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Patent Box in Italia – Novembre 2017
1
Transfer Pricing
Specialists
Transfer Pricing Italy
Specialists
Disclaimer
Disclaimers
Segue una esposizione di alcune recenti novità fiscali in tema Patent Box. I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con
scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. / The contents of this
article, even if treated with scrupulous attention, can not involve specific responsibility for inadvertent errors and inaccuracies.
3
This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You
should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or
warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the
extent permitted by law, Transfer Pricing Italy, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or
duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this
publication or for any decision based on it.
Di cosa si tratta
• Il DDL Stabilità 2015 ha introdotto un regime opzionale che garantisce una
sostanziale esenzione dall’imposta sul reddito delle società (IRES attualmente al
24%) e dalla tassa locale (IRAP, generalmente applicata al 3,9% ) sul reddito
derivante da immobilizzazioni immateriali (brevetti, know-how e altre proprietà
intellettuali) *.
• a condizione che la società eserciti attività di ricerca e sviluppo (R&S)
Transfer Pricing Italy
• a condizione che la società eserciti attività di ricerca e sviluppo (R&S)
• L’esenzione e’ pari al :
- 50% per il reddito 2017 in poi
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Aliquota a regime
(IRES+IRAP)
: 13,95% vs 27,9%
*Riferimenti normativi:
Art. 1, commi 37-45, L. 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di Stabilità 2015")
Art. 5, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. "Investment Compact") convertito con Legge 24 marzo
2015, n. 3
Art. 56, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (G.U n.95 del 24-4-2017- Suppl. Ordinario n.20), convertito
con Legge giugno 2017, n. 96
• Soggetti titolari
di reddito
d'impresa
• Titolari o
• Che svolgono
attività di R&S
finalizzata allo
sviluppo,
mantenimento,
accrescimento e/o
protezione di beni
immateriali
• Stabili Organizzazioni (di
soggetti "white list")*
(per gli IP di cui è
titolare o licenziataria la
SO).
Requisiti simultanei:
A chi e’ rivolto
Transfer Pricing Italy
• Titolari o
licenziatari
svolta sia:
- internamente all'azienda;
- tramite società terze;
-mediante contratti stipulati con università
o enti di ricerca e organismi equiparati.
*Soggetti residenti in Paesi con i quali sia in
vigore un accordo per evitare la doppia
imposizione e con i quali lo scambio di
informazioni sia effettivo
Slide 5
Quali sono i beni immateriali (IP) oggetto dell’agevolazione?
Titolari o licenziatari di:
NB I marchi sono stati
oggetto di preclusione per
le domande presentate dalDisegni e Modelli
Brevetti industriali:
Marchi
Transfer Pricing Italy
•Brevetti per
invenzione
•Invenzioni
biotecnologiche e
certificati di
complementarietà
•Brevetti per
modello di utilità • Software oggetto
di copyright
•Disegni e Modelli
purché
giuridicamente
tutelabili
• Informazioni e
Esperienze Tecnico-
Industriali
proteggibili come
informazioni
segrete
L'agevolazione compete per ciascun bene immateriale. Se due o più IP appartenenti sono collegati
da un vincolo di complementarietà tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo
richieda l’utilizzo congiunto degli stessi, tali beni costituisco un solo bene immateriale
le domande presentate dal
1/1/2017 in poi e dunque
non sono piu’ agevolabili.
Software
Know How
Slide 6
Quali tipologie di utilizzo e quali redditi sono agevolabili?
(i) Concessione in uso del diritto di utilizzo dei beni immateriali
• il reddito agevolabile sarà dato dai canoni derivanti dalla concessione in uso al
netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti connessi (Ruling facoltativo)
(ii) Uso diretto dei beni immateriali (utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui
Transfer Pricing Italy
(ii) Uso diretto dei beni immateriali (utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui
beni immateriali riservano al titolare)
• il reddito agevolabile sarà il contributo economico derivante dall’IP che ha
concorso a determinare il reddito d’impresa o la perdita (Ruling obbligatorio)
Slide 7
Le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolabili sono escluse
dal reddito d’impresa a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo
derivante dalla cessione degli stessi sia reinvestito (prima della chiusura del secondo
periodo d’imposta successivo) in attività di ricerca e sviluppo inerente IP agevolabili.
Attività di
Ricerche preventive, test
e altri studi
Gestione dell’IP, incluse le ricerche
preventive, i test e le ricerche di
mercato, gli studi e gli interventiRicerca applicata
Design e sviluppo
Attività di ideazione e
progettazione di
prodotti, processi e
servizi, incluso l’aspetto
esteriore di essi 
cosa si intende per attivita’ in R&S (art 8):
Transfer Pricing Italy
Attività di
R&S
mercato, gli studi e gli interventi
finalizzati all’adozione di sistemi
anticontraffazione. L’ottenimento e
il mantenimento dei diritti, la
protezione e il rinnovo a scadenza
degli stessi
Software
Ideazione e
realizzazione di
software protetto da
copyright
Ricerca fondamentale
Lavori sperimentali o teorici svolti
per acquisire nuove conoscenze
successivamente utilizzate nelle
attività di ricerca applicata e design.
Ricerca applicata
Acquisizione di nuove
conoscenze
e capacità, da utilizzare per
sviluppare o apportare
miglioramenti a prodotti,
processi o servizi in qualsiasi
settore.
Slide 8
LE FASI
FASE 1
FATTIBILITA’
• identificazione dei beni immateriali agevolabili e delle spese ad essi connesse.
