Transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.
20131206 ricambio generazionale.pptx
1. IL
RICAMBIO
GENERAZIONALE
NELLE
IMPRESE
ASPETTI
FISCALI
DOTT.
GIOVANNI
RUBIN
Tarzo,
6
dicembre
2013
do3.
Giovanni
Rubin
1
2. Il
ricambio
generazionale
INTRODUZIONE
Con
il
termine
passaggio
generazionale
si
intende
quel
fenomeno
per
cui
il
patrimonio
personale
viene
trasferito
ai
figli
ed
ai
familiari.
Si
tra3a
di
un
fenomeno
naturale,
che
tu3avia
può
essere
gesFto.
do3.
Giovanni
Rubin
2
3. Il
ricambio
generazionale
DATI
STATISTICI
• 95%
delle
imprese
italiane
sono
PMI;
• 94%
delle
imprese
italiane
sono
imprese
familiari
(rec:us
sogge3e
a
controllo
familiare);
• 70%
delle
imprese
con
più
di
50
dipendenF
sono
a
controllo
familiare;
do3.
Giovanni
Rubin
3
4. Il
ricambio
generazionale
DATI
STATISTICI
•
•
•
•
•
80%
degli
imprenditori
considera
il
passaggio
generazionale
una
fase
criFca
68%
gli
imprenditori
intenzionaF
a
trasme3ere
l'azienda
ad
un
discendente
43%
gli
imprenditori
con
età
superiore
a
60
anni
7%
degli
imprenditori
ha
pianificato
la
successione
(negli
USA
44%)
16%
le
aziende
familiari
del
Nord-‐Est
che
ricorrono
all'ausilio
di
manager
esterni
o
si
aprono
al
capitale
di
terzi
do3.
Giovanni
Rubin
4
5. Il
ricambio
generazionale
DATI
STATISTICI
120%
100%
80%
I
generazione
60%
II
generazione
III
generazione
40%
20%
0%
Nonno
Padre
Figlio
Arco
temporale
di
sopravvivenza
a
seguito
del
passaggio
generazionale:
5
anni.
do3.
Giovanni
Rubin
5
6. Il
ricambio
generazionale
DATI
STATISTICI
Le
cause
dell'insuccesso:
-‐ mancanza
di
un
erede;
-‐ mancanza
di
capacità,
esperienza,
moFvazione
dell'erede;
-‐ confli_
decisionali
tra
eredi;
-‐ problemi
finanziari
personali
degli
eredi.
do3.
Giovanni
Rubin
6
7. Il
ricambio
generazionale
PIANIFICAZIONE
DEL
PASSAGGIO
GENERAZIONALE
Per
pianificazione
del
passaggio
generazionale
deve
intendersi
l'insieme
delle
operazioni
idonee
a
garanFre
la
successione
degli
eredi
nell'esercizio,
dire3o
o
indire3o,
dell'impresa,
conservando
il
più
possibile
la
capacità
di
produrre
ricchezza
dell'impresa
a
favore
dei
proprietari,
dei
lavoratori
e
più
in
generale
di
tu_
gli
stakeholders.
do3.
Giovanni
Rubin
7
8. Il
ricambio
generazionale
PIANIFICAZIONE
DEL
PASSAGGIO
GENERAZIONALE
Il
passaggio
generazionale
è
un
aspe3o
complesso,
poiché
associa
problemi
di
natura
tecnico-‐giuridica
a
problemi
di
natura
"umana"
La
pianificazione
non
può
risolvere
tu_
i
problemi
connessi
al
passaggio
generazionale,
ma
può
creare
le
premesse
per
evitare
i
rischi
più
ricorrenF
La
pianificazione
contribuisce
a
migliorare
la
qualità
della
vita
di
tu_
i
sogge_
coinvolF
nel
passaggio
generazionale.
do3.
Giovanni
Rubin
8
9. Il
ricambio
generazionale
APPROCCIO
PROFESSIONALE
Gli
intervenF
devono
mirare
a:
-‐ distribuire
il
patrimonio
tra
gli
eredi;
-‐ precosFtuire
adeguaF
sistemi
decisionali
o
di
governance;
-‐ precosFtuire
adeguaF
sistemi
di
risoluzione
dei
confli_
tra
eredi.
