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#LIQUIDITÀ
Le misure (e le insidie) del nuovo decreto
del governo in materia di accesso al credito
rev.01 9-4-20
Misure per l'accesso
delle imprese al credito
Capo I - Art. 1
Rev.019-4-20
Credito per le imprese
Dopo il decreto 17 marzo n. 18 "Cura Italia" il governo ha varato un nuovo provvedimento
contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e
di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”: il n. 23 dell'8 aprile 2020,
definito "decreto Liquidità".
In particolare il Capo I reca "Misure di accesso al credito per le imprese".
3
rev.019-4-20
Sostegno alla liquidità #Sace
Art. 1 Sace concede – fino al 31 dicembre
2020 - garanzie in favore di banche,
istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e altri soggetti abilitati
all’esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma «alle
imprese con sede in Italia colpite
dall'epidemia Covid-19.
● 200 miliardi di euro, di cui almeno
30 miliardi destinati alle Pmi, ai
lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti titolari di partita Iva
Soggetti beneficiari
Imprese di qualsiasi dimensione purché –
se Pmi – abbiano esaurito il plafond del
Fondo di garanzia
● non devono essere «in difficoltà»
● al 29 febbraio non devono avere
«esposizioni deteriorate»
● non devono distribuire dividendi
● devono gestire livelli occupazionali
con accordi sindacali
4
rev.019-4-20
Sostegno alla liquidità #Sace
Tipologia di garanzia
La garanzia è a prima richiesta,
esplicita, irrevocabile e conforme ai
requisiti previsti dalla normativa di
vigilanza prudenziale ai fini della
mitigazione del rischio di credito e copre
nuovi finanziamenti concessi
all’impresa successivamente
all’entrata in vigore del presente
decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all’importo massimo
garantito
Percentuali di copertura
➔ 90% del finanziamento per imprese
con meno di 5mila dipendenti in
Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
➔ 80% del finanziamento per imprese
con valore del fatturato tra 1,5
miliardi e 5 miliardi di euro o con più
di 5mila dipendenti in Italia;
➔ 70% per le imprese con valore del
fatturato superiore a 5 miliardi.
(In caso di gruppo, vale il consolidato)
5
rev.019-4-20
Sostegno alla liquidità #Sace
Finanziamenti ammissibili
● Da erogare entro il 31 dicembre
● Durata non superiore a 6 anni
● Preammortamento fino a 24 mesi
● Importo non superiore al maggiore
tra:
○ 25% del fatturato 2019
○ il doppio del costo del
personale 2019 (se inizio
attività è post 31-12-18 si
considera previsione su primi
due anni)
● L'esposizione con la banca deve
essere superiore a quella all'8/4/20
Finalità del finanziamento
➔ costi del personale
➔ investimenti
➔ capitale circolante
impiegati in stabilimenti produttivi e
attività imprenditoriali che siano
localizzati in Italia, come documentato e
attestato dal rappresentante legale
dell’impresa beneficiaria
6
rev.019-4-20
Sostegno alla liquidità #Sace
Commissioni alla banca
«limitate al recupero dei costi e il costo del
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla
Banca per operazioni con le medesime caratteristiche
ma prive della garanzia, come documentato e
attestato dal rappresentante legale della stessa
Banca. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla
garanzia deve essere almeno uguale alla differenza
tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive
della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti,
ed il costo effettivamente applicato al l'impresa»
Commissioni per la garanzia Sace
● per i finanziamenti a Pmi: 25 punti
base durante il primo anno, 50 punti
base durante il secondo e terzo
anno, 100 punti base durante il
quarto, quinto e sesto anno;
● per i finanziamenti alle grandi
imprese: 50 punti base durante il
primo anno, 100 punti base durante
il secondo e terzo anno, 200 punti
base durante il quarto, quinto e
sesto anno
7
rev.019-4-20
Sostegno alla liquidità #Sace
Procedura di accesso alla garanzia
➔ Procedura semplificata per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno
di 5mila dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro
➔ Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori, il rilascio della copertura è
decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 1 co. 7), sentito il
Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria Sace
◆ Con l’emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali
di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello
previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici
impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione
8
rev.019-4-20
Fondo centrale garanzia Pmi
L'articolo 13 del decreto Liquidità sostituisce l'articolo 49 del d.l. Cura Italia: le principali
modifiche riguardano:
● Estensione operatività alle imprese fino a 499 dipendenti
● Previa autorizzazione della Commissione europea:
○ copertura della garanzia diretta al 90 per cento (era 80%)
○ copertura della riassicurazione incrementata al 100 percento (era 90%)
dell'importo garantito dal Cofidi o altro fondo di garanzia purché queste
garanzie non superino il 90%
○ riassicurazione può arrivare al 100% purché le garanzie Cofidi o di altro fondo
non prevedano pagamento di premio di rischio
● Per l'accesso al Fondo occorrono soltanto i dati per l'alimentazione del modulo
economico-finanziario
9
rev.019-4-20
Fondo centrale garanzia Pmi
Condizioni per l'accesso al Fondo 662
Possono accedere alla garanzia anche:
● beneficiari con esposizioni
classificate come “inadempienze
probabili” o “scadute o sconfinanti
deteriorate” purché la
classificazione sia post 31-1-20
● imprese ammesse dopo il 31-1-19 al
concordato con continuità
aziendale, hanno firmato accordi di
ristrutturazione o hanno presentato
un piano attestato a condizione che
all'8-4-20 le esposizioni non sono
«deteriorate», non ci siano importi
arretrati successivi e la banca possa
presumere il rimborso integrale
della esposizione alla scadenza
Restano escluse le imprese con
esposizioni classificate come sofferenze
10
rev.019-4-20
Fondo centrale garanzia Pmi
Sui nuovi finanziamenti fino a 25mila euro
alle Pmi e alle persone fisiche esercenti
attività di impresa, arti o prefessioni
copertura al 100% in garanzia diretta o
riassicurazione purché:
● danneggiate da emergenza Covid
● inizio del rimborso non prima di 24
mesi dalla erogazione e durata fino
a 72 mesi
● Importo non superiore al 25%
dell'ammontare dei ricavi da ultimo
bilancio o dichiarazione depositati
11
rev.019-4-20
La garanzia è automatico e gratuita,
senza alcuna valutazione da parte del
Fondo.
● La Banca potrà pertanto erogare il
finanziamento con la sola verifica
formale del possesso dei requisiti,
senza attendere l’esito
dell’istruttoria del Fondo
Garanzia richiedibile anche su operazioni
perfezionate dopo il 31-1-20, purché la
banca riduca il tasso di interesse
Fondo centrale garanzia Pmi
In favore delle imprese con ricavi non
superiore a 3,2 milioni, danneggiate
dall’emergenza Covid-19 il Fondo può
concedere una garanzia del 90% che
può essere cumulata con altra a
copertura del residuo 10% finanziamento,
concessa dai Confidi o altro soggetto
abilitato al rilascio di garanzie
● La garanzia può essere rilasciata
per finanziamenti di importo non
superiore al 25 per cento dei ricavi
del soggetto beneficiario
Tasso di interesse deve tenere conto
soltanto dei costi di istruttoria e di gestione
dell’operazione e, comunque, non
superiore al tasso di Rendistato con durata
residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6
mesi, maggiorato della differenza tra il
Credit default swap banche a 5 anni e il
Cds ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo
quadro per l’anticipo finanziario a garanzia
pensionistica di cui alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per
cento
12
rev.019-4-20
Misure per l'export
e l'internazionalizzazione
Capo I - Art. 2
Rev.019-4-20
Sostegno all'export
Art. 2 - Obiettivo:
consentire a Sace di far
fronte alla crescente
richiesta di assicurare
operazioni ritenute di
interesse strategico per
l’economia nazionale che
la società non avrebbe
altrimenti la capacità
finanziaria di coprire
● Il decreto potenzia il sostegno pubblico
all’esportazione, per migliorare l’incisività e
tempestività dell’intervento statale.
● L’intervento introduce un sistema di
coassicurazione in base al quale gli impegni
derivanti dall’attività assicurativa di Sace sono
assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società
per il restante 10%, liberando in questo modo fino a
ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al
potenziamento dell’export
14
rev.019-4-20
Le altre misure principali
Capo II, Capo III, Capo IV, Capo V
Rev.019-4-20
Clientela «al dettaglio»
Firma del contratto e comunicazioni semplificate
Durante il periodo emergenziale la clientela al dettaglio (consumatori, persone fisiche
che svolgono attività professionale o artigianale, enti senza fini di lucro,
microimprese) per la firma del contratto e le comunicazioni può utilizzare anche l'email
non certificata purché con copia di documento di identità allegato.
