1. LO SCIOGLIMENTO E LA
LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI
PERSONE
UNITÀ 9
Prof. Diego Piselli
corso di diritto commerciale
a.a. 2013/2014
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
BERGAMO
2. SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ
DI PERSONE
In presenza di determinate circostanze previste dalla legge o dal contratto
sociale si verifica una causa di «scioglimento» della società di persone.
Il verificarsi di una causa di «scioglimento» non determina
immediatamente l’estinzione dell’ente-società.
La società può, infatti, cessare di esistere solo attraverso una procedura
complessa finalizzata alla liquidazione delle attività sociali, al pagamento
dei debiti e al successivo riparto del residuo fra i soci.
L’ente-società, quindi, sopravvive al verificarsi di una causa di
scioglimento (mentre in generale i contratti non sopravvivono al loro
scioglimento).
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3. CASSAZIONE SENT. N. 18964/2013
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4. LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO
(ARTT. 2272, 2308 E 2323 C.C.)
→ Decorso del termine.
→ Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di
conseguirlo.
→ Volontà di tutti i soci.
→ Venir meno della pluralità dei soci, se non è ricostituita entro sei mesi.
→ Venir meno di una categoria dei soci nelle accomandite, se le due categorie
non sono ricostituite entro sei mesi.
→ Fallimento o liquidazione coatta amministrativa della s.n.c. e della s.a.s.
→ Provvedimento dell’autorità governativa nei casi previsti dalla legge per
s.n.c. e s.a.s.
→ Altre cause previste dal contratto sociale.
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5. IL DECORSO DEL TERMINE E LA PROROGA DELLA DURATA
DELLA SOCIETÀ
Il decorso del termine stabilito nel contratto sociale costituisce
automaticamente una causa di scioglimento della società.
La causa di scioglimento viene meno solo se la società è prorogata dai
soci.
La proroga può essere esplicita, ossia essere formalizzata con una
decisione dei soci.
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando,
decorso il tempo per cui è stata contratta, i soci continuano a compiere le
operazioni sociali.
In caso di proroga tacita (art. 2273) la società si intende prorogata a
tempo indeterminato.
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6. IL CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE O LA
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRLO
L’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale deve essere sopravvenuta e
non originaria (altrimenti la società sarebbe nulla).
L’oggetto sociale si reputa irraggiungibile anche in presenza di un
insanabile dissidio fra i soci (a meno che il dissidio non sia imputabile
all’inadempimento di un socio e non sia quindi risolto attraverso
l’esclusione di quel socio).
L’impossibilità è da intendersi in senso più ampio rispetto a quella che
determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1256 del
codice civile (per il quale l’impossibilità di adempimento del contratto deve
essere obiettiva e assoluta).
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7. SCIOGLIMENTO PER VOLONTÀ DI TUTTI I SOCI
(2272, N. 3)
Il contratto di società di persone si scioglie (come qualsiasi altro rapporto
contrattuale) anche per volontà di tutti i soci-contraenti.
I soci sono liberi di sciogliere la società (anche se ciò contrasta con le
aspettative dei terzi: lavoratori, comunità locali, ecc.).
L’atto costitutivo può stabilire che lo scioglimento sia deliberato a
maggioranza;
Quando l’atto costitutivo prevede genericamente che le modificazioni
dell’atto costitutivo siano deliberati a maggioranza è dubbio se la regola
maggioritaria sia applicabile a una decisione «forte» come lo scioglimento
della società.
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8. VENIR MENO DELLA PLURALITÀ DEI SOCI O DI UNA
CATEGORIA DI SOCI NELLE ACCOMANDITE
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9. I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI DOPO IL VERIFICARSI DI UNA
CAUSA DI SCIOGLIMENTO
(2274 C.C.)
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10. LE MODALITÀ DELLA LIQUIDAZIONE ARTICOLO
2275 C.C.
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11. LA NOMINA E LA REVOCA DEI LIQUIDATORI
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14. I POTERI DEL LIQUIDATORE/
DEI LIQUIDATORI
I liquidatori possono:
• compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compresa la cessione in
blocco di tutti i beni sociali e la cessione d'azienda;
• fare transazioni e compromessi (nei limiti del mandato conferito dai soci);
• rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali,
i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle
rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva
responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella
stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente
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15. ATTIVITÀ INIBITE AI LIQUIDATORI
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16. LA SOCIETÀ IN STATO DI LIQUIDAZIONE
La liquidazione è una fase della vita della società in cui:
o non viene più esercitata l'attività propria dell'impresa;
o si svolgono unicamente attività finalizzate a trasformare in denaro gli
elementi patrimoniali attivi;
o si utilizza il ricavato della liquidazione degli elementi patrimoniali attivi per
pagare le passività, ripartendo poi il rimanente ai soci.
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17. LA RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO
Il residuo attivo viene ripartito nell’ordine seguente:
Gli originari conferimenti
sono resi ai soci che li
hanno conferiti
L’eccedenza è ripartita in
proporzione alla quota di
partecipazione agli utili dei
singoli soci
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18. LA RIPARTIZIONE DEI BENI IN NATURA (ART
2283 C.C.)
Con il contratto sociale o con successiva modificazione del medesimo si
può stabilire che l’attivo residuo dopo il pagamento dei debiti sia
assegnato «in natura» ai soci.
In questo caso
comuni.
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si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose
19. LA RESTITUZIONE DEI BENI CONFERITI IN
GODIMENTO
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20. OBBLIGHI CONTABILI DEI LIQUIDATORI NELLE
SNC E NELLE SAS ( ART. 2311 C.C.)
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