANINI AL NUOVO SPORTELLO UNICO
  • 4. Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”  Art. 20 comma 8  8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonchè le seguenti materie: ……….. (…Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi)
  • 5. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”  Art. 23 Conferimento di funzioni ai comuni  1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.  2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. …….
  • 6. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita' organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.  3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attivita' produttive.
  • 7. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112  Art. 24 Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi  1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.  2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
  • 8. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112  3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.  4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.  5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
  • 9. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112  Art. 25 Procedimento  1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.  2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti princìpi: a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento; b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi; c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti; d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia; …… IL PROCEDIMENTO VERRA’ POI SVILUPPATO NEL DPR 447/1998 … DPR 440/2000
  • 10. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112  Art. 27 Esclusioni  1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilita' e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.
  • 11. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 301 del 28-12-1998) Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi (G.U. n. 33 del 09-02-2001)
  • 12. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e ssmmii  Art. 3 (Sportello unico)  1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 24, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area.  2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (cciaa o associazione comuni)
  • 13. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447  3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni. PARERE PREVENTIVO  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento. SUAP OBBLIGATORIO
  • 14. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. G.U. n. 229 del 30.09.2010 supplemento ordinario n. 227 Testo in vigore dal 15.10.2010 IL SUAP NEL NUOVO DPR
  • 15. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione  1. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attivita' produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione delle suddette attivita', ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.  2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attivita' di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attivita' o e' situato l'impianto.
  • 16. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione  3. In conformita' alle modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione.  4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonche' le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
  • 17. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 CAPO II - Funzioni e organizzazione del SUAP  Art. 4 Funzioni e organizzazione del SUAP  1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.  2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
  • 18. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione: a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento; b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti; c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59. (Art. 24 legge 241/90 esclusione dal diritto di accesso) (Art. 26 Dlgs 59/2010 Diritto di informazione: requisiti, mezzi di accesso alle banche dati, mezzi di ricorso, assistenza…)
  • 19. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.
  • 20. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 VIENE CHIARITO CHE PUO’ ESSERE CONSENTITO L’ACCESSO AGLI ATTI EMESSI ANCHE DA ALTRI UFFICI PURCHE’ DETENUTI DAL SUAP NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO  5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.  6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva. per i comuni in cui non è istituito/funzionante il SUE
  • 21. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione. ESCLUSIVO INVIO TELEMATICO DAL SUAP AGLI ALTRI ENTI COINVOLTI le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti ed i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi secondo quanto disposto dall’allegato tecnico al Regolamento come meglio precisato nel parere del consiglio di stato n. 208/2010 il legislatore NON HA VOLUTO ATTRIBUIRE NESSUNA VALENZA GIURIDICA ALLA PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DI IMPUGNATIVE DA PARTE DI TERZI
  • 22. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  9. Il collegamento di cui al comma 8: a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;
  • 23. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso; c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA; d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.
  • 24. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 30/09/2010) del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11. entro 120 GG (28 GENNAIO 2011) dalla data di pubblicazione del DPR i Comuni avrebbero dovuto attestare, secondo le modalità dall’art. 4 comma 2 dell’allegato tecnico al Regolamento, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti del NUOVO SUAP: introduzione del meccanismo di autovalutazione dei Comuni sul possesso dei requisiti richiesti
  • 25. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ANCI: Tali requisiti tecnici minimi si sostanziano:  in una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale, a cui fa riferimento il SUAP, per ricevere la documentazione dalle imprese, per inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti, per trasmettere gli atti, le comunicazioni ed i relativi allegati alle altre amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, e ricevere dalle stesse comunicazioni e atti in formato elettronico;  della firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello, per la sottoscrizione degli atti in formato elettronico;  di un’applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente. La verifica della firma e la successiva estrazione dei documenti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009, il cui elenco è disponibile nel sito di DIGITPA. Queste applicazioni sono disponibili gratuitamente sul web;
  • 26. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  di un sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000;  del sito web del SUAP o area ad esso riservata nell’ambito del sito istituzionale, in cui siano pubblicate informazioni sui procedimenti amministrativi oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per gli utenti di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche. Quest’area web può anche essere collocata all’interno di portali realizzati da una forma associativa di appartenenza, dalla Provincia o dalla Regione di riferimento. Il Ministero ha predisposto un apposito modulo per le comunicazioni da parte dei comuni e sta curando la pubblicazione dell’elenco dei comuni con i SUAP operanti sul portale www.impresainungiorno.gov.it  11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1 (180 gg 29 marzo), lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
  • 27. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 L’elenco potrà essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito i requisiti, ma qualora entro i 180 gg (29 marzo) si verifichi la mancata costituzione dello SUAP o la sua non rispondenza ai criteri di funzionalità previste, ivi compresa l’impossibilità di gestione telematica dei servizi, l’esercizio delle funzioni è svolto dalla Camera di commercio territorialmente competente, che acquisirà le istanze tramite COM UNICA e le rigirerà tramite PEC ai comuni che dovranno comunque istruirle.  12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.  13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.  14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.