Il
tu3o
in
modo
funzionale
alla
conGnuità
aziendale
do3.
Giovanni
Rubin
9
10. Il
ricambio
generazionale
APPROCCIO
PROFESSIONALE
Ogni
caso
deve
prevedere
una
soluzione
su
misura,
tu3avia
Inventario delle
proprietà e delle
attitudini
Obiettivi condivisi
dagli eredi
Strumenti idonei per il passaggio generazionale
do3.
Giovanni
Rubin
10
11. Il
ricambio
generazionale
GLI
STRUMENTI
A
DISPOSIZIONE
Litigiosità crescente
- Testamento
- Donazione
- Holding di famiglia
- Regolamento di famiglia
- Patti di famiglia
- Trust
do3.
Giovanni
Rubin
11
12. Il
ricambio
generazionale
LA
CIRCOLAZIONE
DELL’IMPRESA
Beni
di
primo
grado:
insieme
di
beni
detenuF
dire3amente
dalle
persone
fisiche
Beni
di
secondo
grado:
insieme
di
beni
detenuF
indire3amente
per
il
tramite
di
stru3ure
societarie
e
partecipaFve.
Azienda
Partecipazioni
do3.
Giovanni
Rubin
12
13. Il
ricambio
generazionale
TESTAMENTO
Livello
minimo
di
pianificazione.
Soddisfare
il
diri3o
dei
legi_mari
(coniuge,
figli,
ascendenF)
a
ricevere
la
quota
minima
legale
("legi_ma")
di
patrimonio,
salvaguardando
la
gesFone
dell'azienda.
Due
funzioni
fondamentali:
• Esonero
degli
eredi
dall'obbligo
di
collazione;
• A3ribuzione
di
beni
specifici
a
eredi
specifici
per
evitare
la
comunione
ereditaria.
do3.
Giovanni
Rubin
13
14. Il
ricambio
generazionale
SUCCESSIONE
MORTIS
CAUSA
DELL’AZIENDA
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
indire3e
-‐
Imposta
di
Successione
(D.Lgs.
346/90)
do3.
Giovanni
Rubin
14
15. Il
ricambio
generazionale
SUCCESSIONE
MORTIS
CAUSA
DELL’AZIENDA
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
indireLe
-‐
Imposta
di
Successione
(D.Lgs.
346/90)
• L'importo
va
pagato
per
la
sola
eccedenza
sulla
franchigia.
• In
caso
di
immobili
sono
dovute
altresì
l'imposta
ipotecaria
(1,00%)
e
l'imposta
catastale
(2,00%).
• Base
imponibile
pari
al
patrimonio
ne3o
contabile
(escluso
l'avviamento),
per
gli
immobili
determinazione
catastale.
• Ai
fini
della
franchigia
rilevano
altresì
tu3e
le
donazioni
effe3uate
in
vita
dal
de
cuius
(anche
quelle
poste
in
essere
tra
il
2001
ed
il
2006)
• Il
termine
è
di
12
mesi
dalla
data
di
apertura
della
successione
(coincide
con
il
decesso)
do3.
Giovanni
Rubin
15
16. Il
ricambio
generazionale
SUCCESSIONE
MORTIS
CAUSA
DELL’AZIENDA
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
indireLe
-‐
Imposta
di
Successione
(D.Lgs.
346/90)
Sono
esenF
da
imposta
di
successione
(e
imposte
ipotecaria
e
catastale
in
presenza
di
immobili)
i
trasferimenF
mor:s
causa
se
i
discendenF
e/o
il
coniuge
proseguono
l'a_vità
d'impresa
per
un
periodo
non
inferiore
a
cinque
anni
dalla
data
del
trasferimento,
rendendo
contestualmente
alla
presentazione
della
dichiarazione
di
successione
apposita
dichiarazione
in
tal
senso.
do3.
Giovanni
Rubin
16
17. Il
ricambio
generazionale
SUCCESSIONE
MORTIS
CAUSA
DELL’AZIENDA
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
direLe
-‐
Art.
58
TUIR
Operazione
fiscalmente
neutra
(non
si
realizzano
plusvalenze
latenF)
se
l'azienda
è
assunta
in
conFnuità
di
valori.
