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www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Paolo Battaglia
Dottore Commercialista in Ragusa
ACA Chartered Accountant in Londra
Catania, 19 Marzo 2016
Tassazione	dei	dividendi	e
redditi	prodotti	all’estero
2 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili
Persona	fisica non	imprenditore
L'imposizione	fiscale	avviene	secondo	due	principi	fondamentali:	
quello	di	territorialità e	quello	di	residenza	(World	Wide	Principle).	
Il	primo	prende	in	considerazione	il	Paese	in	cui	si	produce	il	reddito,	
il	secondo	il	Paese	in	cui	si	risiede:
il	risultato	è	che	il	contribuente	potrebbe	vedersi	il	reddito	tassato	due	
volte.	
L’applicazione	del	“World	Wide	Taxation Principle”	comporta,	a	carico	dei	
soggetti	considerati	fiscalmente	residenti	in	Italia,	l’obbligo	di	
presentazione	della	dichiarazione	per	tutti	i	redditi,	ancorché	prodotti	in	
altri	Paesi,	conseguiti	nel	corso	del	periodo	d’imposta.
3 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Contesto	normativo
Art.	2	TUIR.	Soggetti	passivi
(1.	Soggetti	passivi	dell'imposta	sono	le	persone	fisiche,	residenti	e	non	residenti	nel	
territorio	dello	Stato.)
2.	Ai	fini	delle	imposte	sui	redditi	si	considerano	residenti le	persone	che	per	la	
maggior	parte	del	periodo	di	imposta sono	(ALTERNATIVAMENTE):	
o iscritte	nelle	anagrafi	della	popolazione	residente
o	hanno	nel	territorio	dello	Stato	il	domicilio
o	la	residenzaai	sensi	del	codice	civile*.
*	Secondo	l’art.	 43	del	Codice	 civile	 il	domicilio è	il	luogo	in	cui	la	persona	fisica	 ha	stabilito	 la	sede	principale	 dei	suoi	
affari	e	interessi; la	residenza è	il	luogo	in	cui	la	persona	fisica	dimora	abitualmente.
Redditi	prodotti	all’estero
4 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
La	residenza	fiscale	delle	persone	fisiche
3	requisiti	per	ottenere la	residenza	all’estero
Per	la	maggior	parte	del	periodo	d’imposta	(183	giorni	o	184	giorni):
1.	Iscrizione	all’Aire	(Anagrafe	degli	italiani	Residenti	all’Estero)
2.	Domicilio	civilistico	all’estero	(art.	43	c.c.	comma	1)
Il	domicilio	di	una	persona	è	nel	luogo	in	cui	essa	ha	stabilito	la	sede	principale	dei	suoi	affari	
e	interessi.
All’estero	deve	quindi	essere	il	suo	centro	di	affari	e	interessi,	non	solo	di	natura	patrimoniale	
ed	economica	ma	anche	familiare,	sociale	e	morale.
3.	Residenza	civilistica	all’estero	(art.	43	c.c.	comma	2)
La	residenza	è	nel	luogo	in	cui	la	persona	ha	la	dimora	abituale.
Il	contribuente	deve	quindi	permanere	effettivamente	all’estero	con	l’intenzione	di	volerci	
rimanere.
TIE	BREAK	RULES:	Convenzioni	contro	le	doppie	imposizioni
Redditi	prodotti	all’estero
5 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
La	residenza	fiscale	delle	persone	fisiche
Il	requisito	della	residenza	si	acquisisce	ex	tunc con	riferimento	al	
periodo	d’imposta	nel	quale	la	persona	fisica	instaura	il	collegamento	
territoriale	rilevante	ai	fini	fiscali:
Soltanto	alla	fine	dell’anno	solare	è	possibile	effettuare	la	verifica	del	
requisito	temporale	della	permanenza	in	Italia	(183	o	184	giorni	in	caso	
di	anno	bisestile)	per	determinare	la	residenza	fiscale	della	persona.
Redditi	prodotti	all’estero
6 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Contesto	normativo
Art.	2	TUIR.	Soggetti	passivi
(1.	Soggetti	passivi	dell'imposta	sono	le	persone	fisiche,	residenti	e	non	residenti	nel	territorio	dello	Stato.)
(2.	Ai	fini	delle	imposte	sui	redditi	si	considerano	residenti	le	persone	che	per	la	maggior	parte	del	periodo	di	imposta	sono	iscritte	nelle	
anagrafi	della	popolazione	residente	o	hanno	nel	territorio	dello	Stato	il	domicilio	o	la	residenza	ai	sensi	del	codice	civile.)
2-bis.	Si	considerano	altresì	residenti,	salvo	prova	contraria,	i	cittadini	italiani	cancellati	
dalle	anagrafi	della	popolazione	residente	e	trasferiti	in	Stati	o	territori	diversi da	quelli	
individuati	con	decreto	del	Ministro	dell'economia	e	delle	finanze,	da	pubblicare	nella	
Gazzetta	Ufficiale.
Sarà	quindi	il	contribuente a	doversi	accollare	l'onere	di	fornire	tutti	gli	elementi	necessari	
e	sufficienti	per	convincere	l'Amministrazione	finanziaria	che	la	perdita	di	residenza	è	
effettiva	e	che,	in	realtà,	si	sono	interrotti	tutti	i	rapporti	(economici	ed	affettivi)	con	il	Paese	
di	origine.
Redditi	prodotti	all’estero
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Contesto	normativo
Art.	3,	comma1,	TUIR.	Base	imponibile
1.	L'imposta	si	applica	sul	reddito	complessivo	del	soggetto,	formato	per	i	residenti	da	tutti	i	redditi
posseduti	al	netto	degli	oneri	deducibili	 indicati	nell'articolo	 10	e	per	i	non	residenti	soltanto	da	quelli	
prodotti	nel	territorio	 dello	Stato.
Per	l’ordinamento	 italiano,	quindi,	sono	imponibili	tutti	i	redditi	posseduti	nel	periodo	 di	imposta	dal	
soggetto	passivo	residente,	 ovunque	maturati	ed	a	prescindere	dal	luogo	in	cui	essi	sono	stati	prodotti,	
al	netto	degli	 oneri	deducibili	 e nei	limiti	delle	convenzioni	stipulate	secondo	il	modello	OCSE.	
Art.	11,	comma	4,	TUIR.	Determinazione dell’imposta
4.	Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al	contribuente a	norma
dell’articolo 165.	
Se	l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a	quello dell’imposta netta il contribuente ha	
diritto,	a	sua scelta,	di	computare l’eccedenza in	diminuzione dell’imposta relativa al	periodo
d’imposta successivo o	di	chiederne il rimborso in	sede di	dichiarazione dei redditi.
Redditi	prodotti	all’estero
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Redditi	prodotti	all’estero
Contestonormativo
Art.	47,	comma	1,	TUIR.	Utili da	partecipazione
1. Salvi i casi di	cui	all’articolo 3,	comma	3,	lettera a),	gli utili distribuiti in	qualsiasi forma	e	
sotto	qualsiasi denominazione dalle società o	dagli enti indicati nell’articolo 73	(...)	
concorrono alla formazione del	reddito imponibile complessivo limitatamente al	40	per	
cento	del	loro ammontare.	
Art.	59,	comma	1,	TUIR.	Dividendi
1. Gli utili relativi alla partecipazione al	capitale o	al	patrimonio delle società e	degli enti
di	cui	all’articolo 73,	nonché quelli relativi ai titoli e	agli strumenti finanziari di	cui	
all’articolo 44,	comma	2,	lettera a),	e	le	remunerazioni relative	ai contratti di	cui	
all’articolo 109,	comma	9,	lettera b),	concorrono alla formazione del	reddito
complessivo,	nella misura del	40	per	cento	del	loro ammontare,	nell’esercizio in	cui	sono
percepiti.	
Si	applica l’articolo 47,	per	quanto non	diversamente previsto dal	periodo
precedente.
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Contestonormativo
Art.	165	TUIR.	Credito	d'imposta	per	i	redditi	prodotti	all'estero
1. Se	alla	formazione	del	reddito	complessivo	concorrono	redditi	
prodotti	all'estero,	le	imposte	ivi	pagate	a	titolo	definitivo	su	
tali	redditi	sono	ammesse	in	detrazionedall'imposta	netta	
dovuta	fino	alla	concorrenza	della	quota	d'imposta	
corrispondente	al	rapporto tra	i	redditi	prodotti	all'estero	ed	il	
reddito	complessivo al	netto	delle	perdite	di	precedenti	periodi	
d'imposta	ammesse	in	diminuzione.
2. I	redditi si considerano prodotti all'estero sulla base	di	criteri
reciproci a	quelli previsti dall'art.	23	per	individuare quelli
prodotti nel territorio dello Stato.
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili
Persona	fisica non	imprenditore
Il	regime	di	trasparenza e	il regime	ordinario
Nel	regime	di	TRASPARENZA	(ex	art.	116	TUIR)	il	reddito	della	società	viene	tassato	per	trasparenza	in	capo	ai	soci.
In	trasparenza si presume	chetutto l’utilefiscalesi consideridistribuito aisociin	base	allerispettivequote	di	partecipazioneed indipendentemente
dall’effettiva distribuzioneai soci o	se	l’utilerimarrà nella società (come	accadeper	le	società di	persone).
Nel regime	ORDINARIOdellesocietà di	capitali,	invece,	èprevista la	tassazioneai finiIRPEF	limitatamenteal	49,72%	dell’utileeffettivamentedistribuito
nel caso di	partecipazionequalificata.	Sugliutili non	siapplica ritenuta a	condizionechesia dichiarata,	all’attodella percezione,	la	presenza dei requisitidi	
partecipazionequalificata.	Gli utilipercepiti andrannoindicati in	UNICO	PF	(QUADRO	RL),	altrimenti sarà applicata una ritenuta del	26%	a	titolo
d’acconto.
In	caso di	partecipazioni non	qualificate,	la	società (o	l’intermediario finanziario)	cheeroga i dividendiapplicherà al	momento della corresponsioneuna
ritenuta del	26%	a	titolo d’impostasultotale(100%)	del	loro ammontare.	Il	socio	pagherà le	impostenell’eserciziodi	distribuzioneeffettiva degli utili(per	
cassa),	ma	pagherà le	impostesolamentesull’utilecivilistico effettivamentepercepito e	non	su quellorilevanteai finifiscali.	
Il	vantaggio del	regime	trasparenteèdi	annullarela	doppia imposizionesui	dividendi(cioèpagaresia il 27,50%	a	titolodi	IRES	da	parte	della società che
l’Irpefper	il socio	in	caso di	distribuzionedi	utili).	
In	entrambi i casi (tassazioneordinaria e	tassazionein	trasparenza)	ècomunquedovuta l’IRAP in	capo	alla società partecipata.	
In	linea di	massima ilregime	dellatrasparenzafiscaleconviene:
a)	in	presenza di	utilimodestie	quandoi soci non	posseggono altriredditi importanti talida	determinarel’applicazionedi	aliquoteIRPEF	elevate;	
b)	quando l’utiledi	bilancio	non	ètroppodistantedall’utilefiscaleovveroquandola	società non	presenta rilevanticostiindeducibili;	
c)	quando si intendeesporreun	utile	maggiorein	bilancio aifinidella richiesta di	ipotetici affidamentibancariin	quanto nelregime	di	trasparenzasi
elimina di	fatto dal	bilancio la	tassazioneIRES.	
Il	regime	di	trasparenzanonrisulta conveniente per	le	società che usano accantonare a	riserva gli utili o	che ne	distribuiscono solo	in	piccola parte	ai soci.
11 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili
Persona	fisica non	imprenditore
Partecipazioni %	Partecipazione	al	
capitale
%	Diritto	di	voto	
(assembleaordinaria)
Qualificate
Non	quotate
>	25% >	20%
Qualificate
Quotate
>	5% >	2%
Non	qualificate
Non	quotate
< 25% < 20%
Non	qualificate
Quotate
< 5% < 2%
12 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili
Persona	fisica non	imprenditore
1.	Utili distribuiti da	società residenti in	Italia	(DIVIDENDI	ITALIANI):
a. Se	da	partecipazione qualificata:	
costituiscono reddito del	socio	per	il 49,72%	del	loro importo (quadro RL	in	UNICO).	
NO	ritenuta se	all’atto della percezione si dichiari la	presenza dei requisiti di	
partecipazione qualificata.
Altrimenti si effettua ritenuta a	titolo d’acconto del	26%	sul 100%.
b. Se	da	partecipazione NON	qualificata:	
ritenuta a	titolo d’imposta pari al	26%	del	100%	dell’importo spettante.
Esclusi dal	reddito complessivo del	socio:	no	in	Unico
(come	i redditi esenti,	soggetti a	ritenuta alla fonte a	titolo d’imposta o	ad	imposta
sostitutiva)
13 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili
Persona	fisica non	imprenditore
2.	Utili distribuiti da	società NON residenti in	Italia	(DIVIDENDI	ESTERI):
a. Se	da	partecipazione qualificata:	
costituiscono reddito del	socio	per	il 49,72%	del	loro importo (quadro RL	in	UNICO).	
L’intermediario opera	ritenuta a	titolo d’acconto (non	a	titolo d’imposta)	del	26%	sul 49,72%.	
Ritenuta recuperabile con	il TAX	CREDIT (limitato anch’esso al	49,72%:	art.	165,	co.	10,	TUIR).
b. Se	da	partecipazione NON	qualificata:	
ritenuta a	titolo d’imposta pari al	26%	del	100%	dell’importo spettante sul NETTO	FRONTIERA	
(cioè al	netto delle ritenute operate	nello Stato Estero).
Se	la	ritenuta è operata dall’intermediario per	la	riscossione sono esclusi dal	reddito
complessivo del	socio:	no	in	Unico.
Se	non	interviene un	intermediario nella riscossione vanno assoggettati ad	imposta sostitutiva
nella stessa misura della ritenuta a	titolo d’imposta (26%	del	100%)	e	indicati in	RM	di	UNICO.
14 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili
Persona	fisica non	imprenditore
3. Utili distribuiti da	società residenti in	Paesi BLACK	LIST	(Paesi a	fiscalità privilegiata):
Concorrono per	trasparenza integralmente (100%)	al	redditoimponibilegli utili provenienti da	società residentiin	Paesidiversida	quelli
White	List,	indipendentemente dal	dividendodistribuito,	sia da	partecipazioni qualificate che non	qualificate.
Viene operata una ritenutaa	titolod’accontodel	26%	sul 100%	da	parte	del	sostitutod’impostache interviene nella riscossione dell’utile.
Sonoesclusi da	questoprincipio	gli utili da	partecipazioni non	qualificate di	società BL	quotate in	borse regolamentate,	soggetti a	ritenuta a
titolo d’imposta del	26%	sul 100% dei dividendi.
La	società	estera	non	White	List	non	sarà	tassata	per	trasparenza	e	l’utileconcorrerà alla formazione del	redditocomplessivoper	il 49,72%	
dell’importo(e	non	sul totale del	redditoimponibile),	con	applicazione di	ritenuta a	titolod’accontodel	26%	in	casodi	partecipazione
qualificata e	del	26%	a	titolod’imposta in	casodi	partecipazione nonqualificata),	qualora il	contribuente	abbia	presentato	preventiva	
istanza	d’interpello	(con	risposta	positiva)	finalizzato	alla	disapplicazione	delle	norme	CFC	dimostrando,	alternativamente,	che:
a) la	società	svolge	un'effettiva	attività	industriale	o	commerciale,	come	sua	principale	attività,	nel	mercato	dello	stato	o	territorio	di	
insediamento;	
b) dalle	partecipazioni	non	consegue	l'effetto	di	localizzare	i	redditi	in	Stati	non	White	List.	
Dovrà	essere	compilato	il	quadro	RM	in	cui	sarà	liquidata	l’imposta	dovuta	sul	reddito	estero,	al	netto	di	eventuali	imposte	pagate	all’estero	a	
titolo	definitivo,	di	eccedenze	di	imposta	risultanti	dai	precedenti	periodi	di	imposta	ed	eventuali	acconti	versati.
15 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili
Persona	fisica non	imprenditore
Partecipazione Ritenuta	
26%
Tassazione Quadro	
Unico
Qualificata Non	Black	List d’acconto
(no redditi	 ITA	se	
con	dichiar.)
su	49,72% RL
Black List d’acconto su	100%
su	49,72%	
se	interpello	
favorevole
RL
Non	qualificata Non	Black	List d’imposta su	100% NO	Unico
Black	List	
quotata
d’imposta su	100% NO	Unico
Black	List
non	quotata
d’imposta su	100%
su	49,72%	
se	interpello	
favorevole
RM
16 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Redditi	prodotti	all’estero
Gli obblighidi	monitoraggiofiscale
Anche nei casi in	cui	i redditi prodotti all’estero non	vadano dichiarati
in	UNICO,	restano a	carico del	contribuente gli obblighi di	
monitoraggio fiscale.
Il	monitoraggio fiscale si attua attraversola	presentazione in	UNICO	
del	quadro RW,	in	cui	si indica iI possesso di	investimenti o	attività
finanziarie all’estero detenute durante l’anno.
17 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Il	quadro RW
Chi	è	tenuto	agli	obblighi	di	«monitoraggio	fiscale»?
• Gli	artt.	2	e	4	del	D.L.	167/1990 obbligano	ad	indicare	nella	dichiarazione	dei	redditi	
investimenti	all'estero	ovvero	attività	estere	di	natura	finanziaria attraverso	cui	
possono	essere	conseguiti	redditi	di	fonte	estera	imponibili	in	Italia	
se	residenti	in	Italia:
• le	persone	fisiche
• gli enti	non	commerciali	
• le società	semplici	(ed	equiparate	ai	sensi	dell'art.	5	del	TUIR)	
• Sono	altresì	tenuti	agli	obblighi	di	dichiarazione	i	soggetti	indicati	nel	precedente	
periodo	che,	pur	non	essendo	possessori	diretti degli	investimenti	esteri	e	delle	
attività	estere	di	natura	finanziaria,	siano	titolari	effettivi	dell'investimento	
secondo	quanto	previsto	dall'articolo	1,	comma	2,	lettera	u),	e	dall'allegato	
tecnico	del	decreto	legislativo	21	novembre	2007,	n.	231	(Antiriciclaggio)
In	tale	ambito	soggettivo	sono	ricomprese	le	persone	fisiche	titolari	di	reddito	d’impresa	
o	di	lavoro	autonomo	e	l’obbligo	di	dichiarazione	sussiste	indipendentemente	dal	tipo	
di	contabilità	adottata.