  • 29. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 CAPO III - Procedimento automatizzato (IMMEDIATO)  Art. 5 Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze  1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP.  2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.  3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.
  • 30. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.  6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.  7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione. La ricevuta di presentazione della SCIA rilasciata dal SUAP deve fornire all’interessato i precisi riferimenti temporali per l’avvio dell’attività o dell’intervento e potrebbe costituire comunicazione di regolare avvio del procedimento, per il fatto che viene rilasciata previo verifica della completezza formale della SCIA e degli allegati. Per tale motivo si suggerisce che essa contenga tutti gli elementi tipici della comunicazione di avvio del procedimento previsti dal comma 2 art. 8 della 241/90.
  • 31. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Art 8 della 241/90 8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento 1…. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: (nella ricevuta) a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.  8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide. ART. 2 LEGGE 241/90 CONCLUSIONE PROCEDIMENTO 30 GG SALVO DIVERSI TERMINI PREVISTI DA DISCIPLINE REGIONALI O SPECIALI
  • 33. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 CAPO IV - Procedimento ordinario TUTTO IL DPR ENTRA IN VIGORE ENTRO 180 GG DALLA PUBBLICAZIONE IN GU QUINDI DAL 29 MARZO 2011 TRANNE IL PRESENTE CAPO IV CHE ENTRA IN VIGORE DOPO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE IN GU QUINDI IL 30 SETTEMBRE 2011  Art. 7 Procedimento unico  1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. AL DI FUORI DEI CASI NEI QUALI L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SIA SOGGETTO A SCIA (PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO)… IL PROCEDIMENTO E’ SUBORDINATO AL RILASCIO DI UN’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E PRENDE AVVIO SU ISTANZA DI PARTE E DEVE CONCLUDERSI NEL TERMINE MASSIMO DI 60 GG (30+30)
  • 34. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Importante ricordare che né D.P.R. 160/2010, né il D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, hanno disposto l’abrogazione dell’art. 27 del D.lgs 112/1998, si ritiene che rimangono soggetti al procedimento ordinario i procedimenti amministrativi relativi agli impianti di produzione di materiali di armamento, i depositi costieri, gli impianti di smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti. L’art. 27 esclude che, per tali ipotesi, l’interessato possa ricorrere all’autocertificazione per attestare la conformità del progetto alle prescrizioni di legge e di conseguenza, conformemente al nuovo DPR, per tali ipotesi non si puo’ ricorrere al “procedimento automatizzato” disciplinato dall’art. 5 ove è prevista la possibilità di presentare l’ “asseverazione” di conformità del progetto e avviare direttamente l’attività.
  • 35. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3. Per il comma 1 il SUAP verifica la completezza dell’istanza ed eventualmente richiede, nel termine di 30 giorni o in un termine più breve previsto dalla disciplina regionale, la documentazione integrativa = 30 GG Per il comma 2 allo scadere di detto termine, l’istanza si intende correttamente presentata ed il SUAP è tenuto ad adottare, nei 30 giorni successivi o in altro termine più breve previsto nelle discipline regionali, il provvedimento conclusivo del procedimento o ad indire una conferenza di servizi = 30 GG PER UN MASSIMO DI 60 GG
  • 36. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge. Decreto legge 112/2008 h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
  • 37. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Il responsabile del SUAP conclude il procedimento prescindendo dal parere delle amministrazioni solo se queste, regolarmente convocate, non vi hanno partecipato. In tal caso il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni causati dalla mancata emissione di detti pareri, salvo che non abbia omesso di richiederli. Si suggerisce, analogamente a quanto previsto per il procedimento automatizzato di cui all’art. 5, il rilascio da parte del SUAP della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza. In tale ipotesi la ricevuta, pur non costituendo “titolo autorizzatorio”, assume la funzione di comunicazione di avvio del procedimento se redatta con gli elementi tipici del comma 2 art. 8 L. 241/90, e offre i precisi riferimenti temporali per la formazione del “Silenzio – Assenso”, nelle ipotesi in cui, a norma dell’art. 20 della L.241/90, è previsto dalla legge che il silenzio della P.A. per un certo tempo successivo alla presentazione dell’istanza equivalga ad accoglimento della medesima.