Tale
disciplina
di
favore
non
vale
solo
nei
confronF
dei
familiari,
ma
anche
degli
estranei.
Non
è
necessario
che
vi
sia
prosecuzione
dell'a_vità
d'impresa.
do3.
Giovanni
Rubin
17
18. Il
ricambio
generazionale
SUCCESSIONE
MORTIS
CAUSA
DELLE
PARTECIPAZIONI
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
indireLe
-‐
Imposta
di
successione
(D.Lgs.
346/90)
Medesime
aliquote
previste
per
la
successione
di
aziende.
La
base
imponibile
è
cosFtuita
dalla
quota
di
patrimonio
ne3o
desumibile
dall'ulFmo
bilancio
pubblicato
o
dall'ulFmo
inventario
regolarmente
reda3o.
Ai
fini
della
franchigia
rilevano
altresì
tu3e
le
donazioni
effe3uate
in
vita
dal
de
cuius
(anche
quelle
poste
in
essere
tra
il
2001
ed
il
2006)
Il
termine
è
di
12
mesi
dalla
data
di
apertura
della
successione
(coincide
con
il
decesso)
do3.
Giovanni
Rubin
18
19. Il
ricambio
generazionale
SUCCESSIONE
MORTIS
CAUSA
DELLE
PARTECIPAZIONI
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
indireLe
-‐
Imposta
di
successione
(D.Lgs.
346/90)
Esenzione
da
imposta
di
successione
per
il
trasferimento
di
partecipazioni
• in
società
di
persone,
purché
i
discendenF
ed
il
coniuge
proseguano
l'esercizio
dell'a_vità;
• in
società
di
capitali,
purché
sia
acquisito
o
integrato
il
requisito
del
controllo
ai
sensi
dell'art.
2359,
comma
1,
c.c.
(anche
"controllo
indire3o");
Dichiarazione
da
parte
degli
avenF
causa
che
il
controllo
sarà
mantenuto
per
almeno
cinque
anni.
do3.
Giovanni
Rubin
19
20. Il
ricambio
generazionale
SUCCESSIONE
MORTIS
CAUSA
DELLE
PARTECIPAZIONI
–
ASPETI
FISCALI
Imposte
direLe
Il
trasferimento
della
partecipazione
per
causa
di
morte
è
operazione
fiscalmente
neutra
dal
punto
di
vista
delle
imposte
sui
reddiF
(non
esiste
corrispe_vo
a
fronte
di
trasferimento).
Per
quanto
riguarda
il
costo
fiscalmente
riconosciuto
in
capo
all'erede:
• costo
sostenuto
dal
de
cuius
per
successioni
apertesi
tra
il
2001
ed
il
2006;
• valore
dichiarato
ai
fini
dell'imposta
di
successione
prima
del
25/10/2001
e
successivamente
al
3/10/2006
(C.M.
12/2008)
do3.
Giovanni
Rubin
20
21. Il
ricambio
generazionale
DONAZIONE
Strumento
uFle
ai
fini
della
pianificazione
successoria:
• produce
effe_
immediaF
(non
posFcipaF
alla
morte);
• semplice
da
realizzare;
• fiscalmente
in
molF
casi
neutrale;
• possibilità
di
scissione
della
nuda
proprietà
e
dell'usufru3o.
do3.
Giovanni
Rubin
21
22. Il
ricambio
generazionale
DONAZIONE
D’AZIENDA
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
indireLe
-‐
imposta
sulle
donazioni
(D.Lgs.
346/90)
La
tassazione
indire3a
è
la
medesima
prevista
in
caso
di
successione
mor:s
causa.
Nessuna
tassazione
ai
fini
dell'imposta
di
successione
(e
delle
imposte
ipotecaria
e
catastale
in
presenza
di
immobili)
se
l'azienda
è
donata
ai
discendenF
o
al
coniuge
e
il
donatario
si
impegna
a
svolgere
l'a_vità
per
almeno
cinque
anni,
dichiarandolo
nell'a3o
di
donazione.
do3.
Giovanni
Rubin
22
23. Il
ricambio
generazionale
DONAZIONE
D’AZIENDA
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
direLe
-‐
art.