18 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Il	quadro RW
Chi	è	tenuto	agli	obblighi	di	«monitoraggio	fiscale»?	
La	residenza	fiscale
Si	considerano,	altresì,	residenti	nel	territorio	dello	Stato:
• le	società	semplici,	le	associazioni	e	gli	enti	non	commerciali	che	per	la	
maggior	parte	del	periodo	d’imposta hanno	la	sede	legale	o	la	sede	
dell’amministrazione	 o	l’oggetto	principale	nel	territorio	dello	Stato
• i	trust	e	gli	istituti	aventi	analogo	contenuto,	istituiti	 in	Stati	o	territori	
diversi	da	quelli	inclusi	nella	cosiddetta	“white list”,	in	cui	almeno	uno	
dei	disponenti	e	almeno	uno	dei	beneficiari	del	trust	siano	fiscalmente	
residenti nel	territorio	dello	Stato
• i	trust	quando,	successivamente alla	loro	costituzione,	ricevono	da	un	
soggetto	residente	un’attribuzione	che	importi	il	trasferimento	di	
proprietà	di	beni	immobili	o	la	costituzione	o	il	trasferimento	di	diritti	
reali	immobiliari	anche	per	quote,	nonché	vincoli	di	destinazione	sugli	
stessi
19 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Il	quadro RW
Chi	è	tenuto	agli	obblighi	di	«monitoraggio	fiscale»?	
Per	titolare	effettivo	si	intende:
a)	in	caso	di	società:
1)	la	persona	fisica	o	le	persone	fisiche	che,	in	ultima	istanza,	possiedano	o	
controllino	un'entità	giuridica,	attraverso	il	possesso	o	il	controllo	diretto	o	
indiretto	di	una	percentuale	sufficiente	delle	partecipazioni	 al	capitale	sociale	o	
dei	diritti	di	voto	in	seno	a	tale	entità	giuridica,	 anche	tramite	azioni	al	
portatore (purché	non	si	tratti	di	una	società	ammessa	alla	quotazione	 su	un	
mercato	regolamentato	 e	sottoposta	a	obblighi	 di	comunicazione	 conformi	alla	
normativa	comunitaria	o	a	standard	internazionali	 equivalenti).
Tale	criterio	si	ritiene	soddisfatto	ove	la	percentuale	corrisponda	 al	25	per	cento	
più	uno	di	partecipazione	al	capitale	sociale;
2)	la	persona	fisica	o	le	persone	fisiche	che	esercitano	in	altro	modo	il	
controllo	sulla	direzione	di	un'entità	giuridica.
20 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Il	quadro RW
Chi	è	tenuto	agli	obblighi	di	«monitoraggio	fiscale»?	
Per	titolare	effettivo	si	intende:
b)	in	caso	di	entità	giuridiche	entità	giuridiche	quali	fondazioni e	istituti	
giuridici	quali	i	trust,	che	amministrano	e	distribuiscono	fondi:
1)	se	i	futuri beneficiari sono	già	stati	determinati,	la	persona	fisica	o	le	
persone	fisiche beneficiarie del	25	%	o	più	del	patrimonio di	un’entità	
giuridica;
2)	se	le	persone	che	beneficiano dell'entità	 giuridica	non	sono	ancora	state	
determinate,	la	categoria	di	persone	nel	cui	interesse	principale	è	istituita	
o	agisce	l'entità	giuridica;	
(la	circ.	n.	38E	del	2013	ha	specificato	che,	non	essendo	possibile	
individuare	un	soggetto	che	sia	titolare	effettivo,	questo	criterio	non	è	
pertinente	al	monitoraggio	fiscale).
3)	la	persona	fisica	o	le	persone	fisiche	che	esercitano	un	controllo	sul	25%	
o	più	del	patrimonio di	un'entità	giuridica.
21 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Il	quadro RW
Chi	è	tenuto	agli	obblighi	di	«monitoraggio	fiscale»?	
Il	titolare	effettivo
IN	DEFINITIVA,	PER	TITOLARE	EFFETTIVO	si	intende:
la	persona	fisica	per	conto	della	quale	è	realizzata	un'operazione	o	un'attività,	
ovvero
nel	caso	di	entità	giuridica,	la	persona	o	le	persone	fisiche	che,	
in	ultima	istanza,	possiedono	o	controllano	tale	entità,	ovvero	ne	risultano	
beneficiari
22 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Il	quadro RW
Chi	è	tenuto	agli	obblighi	di	«monitoraggio	fiscale»?	
Il	titolare	effettivo
I	casi	previsti	dalla	norma	sull’individuazione	del	“titolare	effettivo”	si	riferiscono	
al	possesso	di	partecipazioni	o	interessenze	in	società	o	altre	entità	ed	istituti	
giuridici	non	fittiziamente	interposti.	
In	presenza	di	soggetti che	abbiano	l’effettiva	disponibilità	di	attività	finanziarie	
e	patrimoniali	estere	o	italiane,	formalmente	intestate	a	soggetti	meramente	
interposti,	il	patrimonio	deve	essere	dichiarato	dal	socio	o	dal	beneficiario	
indipendentemente	 dalla	verifica	del	requisito	del	controllo.
Sulla	base	del	nuovo	assetto	normativo,	si	possono	verificare	diverse	ipotesi in	
cui	sorge	per	il	contribuente	l’onere	dichiarativo	(circ.	38E	/	2013).
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Il	quadro RW
Gli	esoneri:
Sono	esonerati dalla	compilazione	del	quadro	RW:
o le	società	di	capitali	(Spa,	Srl,	Sapa,	Cooperative)
o gli	enti	commerciali
o le	società	in	nome	collettivo	e	le	società	in	accomandita	
semplice
Non	sono	esonerate	le	società	semplici.
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Il	quadro RW
Gli	esoneri:	
Le	attività	finanziarie	date	in	gestione	o	amministrate	da	
intermediari	residenti
In base al comma 3 dell'art. 4 della Legge n. 167/1990:
Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio
fiscale non sussistonoper:
• le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione
agli intermediari finanziari residenti
• i contratti comunque conclusi attraverso intermediari finanziari residenti
• le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi da intermediari
finanziari residenti
A	CONDIZIONE	CHE:
I redditi siano assoggettati a ritenutao imposta sostitutivadagli intermediari stessi
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Il	quadro RW
Altri	esoneri
Il	quadro	RW	non	deve,	inoltre,	 essere	compilato:
a) dalle	persone	fisiche	che	prestano	lavoro	all’estero	per	lo	Stato	italiano,	per	una	sua	suddivisione	
politica	 o	amministrativa	 o	per	un	suo	ente	locale	e	le	persone	fisiche	 che	lavorano	all’estero	 presso	
organizzazioni	 internazionali	 cui	aderisce	 l’Italia	
(ad	esempio,	 ONU,	NATO,	Unione	Europea,	OCSE)	
la	cui	residenza	fiscale	in	Italia	sia	determinata,	in	deroga agli	ordinari	 criteri	 previsti	dal	TUIR,	in	
base	ad	accordi	 internazionali	 ratificati.	
I	lavoratori	 all’estero,	per	i	quali	non sussiste	una	specifica	disposizione	normativa	 che	determini	
la	residenza	fiscale	in	Italia per	presunzione,	sono	invece	tenuti agli	obblighi	del	monitoraggio	
fiscale	ricorrendone	 i	presupposti.
L’esonero	dagli	obblighi	 di	monitoraggio	 è	giustificato	da	esigenze	 di	semplificazione	 degli	
adempimenti	 tributari	cui	sono	tenuti	i	predetti	 soggetti	e,	qualora	questi	mantenga,	per	qualsiasi	
motivo,	le	suddette	disponibilità	 all’estero,	si	applica	fintanto	che	questi	ultimi	prestano	la	propria	
attività	all’estero	e	viene	meno	al	rientro	in	Italia.
Tale	esonero	si	applica	anche	al	coniuge,	sempreché	 non	eserciti	 una	propria	attività	lavorativa,	
nonché	ai	figli	ed	ai	minori	a	carico	dei	dipendenti	pubblici (Circ.	n° 43/E	del	10.10.2009).
b) dai	contribuenti	 residenti	in	Italia	che	prestano	la	propria	attività	lavorativa	in	via	continuativa	
all’estero	in	zone	di	frontiera	ed	in	altri	Paesi	limitrofi	con	riferimento	 agli	investimenti	 e	alle	
attività	estere	di	natura	finanziaria	 detenute	nel	Paese	in	cui	svolgono	la	propria	attività	lavorativa.
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Il	quadro RW
Esonero	dalla	presentazione	
della	dichiarazione	dei	redditi
In	caso	di	presentazione	del	modello	730
ovvero	nell’ipotesi	di	esonero	dalla	dichiarazione	dei	redditi,	il	quadro	
RW	deve	essere	compilato	in	via	autonoma unitamente	al	
frontespizio	del	modello	UNICO e	presentato	nei	termini	previsti	per	
quest’ultimo	modello.
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La	residenza	fiscale	delle	società	e	degli	altri	enti
Ai	sensi	dell’art.	5	(società	di	persone)	e	dell’art.	73	(società	di	
capitali)	del	TUIR (valgono	per	entrambe	regole	analoghe),	si	
considerano	residenti nel	territorio	dello	Stato:
- le	società,	le	società	semplici	(art.5),	le	persone	giuridiche,	le	
associazioni	e	gli	enti	non	commerciali	(art.73)	che	per	la	
maggior	parte	del	periodo	d’imposta hanno	nel	territorio	
dello	Stato	(ALTERNATIVAMENTE)	
• la	sede	legale	o	
• la	sede	dell’amministrazione	o	
• l’oggetto	principale	dell’attività
Redditi	prodotti	all’estero
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La	residenza	fiscale	delle	società	e	degli	altri	enti
Da	anni,	all’interno	del	nostro	ordinamento	vige	una	clausola	antiabuso	mirante	a	contrastare	
quel	fenomeno	noto	come	 “esterovestizione societaria”	(che	ha	luogo	quando	una	società	
solo	apparentemente	risiede	all’estero,	mentre	per	contro	ha	in	Italia	il	suo	baricentro	
produttivo)	che	renderebbe	 inutili	le	norme	di	cui	all’art.	73,	co.	5	bis	e	seguenti	del	TUIR,	dato	
che	l’esterovestizione può	essere	combattuta	anche	con	le	norme	di	sistema	già	vigenti	e	con	
l’applicazione	dei	criteri	di	residenza	(anche	se	l’onere	della	prova	spetta	all’Amministrazione	
finanziaria	e	la	complessità	dei	casi	nella	prassi	a	volte	è	tale	da	rendere	quest’onere
insormontabile	per	l’Agenzia).
La	disciplina	italiana	di	contrasto	all’esterovestizione societaria	introduce	una	presunzione in	
base	alla	quale	si	considera	che	la	sede	dell’amministrazione	di	una	società	sia	in	Italia	quando	
questa	è	controllata	da	una	società	localizzata	nel	territorio	dello	Stato,	oppure	anche	quando	
ha	un	consiglio	di	amministrazione (o	comunque	l’organo	apicale)	localizzato	nel	territorio	
dello	Stato.
Spetta	anche	in	questo	caso,	come	per	le	persone	fisiche,	dimostrare che	la	localizzazione	
all’estero	risponde	a	fondate	esigenze	di	natura	imprenditoriale	e	non	trova	ragione	invece	in	
una	esigenza	di	pianificazione	 fiscale	“aggressiva”.	
Anche	per	le	società	si	pongono	problemi	di	doppia	imposizione	internazionale	e	anche	in	
questo	caso	i	conflitti	vengono	gestiti	dai	Trattati	contro	le	doppie	imposizioni.
Redditi	prodotti	all’estero
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La	stabile	organizzazione
La	stabile	organizzazione	di	società	italiane	all’estero:
Art.	5	Modello	OCSE	e	art.	162	TUIR:	
“sede	fissa	di	affari	per	mezzo	della	quale	l’impresa	NON	residente	esercita	in	tutto	o	in	parte	la	sua	attività	nel	territorio	dello	Stato”.
Nel	concetto	vi	rientrano:	
• le	sedi	di	direzione
• le	succursali
• gli	uffici
• le	officine
• i	laboratori
• i	luoghi	di	estrazione	di	risorse	naturali
• i	cantieri	di	costruzione
La	S.O.	non	costituisce	soggetto	passivo	d’imposta,	in	quanto	priva	di	indipendenza	e	di	autonomia	giuridica	rispetto	alla	casa	madre.	Il	suo	
reddito	è	tassato	all’estero	(principio	di	“attrazione	del	reddito”)	e	concorre altresì alla	determinazione	del	reddito	della	casa	madre	italiana.	
Costi,	ricavi	e	rimanenze	della	S.O.,	sono	parte	integrante	del	bilancio	della	società	italiana	e	concorrono	alla	formazione	del	suo	reddito	
imponibile.
Viene	riconosciuto	in	Italia	un	credito	d’imposta	per	le	imposte	pagate	all’estero	in	via	definitiva	relativamente	al	reddito	prodotto	dalla	
stabile	organizzazione	(art.	165	TUIR):
“Se	alla	formazione	del	reddito	concorrono	redditi	prodotti	all’estero,	le	imposte	ivi	pagate	a	titolo	definitivo	su	tali	redditi	sono	ammesse	in	
detrazione	dall’imposta	netta	dovuta	fino	alla	concorrenza	della	quota	d’imposta	corrispondente	al	rapporto	tra	i	redditi	prodotti	all’estero	ed	il	
reddito	complessivo	al	netto	delle	perdite	di	precedenti	periodi	d’imposta	ammesse	in	diminuzione.
I	redditi	si	considerano	prodotti	all’estero	sulla	base	di	criteri	reciproci	a	quelli	previsti	dall’art.	23	per	individuare	quelli	prodotti	nel	
territorio	dello	Stato.”
Redditi	prodotti	all’estero
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La	stabile	organizzazione
In	base	all’Art.	23	TUIR	(Applicazione	dell'imposta	ai	non	residenti),	al	comma	1,	lett.	e),	per	le	
società	e	gli	enti	commerciali	non	residenti	aventi	stabile	organizzazione	nel	territorio	dello	Stato,	
il	reddito	complessivo	è	considerato	reddito	d’impresa	ed	è	determinato	in	base	alle	disposizioni	
dettate	per	le	società	e	per	gli	enti	commerciali	residenti.
Per	gli	stessi	soggetti	economici	non	residenti,	privi	di	stabile	organizzazione,	opera	il	principio	del	
trattamento	isolato	dei	redditi,	in	virtù	del	quale	ciascun	tipo	di	ricchezza	prodotta	conserva	
l’autonomia	propria	della	categoria	di	appartenenza,	senza	che	operi	l’attrazione	al	coacervo	del	
reddito	d’impresa.	
In	assenza	di	una	STABILE	ORGANIZZAZIONE	gg,	le	imposte	 estere applicate	ai	ricavi	dell’impresa	
(per	cessioni	di	beni	o	prestazioni	di	servizi)	sono	determinate	in	base	alla	loro	categoria	(redditi	
fondiari,	redditi	di	capitale,	ecc..),	la	base	imponibile	sarà	data	dalla	loro	somma,	escludendo,	
altresì	la	possibilità	di	scomputare	un	credito	a	fronte	delle	imposte	pagate	qualora	la	
convenzione	non	ammetta	la	tassabilità	nel	Paese	estero.	
Quindi,	in	base	alla	c.d.	“lettura	a	specchio”	dell’art.	23,	si	considera	“reddito	prodotto	all’estero”	ai	
fini	dell’art.	165	TUIR,	in	mancanza	di	Convenzione	 contro	le	doppie	imposizioni,	il	reddito	di	
impresa	derivante	da	attività	esercitate	nel	territorio	dello	Stato	estero	per	il	tramite	di	una	STABILE	
ORGANIZZAZIONE (come	definita	ai	sensi	dell’art.	162	TUIR).
Redditi	prodotti	all’estero
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Word	Wide	Taxation Principle
Art.	23	TUIR.	Applicazione dell'imposta ai	non	residenti
1.	Ai	fini	dell'applicazione	dell'imposta	nei	confronti	dei	non	residenti	si	considerano	prodotti	nel	territorio	dello	Stato:
• a)	i	redditi	fondiari;
• b)	i	redditi	di	capitale	corrisposti	dallo	Stato,	da	soggetti	residenti	nel	territorio	dello	Stato	o	da	stabili	organizzazioni	nel	territorio	stesso	di	
soggetti	non	residenti,	con	esclusione	degli	interessi	e	altri	proventi	derivanti	da	depositi	e	conti	correnti	bancari	e	postali;
• c)	i	redditi	di	lavoro	dipendente	prestato	nel	territorio	dello	Stato,	compresi	i	redditi	assimilati	a	quelli	di	lavoro	dipendente	di	cui	alle	lettere	
a)	e	b)	del	comma	1	dell'articolo	50;
• d)	i	redditi	di	lavoro	autonomo	derivanti	da	attività	esercitate	nel	territorio	dello	Stato;
• e)	i	redditi	d'impresa	derivanti	da	attività	esercitate	nel	territorio	dello	Stato	mediante	stabili	organizzazioni;
• f)	i	redditi	diversi	derivanti	da	attività	svolte	nel	territorio	dello	Stato	e	da	beni	che	si	trovano	nel	territorio	stesso,	nonché	le	plusvalenze	
derivanti	dalla	cessione	a	titolo	oneroso	di	partecipazioni	in	società	residenti,	con	esclusione:	1)	delle	plusvalenze	di	cui alla	lettera	c-bis)	del	
comma	1,	dell'articolo	67,	derivanti	da	cessione	a	titolo	oneroso	di	partecipazioni	in	società	residenti	negoziate	in	mercatiregolamentati,	
ovunque	detenute;	2)	delle	plusvalenze	di	cui	alla	lettera	c-ter)	del	medesimo	articolo	derivanti	da	cessione	a	titolo	oneroso	ovvero	da	
rimborso	di	titoli	non	rappresentativi	di	merci	e	di	certificati	di	massa	negoziati	in	mercati	regolamentati,	nonché	da	cessioneo	da	prelievo	di	
valute	estere	rivenienti	da	depositi	e	conti	correnti;	3)	dei	redditi	di	cui	alle	lettere	c-quater)	e	c-quinquies)	del	medesimo	articolo	derivanti	
da	contratti	conclusi,	anche	attraverso	l'intervento	d'intermediari,	in	mercati	regolamentati;
• g)	i	redditi	di	cui	agli	articoli	5,	115	e	116	imputabili	a	soci,	associati	o	partecipanti	non	residenti.