  • 38. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP. LE AGENZIE PER LE IMPRESE…  5. Nei procedimenti di cui al comma 1 (autorizzazioni), l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c) del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
  • 39. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.  7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.
  • 40. LA VARIAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
  • 41. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  Art. 8 Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici  1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  • 42. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.  3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore. MEDIE STRUTTURE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
  • 44. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  Art. 10 Chiusura dei lavori e collaudo  1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo: a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; (art. 25 DPR 380/2001 procedura per il rilascio del certificato di agibilità) b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.  2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
  • 45. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.  4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.  5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.
  • 46. Preavviso di rigetto – L. 241/1990 e smi  10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza  1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
  • 47. I DIRITTI DI ISTRUTTORIA
  • 48. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447  Art. 10 (Spese)  1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.  2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.
  • 49. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447  3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2.  4. Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento
  • 50. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  Art. 12 Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione  1. Il presente regolamento ha efficacia: a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10; b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.  …………..  7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lettera b).
  • 51. I diritti di istruttoria verranno versati direttamente agli enti terzi e non più al SUAP….. in quanto tutto il DPR 447/1998 cessa di avere vigore dal 30 settembre 2011 e quindi anche l’art. 10 relativo alle “spese”. Inoltre, ciò è espressamente scritto nell'allegato tecnico del DPR 160 art. 13, è previsto un software ministeriale per il pagamento on line dei diritti con riversamento automatico agli enti…
  • 52. Le novità introdotte dal D.Lgs del 26 marzo 2010, n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno con riferimento alla parte II titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico) art. 64-81 Dir. 12-12-2006 n. 2006/123/CE  Articolo 5 - Semplificazione delle procedure  1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio. Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati membri le semplificano. LA VOLONTA’ E’ QUELLA DI COSTRINGERE GLI STATI MEMBRI A SEMPLIFICARE IL PIU’ POSSIBILE: L’OBBIETTIVO E’ RIDURRE LA SPESA PUBBLICA… NON A CASO ORAMAI DA DIVERSI ANNI LE MODIFICHE INERENTI LA SEMPLIFICAZIONE SONO COMPRESE NELLA MANOVRA FINANZIARIA E RICORDIAMO CHE E’ STATO PUBBLICATO ANCHE IL DPR INERENTE LE AGENZIE PER LE IMPRESE CHE SOSTIIUIRA’ IL COMUNE PRESENTANDO L’ISTRUTTORIA SU DELEGA DELL’INTERESSATO!
  • 53. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 1 Oggetto e finalità  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale: SCIA SI APPLICA A TUTTE LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PREVALE SULLE LEGGI REGIONALI, INFATTI, OGGI I REQUISITI PROFESSIONALI SONO QUELLI DELL’ART. 71 DEL DECRETO 59 CHE PREVALGONO SULLA LR 21-2006 E SUL RELATIVO REG  2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.  3. …………..  4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto.
  • 54. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 DALL’ ART 2 – 7 ESCLUSIONI: IN MODO PARTICOLARE PER QUANTO CI INTERESSA LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DLGS NON SI APPLICANO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI TAXI, NCC, GIOCHI PROIBITI  Art. 3 Servizi sociali  Art. 4 Servizi finanziari  Art. 5 Servizi di comunicazione  Art. 6 - Servizi di trasporto  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.  2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di: a) scuola guida; b) trasloco; c) noleggio di veicoli e unità da diporto; d) pompe funebri; e) fotografia aerea.  Art. 7 Altri servizi esclusi  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a)……. d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito;
  • 55. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 8 – Definizioni  1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto; …… f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio; ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio attività (d.i.a). di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. ….. h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; …. i) autorità competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attività di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi professionali;
  • 56. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 10 - Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi  1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. CONFERMA PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL LIBERO MERCATO  2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attività, ove non diversamente previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (oggi scia) PRINCIPIO DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO E’ CHE L’AUTORIZZAZIONE DI PER SE’ RAPPRESENTA GIA’ UN VINCOLO ALLA LIBERTA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA… QUINDI VA SOSTITUITA CON LA SCIA… IL DLGS POI PERO’ PREVEDE DALL’ART. 69 ETC IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ECT
  • 57. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 11 - Requisiti vietati  1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare: 1) il requisito della cittadinanza Italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; 2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri; c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
  • 58. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia; e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generate; f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia; g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri Italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.