• determinazione dei flussi di reddito derivanti dai beni immateriali
•Calcolo del potenziale reddito agevolabile
• possibili riconsiderazioni del modello operativo
•Considerazioni in merito alla necessità o opportunità di accedere alla procedura di ruling
internazionale
•Determinazione delle azioni necessarie per l’implementazione
• approfondimenti ed analisi giuridiche
ed economiche volte all’individuazione
definitiva degli IP e reddito agevolabile
•formalizzazione e preparazione delle
analisi e della relativa documentazione
•approfondimenti ed analisi
giuridiche ed economiche volte
all’individuazione definitiva degli IP e
reddito agevolabile
•formalizzazione e preparazione delle
analisi e della relativa
Transfer Pricing Italy
FASE 3
VERIFICA PERIODICA E
SUPPORTO
FASE 2
IMPLEMENTAZIONE
SENZA RULING
FASE 2
IMPLEMENTAZIONE
CON RULING
analisi e della relativa documentazione
di supporto in relazione
all’individuazione degli IP e del reddito
agevolabile nonché di possibili modelli
operativi
•Assistenza durante la procedura di
ruling con l’Agenzia delle Entrate
analisi e della relativa
documentazione di supporto in
relazione all’individuazione degli IP e
del reddito agevolabile nonché di
possibili modelli operativi
• Verifica periodica degli IP e del relativo reddito agevolabile
•Rivisitazione ed aggiornamento dell'analisi economica (ad esempio valutazioni o analisi di
comparabilità) effettuata per la determinazione dei flussi reddituali connessi agli IP
•Supporto per la tracciatura delle spesse connesse agli IP
•Supporto per la rivisitazione dei modelli operativi
•Supporto preparazione eventuale documentazione anche di transfer pricing
•Contatti con l’Amministrazione Finanziaria ( ad esempio con Ufficio Ruling)
Slide 9
3. Conseguenze
fiscali e
rivisitazione
modello
operativo
4. Valutazioni
sull’accesso al
ruling e sulle
possibili azioni
implementative
5. Analisi
giuridiche ed
economiche e
relativa
documentazio
ne di
supporto
6a. Assistenza con
Ruling Agenzia
Entrate
PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3
7. Verifica periodica
beneficio e
aggiornamento
analisi
economica
PATENT BOX CONTROL FRAMEWORK METHODOLOGY
6b. Assistenza
(senza Ruling) 8. Supporto tracciatura
spese e analisi
periodica modello
operativo
Supporto Transfer Pricing 9. Supporto
Transfer Pricing Italy Slide 10
1. Identificazione IP
e spese ad essi
connesse
2. Identificazione
flussi di reddito e
calcolo reddito
agevilabille
operativo
Tax Control Framework
- Patent Box Report.
-(Istanza di ruling)
- documentazione di supporto
anche relativa al transfer pricing
se necessario
Diagnostic
tool
AWARENESS
Understanding and preparing
IMPLEMENTATION
CONTROL
monitoring and
tracking
10. Contatti con
Amministrazione
Finanziaria
Output
- report di
fattibilità con
simulazione
dei benefici.
Supporto Transfer Pricing 9. Supporto
preparazione
eventuale
documentazione
anche di transfer
pricing
Determinazione della quota di reddito agevolabile (art 9)
Spese R&S
ammissibili (“A”):
costi R&S
sostenuti per
sviluppare il
bene immateriale
(B-A) sino al 30% di A
c.d. “UP LIFT”NUMERATORE “A”
Transfer Pricing Italy Slide 11
Reddito
Ammissibile
Totale costi
sostenuti per
sviluppare tale
bene
immateriale
(“B”)
sviluppare il
bene immateriale Reddito
complessivo
derivante dal
bene
immateriale
DENOMINATORE
“B”
Determinazione della quota di reddito agevolabile (art 9)
NUMERATORE (“A”)
• i. Costi relativi ad attività di R&S direttamente effettuate dal contribuente o
tramite universita' o enti di ricerca ed organismi equiparati
• ii. Costi relativi ad attività di R&S esternalizzate a soggetti terzi (cioè parti
non correlate)
• iii. Costi relativi ad attività di R&S date in outsourcing a entità correlate
(cioè entità del gruppo) per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da
Transfer Pricing Italy
(cioè entità del gruppo) per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da
queste ultime nei confronti di soggetti terzi,
• iv. Costi afferenti all’attività di ricerca e sviluppo sostenuti dal contribuente
nell’ambito di un accordo di ripartizione dei costi (CCA) fino a concorrenza dei
proventi costituiti dal riaddebito ai partecipanti dei costi di cui ai punti i. e ii.
sopra.
i. ii. iii. iv.
Spese R&S
ammissibili
(“A”)
Slide 12
Determinazione della quota di reddito agevolabile (art 9)
DENOMINATORE (“B”)
Il denominatore include tutti i costi da i. a iv. del nominatore piu’ altre due tipologie
di costi:
• v. Costi relativi ad attività di R&S date in outsourcing a entità correlate (cioè
entità del gruppo);
• vi. Costi relativi all’acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale (anche
attraverso licenza) nel corso dell'anno fiscale.
Transfer Pricing Italy
attraverso licenza) nel corso dell'anno fiscale.
Slide 13
i. ii. iii. iv. v. vi.
Totale costi
sostenuti per
sviluppare tale
bene immateriale
(“B”)
Determinazione della quota di reddito agevolabile (art 9)
UP LIFT
• Tali ultimi due tipi di costi (iv. e v. slide precedente) sono da includere anche nel
nominatore (c.d. up-lift) ma solo nel limite del 30% dei costi da considerare nel
numeratore sopra indicati (cioe’ sino al 30% delle “spese di ricerca e sviluppo
ammissibili”).