2.	Indipendentemente	dalle	condizioni	di	cui	alle	lettere	c),	d),	e)	f)	del	comma	1	si	considerano	prodotti	nel	territorio	dello	Stato,	se	
corrisposti	dallo	Stato,	da	soggetti	residenti	nel	territorio	dello	Stato	o	da	stabili	organizzazioni	nel	territorio	stesso	di	soggetti	non	residenti:	a)	
le	pensioni,	gli	assegni	ad	esse	assimilati	e	le	indennità	di	fine	rapporto	di	cui	alle	lettere	a),	c),	d),	e)	e])	del	comma	1	dell'articolo	16;	b)	i	
redditi	assimilati	a	quelli	di	lavoro	dipendente	di	cui	alle	lettere	c),	c-bis),	f),	h),	h-bis),	i)	e	l)	del	comma	1	dell'articolo	47;	78	c)	i	compensi	per	
l'utilizzazione	di	opere	dell'ingegno,	di	brevetti	industriali	e	di	marchi	d'impresa	nonché	di	processi,	formule	e	informazioni	relativi	ad	
esperienze	acquisite	nel	campo	industriale,	commerciale	o	scientifico;	d)	i	compensi	corrisposti	ad	imprese,	società	o	enti	non	residenti	per	
prestazioni	artistiche	o	professionali	effettuate	per	loro	conto	nel	territorio	dello	Stato.
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Word	Wide	Taxation Principle
La	delimitazione	 degli	ambiti	di	giurisdizione	 fiscale	mediante	il	ricorso	da	parte	dei	diversi	Paesi	ai	(medesimi)	
criteri	di	tassazione	dell’utile	 mondiale	 per	i	residenti,	 e	di	territorialità	per	i	non	residenti,	 inevitabilmente	crea	
il	rischio	di	doppie	imposizioni.
In	tale	prospettiva	può,	dunque,	 accadere	che	due	differenti	ordinamenti	si	considerino	 legittimati ad	esercitare	
la	propria	pretesa	impositiva	 sullo	stesso	 presupposto	 ovvero	si	ritengano	competenti	all’esercizio	 delle	
prerogative	tributarie	nei	riguardi	del	medesimo	 soggetto.
La	disciplina	 del	“credito	d’imposta	 per	i	redditi	prodotti	all’estero”,	contenuta	nell’art.	165	del	TUIR,	ha	proprio	
lo	scopo	 di	evitare,	o	quanto	meno	attenuare,	la	nascita	di	fenomeni	 di	doppia	imposizione	 internazionale	dei	
redditi,	consentendo	 che	il	reddito	prodotto	all'estero	sia	tassato	anche	nello	Stato	di	residenza	ma	concedendo	
la	detrazione	delle	imposte	già	pagate	nel	Paese	di	produzione.	
La	disciplina	 si	applica	indistintamente	 a	tutti	i	soggetti	sia	Irpef	che	Ires,	fatte	salve	le	particolarità	
specificamente	 previste	per	i	soggetti	titolari	di	reddito	d’impresa.	Pertanto,	rientrano	nel	suo	ambito	applicativo	
le	persone	fisiche	(siano	esse	o	meno	esercenti	arti	o	professioni	 o	imprenditori),	 le	società e	gli	enti	
commerciali	 e	gli	enti	non	commerciali.	 	
In	particolare,	 con	riferimento	alle	società	di	persone	ed	alle	società	ed	associazioni	 ad	esse	equiparate,	nonché	
alle	società	di	capitali	trasparenti,	il	comma	9	dell’art.	165	TUIR	prevede	che	il	credito	detraibile	si	calcoli	in	
capo	al	singolo	socio.
Redditi	prodotti	all’estero
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Le	Convenzioni	Internazionali	
Con	le	Convenzioni	Internazionali	contro	le	doppie	imposizioni	 gli	Stati	
mirano	a	ripartire	 le	loro	sfere	di	sovranità		concordando	criteri	per	
definire,	in	ipotesi	di	reddito	transnazionale,		quale	sia	lo	Stato	che	ha	
potestà	impositiva.	
Uno	dei	due	Stati	deve	rinunciare,	in	tutto	ovvero	in	parte,	alla	propria	
potestà	impositiva.	Con	tali	accordi	il	contribuente	versa	comunque	
tutte	le	imposte,	ciò	che	cambia	è	la	ripartizione dei	tributi	tra	uno	
Stato	e	l’altro.
L’adozione	di	strumenti	convenzionali	consente	a	ciascuno	dei	Paesi	
interessati	di	perseguire	due	distinti	obiettivi:	
• evitare	il	rischio	di	doppia	imposizione
• prevenire	l’evasione	e	l’elusione	fiscale	mediante	l’individuazione,	in	
rapporto	a	determinati	comparti	impositivi,	di	procedure	per	
consentire	lo	scambio	di	informazioni	e	favorire	la	mutua	assistenza	
tra	le	Amministrazioni	fiscali	degli	Stati	contraenti.
Redditi	prodotti	all’estero
34 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Relazioni	tra	Convenzioni	internazionali
e	normativa	nazionale
Le	Convenzioni	assumono	carattere	di	specialità e,	quindi,	devono	essere	
poste	sul	gradino	più	alto	della	gerarchia	delle	fonti	del	diritto,	nell’ambito	
della	materia	da	queste	disciplinata.
Da	ultimo:	Commissione	Tributaria	Provinciale	di	Milano,	sentenza	n.	
294/5/2012:
«In	caso	di	contrasto	tra	normativa	interna	e	disposizioni	contenute	nelle	
Convenzioni	per	evitare	le	doppie	imposizioni,	queste	ultime	devono	
prevalere	sulla	base	del	criterio	di	specialità,	SENZA	prendere	in	
considerazione,	come	sostenuto	dall’Amministrazione	finanziaria,	il	criterio	
della	successione	delle	leggi	nel	tempo.»	
TUTTAVIA	(deroga	in	positivo)	art.	169	TUIR:	
le	disposizioni	 TUIR	si	applicano	ANCHE	IN	DEROGA	ALLA	CONVENZIONE,	
se	più	favorevoli.
Redditi	prodotti	all’estero
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La	Convenzione Italia	– Regno Unito
Le	imposte attuali cui	si applica la	Convenzione sono:	
a)	per	quanto concerne il Regno Unito:	
i)	l'imposta sul reddito (the	income	tax);	
ii)	l'imposta sulle società	(the	corporation	tax);	
iii)	l'imposta sugli utili di	capitale (the	capital	gains	tax);	
iv)	l'imposta sul reddito derivante dal	petrolio (the	petroleum	revenue	tax).
b)	per	quanto concerne l'Italia:	
i)	l'imposta sul reddito delle persone fisiche;	
ii)	l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;	
iii)	l'imposta locale	sui	redditi;	ancorché	riscosse mediante ritenuta alla fonte.
Redditi	prodotti	all’estero
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Il	reddito	d’impresa	prodotto	all’estero
Oltre	all’art.	 165	del	TUIR,	 il	concetto	 di	stabile	organizzazione	 è	anche	 utilizzato	 nel	diritto	convenzionale	 per	dirimere	
conflitti	di	competenza	impositiva	 rilevando,	infatti,	ai	fini	dell’esclusione	 del	prelievo	tributario	sul	reddito	d’impresa	
prodotto	nello	Stato	di	residenza	 dello	stesso	 soggetto	 passivo.	
Secondo	le	convenzioni	 stipulate	dall’Italia,	 i	redditi	d’impresa	 di	un	residente	di	uno	Stato	Contraente		sono	imponibili	
soltanto	in	detto	Stato	(ad	esempio,	 in	Italia),	 a	meno	che	 tale	residente	 non	disponga	abitualmente	 nell’altro	 Stato	
Contraente	 di	una		base	fissa	per	l’esercizio	 delle	sue	attività.	 Se	egli	dispone	di	tale	base	fissa,	 i	redditi	sono	
imponibili	 nell’altro	 Stato	ma	unicamente	nella	 misura	in	cui	sono	imputabili	 a	detta	base	fissa.
La	base	fissa	 corrisponde,	 nella	sostanza,	 alla		stabile		organizzazione	 dell’impresa,	 con	la	conseguenza	 che:
1. L’impresa	 è	tassata	solamente	in	Italia	 esclusivamente	 in	relazione	al	reddito	ivi	prodotto;
2. Se	lavora	all’estero	sorge	una	potestà	impositiva	 del	Paese	in	cui	l’attività	 viene	svolta	ma	
esclusivamente	 in	relazione	alla	 base	fissa	 e	limitatamente	ai	redditi	ad	essa	riferibili.
Queste	 conclusioni	 sono	rinvenibili	anche	nella	 R.M.	 277/E/2008	avente	 ad	oggetto	 il	caso	 della	società	 ALFA	srl,	
residente	 in	Italia	 che	svolge	lavori	altamente	 specialistici	 per	l’installazione	 di	un	gasdotto	nel	Mar	Caspio	ed	opera	per	
conto	della	 “società	 BETA”,	 che	ha	sede	 in	Kazakistan,	 facente	 parte	del	gruppo	GAMMA.	 La	prestazione	 è	stata	 effettuata	
con	proprio	personale	 e	con	una	parte	di	proprie	attrezzature.	
La	società	 appaltante	BETA	 ha	trattenuto	alla	 società	ALFA	SRL	 una	ritenuta	alla	 fonte.
L’Agenzia	 delle	Entrate	ha	precisato	come	il	fatto	che	la	Convenzione	escluda	 la	tassazione	 da	parte	del	Kazakistan	 in	
assenza	 di	una	stabile	organizzazione,	 esclude	la	scomputabilità di	tali	prelievi	come	credito	di	imposta.
L’unica	 via	possibile	 al	contribuente	sarà	l’istanza	 di	rimborso	alle	autorità	Kazake.
Redditi	prodotti	all’estero
37 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Il	credito	d’imposta	riconosciuto
Il	credito	di	imposta	deve	essere	calcolato	nella	dichiarazione	relativa	al	periodo	d’imposta	
cui	appartiene	il	reddito	prodotto	all’estero	al	quale	si	riferisce	l’imposta.
Qualora	il	contribuente,	alternativamente,	non	presenti	la	dichiarazione	dei	redditi	ovvero	
non	indichi	il	credito	nella	stessa	dichiarazione	del	periodo	d’imposta	in	cui	è	sorto	il	diritto	
perde	il	beneficio	della	detrazione.
Il	credito	di	imposta	è	riconosciuto	fino	a	concorrenza	della	quota	di	imposta	italiana
corrispondente	al	rapporto tra:
reddito	prodotto	all’estero
reddito	complessivo	
(al	netto	delle	perdite	di	precedenti	periodi	d’imposta)
Per	individuare	tale	importo	si	deve	diminuire la	quota	di	imposta	lorda italiana	del	credito	
già	utilizzato	nelle	precedenti	dichiarazioni,	 riferito	allo	stesso	periodo	di	produzione	del	
reddito	e	allo	stesso	Stato	estero.
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Il	riconoscimento	del	credito	d’imposta	è	subordinato	al	carattere	di	definitività
delle	imposte	estere,	intendendo	per	tali	quelle	non	più	ripetibili	(anche	su	redditi	
pregressi	dichiarati	in	anni	precedenti).
Pertanto,	rientrano	nel	mod.	Unico	2016	le	imposte	resesi	definitive	entro	il	
30.09.2016.
La	definitività	della	tassazione	deve	essere	valutata	caso	per	caso	ed	è	importante	
conoscere	i	differenti	ordinamenti	stranieri.	
In	linea	di	massima	possono	considerarsi	non	definitivi	i	tributi:
• pagati	in	acconto
• in	via	provvisoria
• quelli	per	i	quali	è	previsto	il	conguaglio	con	la	possibilità	 di	rimborso	totale	o	
parziale.	
Il	credito	spetta	esclusivamente	 per	quei	redditi	prodotti	all’estero	che	concorrono	
alla	formazione	del	reddito	complessivo.
Non	è	riconosciuto,	quindi,	per	quei	redditi	di	fonte	estera	esenti,	soggetti	ad	
imposizione	sostitutivao	a	ritenuta	alla	fonte	a	titolo	di	imposta.
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Come	provare	la	definitività	del	pagamento?
L’Amministrazione	finanziaria	ha	chiarito,	con	la	risoluzione	n.	104/E/2001,	che	
l’ammontare	delle	ritenute	subite	all’estero	così	come	l’ammontare	del	reddito	ivi	
prodotto	possono	essere	validamente	documentati	attraverso:
• l’esibizione	della	certificazione	rilasciata	dall’intermediario,	oppure	
• con	l’esibizione	congiunta	della	fattura	e	di	documenti	di	provenienza	
bancaria	(o	simili)	attestanti	il	compenso	netto	effettivamente	percepito.
Può	essere	validamente	utilizzata	la	“certificazione	dei	dividendi	rilasciata	
dall’intermediario,	ovvero	altra	documentazione	rilasciata	dall’Autorità	fiscale	
estera	dalla	quale	tali	imposte	risultino	pagate	in	via	definitiva.	Il	contribuente	può,	
pertanto,	riportare	nella	propria	dichiarazione	dei	redditi	l’importo	indicato	nella	
certificazione.”
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Come	provare	la	definitività	del	pagamento?
Con	circolare n.	9/E	del	2015,	(al	par.	2.4	riguardante la	definitività delle imposte pagate all’estero),	
l’ADE ha	specificato che:
“ai fini della verifica della detrazione spettante,	il contribuente è tenuto	a	conservare i seguenti
documenti:
• un	prospetto recante l’indicazione,	separatamente Stato per	Stato,	dell’ammontare dei redditi
prodotti all’estero,	l’ammontare delle imposte pagate in	via	definitiva in	relazione ai medesimi,	la	
misura del	credito spettante,	determinato sulla base	della formula	di	cui	al	primo	comma	
dell’articolo 165	del	TUIR;
• la		copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero,	qualora sia ivi previsto
tale	adempimento;
• la	ricevuta di	versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
• l’eventuale certificazione rilasciata dal		soggetto che ha		corrisposto i redditi di	fonte estera;
• l’eventuale richiesta di	rimborso,	qualora non	inserita nella dichiarazione dei redditi.”
La	circolare	n.	3/E	del	2016	l’ADE	ha	di	recente	chiarito	che	in	assenza	di	una	dichiarazione	dei	
redditi	estera,	è	possibile	utilizzare	il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero	anche attraverso	la	
presentazione	di	una	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà.
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Il	credito	d’imposta	riconosciuto
Se	l’ammontare	del	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero	fosse	
superiore a	quello	dell’imposta	netta	sul	reddito	complessivo,	gli	artt.	
11	e	80	del	DPR	n.	917/1986,	rispettivamente	per	le	persone	fisiche	e	i	
soggetti	Ires,	consentono	al	contribuente,	a	sua	scelta,	di	computare	
l’eccedenza	in	diminuzione dell’imposta	del	periodo	d’imposta	
successiva	o	di	chiederne	il	rimborso	in	sede	di	dichiarazione	dei	
redditi.
Art.11.	comma	4.	Dall'imposta	netta	si	detrae	l'ammontare	dei	crediti	 d'imposta	spettanti	al	contribuente	
a	norma	dell'articolo	 165.	Se	l'ammontare	dei	crediti	 d'imposta	è	superiore	a	quello	dell'imposta	netta	il	
contribuente	ha	diritto,	a	sua	scelta,	di	computare	l'eccedenza	 in	diminuzione	dell'imposta	relativa	al	
periodo	d'imposta	successivo	o	di	chiederne	 il	rimborso	in	sede	di	dichiarazione	dei	redditi.
Art.	80.	Se	l'ammontare	complessivo	dei	crediti	 per	le	imposte	pagate	all'estero,	delle	ritenute	d'acconto	e	
dei	versamenti	in	acconto	di	cui	ai	precedenti	articoli	è	superiore	a	quello	dell'imposta	dovuta	il	
contribuente	ha	diritto,	a	sua	scelta,	di	computare	l'eccedenza	 in	diminuzione	dell'imposta	relativa	al	
periodo	di	imposta	successivo,	di	chiederne	il	rimborso	in	sede	di	dichiarazione	dei	redditi	ovvero	di	
utilizzare	la	stessa	in	compensazione	ai	sensi	dell'articolo	 17	del	decreto	legislativo	9	luglio	1997,	n.	241	*.