  • 59. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 12 - Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale  1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori; b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico; c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società; d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata; e) il divieto di disporre di più stabilimenti sul territorio nazionale; f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti; g) tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare; h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.
  • 60. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 13 – Notifiche  1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.  2. Le autorità competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla Commissione europea detti requisiti e ne dà contestuale comunicazione all'autorità competente.  3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresì, alle autorità competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati membri.
  • 61. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 14 - Regimi autorizzatori  1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.  2. Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono istituire o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli, solo nel caso in cui siano previsti tra i principi generali determinati dalla legislazione dello Stato.  3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.  4. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.
  • 62. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 15 – Condizioni per i rilascio dell’autorizzazione  1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi sono: a) non discriminatorie; b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale; c) commisurate all'obiettivo di interesse generale; d) chiare ed inequivocabili; e) oggettive; f) rese pubbliche preventivamente; g) trasparenti e accessibili.  2. I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili quanto a finalità, ai quali il prestatore sia già assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorità competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie.
  • 63. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 16 - Selezione tra diversi candidati  1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. ………………..  Art. 17 - Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni  1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990. ART 19 C 2 ORA SOLO SCIA - ART 20 SILENZIO ASSENSO  2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso. MOTIVO IMPERATIVO DI INTERESSE GENERALE: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano…  3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio.
  • 64. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  4. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti: a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione; b) i mezzi di ricorso previsti; c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come rilasciata.  5. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.  Art. 18 - Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni  1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualità di autorità competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico.(ES divieto di nomina dei rappresentanti delle associazioni di categoria nelle commissioni di concorso e valutazione dei titoli)
  • 65. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 19 - Efficacia delle autorizzazioni  1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.  2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi: a) previsione di un rinnovo automatico, purché compatibile con le disposizioni del presente decreto; b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati; c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.  3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui è subordinato il suo ottenimento. Le autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.  4. È consentita la previsione di un termine, anche a pena di decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attività per la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi per il mancato avvio.
  • 66. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 25 - Sportello unico  1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive. DPR 160/2010  2. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le medesime finalità, i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. AGENZIE PER LE IMPRESE IL DPR 159/2010  3. Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico.
  • 67. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  5. Per le attività che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il portale 'impresainungiorno', di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce punto di contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto. AMMINISTRAZIONI STATALI REGIONALI LOCALI E ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI  6. Le Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, nonché le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.
  • 68. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti: a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione; b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.  8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e’ rilasciato in forma espressa, ferma restando la presentazione telematica dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione può, per motivi imperativi di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere la richiesta attività di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il procedimento può essere espletato in modalità non interamente telematica.
  • 69. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 26 - Diritto all'informazione  1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni: a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle; b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi; c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi; d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori; e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.  2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.  3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente.
  • 70. BOLKESTEIN EEDD ““IINNTTEERRPPRREETTAAZZIIOONNII”” Ministero dello Sviluppo Economico Circolare esplicativa CIRCOLARE n. 3635/C Prot. n. 0045166 del 06/05/2010 “Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico.” SOMMINISTRAZIONE, COMMERCIO, E …..
  • 71. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 64 Somministrazione di alimenti e bevande  1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (PER INTERVENTO DEL DL 78/2010 IL COMMA HA SOLO UN PERIODO: SCIA IMMEDIATA)  2. È subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
  • 72. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
  • 73. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.  5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.  6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • 74. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: «6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico.»
  • 75. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi: a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2; b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi; c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali; d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.  9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: «1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.».  10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.
