La disciplina del procedimento amm.vo fra 241, AUA e SUAP
La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)
1. a cura di Simone Chiarelli
Seminario di aggiornamento
La gestione dei servizi nelle
attività produttive alla luce della
riforma dello SUAP (DPR
160/2010)
3. La normativa nazionale e regionale vigente con riferimento alla
gestione del procedimento unico autorizzatorio, i rapporti con gli
enti terzi e le problematiche organizzative del SUAP
DALLE RIFORME BASSANINI AL
NUOVO SPORTELLO UNICO
4. Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”
Art. 20 comma 8
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici,
sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti
di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonchè le
seguenti materie: ………..
(…Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi
impianti produttivi)
5. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”
Art. 23 Conferimento di funzioni ai comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative concernenti la realizzazione,
l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti
produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o
autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di
industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella
propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche
attraverso le province, al coordinamento e al
miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle
imprese, con particolare riferimento alla
localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti
produttivi e alla creazione di aree industriali. …….
6. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e
diffusione, anche in via telematica, delle informazioni
concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle
attivita' produttive nel territorio regionale, con
particolare riferimento alle normative applicabili, agli
strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'
organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella
raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli
strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a
favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del
lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le
attivita' produttive.
7. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Art. 24 Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di insediamenti produttivi
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata,
anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23,
assicurando che un'unica struttura sia responsabile
dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di
garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica,
al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le
domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche'
tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese
quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere
fornite in modo coordinato.
8. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre
amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche
essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti
d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti puo'
prevedere che la gestione dello sportello unico sia
attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o
del contratto.
9. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Art. 25 Procedimento
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento
di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti princìpi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione
del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei
soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto
la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle
norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di
assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni
prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle
norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
……
IL PROCEDIMENTO VERRA’ POI SVILUPPATO NEL DPR 447/1998 … DPR 440/2000
10. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Art. 27 Esclusioni
1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di
valutazione di compatibilita' e di impatto
ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati
materiali nucleari, per gli impianti di produzione di
materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli
impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli
minerali e deposito temporaneo, smaltimento,
recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i
principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2
dell'articolo 25.
11. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447
Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione
e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma
8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(G.U. n. 301 del 28-12-1998)
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di
sportelli unici per gli impianti produttivi
(G.U. n. 33 del 09-02-2001)
12. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e ssmmii
Art. 3 (Sportello unico)
1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite
dall'articolo 24, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad
un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello
unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli
adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento.
Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano
sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni
ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto
territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area.
2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi
abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni
sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente
regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo
stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili
disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività
promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni
possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. (cciaa o associazione comuni)
13. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447
3. La struttura, su richiesta degli interessati, si
pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in
possesso della struttura, dei progetti preliminari dai
medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti
strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e
urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione
dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio.
La struttura si pronuncia entro novanta giorni.
PARERE PREVENTIVO
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento i comuni realizzano la
struttura e nominano il responsabile del procedimento.
Il funzionario preposto alla struttura è responsabile
dell'intero procedimento.
SUAP OBBLIGATORIO
14. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
G.U. n. 229 del 30.09.2010 supplemento ordinario n.
227 Testo in vigore dal 15.10.2010
IL SUAP NEL NUOVO DPR
15. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione
1. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, e'
individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad
oggetto l'esercizio di attivita' produttive e di prestazione di
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione,
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o
riattivazione delle suddette attivita', ivi compresi quelli di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni
concernenti le attivita' di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici
e allegati sono presentati esclusivamente in modalità
telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con
le modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente
per il territorio in cui si svolge l'attivita' o e' situato l'impianto.
16. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione
3. In conformita' alle modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il
SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle
altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di
trasmissione.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attivita'
connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie
radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi,
le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,
nonche' le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di
cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163.
17. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
CAPO II - Funzioni e organizzazione del SUAP
Art. 4 Funzioni e organizzazione del SUAP
1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica
unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento,
ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità.
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse
esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le
amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono
interessati al procedimento, non possono trasmettere al
richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di
consenso, anche a contenuto negativo, comunque
denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al
SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la
documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone
comunicazione al richiedente.
18. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in
relazione:
a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle
per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande
presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati,
anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP,
dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità
competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del
26 marzo 2010, n. 59.
(Art. 24 legge 241/90 esclusione dal diritto di accesso)
(Art. 26 Dlgs 59/2010 Diritto di informazione: requisiti, mezzi
di accesso alle banche dati, mezzi di ricorso, assistenza…)
19. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo
responsabile sono individuati secondo le forme previste
dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli
accordi sottoscritti in caso di associazione, che
dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione;
nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al
presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è
ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del
SUAP costituisce il referente per l'esercizio del
diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal
SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni
o da altri uffici comunali. Rimane ferma la
responsabilità delle amministrazioni o degli uffici
comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti,
diversi da quelli detenuti dal SUAP.
20. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
VIENE CHIARITO CHE PUO’ ESSERE
CONSENTITO L’ACCESSO AGLI ATTI EMESSI
ANCHE DA ALTRI UFFICI PURCHE’ DETENUTI DAL
SUAP NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO
5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al
SUAP in forma singola o associata tra loro, o in
convenzione con le camere di commercio.