*	credito	 in	compensazione	 con	altre	imposte	e	contributi	 utilizzando	 il	modello	 di	pagamento	F24
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Esempio	1
Reddito	italiano	(a) 100.000,00				
Reddito	estero	(b) 40.000,00						
Redditi	esteri	Stato	A 40.000,00										
Reddito	complessivo	[(a)+(b)]		(RN	1.	col.	5) 140.000,00				
Perdite	pregresse -																			
Reddito	netto	imponibile 140.000,00				
Imposta	italiana	lorda	(RN	5) 38.500,00						
Imposta	italiana	netta	(RN	26) 35.000,00						
IMPOSTE	PAGATE	ALL'ESTERO	a	titolo	definitivo 10.000,00						
Imposte	estere	Stato	A 10.000,00										
	%	DI	CREDITO	D'IMPOSTA	DETRAIBILE	(b)	/	[(a)+(b)]
(al	netto	delle	perdite	di	precedenti	periodi	d’imposta) 28,57%
CAPIENZA	CREDITO	D'IMPOSTA	DETRAIBILE 11.000,00										
CREDITO	D'IMPOSTA	ESTERO	DETRAIBILE 10.000,00										
imposte	pagate	all'estero	non	detraibili -																				
TOTALE	CREDITI	D'IMPOSTA	ESTERO	DETRAIBILI 10.000,00						
IMPOSTE	DA	VERSARE	IN	ITALIA	per	reddito	complessivo 25.000,00						
IMPOSTE	PAGATE	ALL'ESTERO	NON	DETRAIBILI -																		
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Esempio	2:	con	perdite	pregresse
	Con	perdite	
pregresse	
Reddito	italiano	(a) 100.000,00				 100.000,00				
Reddito	estero	(b) 40.000,00						 40.000,00						
Redditi	esteri	Stato	A 40.000,00										 40.000,00										
Reddito	complessivo	[(a)+(b)]		(RN	1.	col.	5) 140.000,00				 140.000,00				
Perdite	pregresse -																			 80.000,00						
Reddito	netto	imponibile 140.000,00				 60.000,00						
Imposta	italiana	lorda	(RN	5) 38.500,00						 16.500,00						
Imposta	italiana	netta	(RN	26) 35.000,00						 15.000,00						
IMPOSTE	PAGATE	ALL'ESTERO	a	titolo	definitivo 10.000,00						 12.000,00						
Imposte	estere	Stato	A 10.000,00										 12.000,00										
	%	DI	CREDITO	D'IMPOSTA	DETRAIBILE	(b)	/	[(a)+(b)]
(al	netto	delle	perdite	di	precedenti	periodi	d’imposta) 28,57% 66,67%
CAPIENZA	CREDITO	D'IMPOSTA	DETRAIBILE 11.000,00										 11.000,00										
CREDITO	D'IMPOSTA	ESTERO	DETRAIBILE 10.000,00										 11.000,00										
imposte	pagate	all'estero	non	detraibili -																				 1.000,00											
TOTALE	CREDITI	D'IMPOSTA	ESTERO	DETRAIBILI 10.000,00						 11.000,00						
IMPOSTE	DA	VERSARE	IN	ITALIA	per	reddito	complessivo 25.000,00						 4.000,00								
IMPOSTE	PAGATE	ALL'ESTERO	NON	DETRAIBILI -																		 1.000,00								
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Per	country	and	company	limitation
Il	credito	d’imposta	derivante	dal	reddito	prodotto	in	un	Paese	estero	può	
essere	utilizzato	esclusivamente	in	proporzione	 alla	quota	di	reddito	
prodotta	in	detto	Paese,	non	essendo	possibili	compensazioni	con	redditi	
prodotti	in	altri	Paesi	o	considerare	unitariamente	i	redditi	prodotti	in	
diversi	stati	esteri	(cd.	Principio	«Overall»).
L’importo	della	detrazione	deve	essere,	quindi,	calcolato	separatamente	per	
ogni	Stato	estero in	cui	il	reddito	viene	prodotto.
Il	calcolo per	la	determinazione	del	credito	d’imposta	spettante	deve	essere,	
cioè,	ripetuto per	ogni	Paese	in	cui	si	percepiscono	i	redditi	esteri	e	l’importo	
ammesso	in	detrazione	sarà	pari	alla	somma	delle	singole	detrazioni	
calcolate	con	riferimento	ai	diversi	Paesi	di	produzione	dei	redditi.	
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Esempio	3
	Con	perdite	
pregresse	
	Per	country	
limitation	
Reddito	italiano	(a) 100.000,00				 100.000,00				 100.000,00				
Reddito	estero	(b) 40.000,00						 40.000,00						 40.000,00						
Redditi	esteri	Stato	A 40.000,00										 40.000,00										 20.000,00										
Redditi	esteri	Stato	B 15.000,00										
Redditi	esteri	Stato	C 5.000,00												
Reddito	complessivo	[(a)+(b)]		(RN	1.	col.	5) 140.000,00				 140.000,00				 140.000,00				
Perdite	pregresse -																			 80.000,00						 -																			
Reddito	netto	imponibile 140.000,00				 60.000,00						 140.000,00				
Imposta	italiana	lorda	(RN	5) 38.500,00						 16.500,00						 38.500,00						
Imposta	italiana	netta	(RN	26) 35.000,00						 15.000,00						 35.000,00						
IMPOSTE	PAGATE	ALL'ESTERO	a	titolo	definitivo 10.000,00						 12.000,00						 11.375,00						
Imposte	estere	Stato	A 10.000,00										 12.000,00										 6.000,00												
	%	DI	CREDITO	D'IMPOSTA	DETRAIBILE	(b)	/	[(a)+(b)]
(al	netto	delle	perdite	di	precedenti	periodi	d’imposta) 28,57% 66,67% 14,29%
CAPIENZA	CREDITO	D'IMPOSTA	DETRAIBILE 11.000,00										 11.000,00										 5.500,00												
CREDITO	D'IMPOSTA	ESTERO	DETRAIBILE 10.000,00										 11.000,00										 5.500,00												
imposte	pagate	all'estero	non	detraibili -																				 1.000,00											 500,00														
Imposte	estere	Stato	B 3.000,00												
	%	DI	CREDITO	D'IMPOSTA	DETRAIBILE	(b)	/	[(a)+(b)]
(al	netto	delle	perdite	di	precedenti	periodi	d’imposta) 10,71%
CAPIENZA	CREDITO	D'IMPOSTA	DETRAIBILE 4.125,00												
CREDITO	D'IMPOSTA	ESTERO	DETRAIBILE 3.000,00												
imposte	pagate	all'estero	non	detraibili -																				 -																				 -																				
Imposte	estere	Stato	C 2.375,00												
	%	DI	CREDITO	D'IMPOSTA	DETRAIBILE	(b)	/	[(a)+(b)]
(al	netto	delle	perdite	di	precedenti	periodi	d’imposta) 3,57%
CAPIENZA	CREDITO	D'IMPOSTA	DETRAIBILE 1.375,00												
CREDITO	D'IMPOSTA	ESTERO	DETRAIBILE 1.375,00												
imposte	pagate	all'estero	non	detraibili -																				 -																				 1.000,00											
TOTALE	CREDITI	D'IMPOSTA	ESTERO	DETRAIBILI 10.000,00						 11.000,00						 9.875,00								
IMPOSTE	DA	VERSARE	IN	ITALIA	per	reddito	complessivo 25.000,00						 4.000,00								 25.125,00						
IMPOSTE	PAGATE	ALL'ESTERO	NON	DETRAIBILI -																		 1.000,00								 1.500,00								
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Il	riporto	in	avanti	e	indietro	del	credito
Ai	sensi	dell’art.	165	comma	6	TUIR,	nel	caso	di	reddito	d’impresa	prodotto	 nello	stesso	paese	
estero	mediante	una	o	più	stabili	organizzazioni,	per	evitare	la	doppia	imposizione sul	medesimo	
reddito	assicurando	l’esercizio	del	diritto	di	credito	per	imposte	assolte	all’estero	anche	in	presenza	
di	perdite	pregresse	/	di	periodo	limitate	ad	alcuni	esercizi,	
l’imposta	estera	definitiva	eccedente	la	quota	di	imposta	italiana relativa	al	reddito	prodotto	nello	
stesso	Paese	COSTITUISCE	UN	CREDITO	D’IMPOSTA fino	a	concorrenza	della	eccedenza	d’imposta	
italiana	rispetto	a	quella	estera verificatasi	negli	esercizi	precedenti	fino	all’ottavo.
Viceversa,	se	negli	esercizi	precedenti	non sia	stata	registrata	un’eccedenza	della	quota	italiana	la	
differenza	dell’imposta	estera	può	essere	riportata	a	nuovo	fino	all’ottavo	esercizio	successivo
ed	essere	utilizzata	quale	CREDITO	D’IMPOSTA	nell’esercizio	in	cui	si	produce	l’eccedenza	
dell’imposta	italiana	rispetto	a	quella	estera.
IN	SINTESI:
L’eccedenza	dell'imposta	italiana	sull'imposta	estera	è	compensabile	nei	successivi	8	esercizi	se	si	
verifica	un'eccedenza	dell'imposta	estera	su	quella	italiana.
L’eccedenza	dell'imposta	estera	sull'imposta	italiana	è	compensabile	nei	successivi	8	esercizi	se	si	
verifica	un'eccedenza	dell'imposta	italiana	su	quella	estera.
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Esempio	4:	Riporti	delle	eccedenze
A B C
	Con	imposte	
estere
corrispondenti
a	quelle	italiane	
	Con	imposte	
estere
eccedenti	
quelle	italiane	
	Con	imposte	
italiane
eccedenti	
quelle	estere	
Reddito	italiano	(a) 100.000,00											 100.000,00											 100.000,00											
Reddito	estero	(b) 40.000,00														 40.000,00														 40.000,00														
Reddito	complessivo	[(a)+(b)] 140.000,00											 140.000,00											 140.000,00											
Perdite	pregresse 100.000,00											 100.000,00											 100.000,00											
Base	imponibile 40.000,00														 40.000,00														 40.000,00														
IRES	(27,5%) 11.000,00														 11.000,00														 11.000,00														
IMPOSTE	PAGATE	ALL'ESTERO	a	titolo	definitivo 11.000,00														 14.000,00														 9.000,00																
Credito	d'imposta	massimo	attribuibile 11.000,00														 11.000,00														 11.000,00														
Credito	d'imposta	max	detraibile 11.000,00														 11.000,00														 9.000,00																
IRES	dovuta -																										 -																										 2.000,00																
Eccedenza	d'imposta	estera -																										 3.000,00																 -																										
Eccedenza	d'imposta	italiana -																										 -																										 2.000,00																
Tax	rate
Imposte	estere 11.000,00														 14.000,00														 9.000,00																
Ires	dovuta -																										 -																										 2.000,00																
Tassazione	complessiva 11.000,00														 14.000,00														 11.000,00														
Base	imponibile	(EBIT) 40.000,00														 40.000,00														 40.000,00														
Tax	rate 27,50% 35,00% 27,50%
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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La	tempistica	del	recupero	del	credito
Il	5° co.	dell’art.	165	prevede	che:
“per	i	redditi	prodotti	all’estero	mediante	stabile	organizzazione”	 (oltre	che	dalle	società	estere	in	
regime	di	consolidato	 mondiale)	 la	detrazione possa	essere	effettuata	nel	periodo	d’imposta	 di	
competenza,	ossia	quello	di	concorso	del	reddito	estero	alla	formazione	del	reddito	complessivo,	
“anche	se	il	pagamento	 a	titolo	definitivo	avviene	entro	il	termine	di	presentazione	 della	
dichiarazione	 relativa	al	primo	periodo	di	imposta	successivo”.	
In	altre	parole,	in	caso	di	produzione	del	reddito	d’impresa	mediante	una	stabile	organizzazione	
all’estero	è	consentito	l’allungamento	di	un	anno	del	termine	entro	cui	deve	avverarsi	la	
“definitività”	del	pagamento,	ferma	restando	la	rilevanza	del	periodo	di	competenza.
Quindi,	ai	fini	della	detrazione,	si	considerano	recuperabili le	imposte	pagate	all’estero	secondo	la	
seguente	tempistica:
In	assenza	di	stabile	organizzazione (ad	esempio,	ritenuta):
il	versamento	deve	essere	effettuato	entro	il	termine	di	presentazione	della	dichiarazione	dei	
redditi	del	soggetto	italiano.
In	presenza	di	stabile	organizzazione	o	società	controllate	facenti	parte	del	consolidato	mondiale:
il	versamento	deve	essere	effettuato	entro	il	termine	di	presentazione	della	dichiarazione	dei	
redditi	del	periodo	d’imposta	successivo.
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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La	tempistica	del	recupero	del	credito
In	presenza	di	SO:
ESEMPIO	1:	Societa	ITA	con	esercizio	coincidente	con	l'anno	solare
Reddito	prodotto	all'estero	esercizio	2012 100
Ritenuta	applicata	nel	2012,	versata	ad	Agosto	2013 10
Termine	per	la	presentazione	della	dichiarazione	2012	 30.09.2013
Societa	ITA	con	esercizio	coincidente	con	l'anno	solare
Reddito	prodotto	all'estero	esercizio	2012 100
Ritenuta	applicata	nel	2012,	versata	a	Dicembre	2013 10
Termine	per	la	presentazione	della	dichiarazione	2012	 30.09.2013
E' possibile detrarre il credito per imposte
estere nella dichiarazione relativa al 2012,
che è lo stesso esercizio in cui viene
dichiarato il reddito estero.
E' possibile riliquidare e recuperare
l'imposta nella dichiarazione 2013.
Ai, si procede ad una nuova liquidazione tenendo conto
dell’eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera
dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione nella quale è stata richiesta.
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Nel	caso	in	cui	il	reddito	prodotto	all’estero	concorra	
parzialmente	alla	formazione	del	reddito	complessivo,	anche	
l’imposta	estera	è	ridotta	in	misura	corrispondente
(art.	167	comma	10	TUIR).	
Esempio	5
Witholding	estera	sul	dividendo	erogato 15,00% del	dividendo
Importo	escluso	dalla	base	imponibile	ITA 95,00% del	dividendo
Quota	del	dividendo	imponibile	in	Italia 5,00% del	dividendo
Misura	massima	del	credito	d'imposta 0,75% del	dividendo	(15%	*	5%)
Dividendo	lordo 1.000,00	
Witholding	estera 150,00					
Quota	del	dividendo	imponibile	in	Italia 50,00							
Aliquota	IRES	(Ita) 27,5%
Ires	sul	dividendo 13,75
CREDITO	MAX	UTILIZZABILE 7,5 (0,75%	*	1.000,00)
Esempio:	Dividendi	di	fonte	estera,	esclusi	dalla	base	imponibile	per	il	95%	del	loro	ammontare
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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UNICO	2016	– PERSONE	FISICHE
Calcolo	del	credito	d’imposta
I	redditi	prodotti	all’estero	devono	essere	indicati	per	il	
loro	intero	ammontare	nelle	dichiarazioni	dell’anno	cui	si	
riferiscono,	in	quanto	i	soggetti	residenti	sono	sottoposti	a	
tassazione	in	Italia	sui	redditi	ovunque	prodotti.	
I	redditi	esteri	sono	indicati,	in	funzione	della	loro	natura,	
nell’ambito	dei	quadri	del	modello	Unico	
(RC,	RH,	RL,	RE,	RF,	RG,	RM).
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Calcolo	del	credito	d’imposta
Sez.	I-A	e	sez.	I-B	del	quadro	CR,	nel	caso	in	cui	all’estero	siano	stati	prodotti	solo
redditi	diversi da	quelli	d’impresa;
ovvero
Quadro	CE	se	all’estero	sono	stati	prodotti	ancheredditi	d’impresa.
Qualora	siano	stati	prodotti	all’estero	redditi	d’impresa,	
oppure
redditi	d’impresa	unitamente	a	redditi	diversi	da	quelli	di	impresa,	
deve	essere	compilato	ESCLUSIVAMENTE	il	quadro	CE.
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Calcolo	del	credito	d’imposta
La	sezione	I-A	fa	riferimento	al	limite	generale	della	quota	di	imposta	lorda	
italiana	commisurata	al	rapporto	tra	reddito	estero	e	reddito	complessivo.	
Vi	vanno	indicati	i	dati	necessari	per	la	determinazione	del	credito	d’imposta	
teoricamente spettante.
In	questa	sezione	è	necessario	indicare,	per	ciascuno	Stato	estero	di	
produzione:
• l'anno	di	riferimento
• l'ammontare	del	reddito	estero
• l'imposta	 estera	resasi	definitiva
• il	reddito	complessivo
• l'imposta	 lorda	e	quella	netta
• il	credito	eventualmente	 già	utilizzato	nelle	precedenti	dichiarazioni
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Calcolo	del	credito	d’imposta
La	sezione	I-B	afferisce	all'ulteriore	limite	di	detraibilità	delle	imposte	estere,	vale	a	
dire	quello	dell'imposta	 netta	italiana:	
vi	si	determina	il	credito	d’imposta	effettivamente	spettante.
Per	ogni	anno	di	produzione	del	reddito	estero	si	deve	ricondurre	l'importo	ricavato	
dai	calcoli	richiesti	dalla	sezione	I	A,	ove	eccedente,	nei	limiti	delle	relative	imposte	
nette	tenendo	conto	del	credito	già	utilizzato	nelle	precedenti	dichiarazioni.
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UNICO	2016	– PERSONE	FISICHE
Calcolo	del	credito	d’imposta
RICAPITOLANDO,	ai	fini	della	determinazione	del	credito	d’imposta	spettante	è	
necessario:
• 1° LIMITE	(Sezione	1-A):	
Ricondurre,	ove	eccedente,	l’importo	 dell’imposta	 estera	alla	quota	di	imposta	
lorda	italiana	(imposta	lorda	italiana	commisurata	al	rapporto	 tra	reddito	estero	
e	reddito	complessivo)	 eventualmente	 diminuita	del	credito	utilizzato	nelle	
precedenti	dichiarazioni.
• 2° LIMITE	(Sezione	1-B):	
Ricondurre,	ove	eccedente,	l’importo	 così	determinato	 entro	il	limite	
dell’imposta	 netta	(diminuita	 dell’eventuale	 credito	già	usufruito	 nelle	
precedenti	dichiarazioni)	 relativa	all’anno	di	produzione	del	reddito	estero.
