Slides utilizzate nella lezione tenuta il 19 gennaio 2024 presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" nell'ambito del corso di perfezionamento in diritto processuale tributario
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributario
1. Corso di perfezionamento in
Diritto processuale tributario
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
Riassunzione del processo interrotto e sospeso
Marco Greggi
2. Il processo tributario e la sua cornice
• Processo tributario come «variazione» del processo civile in ragione
del richiamo specifico contenuto all’art. 1 d.lgs. 546/92;
• Applicazione degli stessi istituti (e degli stesi principi):
1. Per quanto possibile;
2. Tenuto conto della previsioni specifiche contenute nel d.lgs. 546/92 come
novellato.
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4. La teoria della sospensione
• Evento che incide direttamente sulla funzione decisoria del giudice,
impendendone l’esercizio, sino al venire meno dell’evento medesimo;
• Nel processo civile: ampia individuazione di ipotesi in ragione della natura
dei diritti coinvolti e della disponibilità delle situazioni giuridiche soggettive
coinvolte:
• Art. 295 c.p.c. Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli
stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la
decisione della causa;
• Art. 296 c.p.c. Il giudice…, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati
motivi, può disporre per una solta volta, che il processo rimanga sospeso per un
periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo
medesimo».
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5. La «ricaduta» nel rito tributario
• Osservanza del principio di «speditezza» della decisione, particolare
natura delle situazioni giuridiche soggettive sottese alla controversia
tributaria:
• Art. 39 d.lgs. 546/92: Il processo è sospeso quando è presentata querela di
falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la
capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
• Comma 1 bis: la Corte sospende quando la stessa o altra Corte deve decidere questione
da cui derivi la definizione della causa;
• Comma 1 ter: su richiesta delle parti i caso di apertura MAP o convezione 1990/436/CEE
• Per procedura amichevole sulla base della direttiva 2017/1852/UE.
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6. La tassonomia civilistica
• Si deve sospendere quando:
• C’è un possibile conflitto di giudicati (rapporto di pregiudizialità – dipendenza)
• Ergo: solo se le parti sono le stesse (identità);
• Ergo: solo se il conflitto non può essere anticipato (esempio: attraverso l’istituto della
riunione).
• Si può sospende quando:
• Su istanza congiunta delle parti nelle ipotesi previste:
• Una sola volta;
• Per giustificati motivi;
• Per tre mesi.
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7. ... E quella fiscale
• Art. 39 D.lgs. 546/92 regolamenta la sospensione obbligatoria e cioè:
• Querela di falso;
• Pregiudiziale sullo stato / capacità delle persone;
• E quella facoltativa:
• Rilevata dalla Corte sulla base delle circostanze del caso;
• Derivante da accordi internazionali / direttive UE.
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8. Una digressione, lo shock della
riforma
• Legge 111 del 2023, Art. 20:
• … omissis …
• rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo,
in coerenza con i principi generali dell’ordinamento, che, nei casi di sentenza
irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha
commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato
nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi e
adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non
punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei
piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente
all'esercizio dell'azione penale.
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9. Le prime applicazioni giurisprudenziali
• Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. XXIII,
sentenza 21 agosto 2023, n. 2445:
• «… Ma la novità di maggior rilievo è senz’altro quella che fa venir meno il
cosiddetto «doppio binario» tra processo penale e processo tributario. Si
stabilisce infatti che la sentenza definitiva di assoluzione - perché il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso - faccia stato nel giudizio tributario,
con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale» …
• Un po’ avanguardista, ma interessante …
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10. Il superamento dell’empasse
• Art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992:
• «Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui
dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria
giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di
falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di
stare in giudizio»;
• Si tratta di ipotesi di cognizione incidenter tantum, limitate dunque al giudizio
in corso.