58,
comma
1,
TUIR
Donatario:
persona
fisica
non
imprenditore.
Indipendentemente
dal
grado
di
parentela,
vige
sempre
il
regime
di
neutralità
fiscale,
purché
il
donatario
assuma
il
costo
fiscalmente
riconosciuto
in
capo
al
donante.
Tecnica
contabile
dei
saldi
aperF:
• cespiF
al
costo
di
acquisto/costruzione,
fondo
ammortamento
del
donante;
• fondo
rischi
o
svalutazione
crediF
del
donante;
• ricostruzione
delle
riserve
in
sospensione
d'imposta.
do3.
Giovanni
Rubin
23
24. Il
ricambio
generazionale
DONAZIONE
D’AZIENDA
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
direLe
-‐
art.
58,
comma
1,
TUIR
Donatario:
pluralità
di
persone
fisiche
non
imprenditori.
Indipendentemente
dal
grado
di
parentela,
vige
sempre
il
regime
di
neutralità
fiscale,
anche
se
successivamente
la
comunione
d'azienda
viene
trasformata
in
società
(se
fosse
stata
cosFtuita
prima
la
società,
il
donatario
sarebbe
tassato).
Diversamente
dalla
successione,
se
solo
alcuni
dei
donatari
decidono
di
conFnuare
l'a_vità,
la
donazione
può
generare
plusvalenza
imponibile
in
capo
al
donante
(CM
137/97).
do3.
Giovanni
Rubin
24
25. Il
ricambio
generazionale
DONAZIONE
D’AZIENDA
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
direLe
-‐
art.
88
TUIR,
comma
3,
TUIR
Donatario:
persona
fisica
già
imprenditore.
In
doLrina
si
riFene
che
la
donazione
di
azienda
in
capo
ad
un
imprenditore
persona
fisica
non
riguardi
la
sfera
imprenditoriale
e,
quindi,
non
emerga
una
sopravvenienza
a_va
ai
sensi
dell'art.
88,
comma
3,
TUIR.
Tu3avia,
DRE
Basilicata
del
2/10/2005:
nessuna
tassazione
in
capo
al
donante,
ma
emersione
di
una
sopravvenienza
a]va
in
capo
al
donatario
imprenditore
(anche
se
si
tra3a
di
ente
non
commerciale
con
a_vità
economica).
do3.
Giovanni
Rubin
25
26. Il
ricambio
generazionale
DONAZIONE
D’AZIENDA
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
direLe:
art.
88,
comma
3,
TUIR
Donatario:
società
di
capitali.
Regime
di
neutralità
fiscale
per
il
donante,
emersione
di
una
sopravvenienza
a]va
tassata
per
il
donatario
(preferibile
optare
per
la
donazione
ed
il
successivo
conferimento
in
neutralità).
do3.
Giovanni
Rubin
26
27. Il
ricambio
generazionale
DONAZIONE
D’AZIENDA
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
direLe
-‐
operazioni
da
evitare.
Donazione
del
mero
ramo
aziendale
e
mantenimento
dell'immobile
in
capo
al
donante:
l'immobile
si
considera
desFnato
al
consumo
personale
(perdita
della
qualifica
di
imprenditore)
e
assogge3ato
a
tassazione
sulla
base
del
valore
normale
ai
fini
IRPEF
(possibile
resFtuzione
anche
dell'IVA
detra3a).
Donazione
di
azienda
a
persone
fisiche
non
imprenditori
che
non
conGnuano
l'a_vità
aziendale:
l'a3o
verrebbe
configurato
come
mera
donazione
di
beni
(e
non
d'azienda),
qualificabile
come
desFnazione
a
finalità
estranee
all'esercizio
dell'impresa
ai
sensi
dell'art.
58,
comma
3,
TUIR.
do3.
Giovanni
Rubin
27
28. Il
ricambio
generazionale
DONAZIONE
DI
PARTECIPAZIONI
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
indireLe
-‐
Imposta
sulle
donazioni
(D.Lgs.
346/90)
Valgono
le
medesime
considerazioni
svolta
in
materia
di
successione
mor:s
causa
di
partecipazioni.