A:
c.d. “Up Lift”
Numeratore “A”
Transfer Pricing Italy Slide 14
Spese R&S
ammissibili
(i+ii+iii+iv)
B:
Totale costi sostenuti
per sviluppare tale
bene immateriale
(i+ii+iii+iv+v+vi)
(B-A) sino al
30% di A
Reddito
complessivo
derivante dal
bene
immateriale
Reddito
Ammissibile
Determinato
sulla base di
metodologie
di transfer
pricing
(incluso
valuation)
Denominatore
“B”
Numeratore “A”
La procedura di Ruling :
 L’accesso alla procedura di ruling è obbigatorio nel caso di uso diretto del bene
immateriale (ai fini della determinazione del contributo economico) mentre è facoltativo
nel caso di concessione in uso del diritto di utilizzo del bene immateriale.
 Qualora sia richiesta la procedura di ruling, il beneficio sarà fruibile dall'esercizio in cui la
richiesta viene inviata. Fino alla conclusione della procedura il reddito d'impresa è
determinato con le regole ordinarie. L'effetto del reddito agevolato può essere indicato
Transfer Pricing Italy
determinato con le regole ordinarie. L'effetto del reddito agevolato può essere indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione dell'accordo
oppure essere chiesto a rimborso.
 Le imprese di piccole e medie dimensioni potranno accedere alla procedura di ruling con
modalità semplificate che verranno stabilite da un provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate.
Slide 15
Alert: Costi per il calcolo percentuale reddito agevolabile
 Per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni e per i due successivi (i.e.
2015, 2016 e 2017) i costi da considerare per calcolare la percentuale di reddito
agevolabile sono quelli sostenuti nel primo periodo d’imposta a cui si applica
l’agevolazione e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente e
non per singolo IP.
 A partire dal terzo periodo d’imposta (i.e. 2018) successivo a quello di efficacia delle
Transfer Pricing Italy
 A partire dal terzo periodo d’imposta (i.e. 2018) successivo a quello di efficacia delle
disposizioni sul Patent Box (2015) i costi da considerare sono quelli sostenuti nei periodi
d’imposta in cui le disposizioni sul Patent Box trovano applicazione e sono assunti
distintamente per ciascun IP.
 Il Decreto fa esplicitamente riferimento alla necessità di implementare già dal 2015 un
sistema di tracking contabile per monitorare il collegamento tra attività di ricerca e
sviluppo e beni intangibili nonché per la verifica del collegamento tra reddito agevolabile e
beni immateriali.
Slide 16
Suggerimenti pratici
1. Reddito esente è quello ottenuto sfruttando la
propria IP: necessario rivedere contratti di
R&S su commessa (comunque contratti con
università e Consulenti) in modo che sia
previsto diritto al brevetto o contitolarità o
cessione a favore della richiedente il Patent
BOX
1
2
3
Transfer Pricing Italy
BOX
2. In caso di addebito di royalties in un gruppo
multinazionale occorre verificare che la
documentazione sul transfer pricing non sia in
contrasto con le risultanze dello studio Patent
Box
Slide 17
4
3. Pianificare dismissione tecnologia brevettata (beneficiare della esenzione nella cessione
tramite reinvestimento utili)
4. Migliorare la tracciabilità delle spese in R&S in relazione al prodotto ed agli IP che lo
riguardano
Un esempio pratico
• Determinazione della quota di reddito agevolabile (art 9) per il 2017:
Spese R&S 2015 (Euro): FY2015
i. Costi relativi ad attività di R&S direttamente effettuate dal contribuente o tramite universita' o enti di ricerca ed organismi equiparati
185.000
ii. Costi relativi ad attività di R&S esternalizzate a soggetti terzi (cioè parti non correlate)
15.000
iii. Costi relativi ad attività di R&S date in outsourcing a entità correlate (cioè entità del gruppo) per la quota costituita dal riaddebito di
costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi, 5.000
iv. Costi afferenti all’attività di ricerca e sviluppo sostenuti dal contribuente nell’ambito di un accordo di ripartizione dei costi (CCA) fino
a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito ai partecipanti dei costi di cui ai punti i. e ii. sopra. 50.000
Transfer Pricing Italy Slide 18
a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito ai partecipanti dei costi di cui ai punti i. e ii. sopra. 50.000
v. Costi relativi ad attività di R&S date in outsourcing a entità correlate (cioè entità del gruppo);
120.000
vi. Costi relativi all’acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale (anche attraverso licenza) nel corso dell'anno fiscale 0
Totale
375.000
Reddito
Ammissibile=
A: “spese di R&S qualificate”: (i + ii + iii + iv) + (B-A) nel limite del 30% di A
+ X
Reddito
complessivo
derivante
dal bene
immaterialeB: Costi complessivi sostenuti per sviluppare tale
specifico intangibile (i + ii + iii + iv + v + vi)
Per semplicita’ si ipotizzano un reddito complessivo pari a €1ml derivante dal bene
immateriale e la composizione delle spese di R&S sopra riportata costanti per il
quinquennio (2017-2021), cosi come nel triennio precedente (2015-2017).