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11. I diversi tipi di pregiudizialità
• Pregiudizialità cd. «esterna»:
• È quella che rileva nei pochi casi di sospensione;
• Ha luogo quando ad impattare sul processo tributario è la cognizione di un
giudice esterno e ciò è previso dalla legge;
• Cass. n. 4924/2013; Cass. n. 12008/2014; …
• Pregiudizialità cd. «interna»:
• È quella che rileva quando ex art. 295 c.p.c. applicabile anche al processo
tributario, perché la causa pregiudicante e pregiudicata appartengono
entrambe alla cognizione del giudice speciale.
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12. Segue: alcuni esempi …
• Rapporto tra Revoca delle agevolazioni cd. «prima casa» e Credito d’imposta per acquisto di abitazioni entro
un anno dall’alienazione (Cass. n. 12520 del 20 marzo 2013);
• in tema di contenzioso tributario, il giudice, preso atto della pendenza di altro giudizio tra le stesse parti, avente a oggetto la
revoca delle agevolazioni previste ai fini dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa di abitazione, è tenuto a
sospendere il processo concernente la legittimità dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta, e delle conseguenti
sanzioni, emesso sotto il profilo della non spettanza del credito di cui all'art. 7 della 1. n. 448 del 1998, relativamente
all'acquisto di altra abitazione non di lusso entro un anno dall'alienazione della prima, stante il carattere pregiudiziale del
primo giudizio rispetto al secondo;
• Rapporto tra accertamento del reddito della società e socio (Cass. n. 1867 dell’11 gennaio 2012);
• Situazione ora litisconsortile dal 2024;
• Rapporto tra diniego di esenzione decennale e singola annualità di un tributo (Cass. n. 11181 del 15 maggio
2006);
• Rapporto tra attribuzione della rendita catastale e liquidazione dell’imposta locale sugli immobili (Cass. n.
26380 dell’11 dicembre 2006).
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13. Un caso, la pregiudizialità
amministrativa
• Cassazione n. 18395 del 30 giugno 2021:
• Una società (distilleria) si vede revocato il regime di deposito fiscale e conseguentemente recuperata l’accisa
sui prodotti alcolici ivi custoditi;
• IL TAR annulla il provvedimento di revoca ma nel giudizio tributario …
• Con riferimento al rapporto tra il giudizio tributario e quello amministrativo, il giudice tributario è tenuto a pronunciarsi sulla
illegittimità della pretesa tributaria, risolvendo, ove necessario, incidenter tantum anche questioni che attengano alla
legittimità di atti amministrativi strettamente connessi con l'atto impositivo oggetto di controversia;
• Non solo non può porsi una questione di sospensione necessaria del processo tributario in caso di pendenza del giudizio
amministrativo relativo ad un atto connesso all'atto impositivo, ma il contribuente non può impugnare l'atto impositivo
dinanzi al giudice senza far valere, dinanzi al medesimo giudice, la illegittimità dell'atto amministrativo presupposto, posto
che su di esso, come detto, seppure incidenter tantum, il giudice tributario è tenuto a pronunciarsi;
• Nel caso di specie correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che, non avendo parte ricorrente prospettato alcuna ragione di
doglianza relativa alla illegittimità della pretesa tributaria, il motivo di impugnazione, relativo alla statuizione della sentenza che aveva
ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione necessaria del processo, era da considerarsi inammissibile per difetto di
interesse.
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14. In conclusione …
• La circostanza evidenziata dal ricorrente, che «non era stato messo in discussione che per legge la revoca
della licenza di esercizio comporta la presunzione della immissione in consumo del prodotto e, quindi, il
pagamento dell'accisa» elimina in radice ogni interesse alla eventuale pronuncia sulla sola domanda di
sospensione del processo dalla stessa proposta con l’atto di appello, posto che la richiesta di sospensione è
necessariamente strumentale all’accertamento della legittimità della pretesa, sicché postula che su di essa
debba comunque pronunciarsi il giudice;
• Ne consegue che, posto che l'interesse ad agire postula la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva
di vantaggio sostanziale, il cui riconoscimento viene posto ad oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio,
lo stesso non può dirsi sussistente nel caso in cui la pretesa del ricorrente è limitata alla sospensione del
giudizio, senza, tuttavia, che fosse stata prospettata alcuna ragione di doglianza avverso la statuizione del
giudice che aveva ritenuto, nel merito, la legittimità dell'atto impositivo;
• È dunque, anche sotto il profilo del giudicato interno formatosi che la pronuncia del giudice del gravame deve dirsi corretta;
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15. Le ipotesi generali di sospensione
• Regolamento preventivo di giurisdizione (art. 3, comma 2, d.lgs. n.