Esenzione
per
le
donazioni
a
discendenF
e
coniuge
nei
casi
previsF
dall'art.
3,
comma
4-‐ter,
D.Lgs.
346/1990.
Unico
caso
di
imponibilità
per
donazioni
a
coniuge
e
discendenF:
partecipazione
di
controllo)
in
società
di
capitali
con
un
patrimonio
ne3o
contabile
inferiore
a
1.000.000
di
euro.
Imposta
di
registro
in
misura
fissa
(168
euro
-‐
200
euro
dal
1/1/2014)
do3.
Giovanni
Rubin
28
29. Il
ricambio
generazionale
DONAZIONE
DI
PARTECIPAZIONI
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
direLe
-‐
arL.
85,
86,
87,
88
TUIR
Donante:
imprenditore
Donatario:
imprenditore.
DesFnazione
a
finalità
estranee
e
tassazione
della
plusvalenza
(impa3o
rido3o
in
caso
di
PEX)
per
il
donante,
sopravvenienza
a_va
imponibile
per
il
donatario.
Donante:
imprenditore
Donatario:
non
imprenditore.
DesFnazione
a
finalità
estranee
e
tassazione
della
plusvalenza
(impa3o
rido3o
in
caso
di
PEX)
per
il
donante,
neutralità
per
il
donatario
e
costo
storico
pari
a
quello
del
donante.
do3.
Giovanni
Rubin
29
30. Il
ricambio
generazionale
DONAZIONE
DI
PARTECIPAZIONI
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
direLe
-‐
art.
88
TUIR
Donante:
non
imprenditore
Donatario:
imprenditore.
Donazione
non
tassabile
in
capo
al
donante
per
assenza
di
onerosità,
sopravvenienza
a_va
imponibile
ex
art.
88
TUIR
in
capo
al
donatario.
Donante:
non
imprenditore
Donatario:
non
imprenditore.
Neutralità
fiscale
sia
per
il
donante
che
per
il
donatario.
do3.
Giovanni
Rubin
30
31. Il
ricambio
generazionale
CONFERIMENTO
D’AZIENDA
–
ASPETTI
FISCALI
Conferimento
dell'azienda
(o
di
un
ramo
d'azienda)
in
una
NewCo
o3enendo
delle
partecipazioni
quale
controparFta.
Art.
176
TUIR:
Totale
neutralità
ai
fini
delle
imposte
dire3e,
purché
la
società
conferitaria
assuma
i
valori
fiscalmente
riconosciuF
in
capo
all'azienda
conferita
(tecnica
dei
saldi
aperF).
Imposte
indireLe:
Imposte
di
registro,
ipotecaria
e
catastale
in
misura
fissa.
do3.
Giovanni
Rubin
31
32. Il
ricambio
generazionale
CONFERIMENTO
D’AZIENDA
–
ASPETTI
FISCALI
Una
volta
conferita
l'azienda
è
possibile
donare
la
partecipazione
agli
eredi
con
le
modalità
e
gli
effe_
indicaF
in
precedenza.
• possibilità
di
mantenere
una
quota
in
capo
al
donante;
• redazione
dello
statuto
ad
hoc
(diri_
ex
art.
2468,
comma
3,
c.c.);
• possibilità
di
sfru3are
la
PEX
in
caso
di
cessione.
do3.
Giovanni
Rubin
32
33. Il
ricambio
generazionale
PATTI
DI
FAMIGLIA
Art.
768-‐bis
c.c.
E'
paLo
di
famiglia
il
contraLo
con
cui
[...]
l'imprenditore
trasferisce
[...]
l'azienda
e
il
:tolare
di
partecipazioni
societarie
trasferisce
le
proprie
quote
ad
uno
o
più
discenden:.
Ogge3o:
azienda
e/o
partecipazioni
Sogge_:
imprenditore
e
discendenF
do3.
Giovanni
Rubin
33
34. Il
ricambio
generazionale
PATTI
DI
FAMIGLIA
Art.
768-‐ter
c.c.
A
pena
di
nullità
di
contraLo
deve
essere
concluso
per
aLo
pubblico.
Art.
768-‐quater
c.c.