La banca consegna copia cartacea del contratto alla prima occasione possibile.
16
rev.019-4-20
Continuità delle aziende
➔ Rinviata al 1-9-21 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza
➔ Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle
imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima
della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità
aziendale, in particolare disattivando le cause di scioglimento societario per
riduzione o perdita del capitale sociale e favorendo il coinvolgimento dei soci
nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società (non sono più in
secondo piano rispetto ai creditori)
➔ Finché dura l'emergenza no all’apertura del fallimento e alle altre procedure
● sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei
creditori (quindi i creditori potranno proporre azioni revocatorie finita l'emergenza
17
rev.019-4-20
Misure fiscali e contabili
➔ Sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e
maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
◆ Iva, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno
il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale
soglia;
◆ sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato
ad operare dal 1° aprile 2019;
◆ per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi,
Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33%
a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
◆ ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate
18
rev.019-4-20
Misure fiscali e contabili
➔ Ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo: versamento sospeso anche per
le scadenze di aprile e maggio
➔ Esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la
scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata al 30 aprile
➔ credito d’imposta al 50% non soltanto per le spese di sanificazione degli ambienti
di lavoro ma anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale,
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➔ L’Inps può rilasciare un Pin semplificato tramite identificazione telematica del
richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con
riconoscimento diretto
➔ Esclusa l'applicazione delle imposte su “farmaci compassionevoli”
19
rev.019-4-20
Ulteriori disposizioni
➔ Spostamento dal 15 aprile all’11 maggio del rinvio d’ufficio delle udienze dei
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la
sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali
➔ Sospesi per la stessa durata i termini per la notifica del ricorso in primo grado
innanzi alle Commissioni tributarie
20
rev.019-4-20
CONTATTACI allo 08020111
oppure scrivi a
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  • 2. Misure per l'accesso delle imprese al credito Capo I - Art. 1 Rev.019-4-20
  • 3. Credito per le imprese Dopo il decreto 17 marzo n. 18 "Cura Italia" il governo ha varato un nuovo provvedimento contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”: il n. 23 dell'8 aprile 2020, definito "decreto Liquidità". In particolare il Capo I reca "Misure di accesso al credito per le imprese". 3 rev.019-4-20
  • 4. Sostegno alla liquidità #Sace Art. 1 Sace concede – fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma «alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19. ● 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle Pmi, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di partita Iva Soggetti beneficiari Imprese di qualsiasi dimensione purché – se Pmi – abbiano esaurito il plafond del Fondo di garanzia ● non devono essere «in difficoltà» ● al 29 febbraio non devono avere «esposizioni deteriorate» ● non devono distribuire dividendi ● devono gestire livelli occupazionali con accordi sindacali 4 rev.019-4-20
  • 5. Sostegno alla liquidità #Sace Tipologia di garanzia La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito Percentuali di copertura ➔ 90% del finanziamento per imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; ➔ 80% del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5mila dipendenti in Italia; ➔ 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi. (In caso di gruppo, vale il consolidato) 5 rev.019-4-20
  • 6. Sostegno alla liquidità #Sace Finanziamenti ammissibili ● Da erogare entro il 31 dicembre ● Durata non superiore a 6 anni ● Preammortamento fino a 24 mesi ● Importo non superiore al maggiore tra: ○ 25% del fatturato 2019 ○ il doppio del costo del personale 2019 (se inizio attività è post 31-12-18 si considera previsione su primi due anni) ● L'esposizione con la banca deve essere superiore a quella all'8/4/20 Finalità del finanziamento ➔ costi del personale ➔ investimenti ➔ capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria 6 rev.019-4-20
  • 7. Sostegno alla liquidità #Sace Commissioni alla banca «limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato al l'impresa» Commissioni per la garanzia Sace ● per i finanziamenti a Pmi: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; ● per i finanziamenti alle grandi imprese: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno 7 rev.019-4-20
  • 8. Sostegno alla liquidità #Sace Procedura di accesso alla garanzia ➔ Procedura semplificata per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ➔ Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 1 co. 7), sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria Sace ◆ Con l’emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione 8 rev.019-4-20