  • 76. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010  SOMMINISTRAZIONE “INIZIO ATTIVITA’” In materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande si richiama il parere 23 maggio 2007, n. 557/PAS.1251.12001(1), nel quale il Ministero dell’interno ha ribadito che l’autorizzazione per l’attività in discorso mantiene la “natura di licenza di polizia ai fini dell’art. 86 del t.u.l.p.s. come disposto dall’art. 152 del reg. al t.u.l.p.s., modificato dal D.P.R. n. 311/2001”. Ad avviso del Ministero dell’interno, infatti, tale particolare natura di “autorizzazione di polizia, che continua a caratterizzare la somministrazione di alimenti e bevande, comporta la soggezione dell’attività stessa alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone. Da ciò discende che l’autorità competente al rilascio è tenuta a svolgere l’attività di verifica dei necessari requisiti soggettivi di cui alle norme di pubblica sicurezza oltre a quelli oggettivi con riferimento ai criteri di sorvegliabilità del locale (..)”. I requisiti soggettivi ai quali fa riferimento il parere ministeriale sono quelli di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. (PARTICOLARI REATI)
  • 77. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010  SOMMINISTRAZIONE “TRASFERIMENTO” … nel caso di trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, l’operatore è tenuto alla dichiarazione di inizio dell’attività e poi all’invio della comunicazione contestualmente all’avvio. Di conseguenza, l’avvio effettivo dell’attività nella nuova sede non può essere effettuato prima del decorso dei trenta giorni a far data dalla presentazione della dichiarazione visto che la disposizione che lo disciplina richiama espressamente il primo periodo del comma 2 dell’art. 19. Trattasi quindi di dichiarazione di inizio dell’attività (DIA) ad efficacia differita. Resta fermo che dall’applicazione della DIA ad efficacia differita, nel caso di specie, non consegue alcun obbligo di interruzione dell’attività in essere. OGGI SCIA IMMEDIATA ART. 19 COMMA 2 SOLO UN PERIODO
  • 78. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010  SOMMINISTRAZIONE “SUBINGRESSO” Nel caso di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività, per espressa previsione dell’art. 64, comma 4, l’istituto applicabile è quello della DIA ad efficacia immediata. L’attività dell’avente causa, quindi, può essere iniziata contestualmente all’invio della dichiarazione al comune competente per territorio. Resta ferma, ai fini dell’avvio della DIA ad efficacia immediata, la necessità del possesso dei presupposti e dei requisiti espressamente richiamati nella disposizione.
  • 79. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010  Programmazione degli esercizi di somministrazione (Art. 64 comma 3). La disposizione reca i principi e i criteri ai quali si devono attenere gli enti locali nel predisporre i provvedimenti di programmazione delle aperture limitatamente alle zone da sottoporre a tutela. In via prioritaria sancisce che una limitazione delle aperture, fondata su presupposti vietati dalla Direttiva comunitaria, non è più ammissibile. Il sistema di programmazione introdotto dalla disposizione in discorso, infatti, impedisce alle amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente sull’equilibrio tra domanda e offerta, consentendo interventi limitativi esclusivamente collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, tra i quali in ogni caso non può farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti. Nella predisposizione del provvedimento di programmazione, pertanto, non potranno più essere introdotti meccanismi di previsione delle aperture di tipo contenutistico, essendo ammissibili solo criteri fondati sulla necessità di garantire il rispetto dei principi ulteriori indicati, ritenuti in grado di contemperare sia l’interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, che quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività.
  • 80. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 I provvedimenti di programmazione, altresì, pur nella necessità di assicurare una localizzazione delle attività in grado di rispondere alle necessità anche stagionali del territorio, non potranno prescindere dalla necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale, nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell’ambiente urbano oltre che il rispetto dell’ordine pubblico e della salute pubblica. Sulla base dei predetti presupposti possono essere individuati meccanismi di programmazione fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio in grado di promuovere sviluppo e garantire l’equilibrio degli interessi coinvolti. In ogni caso, giova ribadire che la previsione conferma il divieto di fissare contingenti e parametri numerici legati alla mera logica dell’equilibrio tra domanda e offerta, già sancita dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  • 81. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010  Sorvegliabilità L’art. 64, comma 5, dispone che “L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie”. I decreti ai quali la disposizione fa rinvio, ai fini della verifica della sorvegliabilità dei locali nei quali deve svolgersi l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono stati emanati dal Ministero dell’interno. Trattasi dei decreti ministeriali 17 dicembre 1992, n. 564, e 5 agosto 1994, n. 534, ai quali si fa rinvio ai fini della individuazione dei requisiti e delle caratteristiche dei locali necessari per ottenere il riconoscimento della conformità.
  • 82. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 65 - Esercizi di vicinato  1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislative 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione di inizio di attività».  3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 114, è abrogato.
  • 83. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 66 - Spacci interni  1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.  2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio di attività».  3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
  • 84. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 67 - Apparecchi automatici  1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio di attività».  3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
  • 85. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 68 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione  1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio di attività».  3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.