Un esempio pratico
• Determinazione della quota di reddito agevolabile (art 9) per il 2017:
255.000
+
76.500
X
1.000.000
375.000 375.000
88,40% X 1.000.000 = 884.000
Nell’esempio il coefficiente non
raggiunge il 100% ( 100% e’
infatti la massima percentuale
del reddito generato
dall’intangible ammissibile alla
tassazione agevolata)
%
A (B-A) nel limite del 30% di A
B B
Reddito Ammissibile = X
Reddito complessivo derivante dal
bene immateriale (€1ml)
X
Reddito Ammissibile
Reddito Ammissibile
• Determinazione del risparmio di imposta nel quinquennio 2017-2021:
Transfer Pricing Italy Slide 19
tax rate (%) ordinario IRES IRAP Tasse ordinarie Tasse (Euro)
tax rate ordinario (fuori P.Box) 24,00% 3,90%
Tassazione ordinaria (fuori
regime) per ciascun anno da
2017 a 2021 279.000
Totale Tasse 2017-2021 1.395.000
tax rate (%) nel regime Patent
Box IRES IRAP Tasse nel regime Patent Box Tasse (Euro)
Sconto rispetto
a tassazione
ordinaria
risparmio
(€)
2015 12,00% 1,95% 2015 155.682 44,20% 123.318
2016 12,00% 1,95% 2016 155.682 44,20% 123.318
2017 12,00% 1,95% 2017 155.682 44,20% 123.318
2018 12,00% 1,95% 2018 155.682 44,20% 123.318
2019 12,00% 1,95% 2019 155.682 44,20% 123.318
Rinnovo perpetuo regime 12,00% 1,95% 616.590
Totale Tasse 2017-2021 778.410
Totale risparmio (€) 616.590
Alert: Comunicazione opzione
 Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/ 12 / 2014 (i.e. 2015 e
2016):
 l’opzione va comunicata con apposita istanza in carta libera da inoltrare a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata diretta all’ufficio
 L’opzione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale è presentata ed i
successivi quattro (ad esempio se l’esercizio chiude il 31/12/2015 l’istanza va
presentata entro tale data per applicare l’agevolazione all’esercizio 2015).
Transfer Pricing Italy
 Per i periodi d’imposta successivi:
 l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi ed ha efficacia dal periodo
d’imposta a cui tale dichiarazione si riferisce
 Con le stesse tempistiche va presentata l’istanza per attivare la procedura di ruling ove
questa sia obbligatoria (utilizzo diretto dei beni). La documentazione di supporto può
essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Slide 20
Istanza Ruling obbligatoria per utilizzo diretto degli IP
L’istanza relativa al calcolo del contributo economico per l’utilizzo diretto deve contenere:
1. Individuazione analitica dei beni immateriali (IP) da cui deriva il reddito
2. Indicazione dettagliata del vincolo di complementarietà;
3. Attività di ricerca e sviluppo svolta e collegamento con i beni;
4. Metodi e criteri di calcolo e le ragioni della loro selezione. Con riferimenti agli stessi
Transfer Pricing Italy
4. Metodi e criteri di calcolo e le ragioni della loro selezione. Con riferimenti agli stessi
occorre considerare:
 I metodi ed i criteri di calcolo sono determinati sulla base degli standard
internazionali elaborati dall’OCSE (Linee guida OCSE di Transfer Pricing)
 L’indicazione dei suddetti metodi non è richiesta per l’istanza presentata da
microimprese, piccole e medie imprese (possibile definizione in contraddittorio)
Slide 21
Istanza Ruling facoltativa per utilizzo indiretto o cessione degli IP
 Ruling facoltativo per il calcolo del reddito da concessione in uso degli IP a società del
gruppo oltre alle informazioni indicate nella precedente slide occorre indicare:
1. Le società del gruppo con cui le operazioni sono effettuate;
2. I canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni e costi fiscalmente connessi;
 Ruling facoltativo per il calcolo delle plusvalenze per la cessione degli IP infragruppo
occorre indicare:
Transfer Pricing Italy
occorre indicare:
1. Gli IP dalla cui cessione deriva la plusvalenza da escludere dal reddito di impresa;
2. Il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra gli IP ceduti;
3. Le società del gruppo con cui le operazioni sono effettuate;
4. I metodi ed i criteri di calcolo della plusvalenza basati sugli standard
internazionali elaborati dall’OCSE (Linee guida OCSE di Transfer Pricing)
Slide 22
Principali criticità e chiarimenti della Circolare n. 36/E
1. L’istanza di Ruling deve contenere il calcolo del beneficio?
 La quantificazione del beneficio e la documentazione di supporto può essere
presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza.
2. L’opzione è irrevocabilità anche quando non è conveniente?
 l’opzione esercitata è irrevocabile ma se non dovesse risultare possibile o
conveniente beneficiarne il contribuente non avrà conseguenze;
Transfer Pricing Italy
3. Quale è il trattamento fiscali di tali perdite? Sono interamente deducibili?
 In caso di perdite derivanti dagli IP gli effetti positivi dell’opzione potranno
essere rinviati agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito
 Le perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo
anche senza le variazione in diminuzione operate per fruire dell’agevolazione;
 il beneficio inizierà ad applicarsi nel momento in cui il bene genererà redditi e
sulla parte degli stessi depurati da eventuali perdite pregresse (recapture)
Slide 23
Copertura Totale
Servizi di alta specializzazione:
• Effettuazione di analisi
valutative degli IP con
metodologie di transfer
pricing e di corporate
finance.
• Supporto per
l’identificazione degli IP
Transfer Pricing Italy
l’identificazione degli IP
agevolabili e delle relative
spese.