6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e
ferma restando l'unicità del canale di comunicazione
telematico con le imprese da parte del SUAP, sono
attribuite al SUAP le competenze dello sportello
unico per l'edilizia produttiva.
per i comuni in cui non è istituito/funzionante il SUE
21. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti
dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato
elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto
dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilità
in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della
ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza
nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di
impugnazione.
ESCLUSIVO INVIO TELEMATICO DAL SUAP AGLI ALTRI ENTI COINVOLTI
le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti ed i relativi allegati sono
predisposti in formato elettronico e trasmessi secondo quanto disposto dall’allegato
tecnico al Regolamento
come meglio precisato nel parere del consiglio di stato n. 208/2010 il legislatore NON
HA VOLUTO ATTRIBUIRE NESSUNA VALENZA GIURIDICA ALLA PUBBLICAZIONE
SUL PORTALE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AI FINI DELLA
DECORRENZA DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DI IMPUGNATIVE DA PARTE
DI TERZI
22. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
8. Il collegamento tra il SUAP e il registro
imprese avviene attraverso modalità di
comunicazione telematica conformi ai requisiti
previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12,
comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale,
nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
9. Il collegamento di cui al comma 8:
a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte
del responsabile del SUAP all'impresa
interessata, di atti, documentazione o dati già
acquisiti dal registro imprese;
23. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto
legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda
accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle
misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta
iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le
informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed
alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con
riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al
procedimento in corso;
c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e
l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;
d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie
economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, con gli
estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti
di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.
24. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (G.U. 30/09/2010) del presente regolamento, i
Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'articolo 4,
comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del
proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere
a) e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente
regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo
economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul
portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta
dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono
fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.
entro 120 GG (28 GENNAIO 2011) dalla data di pubblicazione del
DPR i Comuni avrebbero dovuto attestare, secondo le modalità dall’art.
4 comma 2 dell’allegato tecnico al Regolamento, la sussistenza in capo
ai SUAP del proprio territorio dei requisiti del NUOVO SUAP:
introduzione del meccanismo di autovalutazione dei Comuni sul
possesso dei requisiti richiesti
25. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
ANCI:
Tali requisiti tecnici minimi si sostanziano:
in una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale,
a cui fa riferimento il SUAP, per ricevere la documentazione dalle
imprese, per inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti, per
trasmettere gli atti, le comunicazioni ed i relativi allegati alle altre
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, e ricevere
dalle stesse comunicazioni e atti in formato elettronico;
della firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello, per
la sottoscrizione degli atti in formato elettronico;
di un’applicazione software per la lettura di documenti firmati
digitalmente. La verifica della firma e la successiva estrazione dei
documenti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in
grado di elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione
CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009, il cui elenco è disponibile nel sito di
DIGITPA. Queste applicazioni sono disponibili gratuitamente sul web;
26. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
di un sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata
e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445
del 28 dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000;
del sito web del SUAP o area ad esso riservata nell’ambito del sito
istituzionale, in cui siano pubblicate informazioni sui procedimenti amministrativi
oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per gli utenti di
verificare lo stato di avanzamento delle pratiche. Quest’area web può anche
essere collocata all’interno di portali realizzati da una forma associativa di
appartenenza, dalla Provincia o dalla Regione di riferimento.
Il Ministero ha predisposto un apposito modulo per le comunicazioni da parte dei
comuni e sta curando la pubblicazione dell’elenco dei comuni con i SUAP
operanti sul portale www.impresainungiorno.gov.it
11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12,
comma 1 (180 gg 29 marzo), lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o
questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni,
decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di
provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente
competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12,
comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla
base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
27. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
L’elenco potrà essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui
SUAP abbiano nelle more acquisito i requisiti, ma qualora entro i 180 gg (29
marzo) si verifichi la mancata costituzione dello SUAP o la sua non rispondenza ai
criteri di funzionalità previste, ivi compresa l’impossibilità di gestione telematica
dei servizi, l’esercizio delle funzioni è svolto dalla Camera di commercio
territorialmente competente, che acquisirà le istanze tramite COM UNICA e le
rigirerà tramite PEC ai comuni che dovranno comunque istruirle.
12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono
alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande,
la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute
all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.
13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il
responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei
diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi
stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali,
secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro
trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.
14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via
telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al
versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche
competenti.
29. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
CAPO III - Procedimento automatizzato (IMMEDIATO)
Art. 5 Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze
1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono
soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione
unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette
immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità
ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma
4.
3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le
attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica,
con modalità informatica, la completezza formale della
segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia
automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via
telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e
agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui
all'articolo 12, commi 5 e 6.
30. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo
19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare
immediatamente l'intervento o l'attività.
6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici
comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto
interessato le eventuali richieste istruttorie.
7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la
ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai
fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di
autotutela dell'amministrazione.