Al
contraLo
devono
partecipare
anche
il
coniuge
e
tuS
coloro
che
sarebbero
legiSmari
ove
in
quel
momento
si
aprisse
la
successione
nel
patrimonio
dell'imprenditore.
do3.
Giovanni
Rubin
34
35. Il
ricambio
generazionale
PATTI
DI
FAMIGLIA
Art.
768-‐quater
c.c.
Gli
assegnatari
dell'azienda
o
delle
partecipazioni
societarie
devono
liquidare
gli
altri
partecipan:
al
contraLo
[...]
con
il
pagamento
di
una
somma
corrispondente
al
valore
delle
quote
previste
dagli
ar:coli
536
e
seguen:
[...].
Quanto
ricevuto
dai
contraen:
non
è
soggeLo
a
collazione
o
a
riduzione.
Gli
altri
eredi
hanno
facoltà
di
rinunciare
alla
somma
corrispondente
al
valore
della
"legi_ma".
do3.
Giovanni
Rubin
35
36. Il
ricambio
generazionale
PATTI
DI
FAMIGLIA
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
direLe:
totale
neutralità
ai
sensi
dell'art.
58,
comma
1,
TUIR
Imposte
indireLe:
totale
neutralità
da
imposte
ipotecarie
e
catastali
(ar3.
1,
comma
2,
e
10,
comma
3,
D.Lgs.
347/90).
totale
neutralità
da
imposta
sulle
donazioni
(art.
3,
comma
4-‐ter,
D.Lgs.
346/90)
se
tra3asi
di
partecipazione
di
controllo
e
gli
eredi
proseguono
l'a_vità
per
un
quinquennio.
do3.
Giovanni
Rubin
36
37. Il
ricambio
generazionale
PATTI
DI
FAMIGLIA
–
ASPETTI
FISCALI
In
presenza
di
più
eredi
per
o3enere
• esenzione
imposte
di
successione
e
donazione;
• esenzione
imposte
ipotecarie
e
catastali
donare
i
pacche_
azionari
o
le
partecipazioni
in
modo
indiviso,
nominando
un
rappresentante
comune
e
procedere
con
la
divisione
trascorso
il
quinquennio.
do3.
Giovanni
Rubin
37
38. Il
ricambio
generazionale
PATTI
DI
FAMIGLIA
–
CRITICITA’
Il
pa3o
di
famiglia
è
stato
introdo3o
nel
2006,
tu3avia
non
si
registra
un
suo
uFlizzo
diffuso.
Possibili
moFvi:
• difficile
l'acquisizione
del
consenso
di
tu_
i
legi_mari;
• tra3a
esclusivamente
di
azienda
e
partecipazioni
e
per
i
beni
estranei
vi
è
il
rischio
di
violare
la
norma
sul
divieto
dei
pa_
successori
(nullità);
• i
discendenF
individuaF
per
la
prosecuzione
dell'a_vità
non
dispongono
delle
risorse
per
liquidare
gli
altri
eredi;
• la
liquidazione
degli
altri
eredi
non
può
avvenire
con
beni
ogge3o
del
pa3o.
do3.
Giovanni
Rubin
38
39. Il
ricambio
generazionale
TRUST
Negozio
giuridico
"importato"
dalla
tradizione
anglosassone
con
la
L.N.
364/1989,
che
ha
raFficato
la
Convenzione
de
l'Aia
del
1/7/1985.
L'introduzione
dell'art.
2645-‐ter
c.c.
in
materia
di
"vincoli
di
desFnazione"
ha
spianato
poi
la
strada
all'uFlizzabilità
dell'isFtuto.
Con
il
trust
un
determinato
patrimonio
viene
affidato
in
proprietà
ad
un
sogge3o
(c.d.
"trustee")
che
non
può
beneficiarne
in
proprio,
ma
è
obbligato
a
gesFrlo
nell'interesse
dei
beneficiari
indicaF
dal
proprietario
iniziale
(Disponente).
do3.