546/1992; art. 41, comma 1, e 367 c.p.c.);
• Questione di legittimità costituzionale (art. 23, comma 2, l. n. 87/1953)
• Rilevanza per il giudizio a quo;
• Non manifesta infondatezza;
• Questione di interpretazione o di conformità al diritto dell’UE (art. 267,
TFUE);
• Ricusazione del giudice (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; art. 52,
comma 3, c.p.c.);
• Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c.
• CGT Piacenza, ordinanza n.60 del 9 agosto 2023.
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16. L’interruzione del processo tributario
• Il processo si ferma per un evento esterno e per tutto il suo
perdurare;
• Analogie con la sospensione ma innesco diverso;
• Che cosa interrompe ? Fatti che impattano sul contraddittorio nel
merito (si esclude il giudizio di Cassazione);
• Ratio: evitare che il pregiudizio del contraddittorio violi i principi del giusto
processo (diritto di agire, di resistere);
• Tutela di diritti costituzionali / diritti dell’uomo.
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17. L’impatto delle cause
• In termini generali si distingue:
• Cause che determinano interruzione nelle «more» per la proposizione del
ricorso alla Corte di giustizia;
• Cause che determinano interruzione durante la litispendenza (a seguito della
proposizione del ricorso).
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18. Interruzione «prima» del ricorso
• Venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di
stare in giudizio di una delle parti (i.e. il contribuente), o del suo
legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza (art. 40,
comma 1, lett. a);
• Il termine è prolungato di sei mesi a decorrere dalla data dell’evento;
• Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dalla l. n. 742/1992 (così
come modificata nel 2014.
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19. Interruzione in litispendenza
• Venir meno, per morte o altre cause, o la perdite della capacità di
stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del
suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza (art.
40, comma 1, lett. a);
• Morte / radiazione / sospensione dall’albo o dall’elenco di uno dei
difensori incaricati ex art. 12, d.lgs. n. 546/92 (art. 40, co 1, lett. b);
• Il giudizio in cassazione non subisce l’effetto dell’interruzione (Cassazione
SS.UU. 14385 del 21 giugno 2007).
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20. Un focus sulla morte del difensore
• Cassazione n. 13492 del 29 aprile 2022:
• La morte dell’unico difensore della parte costituita determina automaticamente
l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto
conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità
degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata;
• Se il processo è irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell’evento morte,
la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi
dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla
parte colpita dal predetto evento a tutela della quale sono poste le norme che
disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, e
neppure eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.
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21. Una digressione sul giudizio di
Cassazione
• Cassazione n. 1548 del 23 gennaio 2018:
• Al giudizio di cassazione non sono applicabili le comuni cause di interruzione previste dalla legge come l’ art.
43 legge fall. nella parte in cui recita che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo»
(Cass., 13/10/2010, n. 21153; Cass. 5/07/2011, n. 14786; Cass. 17/07/2013, n. 17450).
• Sono ininfluenti, nel giudizio di legittimità, la morte della parte o l'intervenuto fallimento, qualora sopravvenuto.
• Il successore che intenda prendere parte, può farlo con atto avente natura sostanziale di atto di intervento
che deve essere notificato alla controparte, in vista dell'assicurazione del contraddittorio sulla nuova
manifesta legittimazione;
• Non può l'intervento aver luogo con il mero deposito di un atto nella cancelleria della Corte, stante l'esigenza di assicurare a
tale atto una forma simile a quella del ricorso e del controricorso.
• La nullità dell'intervento, derivante dall'omissione della notificazione, può ritenersi sanata solo se le
controparti costituite accettino il contraddittorio senza eccezioni (v. Cass. 31 marzo 2011, n. 7441; Cass. 25
ottobre 2010, n. 21836; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4233).