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Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
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Art.1
Accordi	preventivi	(ruling)	
per	le	imprese	con	attività	internazionale
Per	effetto	dell’art.1	del	DLgs.	147/2015,	le	imprese	 con	attività	internazionale	 possono	presentare	 istanza	
di	interpello riguardante:	
a)	la	definizione	 dei	prezzi	di	trasferimento;	
b)	la	valutazione	 della	 sussistenza	o	meno	dei	requisiti	 per	la	configurazione	 di	una	stabile	organizzazione;	
c)	l’applicazione	 di	norme	in	materia	di	dividendi,	 interessi,	royalties	 e	altri	componenti	 reddituali	 erogati	o	
percepiti	 a/da	soggetti	non	residenti;	
d)	la	definizione	 dei	valori	in	uscita	ed	in	entrata	in	caso	di	trasferimento	 di	residenza;	
e)	l’attribuzione	 ad	un	caso	concreto,	di	norme	concernenti	 l’attribuzione	 di	utili	e	di	perdite	alla	stabile	
organizzazione	 in	un	altro	Stato	estero	di	un’impresa	residente	 o	alla	stabile	organizzazione	 in	Italia	di	un	
soggetto	estero	
A	queste	ipotesi	è	stata	aggiunta	quella	 che	prevede	 che	le	imprese	 che	aderiscono	 al	regime	 collaborativo	
previsto	dagli	articoli	 3-7	del	D.Lgsl.	sulla	certezza	 del	diritto,	hanno	accesso	 alla	procedura	di	ruling anche	
al	fine	della	preventiva	definizione	 dei	metodi	di	calcolo	 del	valore	normale	 con	riferimento	 alla	
deducibilità	 delle	 spese	e	degli	altri	componenti	 negativi	di	reddito	derivanti	 da	rapporti	 intercorsi	con	
operatori	 stabili	in	Paesi	black list.
Gli	accordi	 vincolano	il	contribuente	 per	il	periodo	nel	corso	del	quale	è	presentata	l’istanza	e	per	i	
quattro	successivi.
Per	i	periodi	 di	validità	dell’accordo,	 l’Amministrazione	 finanziaria	 esercita	 i	suoi	poteri	solo	con	riferimento	
a	fattispecie	 diverse rispetto	a	quelle	 oggetto	dell’accordo	 stesso.
D.Lgsl.	147/2015
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Art.2
Interpello	sui	nuovi	investimenti
È	data	la	possibilità	per	le	imprese	che	intendono	
effettuare	investimenti	in	Italia	di	presentare	preventiva	
istanza	di	interpello	(con	Business	Plan)	per	conoscerne	il	
trattamento	fiscale per	investimenti:	
• di	ammontare	non	inferiore	a	30	milioni	di	euro;
• con	significative	e	durature	ricadute	sul	piano	
occupazionale.
La	risposta	da	parte	dell’Agenzia	delle	Entrate	deve	essere	
fornita	entro	120	giorni	(prorogabili)	e	in	caso	di	mancata	
risposta	vale	il	silenzio	assenso.
D.Lgsl.	147/2015
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Art.3
Dividendi	provenienti	da	soggetti	residenti	in	Stati	o	
territori	a	regime	fiscale	privilegiato
Viene	introdotta	l’integrale	imponibilità	dei	dividendi	nei	seguenti	casi:
• partecipazione	diretta	in	società	c.d.	black list;
• partecipazione	di	controllo	(anche	di	fatto),	diretta	o	indiretta,	in	società	estere	che	
conseguono	utili	da	soggetti	blacklist.
Se	si	dimostra	che	il	soggetto	non	residente	svolge	un’effettiva	attività	commerciale	o	industriale,	
come	sua	attività	principale,	nel	mercato	dello	Stato	di	insediamento,	viene	riconosciuto	un	
credito	d’imposta	in	ragione	delle	imposte	assolte	dalla	società	partecipata	sugli	utili	maturati	nel	
periodo	di	possesso	della	partecipazione.
In	assenza	di	interpello	o	di	risposta	positiva,	è	possibile	evitare	l’integrale	imponibilità	a	
condizione	che	gli	utili	siano	separatamente	indicati	in	dichiarazione.
Le	nuove	regole	si	applicano	agli	utili	distribuiti	e	alle	plusvalenze	realizzate	a	partire	dal	periodo	
d’imposta	in	corso	alla	data	di	entrata	in	vigore	del	decreto,	quindi	dal	2015.
D.Lgsl.	147/2015
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Art.4
Interessi	passivi	
e	calcolo	del	Risultato	Operativo	Lordo	(ROL)
Per	i	soggetti	che	ai	sensi	dell’art.	96	del	TUIR	adottano	il	meccanismo	del	calcolo	del	Risultato	operativo	lordo	
(ROL)	di	una	società	residente	ai	fini	del	calcolo	del	risultato	operativo	lordo	si	deve	tenere	altresì	conto	dei	
dividendi	incassati	per	partecipazioni	detenute	in	società	non	residenti	controllate	ex	art.	2359	co.1	n.1	c.c.
Viene	eliminata	la	norma	che	prevede	la	possibilità	da	parte	del	consolidante	di	considerare	le	eccedenze	di	
ROL,	compensarle	con	gli	interessi	passivi	indeducibili	delle	società	non	residenti	virtualmente	partecipanti	al	
consolidato	nazionale.
Viene	abrogata	la	norma	che	prevede	l’indeducibilità	degli	interessi	passivi	eccedenti	i	c.d.	tassi	soglia	
corrisposti	da	società	non	quotate.
Viene	definito	l’ambito	di	applicazione	del	regime	di	deducibilità	degli	interessi	passivi	da	mutui	ipotecari	
contratti	delle	società	che	svolgono	in	via	effettiva	e	prevalente	attività	immobiliare.	Si	considerano	tali	le	
società	il	cui	valore	dell'attivo	patrimoniale	è	costituito	per	la	maggior	parte	dal	valore	normale	degli	immobili	
destinati	alla	locazione	e	i	cui	ricavi	sono	rappresentati	per	almeno	i	due	terzi	da	canoni	di	locazione	o	affitto	di	
aziende	il	cui	valore	complessivo	sia	prevalentemente	costituito	dal	valore	normale	di	fabbricati.
D.Lgsl.	147/2015
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Art.5
Disposizioni	in	materia	di	costi	black list	e	di	valore
normale
Le	spese	e	gli	altri	componenti	 negativi	derivanti	 da	operazioni,	che	hanno	avuto	concreta	esecuzione,	
intercorse	 con	imprese	 residenti	 ovvero	localizzate	 in	Stati	o	territori	 aventi	regimi	 fiscali	privilegiati	 sono	
ammessi	in	deduzione,	 sempre	nei	limiti	del	loro	valore	normale	 (determinato	 ai	sensi	dell'articolo	 9	del	
TUIR).	
Viene	introdotta	una	norma	di	interpretazione	 (autentica)	secondo	la	quale	le	disposizioni	 di	cui	all’articolo	
110,	comma	7	del	TUIR	(transfer	pricing)	non	si	applicano	alle	 operazioni	 intercorse	 tra	imprese	residenti	 o	
localizzate	 nel	territorio	 dello	Stato.	In	altri	termini,	 la	disciplina	 del	transfer	pricing non	si	applica	ad	
operazioni	 intercorse	 tra	imprese	 appartenenti	 allo	stesso	gruppo	in	Italia.
Per	le	cessioni	di	immobili	 e	di	aziende	nonché	per	la	costituzione	 e	il	trasferimento	 di	diritti	 reali	sugli	
stessi,	ai	fini	IRPEF,	IRES	ed	IRAP,	l’esistenza	di	un	maggior	valore	non	è	più	presunta	soltanto	sulla	base	del	
valore	dichiarato	 o	accertato	 ai	fini	dell’imposta	 di	registro	ovvero	delle	 imposte	ipotecarie	 e	catastali.
D.Lgsl.	147/2015
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Art.6
Consolidato	nazionale
Le	società	non	residenti	prive	di	stabile	organizzazione	in	Italia possono	 optare	per	la	tassazione	di	gruppo	in	
presenza	delle	seguenti	condizioni:
• residenza	in	Paesi	UE	o	SEE	(con	i	quali	vi	siano	accordi	per	lo	scambio	di	informazioni);
• forma	giuridica	analoga	a	società	di	capitali,	cooperative	ed	enti	commerciali	italiani;
• selezione	di	una	società	controllata	residente	(con	i	requisiti	ex	art.	120	TUIR)	che	eserciti	l’opzione.
La	controllata	designata,	in	qualità	di	consolidante,	acquisisce	 tutti	i	diritti,	obblighi	ed	oneri	previsti	dagli	articoli	da	
117	a	127	per	le	società	o	enti	controllanti.
L'efficacia	dell'opzione	 è	subordinata	alla	condizione	che	il	soggetto	controllante	non	residente	designi	la	controllata	
residente	assumendo,	 in	via	sussidiaria,	 le	responsabilità	previste	dall'articolo	127	per	le	società	o	enti	controllanti;
In	ipotesi	di	interruzione	della	tassazione	di	gruppo	prima	del	compimento	del	triennio	o	di	mancato	rinnovo	
dell'opzione,	 le	perdite	fiscali	risultanti	dalla	dichiarazione	di	cui	all'articolo	122	sono	attribuite	esclusivamente	alle	
controllate	che	le	hanno	prodotte,	al	netto	di	quelle	utilizzate,	e	nei	cui	confronti	viene	meno	il	requisito	del	
controllo	secondo	i	criteri	stabiliti	dai	soggetti	interessati;
Se	il	requisito	del	controllo	nei	confronti	della	controllata	designata	cessa	per	qualsiasi	motivo	prima	del	
compimento	del	triennio,	il	soggetto	controllante	non	residente	può	designare,	tra	le	controllate	appartenenti	al	
medesimo	consolidato,	 un'altra	controllata	residente	avente	le	caratteristiche	di	cui	al	presente	comma	senza	che	si	
interrompa	la	tassazione	di	gruppo.	
La	nuova	controllata	designata	assume	le	responsabilità	previste	dall'articolo	127	per	le	società	o	enti	controllanti	
relativamente	ai	precedenti	periodi	d'imposta	di	validità	della	tassazione	di	gruppo,	in	solido	 con	la	società	designata	
nei	cui	confronti	cessa	il	requisito	del	controllo.
D.Lgsl.	147/2015
63 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Art.7
Stabili	organizzazioni	in	Italia	di	soggetti	non	residenti
Viene	introdotta	la	nuova	opzione	di	esenzione	per	la	stabile	organizzazione,	con	
il	nuovo	articolo	167-ter	del	TUIR,	in	base	al	quale	gli	utili	e	le	perdite	della	
stabile	organizzazione	estera	non	concorrono	a	formare	il	reddito	della	casa	
madre,	restando	assoggettati	a	tassazione	solo	nel	relativo	Paese	straniero.	
Il	reddito	della	stabile	organizzazione	viene	determinato	sulla	base	degli	utili	e	
delle	perdite	riferibili	alla	stabile	organizzazione,	in	base	alle	disposizioni	previste	
per	i	soggetti	IRES.
Viene	previsto	l’obbligo	di	redigere	un	apposito	rendiconto	economico	e	
patrimoniale,	secondo	i	principi	contabili	applicabili	a	soggetti	residenti	similari.
I	componenti	di	reddito	della	stabile	organizzazione	per	le	transazioni	con	la	casa	
madre	devono	essere	definiti	in	base	alle	norme	sul	transfer	pricing.
D.Lgsl.	147/2015
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Art.8
Disciplina	delle	controllate	e	collegate	estere	(CFC)
Viene	eliminato	l’obbligo di	interpello	ai	sensi	dell’art.	11	della	Legge	n.	
212/2000	 e	viene	introdotta	la	facoltà per	il	socio	di	controllo	residente	di	
presentare	una	preventiva	istanza	di	interpello.
La	determinazione	dei	redditi	dei	soggetti	controllati	esteri	deve	essere	
effettuata	in	base	alle	regole	di	determinazione	del	reddito	d’impresa.
A	seguito	dell’abrogazione	dell’articolo	168	del	TUIR	(CFC	collegate)	viene	
introdotto	un	regime	transitorio,	in	applicazione	del	quale	agli	utili	distribuiti	e	
da	società	collegate	a	decorrere	dal	periodo	d’imposta	in	corso	alla	data	di	
entrata	in	vigore	del	decreto	continuano	ad	applicarsi	le	disposizioni	di	cui	
all’articolo	3,	commi	3	e	4	del	D.L.	n.	268/2006.
D.Lgsl.	147/2015
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Art.9
Spese	di	rappresentanza
Viene	modificato	l’art.	108	TUIR	in	materia	di	deducibilità	delle	spese	
di	rappresentanza deducibili	se	rispondenti	ai	requisiti	di	inerenza	
legata	alla	natura	e	natura	e	destinazione	delle	stesse.	
Le	spese	sono	commisurate	all'ammontare	dei	ricavi	e	proventi	della	
gestione	caratteristica	dell'impresa	risultanti	dalla	dichiarazione	dei	
redditi	relativa	allo	stesso	periodo.	
Sono	state	incrementate	le	percentuali	da	applicare	ai	ricavi	e	
proventi	della	gestione	caratteristica	per	il	calcolo	del	limite	di	
deducibilità.
D.Lgsl.	147/2015
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Art.10
Liste	dei	Paesi	Black	List
Viene	abrogato	l’art.	168	bis	del	TUIR	e	attribuito	al	Ministero	
delle	Finanze	(art.	167,	comma	4)	il	potere	di	stilare	un	nuovo	
elenco	di	Paesi	Black	List.
Nel	frattempo	si	applica	l’elenco	di	cui	al	D.M.	21	novembre	
2001.
D.Lgsl.	147/2015
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Art.11
Trasferimento	della	residenza	all’estero
Il	trasferimento	di	sede	all’estero	comporta	il	realizzo	fiscale	dei	valori	dell’azienda	con	
applicazione	della	c.d.	exit	tax.
Viene	esteso	il	regime	di	sospensione	della	riscossione	dell’exit	tax anche	al	trasferimento	
di	parte	o	della	totalità	degli	attivi	collegati	ad	una	stabile	organizzazione	verso	un	altro	
Paese	UE	o	aderente	allo	SEE	e	al	trasferimento	c.d.	indiretto	della	residenza	(a	seguito	di	
operazioni	di	fusione,	scissione	e	conferimento	verso	Stati	aderenti	allo	SEE).
Il	regime	di	sospensione	della	riscossione	della	tassazione	in	uscita	di	cui	all’art.	166,	
comma	2-quater	da	parte	di	un’impresa	non	residente	nel	territorio	dello	Stato	è	
applicabile	anche	al	trasferimento,	da	parte	di	un'impresa	non	residente	nel	territorio	dello	
Stato,	di	una	parte	o	della	totalità	degli	attivi	collegati	ad	una	stabile	organizzazione,	aventi	
ad	oggetto	un'azienda	o	un	ramo	d'azienda,	verso	altro	Stato	appartenente	all'Unione	
Europea	o	aderente	allo	SEE.
D.Lgsl.	147/2015
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Art.12
Trasferimento	della	residenza	nel	territorio	dello	Stato
Nel	caso	di	trasferimento	della	residenza	da	parte	di	soggetti	provenienti	da	Stati	o	territori	
white list,	le	attività	e	le	passività	sono	assunte	in	Italia	al	valore	normale	da	determinarsi	ai	
sensi	dell'art.	9:
comma	2:	“In	caso	di	conferimenti	o	apporti	in	società	o	in	altri	enti	si	considera	
corrispettivo	conseguito	il	valore	normale	dei	beni	e	dei	crediti	conferiti.”	
comma	4:	“Per	valore	normale,	salvo	quanto	stabilito	nel	comma	4	per	i	beni	ivi	considerati,	
si	intende	il	prezzo	o	corrispettivo	mediamente	praticato	per	i	beni	e	i	servizi	della	stessa	
specie	o	similari,	in	condizioni	di	libera	concorrenza	e	al	medesimo	stadio	di	
commercializzazione,	nel	tempo	e	nel	luogo	in	cui	i	beni	o	servizi	sono	stati	acquisiti	o	
prestati,	e,	in	mancanza,	nel	tempo	e	nel	luogo	più	prossimi.”
In	caso	contrario,	il	valore	delle	attività	e	delle	passività	è	assunto	in	Italia	in	misura	pari	al	
valore	determinato	a	seguito	di	un	accordo	preventivo	con	l’Amministrazione	finanziaria.
D.Lgsl.	147/2015
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Art.13
Perdite	su	crediti
Non	si	considerano	sopravvenienze	attive	i	versamenti	in	denaro	o	in	natura	fatti	a	fondo	perduto	o	
in	conto	capitale	alle	società	e	agli	enti	di	cui	all'articolo	73,	comma	1,	lettere	a)	e	b),	(soggetti	
IRES)	dai	propri	soci,	né	gli	apporti	effettuati	dai	possessori	di	strumenti	similari	alle	azioni.
La	rinuncia	dei	soci	ai	crediti	si	considera	sopravvenienza	attiva	per	la	parte	che	eccede	il	relativo	
valore	fiscale.	A	tal	fine,	il	socio,	con	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	notorio,	comunica	alla	
partecipata	tale	valore;	in	assenza	di	tale	comunicazione,	il	valore	fiscale	del	credito	è	assunto	pari	
a	zero.
Non	si	considerano,	altresì,	sopravvenienze	attive	le	riduzioni	dei	debiti	dell'impresa	in	sede	di	
concordato	fallimentare	o	preventivo	liquidatorio	o	di	procedure	estere	equivalenti,	previste	in	
Stati	o	territori	con	i	quali	esiste	un	adeguato	scambio	di	informazioni,	o	per	effetto	della	
partecipazione	delle	perdite	da	parte	dell'associato	in	partecipazione.	
Le	perdite	su	crediti	di	modesta	entità	e	le	perdite	su	crediti	verso	debitori	soggetti	a	procedure	
concorsuali	oppure	ad	accordi	di	ristrutturazione	o	a	piani	attestati	di	risanamento	(ex	art.	67	L.F.),	
sono	deducibili	a	decorrere	dai	periodi	di	imposta	in	cui	sussistono	elementi	certi	e	precisi	ovvero	il	
debitore	si	considera	assoggettato	a	procedura	concorsuale	ed	eventualmente	non	dedotte	in	tali	
periodi,	sono	deducibili	nell'esercizio	in	cui	si	provvede	alla	cancellazione	del	credito	dal	bilancio	in	
applicazione	dei	principi	contabili.