Giovanni
Rubin
39
40. Il
ricambio
generazionale
TRUST
-‐
EFFETTI
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
segregazione
patrimoniale
rispe3o
ai
beni
del
disponente;
segregazione
patrimoniale
rispe3o
ai
beni
del
trustee;
protezione
patrimoniale
dai
creditori
del
trustee
e
del
disponente;
esclusione
dalla
massa
dei
beni
concorsuale
in
caso
di
fallimento;
irrevocabilità
dell'a3o
di
desFnazione,
salva
diversa
previsione
dell'a3o
isFtuFvo.
do3.
Giovanni
Rubin
40
41. Il
ricambio
generazionale
TRUST
E
NORMATIVA
ITALIANA
-‐ l'Italia
riconosce
il
trust,
ma
non
lo
regolamenta;
-‐ necessità
di
rifarsi
ad
una
legge
straniera
(consigliabile
Jersey
2006);
-‐ il
trust
può
essere
creato
con
disposizione
testamentaria,
producendo
effe_
dall'apertura
della
successione;
-‐ in
caso
di
a3ribuzione
dei
beni
precedente
al
decesso,
si
evita
la
successione,
purché
non
siano
lese
le
quote
di
legi_ma.
do3.
Giovanni
Rubin
41
42. Il
ricambio
generazionale
TRUST
E
PASSAGGIO
GENERAZIONALE
Si
tra3a
di
uno
strumento
molto
flessibile,
di
norma
è
uFlizzato
per:
• detenere
una
quota
minoritaria
e
fungere
da
"ago
della
bilancia"
in
caso
di
stallo
o
confli_
tra
gli
eredi;
• fungere
da
"contenitore"
delle
partecipazioni
allo
scopo
di
assicurarne
una
gesFone
unitaria
ed
evitare
azioni
non
coordinate;
• limitare
l'interferenza
di
sogge_
estranei
alla
famiglia
in
caso
di
divorzi,
inabilità
o
morte
degli
eredi
do3.
Giovanni
Rubin
42
43. Il
ricambio
generazionale
VANTAGGI
DEL
TRUST
Il
mandato
fiduciario
del
trustee
è
immutabile
nel
tempo
ed
il
contenuto
non
può
essere
modificato
nel
tempo
(anche
successivamente
alla
morte
del
Disponente).
Le
regole
relaFve:
• all'esercizio
dei
poteri
decisionali
in
azienda;
• alla
trasmissione
dei
diri_
di
proprietà
relaFvi
all'azienda,
sopravvivono,
quindi,
alla
morte
del
se3lor.
do3.
Giovanni
Rubin
43
45. Il
ricambio
generazionale
TRUST
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
direLe
-‐
art.
73,
comma
1,
TUIR
Il
trust
è
"opaco"
se
non
individua
i
beneficiari.
In
questo
caso
è
sogge3o
ad
IRES
(oltre
che
ad
IRAP)
sulla
base
delle
regole
del
reddito
d'impresa,
se
svolge
a_vità
economica.
E'
inoltre
sogge3o
ai
seguenF
obblighi:
• tenuta
contabilità;
• a3ribuzione
codice
fiscale
e
parFta
iva;
• redazione
della
dichiarazione
dei
reddiF.
do3.
Giovanni
Rubin
45
46. Il
ricambio
generazionale
TRUST
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
direLe
-‐
art.
44,
leL.
g-‐sexies,
TUIR
Se
il
trust
individua
i
beneficiari
il
reddito
è
loro
imputato
per
trasparenza
in
proporzione
alla
quota
individuata
nel
deed
of
trust
(in
misura
pariteFca
in
caso
di
silenzio)
ed
è
considerato
reddito
di
capitale.
Di
norma
i
reddiF
di
capitale
sono
tassaF
per
cassa,
tu3avia
nel
caso
specifico
si
applica
il
principio
di
competenza
(C.M.
48/2007),
creando
potenzialmente
dei
problemi
di
natura
finanziaria
al
beneficiario
(ritenute
applicate
per
cassa,
ma
imposte
pagate
per
competenza).
do3.
Giovanni
Rubin
46
47. Il
ricambio
generazionale
TRUST
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
indireLe
-‐
TUS
L'argomento
è
molto
diba3uto.
Do3rina
e
giurisprudenza
ritengono
che
si
tra_
di
una
forma
di
liberalità
che
si
perfeziona
in
più
fasi,
per
tanto
l'imposta
di
donazione
dovrebbe
applicarsi
solo
al
momento
della
devoluzione
ai
beneficiari
dei
beni
(CTR
Venezia
23/01/2003).