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22. Dies in quo
• Varia a seconda della causa determinante l’interruzione:
• Quando l’evento si realizza, se la parte sta in giudizio personalmente (entro i
3.000 €) ovvero se l’evento interruttivo medesimo riguarda il difensore
incaricato (interruzione istantanea ed automatica);
• Quando l’evento è dichiarato alla Corte di giustizia, in pubblica udienza ovvero
per iscritto con comunicazione del difensore incaricato, in ogni altro caso.
• Non rileva l’interruzione se essa avviene dopo l’ultimo momento utile
per l’esercizio del diritto di difesa (esempio: pubblica udienza, o
scadenza termine di memorie replica);
• Logica funzionalista della interruzione.
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23. L’interruzione tra primo e secondo
grado (in decorrenza dei termini)
• Rinvio alla disciplina generale del codice di procedura;
• Art. 328 c.p.c.
• Se, durante la decorrenza del termine di cui all’articolo 325 c.p.c., sopravviene
alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299 c.p.c., il termine stesso è
interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è
rinnovata.
• Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e
impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.
• Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli
eventi previsti nell’articolo 299, il termine di cui all’articolo precedente è
prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.
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24. Continua: interruzione e termine
breve
• Il termine è interrotto automaticamente e il nuovo decorre dalla
rinnovazione della notificazione della sentenza.
• La parte che ha interesse al decorso del termine breve deve attivarsi
al fine di accertare l’evento interruttivo nei 60 giorni decorrenti dalla
notificazione della sentenza;
• Se non lo fa, rileverà il solo termine lungo;
• Non c’è interruzione allorquando venga spontaneamente proposto appello da
parte di chi è legittimato / ha interesse.
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25. Continua: interruzione e termine
lungo
• La trasposizione del c.p.c. non è agevole stante il tenore letterale e il
richiamo ai sei mesi di tempo per proporre appello;
• Forse si può applicare al fenomeno dell’interruzione in pendenza del
termine lungo i principi dell’art. 328 c.p.c. ?
• Cd. «Reset»: il termine lungo, in caso di verificarsi di un evento interruttivo,
riprende a decorrere ab initio dall’evento, come se non fosse mai decorso.
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26. I provvedimenti della Corte e del
Presidente
• Art. 41 d.lgs. 546/92:
• La interruzione viene accertata (provvedimento dichiarativo,
esempio: decesso);
• La sospensione viene disposta (provvedimento costitutivo, esempio:
querela di falso): ciò incide per il computo di eventuali termini che
decorrerebbero;
• Provvede il Presidente con decreto (reclamabile al collegio) se non è fissata
udienza di trattazione, oppure il Collegio con ordinanza nell’altra ipotesi.
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27. Le conseguenze sul processo
• Art. 42, d.lgs. n. 546/1992:
• Dal punto di vista operativo le conseguenze pratiche sono grossomodo
analoghe:
1. Durante interruzione / sospensione non possono essere compiuti atti del processo;
2. I termini sono interrotti e ricominciano a decorrere dal presentazione di istanza di
trattazione quando sono venuti meno;
3. Restano validi gli atti compiuti prima del «congelamento» del processo;
• Non sono preclusi atti che non determinano sviluppi processuali (esempio: nomina di nuovo
difensore).
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28. La riassunzione del processo
• Art. 43, d.lgs. n. 546/1992:
• Il processo sospeso riprende se entro sei mesi dalla cessazione della causa
che ne ha determinato la sospensione viene riassunto da una delle parti;
• Nel processo civile il dies a quo per la riassunzione è quello della conoscenza
che ne abbiano le parti (C. Cost. n. 34 del 4 marzo 1970).
• Nel caso di pregiudiziale il dies a quo è quello del passaggio in giudicato della
sentenza che risolve la pregiudiziale stessa.
• Il termine di riassunzione è perentorio.