• Analisi economiche e
Preparazione documenti di
supporto anche in materia di
transfer pricing
• (Attestazione requisiti di
segretezza know how e
copyright software tramite
ingegneri partner esterni) Slide 24
• Analisi sui possibili modelli
operativi adottabili
• Assistenza tecnica nella
procedura di ruling
internazionale
• Verifica periodica
applicazione agevolazione e
relativi benefici fiscali
Transfer Pricing Italy
Network di professionisti
specializzati in Transfer
Pricing e valutazioni
economiche
Via A. Regolo 19
T. (+39) 06.21117.626
F. (+39) 06.92943.187
info@transferpricingitaly.com
Roma
Via Torino,2
T. (+39) 02.87187.556
F. (+39) 02.93660.312
info@transferpricingitaly.com
Milano
Accordi preventivi sui prezzi (APA e
Ruling internazionale);
Analisi economiche: attività di
benchmark;
Valutazioni;
Consulenza fiscale internazionale sul
Transfer Pricing Italy
info@transferpricingitaly.com
(Back Office)
F. (+39) 080 653.1009
info@transferpricingitaly.com
Bari
Consulenza fiscale internazionale sul
transfer pricing;
Patent Box (detassazione per redditi
da marchi, brevetti e altri IP);
Predisposizione della
documentazione sui prezzi di
trasferimento;
Ridefinizione della supply chain e
assistenza in caso di verifiche fiscali
Slide 25

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A Patent Box Presentation.

  • 1. Patent Box in Italia – Novembre 2017 1
  • 3. Disclaimer Disclaimers Segue una esposizione di alcune recenti novità fiscali in tema Patent Box. I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. / The contents of this article, even if treated with scrupulous attention, can not involve specific responsibility for inadvertent errors and inaccuracies. 3 This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, Transfer Pricing Italy, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.
  • 4. Di cosa si tratta • Il DDL Stabilità 2015 ha introdotto un regime opzionale che garantisce una sostanziale esenzione dall’imposta sul reddito delle società (IRES attualmente al 24%) e dalla tassa locale (IRAP, generalmente applicata al 3,9% ) sul reddito derivante da immobilizzazioni immateriali (brevetti, know-how e altre proprietà intellettuali) *. • a condizione che la società eserciti attività di ricerca e sviluppo (R&S) Transfer Pricing Italy • a condizione che la società eserciti attività di ricerca e sviluppo (R&S) • L’esenzione e’ pari al : - 50% per il reddito 2017 in poi Slide 4 Aliquota a regime (IRES+IRAP) : 13,95% vs 27,9% *Riferimenti normativi: Art. 1, commi 37-45, L. 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di Stabilità 2015") Art. 5, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. "Investment Compact") convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 3 Art. 56, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (G.U n.95 del 24-4-2017- Suppl. Ordinario n.20), convertito con Legge giugno 2017, n. 96
  • 5. • Soggetti titolari di reddito d'impresa • Titolari o • Che svolgono attività di R&S finalizzata allo sviluppo, mantenimento, accrescimento e/o protezione di beni immateriali • Stabili Organizzazioni (di soggetti "white list")* (per gli IP di cui è titolare o licenziataria la SO). Requisiti simultanei: A chi e’ rivolto Transfer Pricing Italy • Titolari o licenziatari svolta sia: - internamente all'azienda; - tramite società terze; -mediante contratti stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati. *Soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo Slide 5
  • 6. Quali sono i beni immateriali (IP) oggetto dell’agevolazione? Titolari o licenziatari di: NB I marchi sono stati oggetto di preclusione per le domande presentate dalDisegni e Modelli Brevetti industriali: Marchi Transfer Pricing Italy •Brevetti per invenzione •Invenzioni biotecnologiche e certificati di complementarietà •Brevetti per modello di utilità • Software oggetto di copyright •Disegni e Modelli purché giuridicamente tutelabili • Informazioni e Esperienze Tecnico- Industriali proteggibili come informazioni segrete L'agevolazione compete per ciascun bene immateriale. Se due o più IP appartenenti sono collegati da un vincolo di complementarietà tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo richieda l’utilizzo congiunto degli stessi, tali beni costituisco un solo bene immateriale le domande presentate dal 1/1/2017 in poi e dunque non sono piu’ agevolabili. Software Know How Slide 6
  • 7. Quali tipologie di utilizzo e quali redditi sono agevolabili? (i) Concessione in uso del diritto di utilizzo dei beni immateriali • il reddito agevolabile sarà dato dai canoni derivanti dalla concessione in uso al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti connessi (Ruling facoltativo) (ii) Uso diretto dei beni immateriali (utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui Transfer Pricing Italy (ii) Uso diretto dei beni immateriali (utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare) • il reddito agevolabile sarà il contributo economico derivante dall’IP che ha concorso a determinare il reddito d’impresa o la perdita (Ruling obbligatorio) Slide 7 Le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolabili sono escluse dal reddito d’impresa a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione degli stessi sia reinvestito (prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo) in attività di ricerca e sviluppo inerente IP agevolabili.