  • 86. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 69 - Vendite presso il domicilio dei consumatori  1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio di attività».  3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: «4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita.».  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.  5. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attività non è soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. (tesserino riconoscimento) [L. 17-8-2005 n. 173 - Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali. Art. 3 comma 3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese]
  • 87. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010  ESERCIZI DI VICINATO, SPACCI INTERNI, APPARECCHI AUTOMATICI, VENDITA PER CORRSIPONDENZA TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE, VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL COSUMATORE Per effetto degli artt. 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto, l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 114 del 1998, nonché mediante le forme speciali di vendita di cui al medesimo articolo e comma, lett. h), è soggetta alla DIA ad efficacia immediata. Trattasi di un intervento di semplificazione che non obbliga al decorso dei trenta giorni prima dell’avvio, previsti dall’abrogato istituto della comunicazione di cui al citato decreto legislativo n.114/1998. Con riferimento agli aspetti sanzionatori, si precisa che la violazione delle disposizioni in materia di esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e vendita presso il domicilio dei consumatori, cui fa rinvio l’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.114/1998 si determina anche nel caso di mancato invio al comune competente per territorio della DIA ad efficacia immediata prevista dagli articoli 65, 66, 67, 68, e 69 del decreto ai fini dell’avvio dell’attività.
  • 88. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 70 - Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche  1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: «2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.».  2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: «4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e’ rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.».
  • 89. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: «della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante «sono inserite le seguenti: «limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche».  4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. [D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. Art. 52. Esercizio del commercio in aree di valore culturale. 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio]
  • 90. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
  • 91. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010  Aree Pubbliche L’art. 70, comma 5, dispone che “Con intesa in sede di Conferenza unificata …sono individuati …. i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi”. La disposizione rinvia a successivo provvedimento da assumersi con intesa in sede di Conferenza Unificata, con il quale risolvere le conseguenze che possono determinarsi in relazione alle nuove disposizioni in materia di esercizio del commercio sulle aree pubbliche tramite l’utilizzo di un posteggio.
  • 92. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010  Come è noto, la concessione di posteggio per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.114/1998 ha attualmente durata decennale e, nella quasi totalità dei casi, per effetto delle relative disposizioni regionali, è tacitamente rinnovata o assegnata con procedure di selezione che, in ogni caso, prevedono meccanismi di priorità nei confronti dei soggetti che già hanno utilizzato la relativa porzione di area pubblica. Le suddette modalità di assegnazione dei posteggi risultano incompatibili con l’art. 12 della Direttiva.
  • 93. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010  ……. risulta necessario procedere alla individuazione di nuovi criteri… conformi al principio comunitario ed emanare apposite disposizioni transitorie. Nell’ambito dell’intesa di cui al citato articolo 70, comma 5, potranno pertanto essere fissati i criteri di individuazione di una durata adeguata di tali concessioni, tenuto conto non solo degli investimenti necessari per attrezzare i posteggi, ma anche delle esigenze organizzative dell’impresa e delle problematiche anche di ordine sociale rilevanti nel settore. In tale intesa, nell’ambito della affermata esigenza di evitare discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa nei criteri di concessione dei posteggi, potranno essere inoltre individuati eventuali limiti al numero dei posteggi concedibili ad una stessa impresa nella medesima area pubblica mercatale, a prescindere se si tratti di impresa individuale o impresa costituita in forma societaria, per garantire una maggiore gamma di prodotti e di offerte ed un sufficiente confronto concorrenziale.
  • 94. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010  In ogni caso si ritiene che le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto restano efficaci fino alla scadenza del termine decennale per ciascuna di esse originariamente previsto e saranno oggetto di riassegnazione al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai nuovi criteri individuati nel provvedimento recante l’intesa prevista dall’art. 70, comma 5. Le concessioni che scadono nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di effettiva applicazione delle disposizioni transitorie da individuarsi nell’intesa in argomento, tenuto conto dell’ultima parte del citato comma 5 dell’articolo 70, devono ritenersi prorogabili a semplice richiesta (ovvero tacitamente prorogate, se così previsto dalla legge regionale applicabile) fino a detta ultima data, ferma restando per il periodo successivo l’applicazione delle soluzioni a tal fine direttamente individuate in tali disposizioni transitorie.
  • 95. REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI NAZIONALI
  • 96. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali  1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
  • 97. DD..LLggss.. 2266--33--22001100 nn.. 5599  2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.  3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.  4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.  5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  • 98. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.  3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e I'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
  • 100. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 72 - Attività di facchinaggio  1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attività per l'esercizio dell'attività di facchinaggio ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342. (DOPPIA DIA)
  • 101. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  Art. 73 - Attività di intermediazione commerciale e di affari  1. È soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.  2. Le attività disciplinate dalla legge 3SXX febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.  3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.  …………….