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29. Una digressione …
• CTR Umbria del 15 gennaio 2021, n. 6;
• La mancata riassunzione della causa determina, ai sensi dell’art. 63,
comma 2, del D. Lgs. n. 546/92, e dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione
dell'intero processo.
• Nel contenzioso tributario l’interesse a riassumere è in capo al
contribuente-ricorrente, nei confronti del quale l'atto produce effetti.
• La CTR perugina ha respinto l’appello del contribuente e ribadito
quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte (Cass. 32276/2018;
5223/2019; 8891/2020).
• Nel processo tributario la definitività del provvedimento impositivo consegue
all'estinzione del giudizio e, dunque, al venire meno dell'intero
procedimento.
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30. Continua: la riassunzione …
• Continua sull’art. 43 d.lgs. 546/92:
• Il processo interrotto riprende se entro sei mesi da quando è stata dichiarata
l’interruzione la parte cui spetta proseguirlo presenta istanza di riassunzione.
• Nel processo tributario il provvedimento dichiarativo dell’interruzione, è
sempre necessario, ai fini del computo del termine per la riassunzione (Cass.
n. 21108 del 13 ottobre 2011) anche se la causa interruttiva opera
automaticamente;
• Anche nel processo tributario, la morte o la perdita della capacità della parte
successivamente alla notifica dell’atto di appello e durante il termine concesso per la
costituzione ne relativo giudizio, comporta l’interruzione automatica del processo sin dal
momento nel quale si è verificato l’evento interattivo, indipendentemente dalla
conoscenza che dell’evento abbia avuto il giudicante.
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31. E come?
• Riassunzione del processo sospeso / interrotto si effettua mediante
deposito di istanza di trattazione al Presidente di sezione;
• Istanza di trattazione è atto del processo, può contenere la procura ex
art. 12, co. 3, d.lgs. n. 546/92 (nuove regole del decreto 220/23 per
l’utilizzo della ferma digitale del contribuente);
• La Corte provvede a comunicare alle parti costituite la data della trattazione
ex art. 31, d.lgs. n. 546/92.
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32. Estinzione del processo
• In termini generali consiste nella fine anticipata del percorso
processuale senza la pronuncia di una sentenza definitiva;
• Non è un accadimento (potenzialmente) temporaneo come quelli che
danno innesco alla sospensione o all’interruzione;
• Estinzione ha una funzione di «Profilassi» quando:
1. C’è rinuncia al ricorso;
2. C’è l’inattività delle parti;
3. Cessa la materia del contendere;
4. Si addiviene a una forma di soluzione conciliativa giudiziale.
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33. Un poco di teoria
• Art. 44, d.lgs. n. 546/92 prevede diverse ipotesi:
• Rinuncia al ricorso fa venir meno la domanda introduttiva;
• Rinuncia all’azione fa venir meno del diritto a far valere le proprie ragioni in
giudizio;
• Rinuncia a singoli capi della domanda fa venir meno di una o più richieste
argomentazioni della difesa (dell’Ufficio) e dipende da fattori che attengono
lo specifico caso concreto (questioni di opportunità).
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34. Segue: fine della teoria
• La rinuncia all’azione (e all’impugnazione) è un modo per far riferimento
alla rinuncia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con
l’azione giudiziaria (o con l’impugnazione).
• Essa è immediatamente efficace, anche senza l’accettazione della controparte, e
determina il venir meno del potere del giudice di pronunciare in merito (Cassazione
n. 1583 del 18 marzo 1981);
• La rinuncia agli atti del giudizio di primo grado o di appello riguarda
soltanto la rinuncia ai soli atti del giudizio, e non alla pretesa sostanziale.
• Permette la riproposizione di altro ricorso, sempre nei termini di decadenza
(esempio: il contribuente con successivo ricorso reitera l’impugnazione, in
precedenza errata, del silenzio-rifiuto: Cassazione n. 26292 del 29 dicembre 2010).