  • 9. Fondo centrale garanzia Pmi L'articolo 13 del decreto Liquidità sostituisce l'articolo 49 del d.l. Cura Italia: le principali modifiche riguardano: ● Estensione operatività alle imprese fino a 499 dipendenti ● Previa autorizzazione della Commissione europea: ○ copertura della garanzia diretta al 90 per cento (era 80%) ○ copertura della riassicurazione incrementata al 100 percento (era 90%) dell'importo garantito dal Cofidi o altro fondo di garanzia purché queste garanzie non superino il 90% ○ riassicurazione può arrivare al 100% purché le garanzie Cofidi o di altro fondo non prevedano pagamento di premio di rischio ● Per l'accesso al Fondo occorrono soltanto i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario 9 rev.019-4-20
  • 10. Fondo centrale garanzia Pmi Condizioni per l'accesso al Fondo 662 Possono accedere alla garanzia anche: ● beneficiari con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché la classificazione sia post 31-1-20 ● imprese ammesse dopo il 31-1-19 al concordato con continuità aziendale, hanno firmato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato a condizione che all'8-4-20 le esposizioni non sono «deteriorate», non ci siano importi arretrati successivi e la banca possa presumere il rimborso integrale della esposizione alla scadenza Restano escluse le imprese con esposizioni classificate come sofferenze 10 rev.019-4-20
  • 11. Fondo centrale garanzia Pmi Sui nuovi finanziamenti fino a 25mila euro alle Pmi e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o prefessioni copertura al 100% in garanzia diretta o riassicurazione purché: ● danneggiate da emergenza Covid ● inizio del rimborso non prima di 24 mesi dalla erogazione e durata fino a 72 mesi ● Importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi da ultimo bilancio o dichiarazione depositati 11 rev.019-4-20 La garanzia è automatico e gratuita, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. ● La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo Garanzia richiedibile anche su operazioni perfezionate dopo il 31-1-20, purché la banca riduca il tasso di interesse
  • 12. Fondo centrale garanzia Pmi In favore delle imprese con ricavi non superiore a 3,2 milioni, danneggiate dall’emergenza Covid-19 il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie ● La garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario Tasso di interesse deve tenere conto soltanto dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il Credit default swap banche a 5 anni e il Cds ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento 12 rev.019-4-20
  • 13. Misure per l'export e l'internazionalizzazione Capo I - Art. 2 Rev.019-4-20
  • 14. Sostegno all'export Art. 2 - Obiettivo: consentire a Sace di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire ● Il decreto potenzia il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. ● L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export 14 rev.019-4-20
  • 15. Le altre misure principali Capo II, Capo III, Capo IV, Capo V Rev.019-4-20
  • 16. Clientela «al dettaglio» Firma del contratto e comunicazioni semplificate Durante il periodo emergenziale la clientela al dettaglio (consumatori, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, enti senza fini di lucro, microimprese) per la firma del contratto e le comunicazioni può utilizzare anche l'email non certificata purché con copia di documento di identità allegato. La banca consegna copia cartacea del contratto alla prima occasione possibile. 16 rev.019-4-20
  • 17. Continuità delle aziende ➔ Rinviata al 1-9-21 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ➔ Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale, in particolare disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale e favorendo il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società (non sono più in secondo piano rispetto ai creditori) ➔ Finché dura l'emergenza no all’apertura del fallimento e alle altre procedure ● sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi i creditori potranno proporre azioni revocatorie finita l'emergenza 17 rev.019-4-20
  • 18. Misure fiscali e contabili ➔ Sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”. ◆ Iva, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia; ◆ sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019; ◆ per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni; ◆ ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate 18 rev.019-4-20
  • 19. Misure fiscali e contabili ➔ Ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo: versamento sospeso anche per le scadenze di aprile e maggio ➔ Esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata al 30 aprile ➔ credito d’imposta al 50% non soltanto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro ma anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali ➔ L’Inps può rilasciare un Pin semplificato tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto ➔ Esclusa l'applicazione delle imposte su “farmaci compassionevoli” 19 rev.019-4-20
  • 20. Ulteriori disposizioni ➔ Spostamento dal 15 aprile all’11 maggio del rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali ➔ Sospesi per la stessa durata i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie 20 rev.019-4-20
  • 21. CONTATTACI allo 08020111 oppure scrivi a artemide@artemide.org