La ricevuta di presentazione della SCIA rilasciata dal SUAP deve
fornire all’interessato i precisi riferimenti temporali per l’avvio
dell’attività o dell’intervento e potrebbe costituire comunicazione di
regolare avvio del procedimento, per il fatto che viene rilasciata
previo verifica della completezza formale della SCIA e degli allegati.
Per tale motivo si suggerisce che essa contenga tutti gli
elementi tipici della comunicazione di avvio del procedimento
previsti dal comma 2 art. 8 della 241/90.
31. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Art 8 della 241/90
8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
1….
2. Nella comunicazione debbono essere indicati: (nella ricevuta)
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve
concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in
caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge
dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche
discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della
ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale
a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze
o diffide.
ART. 2 LEGGE 241/90 CONCLUSIONE PROCEDIMENTO 30 GG SALVO DIVERSI TERMINI
PREVISTI DA DISCIPLINE REGIONALI O SPECIALI
33. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
CAPO IV - Procedimento ordinario
TUTTO IL DPR ENTRA IN VIGORE ENTRO 180 GG DALLA
PUBBLICAZIONE IN GU QUINDI DAL 29 MARZO 2011 TRANNE IL
PRESENTE CAPO IV CHE ENTRA IN VIGORE DOPO UN ANNO
DALLA PUBBLICAZIONE IN GU QUINDI IL 30 SETTEMBRE 2011
Art. 7 Procedimento unico
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio
delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP
che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi
previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la
documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si
intende correttamente presentata.
AL DI FUORI DEI CASI NEI QUALI L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SIA
SOGGETTO A SCIA (PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO)…
IL PROCEDIMENTO E’ SUBORDINATO AL RILASCIO DI
UN’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E PRENDE AVVIO SU
ISTANZA DI PARTE E DEVE CONCLUDERSI NEL TERMINE
MASSIMO DI 60 GG (30+30)
34. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Importante ricordare che né D.P.R. 160/2010, né il D.L.
112/2008 convertito nella L. 133/2008, hanno disposto
l’abrogazione dell’art. 27 del D.lgs 112/1998, si ritiene che
rimangono soggetti al procedimento ordinario i procedimenti
amministrativi relativi agli impianti di produzione di materiali di
armamento, i depositi costieri, gli impianti di smaltimento,
recupero e riciclaggio di rifiuti.
L’art. 27 esclude che, per tali ipotesi, l’interessato possa
ricorrere all’autocertificazione per attestare la conformità del
progetto alle prescrizioni di legge e di conseguenza,
conformemente al nuovo DPR, per tali ipotesi non si puo’
ricorrere al “procedimento automatizzato” disciplinato dall’art.
5 ove è prevista la possibilità di presentare l’ “asseverazione”
di conformità del progetto e avviare direttamente l’attività.
35. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP
adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni,
decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi
previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una
conferenza di servizi ai sensi del comma 3.
Per il comma 1 il SUAP verifica la completezza dell’istanza ed
eventualmente richiede, nel termine di 30 giorni o in un termine
più breve previsto dalla disciplina regionale, la documentazione
integrativa = 30 GG
Per il comma 2 allo scadere di detto termine, l’istanza si intende
correttamente presentata ed il SUAP è tenuto ad adottare, nei 30
giorni successivi o in altro termine più breve previsto nelle
discipline regionali, il provvedimento conclusivo del procedimento
o ad indire una conferenza di servizi = 30 GG PER UN
MASSIMO DI 60 GG
36. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o
assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del
SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti
dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero
dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto
interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta
nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese,
nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta
giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il
termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla
conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del
decreto-legge.
Decreto legge 112/2008
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine
previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il
procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di
omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può
essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.
37. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Il responsabile del SUAP conclude il procedimento prescindendo dal
parere delle amministrazioni solo se queste, regolarmente convocate,
non vi hanno partecipato. In tal caso il responsabile del procedimento
non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni causati
dalla mancata emissione di detti pareri, salvo che non abbia omesso di
richiederli.
Si suggerisce, analogamente a quanto previsto per il procedimento
automatizzato di cui all’art. 5, il rilascio da parte del SUAP della ricevuta
attestante la presentazione dell’istanza. In tale ipotesi la ricevuta, pur
non costituendo “titolo autorizzatorio”, assume la funzione di
comunicazione di avvio del procedimento se redatta con gli elementi
tipici del comma 2 art. 8 L. 241/90, e offre i precisi riferimenti temporali
per la formazione del “Silenzio – Assenso”, nelle ipotesi in cui, a norma
dell’art. 20 della L.241/90, è previsto dalla legge che il silenzio della P.A.
per un certo tempo successivo alla presentazione dell’istanza equivalga
ad accoglimento della medesima.
38. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono
comunicati in modalità telematica dagli organismi
competenti al responsabile del SUAP.
LE AGENZIE PER LE IMPRESE…
5. Nei procedimenti di cui al comma 1 (autorizzazioni), l'Agenzia,
su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività
istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c) del
decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via
telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce
assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare
in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla
realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la
redazione in formato elettronico delle domande,
dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici.
Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto
organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
39. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento,
assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto,
titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per
lo svolgimento delle attività richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del
procedimento costituisce elemento di valutazione
del responsabile del SUAP e degli altri soggetti
pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.
41. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Art. 8 Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici
1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree
destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree
insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina
regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre
normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della
conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento
urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in
quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del
Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del
Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto,
approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono
avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste
all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
42. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio
comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta
giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti
preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti
strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e
urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione
dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia
favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito
immediato del procedimento con riduzione della metà dei
termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le
procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle
relative norme regionali di settore.
MEDIE STRUTTURE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
44. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Art. 10 Chiusura dei lavori e collaudo
1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori,
trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta
la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove
l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380;
(art. 25 DPR 380/2001 procedura per il rilascio del certificato di agibilità)
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di
collaudo effettuato da un professionista abilitato.
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
45. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di
cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che
sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza
dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo
il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui
dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero
errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici
competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle
sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese
dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e
non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1;
l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da
parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità
competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli
adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4,
comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al
SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto
produttivo.
46. Preavviso di rigetto – L. 241/1990 e smi
10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui
al primo periodo interrompe i termini per concludere il
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza
del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli
enti previdenziali.
48. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447
Art. 10 (Spese)
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente
regolamento il comune, o i comuni associati, pongono
a carico dell'interessato il pagamento delle spese e
dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e
regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.
2. La struttura responsabile del procedimento
provvede alla riscossione di tali spese e diritti,
riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto
attività istruttorie nell'ambito del procedimento.
Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano
rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.
49. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447
3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del
cinquanta per cento anche nel caso di procedimento
mediante autocertificazione, in relazione alle attività di
verifica. La struttura responsabile del procedimento
procede ai sensi del comma 2.
4. Il comune, o i comuni associati, possono altresì
prevedere, in relazione all'attività propria della struttura
responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di
istruttoria, nella misura stabilita con delibera del
consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata
agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di
bollo, non può eccedere quella complessivamente posta
a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in
vigore del presente regolamento
50. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Art. 12 Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione
1. Il presente regolamento ha efficacia:
a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal
centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma
10;
b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
…………..
7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere
dal termine di cui al comma 1, lettera b).
51. I diritti di istruttoria verranno versati
direttamente agli enti terzi e non più al
SUAP…..
in quanto tutto il DPR 447/1998 cessa di
avere vigore dal 30 settembre 2011 e quindi
anche l’art. 10 relativo alle “spese”.
Inoltre, ciò è espressamente scritto
nell'allegato tecnico del DPR 160 art. 13, è
previsto un software ministeriale per il
pagamento on line dei diritti con riversamento
automatico agli enti…
52. Le novità introdotte dal D.Lgs del 26 marzo 2010, n. 59. Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno con riferimento
alla parte II titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di
competenza del Ministero dello Sviluppo Economico) art. 64-81
Dir. 12-12-2006 n. 2006/123/CE
Articolo 5 - Semplificazione delle procedure
1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative
all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio. Laddove
le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente
paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati
membri le semplificano.
LA VOLONTA’ E’ QUELLA DI COSTRINGERE GLI STATI MEMBRI A SEMPLIFICARE
IL PIU’ POSSIBILE: L’OBBIETTIVO E’ RIDURRE LA SPESA PUBBLICA… NON A
CASO ORAMAI DA DIVERSI ANNI LE MODIFICHE INERENTI LA SEMPLIFICAZIONE
SONO COMPRESE NELLA MANOVRA FINANZIARIA E RICORDIAMO CHE E’ STATO
PUBBLICATO ANCHE IL DPR INERENTE LE AGENZIE PER LE IMPRESE CHE
SOSTIIUIRA’ IL COMUNE PRESENTANDO L’ISTRUTTORIA SU DELEGA
DELL’INTERESSATO!
53. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 1 Oggetto e finalità
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque
attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale,
svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o
alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale:
SCIA SI APPLICA A TUTTE LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PREVALE SULLE LEGGI
REGIONALI, INFATTI, OGGI I REQUISITI PROFESSIONALI SONO QUELLI DELL’ART.
71 DEL DECRETO 59 CHE PREVALGONO SULLA LR 21-2006 E SUL RELATIVO REG
2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate
ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione,
al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato,
nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme
di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.
3. …………..
4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle
norme del presente decreto.
54. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
DALL’ ART 2 – 7 ESCLUSIONI: IN MODO PARTICOLARE PER QUANTO CI INTERESSA LE DISPOSIZIONI
DEL PRESENTE DLGS NON SI APPLICANO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI TAXI, NCC, GIOCHI
PROIBITI
Art. 3 Servizi sociali
Art. 4 Servizi finanziari
Art. 5 Servizi di comunicazione
Art. 6 - Servizi di trasporto
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo,
marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto
urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con
conducente.
2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:
a) scuola guida;
b) trasloco;
c) noleggio di veicoli e unità da diporto;
d) pompe funebri;
e) fotografia aerea.
Art. 7 Altri servizi esclusi
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a)…….
d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case
da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito;
55. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 8 – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o
professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i
servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;
……
f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a
rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un
provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio; ai fini del
presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio attività (d.i.a). di
cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
…..
h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine
pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza
stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento
dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari
di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela
dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la
conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di
politica culturale;
….
i) autorità competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili
del controllo o della disciplina delle attività di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi
nazionali professionali e gli albi professionali;
56. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 10 - Libertà di accesso ed esercizio delle attività di
servizi
1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle
attività di servizi costituiscono espressione della libertà di
iniziativa economica e non possono essere sottoposti a
limitazioni non giustificate o discriminatorie.