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35. Primo caso: rinuncia al ricorso
• Cassazione 2 aprile 2007, n. 8182:
• La dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito della rinuncia del
contribuente al ricorso non comporta l’inammissibilità di altri ricorsi,
tempestivamente proposti contro il medesimo atto impositivo, in sostituzione
del primo, salvo che il ricorrente non abbia inteso rinunciare all’azione.
• La struttura impugnatoria del processo tributario non giustifica l’estensione
del principio di «consumazione del diritto di impugnazione» al caso
dell’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
• Il principio di «consumazione» è peraltro da interpretare in senso restrittivo.
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36. Estinzione del processo per rinuncia
• Se il processo si estingue per rinuncia:
• L’atto impugnato diventa definitivo in primo grado;
• Se la rinuncia ha luogo nei gradi successivi, passa in giudicato la sentenza
impugnata;
• La rinuncia in sede di giudizio di rinvio, dopo una pronuncia della Cassazione
che cassa con rinvio, supera tutte le sentenze rese nel processo, ai sensi
dell’art. 63 d.lgs. 546/92.
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37. Rinuncia al ricorso e
cessata materia del contendere
• La rinuncia al ricorso (art. 44, d.lgs. 546/92) si differenzia
processualmente dalla cessazione della materia del contendere (art.
46 d.lgs. 546/92), che estingue, in tutto o in parte, il processo;
• In caso di rinuncia al ricorso, il processo si estingue integralmente (art. 44, co.
1);
• L’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere può essere totale
o parziale (art. 46, co. 1).
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38. In particolare, la cessata materia
(del contendere)
• Cassazione n. 4714 del 13 dicembre 2005:
• A una sentenza di cessazione della materia del contendere
consegue, la caducazione della sentenza impugnata;
• La sentenza di cessata materia non può acquisire efficacia di giudicato
sostanziale sulla pretesa, l’efficacia di giudicato è circoscritta al solo aspetto
del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio;
• La rinuncia al ricorso determina invece il passaggio in giudicato della
sentenza (Cassazione n. 4714 del 13 dicembre 2005);
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39. Segue: la cessata materia
• La sentenza di cessata materia dà luogo ad inammissibilità
dell’impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse;
• L’interesse ad agire (e con esso l’interesse all’impugnazione) deve
sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o
l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione
(Cassazione, SS. UU. n. 2674 del 5 marzo 1993).
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40. Il regime delle spese
• Cassazione n. 3950 del 14 febbraio 2017:
• Nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs. 546/92 per cessata
materia in ragione dell’annullamento in autotutela dell’atto impugnato , può
essere disposta ugualmente la compensazione delle spese di lite (art. 15) in
ragione di una valutazione complessiva della controversia.
• Si tratta di uno scenario diverso da quello di cui all’art. 46, co. 3 il cui
automatismo compensativo era stato sanzionato dalla Consulta con sentenza
n.274/05.
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41. Rinuncia al ricorso: il contribuente
• La rinuncia non rientra in linea di principio nel mandato, è necessaria
espressa previsione / procuratore speciale (ovvero lo stesso
contribuente);
• Ex art. 306 c.p.c., la rinuncia (e la successiva accettazione) possono
essere fatte anche verbalmente in udienza, mediante riproduzione del
loro contenuto nel processo verbale;
• La parte che rinuncia deve rimborsare le spese del giudizio, salvo
diverso accordo;
• La liquidazione è operata dal Presidente di sezione ovvero dalla Commissione
con ordinanza.
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42. Rinuncia come atto ricettizio ?
• Si esige in teoria l’accettazione espressa delle parti costituite che abbiano
effettivo interesse alla prosecuzione del processo;
• Non è necessaria accettazione nel corso del giudizio di primo grado: l’estinzione del processo
per rinuncia al ricorso determina il consolidamento della pretesa contenuta nell’atto
impugnato (tranne che nel caso di rimborso).
• Nel giudizio di secondo grado, la rinuncia all’appello determina il passaggio in
giudicato della sentenza sfavorevole impugnata: l’accettazione è dunque anche
qui implicita. (c’è però il problema dell’ appello incidentale)
• Nel corso del giudizio in Cassazione l’accettazione non è imposta come requisito per il
perfezionamento della rinuncia (art. 390 c.p.c.).