  • 8. Attività di Ricerche preventive, test e altri studi Gestione dell’IP, incluse le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato, gli studi e gli interventiRicerca applicata Design e sviluppo Attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, incluso l’aspetto esteriore di essi  cosa si intende per attivita’ in R&S (art 8): Transfer Pricing Italy Attività di R&S mercato, gli studi e gli interventi finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione. L’ottenimento e il mantenimento dei diritti, la protezione e il rinnovo a scadenza degli stessi Software Ideazione e realizzazione di software protetto da copyright Ricerca fondamentale Lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design. Ricerca applicata Acquisizione di nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi in qualsiasi settore. Slide 8
  • 9. LE FASI FASE 1 FATTIBILITA’ • identificazione dei beni immateriali agevolabili e delle spese ad essi connesse. • determinazione dei flussi di reddito derivanti dai beni immateriali •Calcolo del potenziale reddito agevolabile • possibili riconsiderazioni del modello operativo •Considerazioni in merito alla necessità o opportunità di accedere alla procedura di ruling internazionale •Determinazione delle azioni necessarie per l’implementazione • approfondimenti ed analisi giuridiche ed economiche volte all’individuazione definitiva degli IP e reddito agevolabile •formalizzazione e preparazione delle analisi e della relativa documentazione •approfondimenti ed analisi giuridiche ed economiche volte all’individuazione definitiva degli IP e reddito agevolabile •formalizzazione e preparazione delle analisi e della relativa Transfer Pricing Italy FASE 3 VERIFICA PERIODICA E SUPPORTO FASE 2 IMPLEMENTAZIONE SENZA RULING FASE 2 IMPLEMENTAZIONE CON RULING analisi e della relativa documentazione di supporto in relazione all’individuazione degli IP e del reddito agevolabile nonché di possibili modelli operativi •Assistenza durante la procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate analisi e della relativa documentazione di supporto in relazione all’individuazione degli IP e del reddito agevolabile nonché di possibili modelli operativi • Verifica periodica degli IP e del relativo reddito agevolabile •Rivisitazione ed aggiornamento dell'analisi economica (ad esempio valutazioni o analisi di comparabilità) effettuata per la determinazione dei flussi reddituali connessi agli IP •Supporto per la tracciatura delle spesse connesse agli IP •Supporto per la rivisitazione dei modelli operativi •Supporto preparazione eventuale documentazione anche di transfer pricing •Contatti con l’Amministrazione Finanziaria ( ad esempio con Ufficio Ruling) Slide 9
  • 10. 3. Conseguenze fiscali e rivisitazione modello operativo 4. Valutazioni sull’accesso al ruling e sulle possibili azioni implementative 5. Analisi giuridiche ed economiche e relativa documentazio ne di supporto 6a. Assistenza con Ruling Agenzia Entrate PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 7. Verifica periodica beneficio e aggiornamento analisi economica PATENT BOX CONTROL FRAMEWORK METHODOLOGY 6b. Assistenza (senza Ruling) 8. Supporto tracciatura spese e analisi periodica modello operativo Supporto Transfer Pricing 9. Supporto Transfer Pricing Italy Slide 10 1. Identificazione IP e spese ad essi connesse 2. Identificazione flussi di reddito e calcolo reddito agevilabille operativo Tax Control Framework - Patent Box Report. -(Istanza di ruling) - documentazione di supporto anche relativa al transfer pricing se necessario Diagnostic tool AWARENESS Understanding and preparing IMPLEMENTATION CONTROL monitoring and tracking 10. Contatti con Amministrazione Finanziaria Output - report di fattibilità con simulazione dei benefici. Supporto Transfer Pricing 9. Supporto preparazione eventuale documentazione anche di transfer pricing
  • 11. Determinazione della quota di reddito agevolabile (art 9) Spese R&S ammissibili (“A”): costi R&S sostenuti per sviluppare il bene immateriale (B-A) sino al 30% di A c.d. “UP LIFT”NUMERATORE “A” Transfer Pricing Italy Slide 11 Reddito Ammissibile Totale costi sostenuti per sviluppare tale bene immateriale (“B”) sviluppare il bene immateriale Reddito complessivo derivante dal bene immateriale DENOMINATORE “B”
  • 12. Determinazione della quota di reddito agevolabile (art 9) NUMERATORE (“A”) • i. Costi relativi ad attività di R&S direttamente effettuate dal contribuente o tramite universita' o enti di ricerca ed organismi equiparati • ii. Costi relativi ad attività di R&S esternalizzate a soggetti terzi (cioè parti non correlate) • iii. Costi relativi ad attività di R&S date in outsourcing a entità correlate (cioè entità del gruppo) per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da Transfer Pricing Italy (cioè entità del gruppo) per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi, • iv. Costi afferenti all’attività di ricerca e sviluppo sostenuti dal contribuente nell’ambito di un accordo di ripartizione dei costi (CCA) fino a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito ai partecipanti dei costi di cui ai punti i. e ii. sopra. i. ii. iii. iv. Spese R&S ammissibili (“A”) Slide 12
  • 13. Determinazione della quota di reddito agevolabile (art 9) DENOMINATORE (“B”) Il denominatore include tutti i costi da i. a iv. del nominatore piu’ altre due tipologie di costi: • v. Costi relativi ad attività di R&S date in outsourcing a entità correlate (cioè entità del gruppo); • vi. Costi relativi all’acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale (anche attraverso licenza) nel corso dell'anno fiscale. Transfer Pricing Italy attraverso licenza) nel corso dell'anno fiscale. Slide 13 i. ii. iii. iv. v. vi. Totale costi sostenuti per sviluppare tale bene immateriale (“B”)