D.Lgsl.	147/2015
70 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Art.14
Esenzione	degli	utili	e	delle	perdite	delle	stabili	
organizzazioni	di	imprese	residenti(Branch Exemption).
Un'impresa	 residente	 può	optare	per	l'esenzione	 degli	utili	e	delle	 perdite	attribuibili	 a	tutte	 le	proprie	stabili	
organizzazioni	 all'estero.
L'opzione	 è	irrevocabile	 e	deve	 essere	 	esercitata	 al	momento	 di	costituzione	 della	stabile	 organizzazione,	 con	effetto	dal	
medesimo	 periodo	d'imposta.
L’opzione	 è	preclusa	 per	le	stabili	organizzazioni	 localizzate	 in	Stati	o	territori	c.d.	«black list».
Le	stabili	 organizzazioni	già	esistenti	 possono	esercitare	 l’opzione	 entro	il	secondo	 periodo	d'imposta	 successivo	 a	quello	
in	corso	alla	data	di	entrata	 in	vigore	del	decreto
L'esercizio	 dell'opzione	 non	determina	 in	sé	alcun	 realizzo	di	plusvalenze	 e	minusvalenze.
L'impresa	 deve	 indicare	separatamente	 in	dichiarazione	 gli	utili	e	le	perdite	attribuibili	 a	ciascuna	 stabile	 organizzazione	
nei	5	periodi	d'imposta	precedenti.	
Se	ne	deriva	una	perdita	fiscale	 netta,	 gli	utili	successivamente	 realizzati	 dalla	stabile	 organizzazione	 sono	imponibili	fino	a
concorrenza	 della	stessa	 (c.d.	 recapture delle	perdite).
L'impresa	 residente	 può	presentare	 un	interpello	 all'Agenzia	 delle	entrate	 in	merito	alla	 sussistenza	 di	una	stabile	
organizzazione	 all'estero,	 da	valutarsi	anche	 in	base	ai	criteri	previsti	da	accordi	internazionali	 contro	le	doppie	imposizioni
(credito	 d’imposta	 per	le	imposte	 pagate	 all’estero).
D.Lgsl.	147/2015
71 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Art.15
Credito	d’imposta	per	i	redditi	prodotti	all’estero.
Viene	esteso	a	tutte	le	categorie	di	reddito	la	possibilità	di	detrarre	le	imposte	
pagate	all’estero,	a	condizione	che	siano	pagate	a	titolo	definitivo	entro	il	
termine	di	presentazione	della	dichiarazione	dei	redditi	relativa	al	primo	
periodo	d’imposta	successivo.
Potranno	riportarsi	in	avanti	e	indietro	l’eccedenza	d’imposta	estera	rispetto	
all’imposta	italiana	(“carry back”	e	“carry forward”).
Viene	confermato	il	criterio	della	“per	country	limitation”.
Sono	ammesse	in	detrazione	sia	le	imposte	estere	oggetto	di	una	convenzione	
contro	le	doppie	imposizioni	sia	le	altre	imposte	o	gli	altri	tributi	esteri	sul	
reddito.	
Nel	caso	in	cui	sussistano	obiettive	condizioni	di	incertezza	in	merito	alla	natura	
di	un	tributo	estero	non	oggetto	delle	anzidette	convenzioni,	il	contribuente	
può	inoltrare	istanza	d'interpello.
D.Lgsl.	147/2015
72 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Art.16
Regime	speciale	per	lavoratori	rimpatriati.
Il	reddito	di	lavoro	dipendente	prodotto	in	Italia	da	lavoratori	che	trasferiscono	la	
residenza	in	Italia	concorre	alla	formazione	del	reddito	complessivo	limitatamente	 al	
70%	del	suo	ammontare,	se:
a)	i	lavoratori	non	sono	stati	residenti	in	Italia	nei	5	periodi	di	imposta	precedenti	e	si	
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Stato	in	forza	di	un	rapporto	di	lavoro	instaurato	con	questa	o	con	società	che	
direttamente	o	indirettamente	 controllano	la	medesima	 impresa,	ne	sono	controllate	
o	sono	controllate	dalla	stessa	società	che	controlla	l'impresa;
c)	l'attività	lavorativa	è	prestata	prevalentemente	 nel	territorio	italiano;
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D.Lgsl.	147/2015
73 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Il	quadro	normativo
Soggetti	passivi	 dell’imposta:
• Articolo	2	del	Tuir
Base	imponibile:
• Articolo	3	del	Tuir
Determinazione	dell’imposta:
• Articolo	11	del	Tuir
Doppie	imposizioni:
• Articolo	15,	comma	 1	del	modello	 Ocse	sulle	 convenzioni	internazionali	 contro	le	doppie	imposizioni
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Redditi	di	lavoro	dipendente:
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Credito	d’imposta	per	i	redditi	prodotti	all’estero:
• Articolo	165	del	Tuir
Domicilio	 e	residenza:
• Articolo	43	del	Codice	 Civile
Redditi	prodotti	all’estero
74
www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it
Paolo Battaglia
Dottore Commercialista in Ragusa
ACA Chartered Accountant (ICAEW) in Londra
Catania, 19 Marzo 2016
Tassazione	dei	dividendi	e
redditi	prodotti	all’estero

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Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'esteroMonitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero
Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero
 

La tassazione dei dividendi prodotti all’estero.

  • 1. 1 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Paolo Battaglia Dottore Commercialista in Ragusa ACA Chartered Accountant in Londra Catania, 19 Marzo 2016 Tassazione dei dividendi e redditi prodotti all’estero
  • 2. 2 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili Persona fisica non imprenditore L'imposizione fiscale avviene secondo due principi fondamentali: quello di territorialità e quello di residenza (World Wide Principle). Il primo prende in considerazione il Paese in cui si produce il reddito, il secondo il Paese in cui si risiede: il risultato è che il contribuente potrebbe vedersi il reddito tassato due volte. L’applicazione del “World Wide Taxation Principle” comporta, a carico dei soggetti considerati fiscalmente residenti in Italia, l’obbligo di presentazione della dichiarazione per tutti i redditi, ancorché prodotti in altri Paesi, conseguiti nel corso del periodo d’imposta.
  • 3. 3 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Contesto normativo Art. 2 TUIR. Soggetti passivi (1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.) 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono (ALTERNATIVAMENTE): o iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenzaai sensi del codice civile*. * Secondo l’art. 43 del Codice civile il domicilio è il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; la residenza è il luogo in cui la persona fisica dimora abitualmente. Redditi prodotti all’estero
  • 4. 4 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it La residenza fiscale delle persone fisiche 3 requisiti per ottenere la residenza all’estero Per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni): 1. Iscrizione all’Aire (Anagrafe degli italiani Residenti all’Estero) 2. Domicilio civilistico all’estero (art. 43 c.c. comma 1) Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. All’estero deve quindi essere il suo centro di affari e interessi, non solo di natura patrimoniale ed economica ma anche familiare, sociale e morale. 3. Residenza civilistica all’estero (art. 43 c.c. comma 2) La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il contribuente deve quindi permanere effettivamente all’estero con l’intenzione di volerci rimanere. TIE BREAK RULES: Convenzioni contro le doppie imposizioni Redditi prodotti all’estero
  • 5. 5 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it La residenza fiscale delle persone fisiche Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo d’imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali: Soltanto alla fine dell’anno solare è possibile effettuare la verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona. Redditi prodotti all’estero
  • 6. 6 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Contesto normativo Art. 2 TUIR. Soggetti passivi (1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.) (2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.) 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Sarà quindi il contribuente a doversi accollare l'onere di fornire tutti gli elementi necessari e sufficienti per convincere l'Amministrazione finanziaria che la perdita di residenza è effettiva e che, in realtà, si sono interrotti tutti i rapporti (economici ed affettivi) con il Paese di origine. Redditi prodotti all’estero
  • 7. 7 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Contesto normativo Art. 3, comma1, TUIR. Base imponibile 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Per l’ordinamento italiano, quindi, sono imponibili tutti i redditi posseduti nel periodo di imposta dal soggetto passivo residente, ovunque maturati ed a prescindere dal luogo in cui essi sono stati prodotti, al netto degli oneri deducibili e nei limiti delle convenzioni stipulate secondo il modello OCSE. Art. 11, comma 4, TUIR. Determinazione dell’imposta 4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Redditi prodotti all’estero
  • 8. 8 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Redditi prodotti all’estero Contestonormativo Art. 47, comma 1, TUIR. Utili da partecipazione 1. Salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell’articolo 73 (...) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. Art. 59, comma 1, TUIR. Dividendi 1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.
  • 9. 9 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Contestonormativo Art. 165 TUIR. Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazionedall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. 2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 10. 10 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili Persona fisica non imprenditore Il regime di trasparenza e il regime ordinario Nel regime di TRASPARENZA (ex art. 116 TUIR) il reddito della società viene tassato per trasparenza in capo ai soci. In trasparenza si presume chetutto l’utilefiscalesi consideridistribuito aisociin base allerispettivequote di partecipazioneed indipendentemente dall’effettiva distribuzioneai soci o se l’utilerimarrà nella società (come accadeper le società di persone). Nel regime ORDINARIOdellesocietà di capitali, invece, èprevista la tassazioneai finiIRPEF limitatamenteal 49,72% dell’utileeffettivamentedistribuito nel caso di partecipazionequalificata. Sugliutili non siapplica ritenuta a condizionechesia dichiarata, all’attodella percezione, la presenza dei requisitidi partecipazionequalificata. Gli utilipercepiti andrannoindicati in UNICO PF (QUADRO RL), altrimenti sarà applicata una ritenuta del 26% a titolo d’acconto. In caso di partecipazioni non qualificate, la società (o l’intermediario finanziario) cheeroga i dividendiapplicherà al momento della corresponsioneuna ritenuta del 26% a titolo d’impostasultotale(100%) del loro ammontare. Il socio pagherà le impostenell’eserciziodi distribuzioneeffettiva degli utili(per cassa), ma pagherà le impostesolamentesull’utilecivilistico effettivamentepercepito e non su quellorilevanteai finifiscali. Il vantaggio del regime trasparenteèdi annullarela doppia imposizionesui dividendi(cioèpagaresia il 27,50% a titolodi IRES da parte della società che l’Irpefper il socio in caso di distribuzionedi utili). In entrambi i casi (tassazioneordinaria e tassazionein trasparenza) ècomunquedovuta l’IRAP in capo alla società partecipata. In linea di massima ilregime dellatrasparenzafiscaleconviene: a) in presenza di utilimodestie quandoi soci non posseggono altriredditi importanti talida determinarel’applicazionedi aliquoteIRPEF elevate; b) quando l’utiledi bilancio non ètroppodistantedall’utilefiscaleovveroquandola società non presenta rilevanticostiindeducibili; c) quando si intendeesporreun utile maggiorein bilancio aifinidella richiesta di ipotetici affidamentibancariin quanto nelregime di trasparenzasi elimina di fatto dal bilancio la tassazioneIRES. Il regime di trasparenzanonrisulta conveniente per le società che usano accantonare a riserva gli utili o che ne distribuiscono solo in piccola parte ai soci.
  • 11. 11 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili Persona fisica non imprenditore Partecipazioni % Partecipazione al capitale % Diritto di voto (assembleaordinaria) Qualificate Non quotate > 25% > 20% Qualificate Quotate > 5% > 2% Non qualificate Non quotate < 25% < 20% Non qualificate Quotate < 5% < 2%
  • 12. 12 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili Persona fisica non imprenditore 1. Utili distribuiti da società residenti in Italia (DIVIDENDI ITALIANI): a. Se da partecipazione qualificata: costituiscono reddito del socio per il 49,72% del loro importo (quadro RL in UNICO). NO ritenuta se all’atto della percezione si dichiari la presenza dei requisiti di partecipazione qualificata. Altrimenti si effettua ritenuta a titolo d’acconto del 26% sul 100%. b. Se da partecipazione NON qualificata: ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% del 100% dell’importo spettante. Esclusi dal reddito complessivo del socio: no in Unico (come i redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva)
  • 13. 13 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili Persona fisica non imprenditore 2. Utili distribuiti da società NON residenti in Italia (DIVIDENDI ESTERI): a. Se da partecipazione qualificata: costituiscono reddito del socio per il 49,72% del loro importo (quadro RL in UNICO). L’intermediario opera ritenuta a titolo d’acconto (non a titolo d’imposta) del 26% sul 49,72%. Ritenuta recuperabile con il TAX CREDIT (limitato anch’esso al 49,72%: art. 165, co. 10, TUIR). b. Se da partecipazione NON qualificata: ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% del 100% dell’importo spettante sul NETTO FRONTIERA (cioè al netto delle ritenute operate nello Stato Estero). Se la ritenuta è operata dall’intermediario per la riscossione sono esclusi dal reddito complessivo del socio: no in Unico. Se non interviene un intermediario nella riscossione vanno assoggettati ad imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta a titolo d’imposta (26% del 100%) e indicati in RM di UNICO.
  • 14. 14 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili Persona fisica non imprenditore 3. Utili distribuiti da società residenti in Paesi BLACK LIST (Paesi a fiscalità privilegiata): Concorrono per trasparenza integralmente (100%) al redditoimponibilegli utili provenienti da società residentiin Paesidiversida quelli White List, indipendentemente dal dividendodistribuito, sia da partecipazioni qualificate che non qualificate. Viene operata una ritenutaa titolod’accontodel 26% sul 100% da parte del sostitutod’impostache interviene nella riscossione dell’utile. Sonoesclusi da questoprincipio gli utili da partecipazioni non qualificate di società BL quotate in borse regolamentate, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% sul 100% dei dividendi. La società estera non White List non sarà tassata per trasparenza e l’utileconcorrerà alla formazione del redditocomplessivoper il 49,72% dell’importo(e non sul totale del redditoimponibile), con applicazione di ritenuta a titolod’accontodel 26% in casodi partecipazione qualificata e del 26% a titolod’imposta in casodi partecipazione nonqualificata), qualora il contribuente abbia presentato preventiva istanza d’interpello (con risposta positiva) finalizzato alla disapplicazione delle norme CFC dimostrando, alternativamente, che: a) la società svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati non White List. Dovrà essere compilato il quadro RM in cui sarà liquidata l’imposta dovuta sul reddito estero, al netto di eventuali imposte pagate all’estero a titolo definitivo, di eccedenze di imposta risultanti dai precedenti periodi di imposta ed eventuali acconti versati.
  • 15. 15 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili Persona fisica non imprenditore Partecipazione Ritenuta 26% Tassazione Quadro Unico Qualificata Non Black List d’acconto (no redditi ITA se con dichiar.) su 49,72% RL Black List d’acconto su 100% su 49,72% se interpello favorevole RL Non qualificata Non Black List d’imposta su 100% NO Unico Black List quotata d’imposta su 100% NO Unico Black List non quotata d’imposta su 100% su 49,72% se interpello favorevole RM
  • 16. 16 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Redditi prodotti all’estero Gli obblighidi monitoraggiofiscale Anche nei casi in cui i redditi prodotti all’estero non vadano dichiarati in UNICO, restano a carico del contribuente gli obblighi di monitoraggio fiscale. Il monitoraggio fiscale si attua attraversola presentazione in UNICO del quadro RW, in cui si indica iI possesso di investimenti o attività finanziarie all’estero detenute durante l’anno.
  • 17. 17 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il quadro RW Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? • Gli artt. 2 e 4 del D.L. 167/1990 obbligano ad indicare nella dichiarazione dei redditi investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia se residenti in Italia: • le persone fisiche • gli enti non commerciali • le società semplici (ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR) • Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Antiriciclaggio) In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e l’obbligo di dichiarazione sussiste indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.
  • 18. 18 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il quadro RW Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? La residenza fiscale Si considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato: • le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato • i trust e gli istituti aventi analogo contenuto, istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella cosiddetta “white list”, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato • i trust quando, successivamente alla loro costituzione, ricevono da un soggetto residente un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi
  • 19. 19 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il quadro RW Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Per titolare effettivo si intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore (purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti). Tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.
  • 20. 20 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il quadro RW Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Per titolare effettivo si intende: b) in caso di entità giuridiche entità giuridiche quali fondazioni e istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 % o più del patrimonio di un’entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; (la circ. n. 38E del 2013 ha specificato che, non essendo possibile individuare un soggetto che sia titolare effettivo, questo criterio non è pertinente al monitoraggio fiscale). 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.
  • 21. 21 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il quadro RW Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo IN DEFINITIVA, PER TITOLARE EFFETTIVO si intende: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari
  • 22. 22 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il quadro RW Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo I casi previsti dalla norma sull’individuazione del “titolare effettivo” si riferiscono al possesso di partecipazioni o interessenze in società o altre entità ed istituti giuridici non fittiziamente interposti. In presenza di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali estere o italiane, formalmente intestate a soggetti meramente interposti, il patrimonio deve essere dichiarato dal socio o dal beneficiario indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo. Sulla base del nuovo assetto normativo, si possono verificare diverse ipotesi in cui sorge per il contribuente l’onere dichiarativo (circ. 38E / 2013).
  • 23. 23 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il quadro RW Gli esoneri: Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW: o le società di capitali (Spa, Srl, Sapa, Cooperative) o gli enti commerciali o le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice Non sono esonerate le società semplici.
  • 24. 24 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il quadro RW Gli esoneri: Le attività finanziarie date in gestione o amministrate da intermediari residenti In base al comma 3 dell'art. 4 della Legge n. 167/1990: Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale non sussistonoper: • le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti • i contratti comunque conclusi attraverso intermediari finanziari residenti • le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi da intermediari finanziari residenti A CONDIZIONE CHE: I redditi siano assoggettati a ritenutao imposta sostitutivadagli intermediari stessi
  • 25. 25 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il quadro RW Altri esoneri Il quadro RW non deve, inoltre, essere compilato: a) dalle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. I lavoratori all’estero, per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione, sono invece tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti. L’esonero dagli obblighi di monitoraggio è giustificato da esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari cui sono tenuti i predetti soggetti e, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all’estero, si applica fintanto che questi ultimi prestano la propria attività all’estero e viene meno al rientro in Italia. Tale esonero si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici (Circ. n° 43/E del 10.10.2009). b) dai contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
  • 26. 26 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il quadro RW Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi In caso di presentazione del modello 730 ovvero nell’ipotesi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro RW deve essere compilato in via autonoma unitamente al frontespizio del modello UNICO e presentato nei termini previsti per quest’ultimo modello.