L'Agenzia
delle
Entrate
sosFene,
invece,
la
tassazione
ai
sensi
del
TUS
al
momento
del
trasferimento
(rec:us
segregazione)
dei
beni
in
trust
(CTP
Treviso
29/03/2001).
do3.
Giovanni
Rubin
47
48. Il
ricambio
generazionale
TRUST
–
ASPETTI
FISCALI
Imposte
indireLe
-‐
TUS
Dal
punto
di
vista
operaFvo:
• all'a3o
di
segregazione/isFtuzione
del
trust
il
notaio
applica
l'imposta
di
donazione
sul
valore
dei
beni
desFnaF,
consideraF
i
beneficiari
e
le
loro
franchigie;
• successivamente
il
trustee
chiederà
il
rimborso
dell'imposta
ed,
in
caso
di
silenzio
protra3osi
oltre
90
giorni,
ricorrerà
in
giudizio
con
buone
probabilità
di
successo.
• una
volta
rimborsata
l'imposta
di
donazione,
la
stessa
sarà
dovuta
al
momento
del
trasferimento
finale
dei
beni
ai
beneficiari.
do3.
Giovanni
Rubin
48
49. Il
ricambio
generazionale
TRUST
–
APPLICAZIONE
PRATICA
Morte
prematura
del
Ftolare
di
una
farmacia
(TAR
Brescia
3/9/2013).
Art.
12,
comma
1,
L.N.
475/1968
prevede
che
dopo
un
anno
dalla
morte
del
farmacista
gli
eredi
possono
trasferire
la
Ftolarità
della
farmacia
a
favore
di
un
altro
farmacista.
I
figli,
eredi
universali,
non
possiedono
il
Ftolo
di
farmacista.
Conferiscono
in
un
trust
la
farmacia,
nominando
trustee
un
farmacista
abilitato
e
prevedendo
il
trasferimento
ai
figli,
dopo
aver
o3enuto
il
Ftolo.
do3.
Giovanni
Rubin
49
50. Il
ricambio
generazionale
CESSIONE
D’AZIENDA
A
FRONTE
DI
VITALIZIO
Viene
uFlizzato
spesso
come
un
modo
per
aggirare
la
quota
di
"legi_ma".
Qualora
gli
altri
eredi
riescano
a
dimostrare
che
la
rendita
non
è
la
causa
del
contra3o,
cioè
non
sia
la
ragione
giusFficaFva
del
trasferimento
dell'azienda,
ma
sia
solo
uno
dei
moFvi
dello
stesso,
sarà
prevalente
l'intento
liberale
e
il
contra3o
sarà
ricondo3o
ad
una
donazione.
do3.
Giovanni
Rubin
50
51. Il
ricambio
generazionale
CESSIONE
D’AZIENDA
A
FRONTE
DI
VITALIZIO
Ancor
più
problemaFci
sono
gli
aspe_
fiscali
(R.M.
255/2009
e
Cass.
5886
dell'
8/3/2013).
Si
assiste
ad
un
fenomeno
di
doppia
tassazione:
• tassata
la
plusvalenza
come
reddito
d'impresa
per
competenza
sulla
base
di
calcoli
a3uariali
determinaF
sulla
base
dell'età
del
sogge3o
cedente
ai
sensi
dell'art.
46
TUR;
• tassata
la
rendita
come
reddito
di
lavoro
dipendente
e
assimilato
per
cassa
ai
sensi
dell'art.
50,
comma
1,
le3.
h,
TUIR
e
art.
52,
comma
1,
le3.
c,
TUIR.
do3.
Giovanni
Rubin
51
52. VI
RINGRAZIO
DELL’ATTENZIONE
do3.
Giovanni
Rubin
viale
Trieste
n.
18/d
–
30029
San
SFno
di
Livenza
(VE)
tel.
0421310521
-‐
0412386911
e-‐mail
g.rubin@studiodanielerubin.it
twi3er
gio_rubin
www.mysoluFonpost.it/blogs/crisi-‐dimpresa.aspx
do3.
Giovanni
Rubin
52