  • 14. Determinazione della quota di reddito agevolabile (art 9) UP LIFT • Tali ultimi due tipi di costi (iv. e v. slide precedente) sono da includere anche nel nominatore (c.d. up-lift) ma solo nel limite del 30% dei costi da considerare nel numeratore sopra indicati (cioe’ sino al 30% delle “spese di ricerca e sviluppo ammissibili”). A: c.d. “Up Lift” Numeratore “A” Transfer Pricing Italy Slide 14 Spese R&S ammissibili (i+ii+iii+iv) B: Totale costi sostenuti per sviluppare tale bene immateriale (i+ii+iii+iv+v+vi) (B-A) sino al 30% di A Reddito complessivo derivante dal bene immateriale Reddito Ammissibile Determinato sulla base di metodologie di transfer pricing (incluso valuation) Denominatore “B” Numeratore “A”
  • 15. La procedura di Ruling :  L’accesso alla procedura di ruling è obbigatorio nel caso di uso diretto del bene immateriale (ai fini della determinazione del contributo economico) mentre è facoltativo nel caso di concessione in uso del diritto di utilizzo del bene immateriale.  Qualora sia richiesta la procedura di ruling, il beneficio sarà fruibile dall'esercizio in cui la richiesta viene inviata. Fino alla conclusione della procedura il reddito d'impresa è determinato con le regole ordinarie. L'effetto del reddito agevolato può essere indicato Transfer Pricing Italy determinato con le regole ordinarie. L'effetto del reddito agevolato può essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione dell'accordo oppure essere chiesto a rimborso.  Le imprese di piccole e medie dimensioni potranno accedere alla procedura di ruling con modalità semplificate che verranno stabilite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Slide 15
  • 16. Alert: Costi per il calcolo percentuale reddito agevolabile  Per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni e per i due successivi (i.e. 2015, 2016 e 2017) i costi da considerare per calcolare la percentuale di reddito agevolabile sono quelli sostenuti nel primo periodo d’imposta a cui si applica l’agevolazione e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente e non per singolo IP.  A partire dal terzo periodo d’imposta (i.e. 2018) successivo a quello di efficacia delle Transfer Pricing Italy  A partire dal terzo periodo d’imposta (i.e. 2018) successivo a quello di efficacia delle disposizioni sul Patent Box (2015) i costi da considerare sono quelli sostenuti nei periodi d’imposta in cui le disposizioni sul Patent Box trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun IP.  Il Decreto fa esplicitamente riferimento alla necessità di implementare già dal 2015 un sistema di tracking contabile per monitorare il collegamento tra attività di ricerca e sviluppo e beni intangibili nonché per la verifica del collegamento tra reddito agevolabile e beni immateriali. Slide 16
  • 17. Suggerimenti pratici 1. Reddito esente è quello ottenuto sfruttando la propria IP: necessario rivedere contratti di R&S su commessa (comunque contratti con università e Consulenti) in modo che sia previsto diritto al brevetto o contitolarità o cessione a favore della richiedente il Patent BOX 1 2 3 Transfer Pricing Italy BOX 2. In caso di addebito di royalties in un gruppo multinazionale occorre verificare che la documentazione sul transfer pricing non sia in contrasto con le risultanze dello studio Patent Box Slide 17 4 3. Pianificare dismissione tecnologia brevettata (beneficiare della esenzione nella cessione tramite reinvestimento utili) 4. Migliorare la tracciabilità delle spese in R&S in relazione al prodotto ed agli IP che lo riguardano
  • 18. Un esempio pratico • Determinazione della quota di reddito agevolabile (art 9) per il 2017: Spese R&S 2015 (Euro): FY2015 i. Costi relativi ad attività di R&S direttamente effettuate dal contribuente o tramite universita' o enti di ricerca ed organismi equiparati 185.000 ii. Costi relativi ad attività di R&S esternalizzate a soggetti terzi (cioè parti non correlate) 15.000 iii. Costi relativi ad attività di R&S date in outsourcing a entità correlate (cioè entità del gruppo) per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi, 5.000 iv. Costi afferenti all’attività di ricerca e sviluppo sostenuti dal contribuente nell’ambito di un accordo di ripartizione dei costi (CCA) fino a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito ai partecipanti dei costi di cui ai punti i. e ii. sopra. 50.000 Transfer Pricing Italy Slide 18 a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito ai partecipanti dei costi di cui ai punti i. e ii. sopra. 50.000 v. Costi relativi ad attività di R&S date in outsourcing a entità correlate (cioè entità del gruppo); 120.000 vi. Costi relativi all’acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale (anche attraverso licenza) nel corso dell'anno fiscale 0 Totale 375.000 Reddito Ammissibile= A: “spese di R&S qualificate”: (i + ii + iii + iv) + (B-A) nel limite del 30% di A + X Reddito complessivo derivante dal bene immaterialeB: Costi complessivi sostenuti per sviluppare tale specifico intangibile (i + ii + iii + iv + v + vi) Per semplicita’ si ipotizzano un reddito complessivo pari a €1ml derivante dal bene immateriale e la composizione delle spese di R&S sopra riportata costanti per il quinquennio (2017-2021), cosi come nel triennio precedente (2015-2017).