  • 27. 27 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it La residenza fiscale delle società e degli altri enti Ai sensi dell’art. 5 (società di persone) e dell’art. 73 (società di capitali) del TUIR (valgono per entrambe regole analoghe), si considerano residenti nel territorio dello Stato: - le società, le società semplici (art.5), le persone giuridiche, le associazioni e gli enti non commerciali (art.73) che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato (ALTERNATIVAMENTE) • la sede legale o • la sede dell’amministrazione o • l’oggetto principale dell’attività Redditi prodotti all’estero
  • 28. 28 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it La residenza fiscale delle società e degli altri enti Da anni, all’interno del nostro ordinamento vige una clausola antiabuso mirante a contrastare quel fenomeno noto come “esterovestizione societaria” (che ha luogo quando una società solo apparentemente risiede all’estero, mentre per contro ha in Italia il suo baricentro produttivo) che renderebbe inutili le norme di cui all’art. 73, co. 5 bis e seguenti del TUIR, dato che l’esterovestizione può essere combattuta anche con le norme di sistema già vigenti e con l’applicazione dei criteri di residenza (anche se l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria e la complessità dei casi nella prassi a volte è tale da rendere quest’onere insormontabile per l’Agenzia). La disciplina italiana di contrasto all’esterovestizione societaria introduce una presunzione in base alla quale si considera che la sede dell’amministrazione di una società sia in Italia quando questa è controllata da una società localizzata nel territorio dello Stato, oppure anche quando ha un consiglio di amministrazione (o comunque l’organo apicale) localizzato nel territorio dello Stato. Spetta anche in questo caso, come per le persone fisiche, dimostrare che la localizzazione all’estero risponde a fondate esigenze di natura imprenditoriale e non trova ragione invece in una esigenza di pianificazione fiscale “aggressiva”. Anche per le società si pongono problemi di doppia imposizione internazionale e anche in questo caso i conflitti vengono gestiti dai Trattati contro le doppie imposizioni. Redditi prodotti all’estero
  • 29. 29 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it La stabile organizzazione La stabile organizzazione di società italiane all’estero: Art. 5 Modello OCSE e art. 162 TUIR: “sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa NON residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato”. Nel concetto vi rientrano: • le sedi di direzione • le succursali • gli uffici • le officine • i laboratori • i luoghi di estrazione di risorse naturali • i cantieri di costruzione La S.O. non costituisce soggetto passivo d’imposta, in quanto priva di indipendenza e di autonomia giuridica rispetto alla casa madre. Il suo reddito è tassato all’estero (principio di “attrazione del reddito”) e concorre altresì alla determinazione del reddito della casa madre italiana. Costi, ricavi e rimanenze della S.O., sono parte integrante del bilancio della società italiana e concorrono alla formazione del suo reddito imponibile. Viene riconosciuto in Italia un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva relativamente al reddito prodotto dalla stabile organizzazione (art. 165 TUIR): “Se alla formazione del reddito concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.” Redditi prodotti all’estero
  • 30. 30 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it La stabile organizzazione In base all’Art. 23 TUIR (Applicazione dell'imposta ai non residenti), al comma 1, lett. e), per le società e gli enti commerciali non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito complessivo è considerato reddito d’impresa ed è determinato in base alle disposizioni dettate per le società e per gli enti commerciali residenti. Per gli stessi soggetti economici non residenti, privi di stabile organizzazione, opera il principio del trattamento isolato dei redditi, in virtù del quale ciascun tipo di ricchezza prodotta conserva l’autonomia propria della categoria di appartenenza, senza che operi l’attrazione al coacervo del reddito d’impresa. In assenza di una STABILE ORGANIZZAZIONE gg, le imposte estere applicate ai ricavi dell’impresa (per cessioni di beni o prestazioni di servizi) sono determinate in base alla loro categoria (redditi fondiari, redditi di capitale, ecc..), la base imponibile sarà data dalla loro somma, escludendo, altresì la possibilità di scomputare un credito a fronte delle imposte pagate qualora la convenzione non ammetta la tassabilità nel Paese estero. Quindi, in base alla c.d. “lettura a specchio” dell’art. 23, si considera “reddito prodotto all’estero” ai fini dell’art. 165 TUIR, in mancanza di Convenzione contro le doppie imposizioni, il reddito di impresa derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato estero per il tramite di una STABILE ORGANIZZAZIONE (come definita ai sensi dell’art. 162 TUIR). Redditi prodotti all’estero
  • 31. 31 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Word Wide Taxation Principle Art. 23 TUIR. Applicazione dell'imposta ai non residenti 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: • a) i redditi fondiari; • b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; • c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50; • d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; • e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; • f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercatiregolamentati, ovunque detenute; 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessioneo da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati; • g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. 2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell'articolo 16; b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47; 78 c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 32. 32 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Word Wide Taxation Principle La delimitazione degli ambiti di giurisdizione fiscale mediante il ricorso da parte dei diversi Paesi ai (medesimi) criteri di tassazione dell’utile mondiale per i residenti, e di territorialità per i non residenti, inevitabilmente crea il rischio di doppie imposizioni. In tale prospettiva può, dunque, accadere che due differenti ordinamenti si considerino legittimati ad esercitare la propria pretesa impositiva sullo stesso presupposto ovvero si ritengano competenti all’esercizio delle prerogative tributarie nei riguardi del medesimo soggetto. La disciplina del “credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero”, contenuta nell’art. 165 del TUIR, ha proprio lo scopo di evitare, o quanto meno attenuare, la nascita di fenomeni di doppia imposizione internazionale dei redditi, consentendo che il reddito prodotto all'estero sia tassato anche nello Stato di residenza ma concedendo la detrazione delle imposte già pagate nel Paese di produzione. La disciplina si applica indistintamente a tutti i soggetti sia Irpef che Ires, fatte salve le particolarità specificamente previste per i soggetti titolari di reddito d’impresa. Pertanto, rientrano nel suo ambito applicativo le persone fisiche (siano esse o meno esercenti arti o professioni o imprenditori), le società e gli enti commerciali e gli enti non commerciali. In particolare, con riferimento alle società di persone ed alle società ed associazioni ad esse equiparate, nonché alle società di capitali trasparenti, il comma 9 dell’art. 165 TUIR prevede che il credito detraibile si calcoli in capo al singolo socio. Redditi prodotti all’estero
  • 33. 33 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Le Convenzioni Internazionali Con le Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni gli Stati mirano a ripartire le loro sfere di sovranità concordando criteri per definire, in ipotesi di reddito transnazionale, quale sia lo Stato che ha potestà impositiva. Uno dei due Stati deve rinunciare, in tutto ovvero in parte, alla propria potestà impositiva. Con tali accordi il contribuente versa comunque tutte le imposte, ciò che cambia è la ripartizione dei tributi tra uno Stato e l’altro. L’adozione di strumenti convenzionali consente a ciascuno dei Paesi interessati di perseguire due distinti obiettivi: • evitare il rischio di doppia imposizione • prevenire l’evasione e l’elusione fiscale mediante l’individuazione, in rapporto a determinati comparti impositivi, di procedure per consentire lo scambio di informazioni e favorire la mutua assistenza tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti. Redditi prodotti all’estero
  • 34. 34 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Relazioni tra Convenzioni internazionali e normativa nazionale Le Convenzioni assumono carattere di specialità e, quindi, devono essere poste sul gradino più alto della gerarchia delle fonti del diritto, nell’ambito della materia da queste disciplinata. Da ultimo: Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 294/5/2012: «In caso di contrasto tra normativa interna e disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, queste ultime devono prevalere sulla base del criterio di specialità, SENZA prendere in considerazione, come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, il criterio della successione delle leggi nel tempo.» TUTTAVIA (deroga in positivo) art. 169 TUIR: le disposizioni TUIR si applicano ANCHE IN DEROGA ALLA CONVENZIONE, se più favorevoli. Redditi prodotti all’estero
  • 35. 35 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it La Convenzione Italia – Regno Unito Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne il Regno Unito: i) l'imposta sul reddito (the income tax); ii) l'imposta sulle società (the corporation tax); iii) l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax); iv) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax). b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. Redditi prodotti all’estero
  • 36. 36 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il reddito d’impresa prodotto all’estero Oltre all’art. 165 del TUIR, il concetto di stabile organizzazione è anche utilizzato nel diritto convenzionale per dirimere conflitti di competenza impositiva rilevando, infatti, ai fini dell’esclusione del prelievo tributario sul reddito d’impresa prodotto nello Stato di residenza dello stesso soggetto passivo. Secondo le convenzioni stipulate dall’Italia, i redditi d’impresa di un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato (ad esempio, in Italia), a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato Contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. La base fissa corrisponde, nella sostanza, alla stabile organizzazione dell’impresa, con la conseguenza che: 1. L’impresa è tassata solamente in Italia esclusivamente in relazione al reddito ivi prodotto; 2. Se lavora all’estero sorge una potestà impositiva del Paese in cui l’attività viene svolta ma esclusivamente in relazione alla base fissa e limitatamente ai redditi ad essa riferibili. Queste conclusioni sono rinvenibili anche nella R.M. 277/E/2008 avente ad oggetto il caso della società ALFA srl, residente in Italia che svolge lavori altamente specialistici per l’installazione di un gasdotto nel Mar Caspio ed opera per conto della “società BETA”, che ha sede in Kazakistan, facente parte del gruppo GAMMA. La prestazione è stata effettuata con proprio personale e con una parte di proprie attrezzature. La società appaltante BETA ha trattenuto alla società ALFA SRL una ritenuta alla fonte. L’Agenzia delle Entrate ha precisato come il fatto che la Convenzione escluda la tassazione da parte del Kazakistan in assenza di una stabile organizzazione, esclude la scomputabilità di tali prelievi come credito di imposta. L’unica via possibile al contribuente sarà l’istanza di rimborso alle autorità Kazake. Redditi prodotti all’estero
  • 37. 37 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il credito d’imposta riconosciuto Il credito di imposta deve essere calcolato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta. Qualora il contribuente, alternativamente, non presenti la dichiarazione dei redditi ovvero non indichi il credito nella stessa dichiarazione del periodo d’imposta in cui è sorto il diritto perde il beneficio della detrazione. Il credito di imposta è riconosciuto fino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra: reddito prodotto all’estero reddito complessivo (al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta) Per individuare tale importo si deve diminuire la quota di imposta lorda italiana del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso periodo di produzione del reddito e allo stesso Stato estero. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 38. 38 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato al carattere di definitività delle imposte estere, intendendo per tali quelle non più ripetibili (anche su redditi pregressi dichiarati in anni precedenti). Pertanto, rientrano nel mod. Unico 2016 le imposte resesi definitive entro il 30.09.2016. La definitività della tassazione deve essere valutata caso per caso ed è importante conoscere i differenti ordinamenti stranieri. In linea di massima possono considerarsi non definitivi i tributi: • pagati in acconto • in via provvisoria • quelli per i quali è previsto il conguaglio con la possibilità di rimborso totale o parziale. Il credito spetta esclusivamente per quei redditi prodotti all’estero che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Non è riconosciuto, quindi, per quei redditi di fonte estera esenti, soggetti ad imposizione sostitutivao a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 39. 39 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Come provare la definitività del pagamento? L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, con la risoluzione n. 104/E/2001, che l’ammontare delle ritenute subite all’estero così come l’ammontare del reddito ivi prodotto possono essere validamente documentati attraverso: • l’esibizione della certificazione rilasciata dall’intermediario, oppure • con l’esibizione congiunta della fattura e di documenti di provenienza bancaria (o simili) attestanti il compenso netto effettivamente percepito. Può essere validamente utilizzata la “certificazione dei dividendi rilasciata dall’intermediario, ovvero altra documentazione rilasciata dall’Autorità fiscale estera dalla quale tali imposte risultino pagate in via definitiva. Il contribuente può, pertanto, riportare nella propria dichiarazione dei redditi l’importo indicato nella certificazione.” Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 40. 40 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Come provare la definitività del pagamento? Con circolare n. 9/E del 2015, (al par. 2.4 riguardante la definitività delle imposte pagate all’estero), l’ADE ha specificato che: “ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti: • un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’articolo 165 del TUIR; • la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento; • la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero; • l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera; • l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.” La circolare n. 3/E del 2016 l’ADE ha di recente chiarito che in assenza di una dichiarazione dei redditi estera, è possibile utilizzare il credito per le imposte pagate all’estero anche attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 41. 41 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il credito d’imposta riconosciuto Se l’ammontare del credito per le imposte pagate all’estero fosse superiore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, gli artt. 11 e 80 del DPR n. 917/1986, rispettivamente per le persone fisiche e i soggetti Ires, consentono al contribuente, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Art.11. comma 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Art. 80. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 *. * credito in compensazione con altre imposte e contributi utilizzando il modello di pagamento F24 Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 42. 42 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Esempio 1 Reddito italiano (a) 100.000,00 Reddito estero (b) 40.000,00 Redditi esteri Stato A 40.000,00 Reddito complessivo [(a)+(b)] (RN 1. col. 5) 140.000,00 Perdite pregresse - Reddito netto imponibile 140.000,00 Imposta italiana lorda (RN 5) 38.500,00 Imposta italiana netta (RN 26) 35.000,00 IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO a titolo definitivo 10.000,00 Imposte estere Stato A 10.000,00 % DI CREDITO D'IMPOSTA DETRAIBILE (b) / [(a)+(b)] (al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta) 28,57% CAPIENZA CREDITO D'IMPOSTA DETRAIBILE 11.000,00 CREDITO D'IMPOSTA ESTERO DETRAIBILE 10.000,00 imposte pagate all'estero non detraibili - TOTALE CREDITI D'IMPOSTA ESTERO DETRAIBILI 10.000,00 IMPOSTE DA VERSARE IN ITALIA per reddito complessivo 25.000,00 IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO NON DETRAIBILI - Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 43. 43 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Esempio 2: con perdite pregresse Con perdite pregresse Reddito italiano (a) 100.000,00 100.000,00 Reddito estero (b) 40.000,00 40.000,00 Redditi esteri Stato A 40.000,00 40.000,00 Reddito complessivo [(a)+(b)] (RN 1. col. 5) 140.000,00 140.000,00 Perdite pregresse - 80.000,00 Reddito netto imponibile 140.000,00 60.000,00 Imposta italiana lorda (RN 5) 38.500,00 16.500,00 Imposta italiana netta (RN 26) 35.000,00 15.000,00 IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO a titolo definitivo 10.000,00 12.000,00 Imposte estere Stato A 10.000,00 12.000,00 % DI CREDITO D'IMPOSTA DETRAIBILE (b) / [(a)+(b)] (al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta) 28,57% 66,67% CAPIENZA CREDITO D'IMPOSTA DETRAIBILE 11.000,00 11.000,00 CREDITO D'IMPOSTA ESTERO DETRAIBILE 10.000,00 11.000,00 imposte pagate all'estero non detraibili - 1.000,00 TOTALE CREDITI D'IMPOSTA ESTERO DETRAIBILI 10.000,00 11.000,00 IMPOSTE DA VERSARE IN ITALIA per reddito complessivo 25.000,00 4.000,00 IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO NON DETRAIBILI - 1.000,00 Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 44. 44 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Per country and company limitation Il credito d’imposta derivante dal reddito prodotto in un Paese estero può essere utilizzato esclusivamente in proporzione alla quota di reddito prodotta in detto Paese, non essendo possibili compensazioni con redditi prodotti in altri Paesi o considerare unitariamente i redditi prodotti in diversi stati esteri (cd. Principio «Overall»). L’importo della detrazione deve essere, quindi, calcolato separatamente per ogni Stato estero in cui il reddito viene prodotto. Il calcolo per la determinazione del credito d’imposta spettante deve essere, cioè, ripetuto per ogni Paese in cui si percepiscono i redditi esteri e l’importo ammesso in detrazione sarà pari alla somma delle singole detrazioni calcolate con riferimento ai diversi Paesi di produzione dei redditi. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 45. 45 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Esempio 3 Con perdite pregresse Per country limitation Reddito italiano (a) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Reddito estero (b) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Redditi esteri Stato A 40.000,00 40.000,00 20.000,00 Redditi esteri Stato B 15.000,00 Redditi esteri Stato C 5.000,00 Reddito complessivo [(a)+(b)] (RN 1. col. 5) 140.000,00 140.000,00 140.000,00 Perdite pregresse - 80.000,00 - Reddito netto imponibile 140.000,00 60.000,00 140.000,00 Imposta italiana lorda (RN 5) 38.500,00 16.500,00 38.500,00 Imposta italiana netta (RN 26) 35.000,00 15.000,00 35.000,00 IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO a titolo definitivo 10.000,00 12.000,00 11.375,00 Imposte estere Stato A 10.000,00 12.000,00 6.000,00 % DI CREDITO D'IMPOSTA DETRAIBILE (b) / [(a)+(b)] (al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta) 28,57% 66,67% 14,29% CAPIENZA CREDITO D'IMPOSTA DETRAIBILE 11.000,00 11.000,00 5.500,00 CREDITO D'IMPOSTA ESTERO DETRAIBILE 10.000,00 11.000,00 5.500,00 imposte pagate all'estero non detraibili - 1.000,00 500,00 Imposte estere Stato B 3.000,00 % DI CREDITO D'IMPOSTA DETRAIBILE (b) / [(a)+(b)] (al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta) 10,71% CAPIENZA CREDITO D'IMPOSTA DETRAIBILE 4.125,00 CREDITO D'IMPOSTA ESTERO DETRAIBILE 3.000,00 imposte pagate all'estero non detraibili - - - Imposte estere Stato C 2.375,00 % DI CREDITO D'IMPOSTA DETRAIBILE (b) / [(a)+(b)] (al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta) 3,57% CAPIENZA CREDITO D'IMPOSTA DETRAIBILE 1.375,00 CREDITO D'IMPOSTA ESTERO DETRAIBILE 1.375,00 imposte pagate all'estero non detraibili - - 1.000,00 TOTALE CREDITI D'IMPOSTA ESTERO DETRAIBILI 10.000,00 11.000,00 9.875,00 IMPOSTE DA VERSARE IN ITALIA per reddito complessivo 25.000,00 4.000,00 25.125,00 IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO NON DETRAIBILI - 1.000,00 1.500,00 Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 46. 