• Deposito dell’atto di rinuncia e dell’accettazione presso la segreteria della
Commissione.
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43. Estinzione quando ?
• Cassazione n. 5727 del 3 marzo 2021:
• D.Lgs. n. 546/92, art. 45: Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di
proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il
termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a
farlo;
• Il processo si estingue quando la sua prosecuzione è legata ad un atto da compiere a cura
delle parti entro un termine perentorio e queste rimangano inerti.
• L’estinzione non è dovuta ad una generica inerzia delle parti, ma è la conseguenza dell'omissione
di determinati adempimenti specificamente indicati dalla legge, i quali formano un gruppo di
ipotesi omissive di natura tassativa.
• Non si può dichiarare l’estinzione per non avere le parti proseguito il giudizio dopo che la causa
era stata rinviata a nuovo ruolo (ipotesi non prevista dal legislatore).
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44. Le formalità della rinuncia
• Il Presidente della sezione ovvero la Corte, verificata la regolarità della
rinuncia e dell’accettazione, dichiarano l’estinzione del processo;
• Il Presidente dichiara l’estinzione con decreto reclamabile;
• La Corte dichiara l’estinzione con sentenza, che può essere
impugnata.
• La forma del provvedimento dipende dalla fase in cui pende il relativo
giudizio.
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45. Inattività delle parti nel processo
• Art. 307 c.p.c.: l’estinzione per inattività delle parti è regolata in modo
conseguenziale al principio dispositivo che regge il processo;
• Art. 45, d.lgs. 546/92: la parte non è tenuta ad una specifica attività
processuale a pena di decadenza una volta notificato il ricorso
introduttivo.
• L’estinzione si verifica soltanto nelle ipotesi di mancata:
1. Prosecuzione;
2. Riassunzione;
3. Integrazione nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice
autorizzato dalla legge a fissarlo.
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46. Segue: la casistica
• Ipotesi formalizzate dal legislatore nel d.lgs. n. 546/92:
1. Art. 5, co. 5: riassunzione dinanzi alla Corte dichiarata competente;
2. Art. 14, c. 2: integrazione del contraddittorio;
3. Art. 43: riassunzione del processo sospeso o interrotto;
4. Art. 63, co. 2: riassunzione del giudizio a seguito di rinvio operato dalla
Corte di Cassazione.
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47. L’inattività e l’impatto sulle spese
• Se il processo si estingue per inattività, le spese restano a carico di chi
le ha anticipate (art. 45);
• Idem se ciò avviene per definizione delle liti pendenti (art. 46);
• Se una parte propone opposizione rispetto al provvedimento che ha
dichiarato l’estinzione, le spese seguono ordinariamente la
soccombenza all’esito di quel giudizio;
• L’inattività può essere rilevata d’ufficio, ma soltanto nel grado in cui essa si è
verificata.
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48. Quando si estingue il processo …
• Gli effetti li abbiamo già visti:
• Se si estingue in pendenza di primo grado, l’atto impugnato diviene definitivo,
con conseguente consolidamento della pretesa tributaria;
• Se si estingue in pendenza di secondo grado, passa in giudicato la sentenza di
primo grado (salvo eventuale ricorso per cassazione);
• Se si estingue in pendenza del giudizio di legittimità, passa in giudicato della
sentenza impugnata;
• Se si estingue in pendenza del giudizio di rinvio all’esito di Cassazione della
sentenza di secondo grado, si determina il consolidamento dell’atto
impositivo originariamente impugnato.
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49. Quando si estingue per cessata
materia del contendere
• Le conseguenze dipendono dalle circostanze del caso concreto, vale a
dire dalla ragione per cui la materia è cessata;
• La cessazione si determina perché un evento (es. definizione
agevolata, cd. «condono», cd. «rottamazione» …) incide prima sul
pino sostanziale (la pretesa dell’ufficio) e poi riverbera su quello
processuale;
• Ne deriva che non si applicano gli artt. 310 e 338 c.p.c.
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