CONFERMA PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL LIBERO MERCATO
2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizi
sono subordinati alla presentazione all'amministrazione
competente di una dichiarazione di inizio attività, ove non
diversamente previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (oggi scia)
PRINCIPIO DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO E’ CHE L’AUTORIZZAZIONE DI PER SE’
RAPPRESENTA GIA’ UN VINCOLO ALLA LIBERTA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA… QUINDI
VA SOSTITUITA CON LA SCIA… IL DLGS POI PERO’ PREVEDE DALL’ART. 69 ETC IL
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE ECT
57. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 11 - Requisiti vietati
1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere
subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla
cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede
legale, in particolare:
1) il requisito della cittadinanza Italiana per il prestatore, il suo personale, i
detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e
vigilanza;
2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i
detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e
vigilanza;
b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere
iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali
di altri Stati membri;
c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a
titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere
lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere
stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
58. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore
ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari
riguardanti l'energia;
e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica
che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova
dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di
mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o
effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività
rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale
divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono
obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse
generate;
f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia
finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o
presso un organismo stabilito in Italia;
g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo
nei registri Italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia
per un determinato periodo.
59. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 12 - Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di
interesse generale
1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e
l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di
proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti
requisiti:
a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni
fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra
prestatori;
b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;
c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;
d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni
comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori
particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata;
e) il divieto di disporre di più stabilimenti sul territorio nazionale;
f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
g) tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare;
h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.
60. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 13 – Notifiche
1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di
cui all'articolo 12, comma 1, è subordinata alla previa notifica alla
Commissione europea.
2. Le autorità competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla
Commissione europea detti requisiti e ne dà contestuale
comunicazione all'autorità competente.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresì, alle
autorità competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati alla
Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni
assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati
membri.
61. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 14 - Regimi autorizzatori
1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi
professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o
mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse
generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di
proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono istituire
o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli, solo nel
caso in cui siano previsti tra i principi generali determinati dalla
legislazione dello Stato.
3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di
un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo
imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità
delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli aspetti dei
regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o
indirettamente da altri strumenti comunitari.
62. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 15 – Condizioni per i rilascio dell’autorizzazione
1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali
è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi sono:
a) non discriminatorie;
b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;
c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;
d) chiare ed inequivocabili;
e) oggettive;
f) rese pubbliche preventivamente;
g) trasparenti e accessibili.
2. I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili
quanto a finalità, ai quali il prestatore sia già assoggettato in un altro
Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della
sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio,
sempre che il prestatore o le autorità competenti dell'altro Stato membro
forniscano al riguardo le informazioni necessarie.
63. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 16 - Selezione tra diversi candidati
1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata
attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o
delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura
di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la
pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle
modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.
………………..
Art. 17 - Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni
1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di
servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all'articolo 20 della
medesima legge n. 241 del 1990. ART 19 C 2 ORA SOLO SCIA - ART 20 SILENZIO
ASSENSO
2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il
procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso.
MOTIVO IMPERATIVO DI INTERESSE GENERALE: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica,
l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente,
incluso l'ambiente urbano…
3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore
ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo
esercizio.
64. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
4. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione
sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:
a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua
decorrenza subisca un differimento o una sospensione;
b) i mezzi di ricorso previsti;
c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un
provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il
termine previsto, l'autorizzazione è considerata come rilasciata.
5. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata
tramite posta elettronica.
Art. 18 - Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni
1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali
che agiscono in qualità di autorità competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori
o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è
vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a
organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non riguarda la
consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su
questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del
grande pubblico.(ES divieto di nomina dei rappresentanti delle associazioni di
categoria nelle commissioni di concorso e valutazione dei titoli)
65. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 19 - Efficacia delle autorizzazioni
1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di
esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di
rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la
necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione
ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un
motivo imperativo di interesse generale.
2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti
casi:
a) previsione di un rinnovo automatico, purché compatibile con le disposizioni
del presente decreto;
b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati;
c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse
generale.
3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la sospensione o
la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui è subordinato il suo
ottenimento. Le autorità competenti possono periodicamente verificare la
persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo
al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.
4. È consentita la previsione di un termine, anche a pena di decadenza,
entro il quale il prestatore deve iniziare l'attività per la quale ha conseguito il
titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi per il mancato avvio.
66. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 25 - Sportello unico
1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per
poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività
produttive. DPR 160/2010
2. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attività di
servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le
medesime finalità, i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati
ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. AGENZIE PER LE IMPRESE IL DPR 159/2010
3. Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le
trasmette immediatamente allo sportello unico.
67. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in
cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esercizio delle relative funzioni è
delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. Per le attività che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il portale
'impresainungiorno', di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, che costituisce punto di contatto nazionale in materia, assicura il
collegamento con le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del
presente decreto. AMMINISTRAZIONI STATALI REGIONALI LOCALI E ALTRI
SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI
6. Le Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello
unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi
incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per
l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, nonché le domande di
inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a
altri organismi.
68. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti
cambiamenti:
a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di
applicazione del regime di autorizzazione;
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la
modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di
autorizzazione.
8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e’ rilasciato in forma
espressa, ferma restando la presentazione telematica
dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione può, per
motivi imperativi di interesse generale, effettuare nel corso
dell'istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente,
al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere la
richiesta attività di servizi, ovvero verifiche ispettive o
sopralluoghi. In tali casi, il procedimento può essere espletato in
modalità non interamente telematica.
69. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 26 - Diritto all'informazione
1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i destinatari hanno
accesso alle seguenti informazioni:
a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure
e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti,
comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai
prestatori ed ai servizi;
d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti
ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le
quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee
per assicurare che lo sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i
requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L'informazione
è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.
3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di informazioni
o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o
infondata, ne informa senza indugio il richiedente.
70. BOLKESTEIN EEDD ““IINNTTEERRPPRREETTAAZZIIOONNII””
Ministero dello Sviluppo Economico Circolare esplicativa
CIRCOLARE n. 3635/C Prot. n. 0045166 del 06/05/2010 “Decreto
legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II.
Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico.”
SOMMINISTRAZIONE, COMMERCIO, E …..
71. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 64 Somministrazione di alimenti e bevande
1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla
legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata
dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il
trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al
presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da
presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune
competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. (PER INTERVENTO DEL DL 78/2010 IL COMMA HA SOLO UN
PERIODO: SCIA IMMEDIATA)
2. È subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti
elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3
della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
72. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni,
limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela,
adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al
comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della
collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello
dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione
può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del
servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente
ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità
ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori
flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente
negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di
alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e
alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e
salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e
ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica
o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla
prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e
bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
73. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di
un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a
causa di morte è subordinato all'effettivo
trasferimento dell'attività e al possesso dei
requisiti prescritti da parte del subentrante.
5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla
conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche
in caso di ampliamento della superficie.
6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande è soggetto
al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie,
igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
74. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è
sostituito dal seguente: «6. Sono escluse dalla programmazione le
attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri
complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli
alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali
sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli
cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali
sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da
amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti
militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.»
75. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 71, commi 1 e 2;
b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici
mesi;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal
Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato
dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il
regolare stato dei locali;
d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo
proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro
centottantagiorni.
9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal
seguente: «1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di
inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione
o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500
euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.».
10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.
76. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010
SOMMINISTRAZIONE “INIZIO ATTIVITA’”
In materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande si
richiama il parere 23 maggio 2007, n. 557/PAS.1251.12001(1), nel
quale il Ministero dell’interno ha ribadito che l’autorizzazione per
l’attività in discorso mantiene la “natura di licenza di polizia ai fini
dell’art. 86 del t.u.l.p.s. come disposto dall’art. 152 del reg. al t.u.l.p.s.,
modificato dal D.P.R. n. 311/2001”.
Ad avviso del Ministero dell’interno, infatti, tale particolare natura di
“autorizzazione di polizia, che continua a caratterizzare la
somministrazione di alimenti e bevande, comporta la soggezione
dell’attività stessa alle disposizioni delle leggi di pubblica
sicurezza per i profili attinenti la tutela dell’ordine e sicurezza
pubblica e dell’incolumità delle persone. Da ciò discende che
l’autorità competente al rilascio è tenuta a svolgere l’attività di verifica
dei necessari requisiti soggettivi di cui alle norme di pubblica sicurezza
oltre a quelli oggettivi con riferimento ai criteri di sorvegliabilità del locale
(..)”. I requisiti soggettivi ai quali fa riferimento il parere ministeriale sono
quelli di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(PARTICOLARI REATI)
77. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010
SOMMINISTRAZIONE “TRASFERIMENTO”
… nel caso di trasferimento di sede di un esercizio di
somministrazione, l’operatore è tenuto alla dichiarazione di inizio
dell’attività e poi all’invio della comunicazione contestualmente
all’avvio. Di conseguenza, l’avvio effettivo dell’attività nella nuova
sede non può essere effettuato prima del decorso dei trenta
giorni a far data dalla presentazione della dichiarazione visto che
la disposizione che lo disciplina richiama espressamente il primo
periodo del comma 2 dell’art. 19. Trattasi quindi di dichiarazione
di inizio dell’attività (DIA) ad efficacia differita. Resta fermo
che dall’applicazione della DIA ad efficacia differita, nel caso di
specie, non consegue alcun obbligo di interruzione
dell’attività in essere.
OGGI SCIA IMMEDIATA ART. 19 COMMA 2 SOLO UN PERIODO
78. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010
SOMMINISTRAZIONE “SUBINGRESSO”
Nel caso di trasferimento della titolarità o della
gestione dell’attività, per espressa previsione dell’art.
64, comma 4, l’istituto applicabile è quello della DIA ad
efficacia immediata. L’attività dell’avente causa,
quindi, può essere iniziata contestualmente all’invio
della dichiarazione al comune competente per
territorio. Resta ferma, ai fini dell’avvio della DIA ad
efficacia immediata, la necessità del possesso dei
presupposti e dei requisiti espressamente richiamati
nella disposizione.
79. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010
Programmazione degli esercizi di somministrazione (Art. 64
comma 3).
La disposizione reca i principi e i criteri ai quali si devono attenere gli
enti locali nel predisporre i provvedimenti di programmazione delle
aperture limitatamente alle zone da sottoporre a tutela. In via
prioritaria sancisce che una limitazione delle aperture, fondata su
presupposti vietati dalla Direttiva comunitaria, non è più
ammissibile. Il sistema di programmazione introdotto dalla
disposizione in discorso, infatti, impedisce alle amministrazioni di
adottare misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente
sull’equilibrio tra domanda e offerta, consentendo interventi limitativi
esclusivamente collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al
principio di libera iniziativa economica, tra i quali in ogni caso non può
farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli
esercizi esistenti. Nella predisposizione del provvedimento di
programmazione, pertanto, non potranno più essere introdotti
meccanismi di previsione delle aperture di tipo contenutistico,
essendo ammissibili solo criteri fondati sulla necessità di garantire il
rispetto dei principi ulteriori indicati, ritenuti in grado di contemperare sia
l’interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, che
quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività.
80. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010
I provvedimenti di programmazione, altresì, pur nella necessità
di assicurare una localizzazione delle attività in grado di
rispondere alle necessità anche stagionali del territorio, non
potranno prescindere dalla necessità di salvaguardare e
riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico,
archeologico e ambientale, nonché di assicurare il diritto dei
residenti alla vivibilità dell’ambiente urbano oltre che il rispetto
dell’ordine pubblico e della salute pubblica. Sulla base dei
predetti presupposti possono essere individuati meccanismi di
programmazione fondati su indici di qualità e fruibilità del
servizio in grado di promuovere sviluppo e garantire
l’equilibrio degli interessi coinvolti. In ogni caso, giova
ribadire che la previsione conferma il divieto di fissare
contingenti e parametri numerici legati alla mera logica
dell’equilibrio tra domanda e offerta, già sancita dall’art. 3,
comma 1, lettera d), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
81. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010
Sorvegliabilità
L’art. 64, comma 5, dispone che “L'esercizio dell'attività è
subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla
sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche
in caso di ampliamento della superficie”. I decreti ai quali la
disposizione fa rinvio, ai fini della verifica della sorvegliabilità dei
locali nei quali deve svolgersi l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande, sono stati emanati dal Ministero dell’interno.
Trattasi dei decreti ministeriali 17 dicembre 1992, n. 564, e 5
agosto 1994, n. 534, ai quali si fa rinvio ai fini della
individuazione dei requisiti e delle caratteristiche dei locali
necessari per ottenere il riconoscimento della conformità.
82. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 65 - Esercizi di vicinato
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della
superficie di un esercizio di vicinato, come definito
dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislative 31
marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di
attività da presentare allo sportello unico per le attività
produttive del comune competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalla
seguente: «dichiarazione di inizio di attività».
3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998,
n. 114, è abrogato.
83. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 66 - Spacci interni
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese,
pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di
aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli
ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da
presentare allo sportello unico per le attività produttive del
comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non
abbiano accesso dalla pubblica via.
2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle
seguenti: «dichiarazione di inizio di attività».
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, sono abrogati.
84. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 67 - Apparecchi automatici
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di
apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a
dichiarazione di inizio di attività da presentare allo
sportello unico per le attività produttive del comune
competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è
sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio di
attività».
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
85. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 68 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri
sistemi di comunicazione
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a
dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello
unico per le attività produttive del comune nel quale
l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare
l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle
seguenti: «dichiarazione di inizio di attività».
3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, è abrogato.
86. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 69 - Vendite presso il domicilio dei consumatori
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori
è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività
produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare
l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola:
«comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio di attività».
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal
seguente: «4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività
di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha
avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono
essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di
vendita.».
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
5. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attività non è soggetta alla
dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. (tesserino
riconoscimento)
[L. 17-8-2005 n. 173 - Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle
forme di vendita piramidali. Art. 3 comma 3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio
senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un
contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non
esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese]
87. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010
ESERCIZI DI VICINATO, SPACCI INTERNI, APPARECCHI AUTOMATICI,
VENDITA PER CORRSIPONDENZA TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI
COMUNICAZIONE, VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL
COSUMATORE
Per effetto degli artt. 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto, l’avvio dell’attività di
vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non
alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 114 del 1998, nonché mediante le
forme speciali di vendita di cui al medesimo articolo e comma, lett. h), è
soggetta alla DIA ad efficacia immediata. Trattasi di un intervento di
semplificazione che non obbliga al decorso dei trenta giorni prima dell’avvio,
previsti dall’abrogato istituto della comunicazione di cui al citato decreto
legislativo n.114/1998.
Con riferimento agli aspetti sanzionatori, si precisa che la violazione delle
disposizioni in materia di esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi
automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di
comunicazione e vendita presso il domicilio dei consumatori, cui fa rinvio
l’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.114/1998 si determina anche
nel caso di mancato invio al comune competente per territorio della DIA ad
efficacia immediata prevista dagli articoli 65, 66, 67, 68, e 69 del decreto ai
fini dell’avvio dell’attività.
88. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 70 - Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche
1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, è sostituito dal seguente: «2. L'esercizio dell'attività
di cui al comma 1 e soggetto ad apposita autorizzazione
rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di
capitali regolarmente costituite o cooperative.».
2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, è sostituito dal seguente: «4. L'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche
esclusivamente in forma itinerante e’ rilasciata, in base alla
normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il
richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare
l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche
alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove
questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di
intrattenimento o svago.».
89. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole:
«della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante
«sono inserite le seguenti: «limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti
risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile
consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo
gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo
di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla
normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia
delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati
criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova
dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di
mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e
presenza di altri operatori su aree pubbliche».
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
[D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. Art. 52. Esercizio del commercio in
aree di valore culturale. 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in
materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni,
sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore
archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o
sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio]
90. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui
all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati,
senza discriminazioni basate sulla forma giuridica
dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo
della concessione dei posteggi per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste,
anche alle concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate
durante il periodo intercorrente fino all'applicazione
di tali disposizioni transitorie.
91. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010
Aree Pubbliche
L’art. 70, comma 5, dispone che “Con intesa in sede di
Conferenza unificata …sono individuati …. i criteri per
il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi”.
La disposizione rinvia a successivo provvedimento da
assumersi con intesa in sede di Conferenza Unificata,
con il quale risolvere le conseguenze che possono
determinarsi in relazione alle nuove disposizioni in
materia di esercizio del commercio sulle aree
pubbliche tramite l’utilizzo di un posteggio.
92. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010
Come è noto, la concessione di posteggio per
l’esercizio dell’attività di cui all’art. 28, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n.114/1998 ha
attualmente durata decennale e, nella quasi totalità
dei casi, per effetto delle relative disposizioni
regionali, è tacitamente rinnovata o assegnata
con procedure di selezione che, in ogni caso,
prevedono meccanismi di priorità nei confronti
dei soggetti che già hanno utilizzato la relativa
porzione di area pubblica. Le suddette modalità di
assegnazione dei posteggi risultano incompatibili
con l’art. 12 della Direttiva.
93. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010
……. risulta necessario procedere alla individuazione di nuovi
criteri… conformi al principio comunitario ed emanare apposite
disposizioni transitorie. Nell’ambito dell’intesa di cui al citato
articolo 70, comma 5, potranno pertanto essere fissati i criteri di
individuazione di una durata adeguata di tali concessioni, tenuto
conto non solo degli investimenti necessari per attrezzare i
posteggi, ma anche delle esigenze organizzative dell’impresa e
delle problematiche anche di ordine sociale rilevanti nel settore.
In tale intesa, nell’ambito della affermata esigenza di evitare
discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa nei
criteri di concessione dei posteggi, potranno essere inoltre
individuati eventuali limiti al numero dei posteggi concedibili
ad una stessa impresa nella medesima area pubblica
mercatale, a prescindere se si tratti di impresa individuale o
impresa costituita in forma societaria, per garantire una maggiore
gamma di prodotti e di offerte ed un sufficiente confronto
concorrenziale.
94. Circolare 3635/C del 6 maggio 2010
In ogni caso si ritiene che le concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del decreto restano efficaci fino alla
scadenza del termine decennale per ciascuna di esse
originariamente previsto e saranno oggetto di riassegnazione al
termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle
procedure stabilite in conformità ai nuovi criteri individuati nel
provvedimento recante l’intesa prevista dall’art. 70, comma 5. Le
concessioni che scadono nel periodo intercorrente tra la
data di entrata in vigore del decreto e la data di effettiva
applicazione delle disposizioni transitorie da individuarsi
nell’intesa in argomento, tenuto conto dell’ultima parte del citato
comma 5 dell’articolo 70, devono ritenersi prorogabili a
semplice richiesta (ovvero tacitamente prorogate, se così
previsto dalla legge regionale applicabile) fino a detta ultima
data, ferma restando per il periodo successivo l’applicazione
delle soluzioni a tal fine direttamente individuate in tali
disposizioni transitorie.
96. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo
a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo
edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero
per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina,
delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati
contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del
codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne,
nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
97. DD..LLggss.. 2266--33--22001100 nn.. 5599
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e
bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno
riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la
moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco
d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f)
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo
riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza
passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca
della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma
1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta
all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
98. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore
merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e
bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di
persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o
riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non
continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in
qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di
laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno
triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e I'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
100. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 72 - Attività di facchinaggio
1. I soggetti che presentano la dichiarazione di
inizio di attività per l'esercizio dell'attività di
facchinaggio ai sensi dell'articolo 17 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti
non sono tenuti agli adempimenti previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 342. (DOPPIA DIA)
101. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Art. 73 - Attività di intermediazione commerciale e di affari
1. È soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n.
39, e successive modificazioni.
2. Le attività disciplinate dalla legge 3SXX febbraio 1989, n. 39, sono
soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello
sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo
19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata
delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti
prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il
possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se
l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di
attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
…………….