46 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il riporto in avanti e indietro del credito Ai sensi dell’art. 165 comma 6 TUIR, nel caso di reddito d’impresa prodotto nello stesso paese estero mediante una o più stabili organizzazioni, per evitare la doppia imposizione sul medesimo reddito assicurando l’esercizio del diritto di credito per imposte assolte all’estero anche in presenza di perdite pregresse / di periodo limitate ad alcuni esercizi, l’imposta estera definitiva eccedente la quota di imposta italiana relativa al reddito prodotto nello stesso Paese COSTITUISCE UN CREDITO D’IMPOSTA fino a concorrenza della eccedenza d’imposta italiana rispetto a quella estera verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Viceversa, se negli esercizi precedenti non sia stata registrata un’eccedenza della quota italiana la differenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale CREDITO D’IMPOSTA nell’esercizio in cui si produce l’eccedenza dell’imposta italiana rispetto a quella estera. IN SINTESI: L’eccedenza dell'imposta italiana sull'imposta estera è compensabile nei successivi 8 esercizi se si verifica un'eccedenza dell'imposta estera su quella italiana. L’eccedenza dell'imposta estera sull'imposta italiana è compensabile nei successivi 8 esercizi se si verifica un'eccedenza dell'imposta italiana su quella estera. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 47. 47 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Esempio 4: Riporti delle eccedenze A B C Con imposte estere corrispondenti a quelle italiane Con imposte estere eccedenti quelle italiane Con imposte italiane eccedenti quelle estere Reddito italiano (a) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Reddito estero (b) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Reddito complessivo [(a)+(b)] 140.000,00 140.000,00 140.000,00 Perdite pregresse 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Base imponibile 40.000,00 40.000,00 40.000,00 IRES (27,5%) 11.000,00 11.000,00 11.000,00 IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO a titolo definitivo 11.000,00 14.000,00 9.000,00 Credito d'imposta massimo attribuibile 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Credito d'imposta max detraibile 11.000,00 11.000,00 9.000,00 IRES dovuta - - 2.000,00 Eccedenza d'imposta estera - 3.000,00 - Eccedenza d'imposta italiana - - 2.000,00 Tax rate Imposte estere 11.000,00 14.000,00 9.000,00 Ires dovuta - - 2.000,00 Tassazione complessiva 11.000,00 14.000,00 11.000,00 Base imponibile (EBIT) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Tax rate 27,50% 35,00% 27,50% Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 48. 48 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it La tempistica del recupero del credito Il 5° co. dell’art. 165 prevede che: “per i redditi prodotti all’estero mediante stabile organizzazione” (oltre che dalle società estere in regime di consolidato mondiale) la detrazione possa essere effettuata nel periodo d’imposta di competenza, ossia quello di concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo, “anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di imposta successivo”. In altre parole, in caso di produzione del reddito d’impresa mediante una stabile organizzazione all’estero è consentito l’allungamento di un anno del termine entro cui deve avverarsi la “definitività” del pagamento, ferma restando la rilevanza del periodo di competenza. Quindi, ai fini della detrazione, si considerano recuperabili le imposte pagate all’estero secondo la seguente tempistica: In assenza di stabile organizzazione (ad esempio, ritenuta): il versamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del soggetto italiano. In presenza di stabile organizzazione o società controllate facenti parte del consolidato mondiale: il versamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta successivo. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 49. 49 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it La tempistica del recupero del credito In presenza di SO: ESEMPIO 1: Societa ITA con esercizio coincidente con l'anno solare Reddito prodotto all'estero esercizio 2012 100 Ritenuta applicata nel 2012, versata ad Agosto 2013 10 Termine per la presentazione della dichiarazione 2012 30.09.2013 Societa ITA con esercizio coincidente con l'anno solare Reddito prodotto all'estero esercizio 2012 100 Ritenuta applicata nel 2012, versata a Dicembre 2013 10 Termine per la presentazione della dichiarazione 2012 30.09.2013 E' possibile detrarre il credito per imposte estere nella dichiarazione relativa al 2012, che è lo stesso esercizio in cui viene dichiarato il reddito estero. E' possibile riliquidare e recuperare l'imposta nella dichiarazione 2013. Ai, si procede ad una nuova liquidazione tenendo conto dell’eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 50. 50 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera è ridotta in misura corrispondente (art. 167 comma 10 TUIR). Esempio 5 Witholding estera sul dividendo erogato 15,00% del dividendo Importo escluso dalla base imponibile ITA 95,00% del dividendo Quota del dividendo imponibile in Italia 5,00% del dividendo Misura massima del credito d'imposta 0,75% del dividendo (15% * 5%) Dividendo lordo 1.000,00 Witholding estera 150,00 Quota del dividendo imponibile in Italia 50,00 Aliquota IRES (Ita) 27,5% Ires sul dividendo 13,75 CREDITO MAX UTILIZZABILE 7,5 (0,75% * 1.000,00) Esempio: Dividendi di fonte estera, esclusi dalla base imponibile per il 95% del loro ammontare Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 51. 51 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it UNICO 2016 – PERSONE FISICHE Calcolo del credito d’imposta I redditi prodotti all’estero devono essere indicati per il loro intero ammontare nelle dichiarazioni dell’anno cui si riferiscono, in quanto i soggetti residenti sono sottoposti a tassazione in Italia sui redditi ovunque prodotti. I redditi esteri sono indicati, in funzione della loro natura, nell’ambito dei quadri del modello Unico (RC, RH, RL, RE, RF, RG, RM). Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 52. 52 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it UNICO 2016 – PERSONE FISICHE Calcolo del credito d’imposta Sez. I-A e sez. I-B del quadro CR, nel caso in cui all’estero siano stati prodotti solo redditi diversi da quelli d’impresa; ovvero Quadro CE se all’estero sono stati prodotti ancheredditi d’impresa. Qualora siano stati prodotti all’estero redditi d’impresa, oppure redditi d’impresa unitamente a redditi diversi da quelli di impresa, deve essere compilato ESCLUSIVAMENTE il quadro CE. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 53. 53 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it UNICO 2016 – PERSONE FISICHE Calcolo del credito d’imposta La sezione I-A fa riferimento al limite generale della quota di imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo. Vi vanno indicati i dati necessari per la determinazione del credito d’imposta teoricamente spettante. In questa sezione è necessario indicare, per ciascuno Stato estero di produzione: • l'anno di riferimento • l'ammontare del reddito estero • l'imposta estera resasi definitiva • il reddito complessivo • l'imposta lorda e quella netta • il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 54. 54 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it UNICO 2016 – PERSONE FISICHE Calcolo del credito d’imposta La sezione I-B afferisce all'ulteriore limite di detraibilità delle imposte estere, vale a dire quello dell'imposta netta italiana: vi si determina il credito d’imposta effettivamente spettante. Per ogni anno di produzione del reddito estero si deve ricondurre l'importo ricavato dai calcoli richiesti dalla sezione I A, ove eccedente, nei limiti delle relative imposte nette tenendo conto del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 55. 55 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it UNICO 2016 – PERSONE FISICHE Calcolo del credito d’imposta RICAPITOLANDO, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante è necessario: • 1° LIMITE (Sezione 1-A): Ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni. • 2° LIMITE (Sezione 1-B): Ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all’anno di produzione del reddito estero. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 56. 56 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 57. 57 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.1 Accordi preventivi (ruling) per le imprese con attività internazionale Per effetto dell’art.1 del DLgs. 147/2015, le imprese con attività internazionale possono presentare istanza di interpello riguardante: a) la definizione dei prezzi di trasferimento; b) la valutazione della sussistenza o meno dei requisiti per la configurazione di una stabile organizzazione; c) l’applicazione di norme in materia di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali erogati o percepiti a/da soggetti non residenti; d) la definizione dei valori in uscita ed in entrata in caso di trasferimento di residenza; e) l’attribuzione ad un caso concreto, di norme concernenti l’attribuzione di utili e di perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato estero di un’impresa residente o alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero A queste ipotesi è stata aggiunta quella che prevede che le imprese che aderiscono al regime collaborativo previsto dagli articoli 3-7 del D.Lgsl. sulla certezza del diritto, hanno accesso alla procedura di ruling anche al fine della preventiva definizione dei metodi di calcolo del valore normale con riferimento alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da rapporti intercorsi con operatori stabili in Paesi black list. Gli accordi vincolano il contribuente per il periodo nel corso del quale è presentata l’istanza e per i quattro successivi. Per i periodi di validità dell’accordo, l’Amministrazione finanziaria esercita i suoi poteri solo con riferimento a fattispecie diverse rispetto a quelle oggetto dell’accordo stesso. D.Lgsl. 147/2015
  • 58. 58 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.2 Interpello sui nuovi investimenti È data la possibilità per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia di presentare preventiva istanza di interpello (con Business Plan) per conoscerne il trattamento fiscale per investimenti: • di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro; • con significative e durature ricadute sul piano occupazionale. La risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate deve essere fornita entro 120 giorni (prorogabili) e in caso di mancata risposta vale il silenzio assenso. D.Lgsl. 147/2015
  • 59. 59 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.3 Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato Viene introdotta l’integrale imponibilità dei dividendi nei seguenti casi: • partecipazione diretta in società c.d. black list; • partecipazione di controllo (anche di fatto), diretta o indiretta, in società estere che conseguono utili da soggetti blacklist. Se si dimostra che il soggetto non residente svolge un’effettiva attività commerciale o industriale, come sua attività principale, nel mercato dello Stato di insediamento, viene riconosciuto un credito d’imposta in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati nel periodo di possesso della partecipazione. In assenza di interpello o di risposta positiva, è possibile evitare l’integrale imponibilità a condizione che gli utili siano separatamente indicati in dichiarazione. Le nuove regole si applicano agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 2015. D.Lgsl. 147/2015
  • 60. 60 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.4 Interessi passivi e calcolo del Risultato Operativo Lordo (ROL) Per i soggetti che ai sensi dell’art. 96 del TUIR adottano il meccanismo del calcolo del Risultato operativo lordo (ROL) di una società residente ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si deve tenere altresì conto dei dividendi incassati per partecipazioni detenute in società non residenti controllate ex art. 2359 co.1 n.1 c.c. Viene eliminata la norma che prevede la possibilità da parte del consolidante di considerare le eccedenze di ROL, compensarle con gli interessi passivi indeducibili delle società non residenti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale. Viene abrogata la norma che prevede l’indeducibilità degli interessi passivi eccedenti i c.d. tassi soglia corrisposti da società non quotate. Viene definito l’ambito di applicazione del regime di deducibilità degli interessi passivi da mutui ipotecari contratti delle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano tali le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati. D.Lgsl. 147/2015
  • 61. 61 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.5 Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione, sempre nei limiti del loro valore normale (determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR). Viene introdotta una norma di interpretazione (autentica) secondo la quale le disposizioni di cui all’articolo 110, comma 7 del TUIR (transfer pricing) non si applicano alle operazioni intercorse tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato. In altri termini, la disciplina del transfer pricing non si applica ad operazioni intercorse tra imprese appartenenti allo stesso gruppo in Italia. Per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, l’esistenza di un maggior valore non è più presunta soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro ovvero delle imposte ipotecarie e catastali. D.Lgsl. 147/2015
  • 62. 62 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.6 Consolidato nazionale Le società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia possono optare per la tassazione di gruppo in presenza delle seguenti condizioni: • residenza in Paesi UE o SEE (con i quali vi siano accordi per lo scambio di informazioni); • forma giuridica analoga a società di capitali, cooperative ed enti commerciali italiani; • selezione di una società controllata residente (con i requisiti ex art. 120 TUIR) che eserciti l’opzione. La controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o enti controllanti. L'efficacia dell'opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti; In ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati; Se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo. D.Lgsl. 147/2015
  • 63. 63 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.7 Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti Viene introdotta la nuova opzione di esenzione per la stabile organizzazione, con il nuovo articolo 167-ter del TUIR, in base al quale gli utili e le perdite della stabile organizzazione estera non concorrono a formare il reddito della casa madre, restando assoggettati a tassazione solo nel relativo Paese straniero. Il reddito della stabile organizzazione viene determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione, in base alle disposizioni previste per i soggetti IRES. Viene previsto l’obbligo di redigere un apposito rendiconto economico e patrimoniale, secondo i principi contabili applicabili a soggetti residenti similari. I componenti di reddito della stabile organizzazione per le transazioni con la casa madre devono essere definiti in base alle norme sul transfer pricing. D.Lgsl. 147/2015
  • 64. 64 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.8 Disciplina delle controllate e collegate estere (CFC) Viene eliminato l’obbligo di interpello ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 212/2000 e viene introdotta la facoltà per il socio di controllo residente di presentare una preventiva istanza di interpello. La determinazione dei redditi dei soggetti controllati esteri deve essere effettuata in base alle regole di determinazione del reddito d’impresa. A seguito dell’abrogazione dell’articolo 168 del TUIR (CFC collegate) viene introdotto un regime transitorio, in applicazione del quale agli utili distribuiti e da società collegate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4 del D.L. n. 268/2006. D.Lgsl. 147/2015
  • 65. 65 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.9 Spese di rappresentanza Viene modificato l’art. 108 TUIR in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza deducibili se rispondenti ai requisiti di inerenza legata alla natura e natura e destinazione delle stesse. Le spese sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo. Sono state incrementate le percentuali da applicare ai ricavi e proventi della gestione caratteristica per il calcolo del limite di deducibilità. D.Lgsl. 147/2015
  • 66. 66 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.10 Liste dei Paesi Black List Viene abrogato l’art. 168 bis del TUIR e attribuito al Ministero delle Finanze (art. 167, comma 4) il potere di stilare un nuovo elenco di Paesi Black List. Nel frattempo si applica l’elenco di cui al D.M. 21 novembre 2001. D.Lgsl. 147/2015
  • 67. 67 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.11 Trasferimento della residenza all’estero Il trasferimento di sede all’estero comporta il realizzo fiscale dei valori dell’azienda con applicazione della c.d. exit tax. Viene esteso il regime di sospensione della riscossione dell’exit tax anche al trasferimento di parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione verso un altro Paese UE o aderente allo SEE e al trasferimento c.d. indiretto della residenza (a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento verso Stati aderenti allo SEE). Il regime di sospensione della riscossione della tassazione in uscita di cui all’art. 166, comma 2-quater da parte di un’impresa non residente nel territorio dello Stato è applicabile anche al trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea o aderente allo SEE. D.Lgsl. 147/2015
  • 68. 68 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.12 Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato Nel caso di trasferimento della residenza da parte di soggetti provenienti da Stati o territori white list, le attività e le passività sono assunte in Italia al valore normale da determinarsi ai sensi dell'art. 9: comma 2: “In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti.” comma 4: “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.” In caso contrario, il valore delle attività e delle passività è assunto in Italia in misura pari al valore determinato a seguito di un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. D.Lgsl. 147/2015
  • 69. 69 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.13 Perdite su crediti Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), (soggetti IRES) dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. Le perdite su crediti di modesta entità e le perdite su crediti verso debitori soggetti a procedure concorsuali oppure ad accordi di ristrutturazione o a piani attestati di risanamento (ex art. 67 L.F.), sono deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili. D.Lgsl. 147/2015
  • 70. 70 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.14 Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti(Branch Exemption). Un'impresa residente può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero. L'opzione è irrevocabile e deve essere esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. L’opzione è preclusa per le stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori c.d. «black list». Le stabili organizzazioni già esistenti possono esercitare l’opzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto L'esercizio dell'opzione non determina in sé alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze. L'impresa deve indicare separatamente in dichiarazione gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei 5 periodi d'imposta precedenti. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa (c.d. recapture delle perdite). L'impresa residente può presentare un interpello all'Agenzia delle entrate in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni (credito d’imposta per le imposte pagate all’estero). D.Lgsl. 147/2015
  • 71. 71 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.15 Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Viene esteso a tutte le categorie di reddito la possibilità di detrarre le imposte pagate all’estero, a condizione che siano pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta successivo. Potranno riportarsi in avanti e indietro l’eccedenza d’imposta estera rispetto all’imposta italiana (“carry back” e “carry forward”). Viene confermato il criterio della “per country limitation”. Sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente può inoltrare istanza d'interpello. D.Lgsl. 147/2015
  • 72. 72 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Art.16 Regime speciale per lavoratori rimpatriati. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare, se: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano; d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e devono essere in possesso di laurea. D.Lgsl. 147/2015
  • 73. 73 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Il quadro normativo Soggetti passivi dell’imposta: • Articolo 2 del Tuir Base imponibile: • Articolo 3 del Tuir Determinazione dell’imposta: • Articolo 11 del Tuir Doppie imposizioni: • Articolo 15, comma 1 del modello Ocse sulle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni Applicazione dell'imposta ai non residenti: • Articolo 23 del Tuir Utili da partecipazione: • Articolo 47 del Tuir Redditi di lavoro dipendente: • Articolo 49 del Tuir Determinazione del reddito di lavoro dipendente: • Articolo 51, comma8-bis, del Tuir • Articolo 4, comma 1 del Dl 317/1987 Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: • Articolo 165 del Tuir Domicilio e residenza: • Articolo 43 del Codice Civile Redditi prodotti all’estero
  • 74. 74 www. s tudi oba tta gl i a c omme r c i a l i s ti .it Paolo Battaglia Dottore Commercialista in Ragusa ACA Chartered Accountant (ICAEW) in Londra Catania, 19 Marzo 2016 Tassazione dei dividendi e redditi prodotti all’estero