  • 19. Un esempio pratico • Determinazione della quota di reddito agevolabile (art 9) per il 2017: 255.000 + 76.500 X 1.000.000 375.000 375.000 88,40% X 1.000.000 = 884.000 Nell’esempio il coefficiente non raggiunge il 100% ( 100% e’ infatti la massima percentuale del reddito generato dall’intangible ammissibile alla tassazione agevolata) % A (B-A) nel limite del 30% di A B B Reddito Ammissibile = X Reddito complessivo derivante dal bene immateriale (€1ml) X Reddito Ammissibile Reddito Ammissibile • Determinazione del risparmio di imposta nel quinquennio 2017-2021: Transfer Pricing Italy Slide 19 tax rate (%) ordinario IRES IRAP Tasse ordinarie Tasse (Euro) tax rate ordinario (fuori P.Box) 24,00% 3,90% Tassazione ordinaria (fuori regime) per ciascun anno da 2017 a 2021 279.000 Totale Tasse 2017-2021 1.395.000 tax rate (%) nel regime Patent Box IRES IRAP Tasse nel regime Patent Box Tasse (Euro) Sconto rispetto a tassazione ordinaria risparmio (€) 2015 12,00% 1,95% 2015 155.682 44,20% 123.318 2016 12,00% 1,95% 2016 155.682 44,20% 123.318 2017 12,00% 1,95% 2017 155.682 44,20% 123.318 2018 12,00% 1,95% 2018 155.682 44,20% 123.318 2019 12,00% 1,95% 2019 155.682 44,20% 123.318 Rinnovo perpetuo regime 12,00% 1,95% 616.590 Totale Tasse 2017-2021 778.410 Totale risparmio (€) 616.590
  • 20. Alert: Comunicazione opzione  Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/ 12 / 2014 (i.e. 2015 e 2016):  l’opzione va comunicata con apposita istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata diretta all’ufficio  L’opzione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale è presentata ed i successivi quattro (ad esempio se l’esercizio chiude il 31/12/2015 l’istanza va presentata entro tale data per applicare l’agevolazione all’esercizio 2015). Transfer Pricing Italy  Per i periodi d’imposta successivi:  l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi ed ha efficacia dal periodo d’imposta a cui tale dichiarazione si riferisce  Con le stesse tempistiche va presentata l’istanza per attivare la procedura di ruling ove questa sia obbligatoria (utilizzo diretto dei beni). La documentazione di supporto può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. Slide 20
  • 21. Istanza Ruling obbligatoria per utilizzo diretto degli IP L’istanza relativa al calcolo del contributo economico per l’utilizzo diretto deve contenere: 1. Individuazione analitica dei beni immateriali (IP) da cui deriva il reddito 2. Indicazione dettagliata del vincolo di complementarietà; 3. Attività di ricerca e sviluppo svolta e collegamento con i beni; 4. Metodi e criteri di calcolo e le ragioni della loro selezione. Con riferimenti agli stessi Transfer Pricing Italy 4. Metodi e criteri di calcolo e le ragioni della loro selezione. Con riferimenti agli stessi occorre considerare:  I metodi ed i criteri di calcolo sono determinati sulla base degli standard internazionali elaborati dall’OCSE (Linee guida OCSE di Transfer Pricing)  L’indicazione dei suddetti metodi non è richiesta per l’istanza presentata da microimprese, piccole e medie imprese (possibile definizione in contraddittorio) Slide 21
  • 22. Istanza Ruling facoltativa per utilizzo indiretto o cessione degli IP  Ruling facoltativo per il calcolo del reddito da concessione in uso degli IP a società del gruppo oltre alle informazioni indicate nella precedente slide occorre indicare: 1. Le società del gruppo con cui le operazioni sono effettuate; 2. I canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni e costi fiscalmente connessi;  Ruling facoltativo per il calcolo delle plusvalenze per la cessione degli IP infragruppo occorre indicare: Transfer Pricing Italy occorre indicare: 1. Gli IP dalla cui cessione deriva la plusvalenza da escludere dal reddito di impresa; 2. Il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra gli IP ceduti; 3. Le società del gruppo con cui le operazioni sono effettuate; 4. I metodi ed i criteri di calcolo della plusvalenza basati sugli standard internazionali elaborati dall’OCSE (Linee guida OCSE di Transfer Pricing) Slide 22
  • 23. Principali criticità e chiarimenti della Circolare n. 36/E 1. L’istanza di Ruling deve contenere il calcolo del beneficio?  La quantificazione del beneficio e la documentazione di supporto può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. 2. L’opzione è irrevocabilità anche quando non è conveniente?  l’opzione esercitata è irrevocabile ma se non dovesse risultare possibile o conveniente beneficiarne il contribuente non avrà conseguenze; Transfer Pricing Italy 3. Quale è il trattamento fiscali di tali perdite? Sono interamente deducibili?  In caso di perdite derivanti dagli IP gli effetti positivi dell’opzione potranno essere rinviati agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito  Le perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo anche senza le variazione in diminuzione operate per fruire dell’agevolazione;  il beneficio inizierà ad applicarsi nel momento in cui il bene genererà redditi e sulla parte degli stessi depurati da eventuali perdite pregresse (recapture) Slide 23
  • 24. Copertura Totale Servizi di alta specializzazione: • Effettuazione di analisi valutative degli IP con metodologie di transfer pricing e di corporate finance. • Supporto per l’identificazione degli IP Transfer Pricing Italy l’identificazione degli IP agevolabili e delle relative spese. • Analisi economiche e Preparazione documenti di supporto anche in materia di transfer pricing • (Attestazione requisiti di segretezza know how e copyright software tramite ingegneri partner esterni) Slide 24 • Analisi sui possibili modelli operativi adottabili • Assistenza tecnica nella procedura di ruling internazionale • Verifica periodica applicazione agevolazione e relativi benefici fiscali
  • 25. Transfer Pricing Italy Network di professionisti specializzati in Transfer Pricing e valutazioni economiche Via A. Regolo 19 T. (+39) 06.21117.626 F. (+39) 06.92943.187 info@transferpricingitaly.com Roma Via Torino,2 T. (+39) 02.87187.556 F. (+39) 02.93660.312 info@transferpricingitaly.com Milano Accordi preventivi sui prezzi (APA e Ruling internazionale); Analisi economiche: attività di benchmark; Valutazioni; Consulenza fiscale internazionale sul Transfer Pricing Italy info@transferpricingitaly.com (Back Office) F. (+39) 080 653.1009 info@transferpricingitaly.com Bari Consulenza fiscale internazionale sul transfer pricing; Patent Box (detassazione per redditi da marchi, brevetti e altri IP); Predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento; Ridefinizione della supply chain e assistenza in caso di verifiche fiscali Slide 25