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CHE PROGRAMMI AVETE PER FERRAGOSTO 2020?
IL DLGS. 12.1.19 N.14 HA INTRODOTTO NEL NOSTRO
ORDINAMENTO IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E
DELL’INSOLVENZA, UNA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA
DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.
L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA È PREVISTA PER
IL 15.8.2020
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OBIETTIVI DEL NUOVO DECRETO
Chiarezza - Adozione misure idonee
Continuità - Demandare
PORRE CHIAREZZA
tramite il riordino della disciplina legata alla crisi e all’insolvenza, con la costituzione di una
normativa unitaria che sostituisse l’attuale Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
Profilo non punitivo della crisi di impresa e ricerca di soluzioni convenzionali.
ADOTTARE MISURE IDONEE
Imposizione agli imprenditori di un assetto organizzativo adeguato (art. 2086 del codice
civile) per la rilevazione delle situazioni di crisi e l’adozione tempestiva delle opportune
iniziative attraverso indicatori di performance previsionali.
SALVAGUARDARE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE
attraverso l’avvio del processo di ristrutturazione* nella fase di inizio della crisi.
DEMANDARE
agli Organismi di Gestione della Crisi dell’Impresa (OCRI) il processo di gestione della crisi.
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IL DECRETO LEGISLATIVO
Il DLgs. 12.1.19 n.14
PROCEDURA DI ALLERTA
È la novità più significativa del DLgs. 14/2019 volta ad
intercettare tempestivamente la crisi mediante una diagnosi
precoce e ad intervenire prima che essa si traduca in
insolvenza irreversibile, salvaguardando la continuità
aziendale (going concern) e gli interessi degli stakeholder.
Gli art. 3 (doveri del debitore), 13 (indicatori della crisi) e 24
(tempestiva emersione della crisi) dovranno essere tenuti a
mente e applicati in stretta correlazione alla disposizione citata
(art. 2086) del Codice civile.
I nuovi concetti dettati dal Codice (art. 2, comma 1, lettere a e b)
✓ Stato di crisi: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del
debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
✓ Stato d’insolvenza: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni.
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ONERI DI SEGNALAZIONE, STRUMENTI E SOGGETTI
Gli strumenti di allerta sono gli oneri di segnalazione posti a carico di alcuni soggetti qualificati che
concorrono al perseguimento dell’obiettivo di una precoce rilevazione della crisi dell’impresa, in
vista della tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla.
Gli strumenti di allerta hanno infatti lo scopo di:
✓ rilevare tempestivamente gli indizi dei crisi dell’impresa
✓ sollecitare l’adozione delle misure più idonee alla composizione della crisi dell’impresa
I destinatari degli strumenti:
GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI | GLI IMPRENDITORI COLLETTIVI | LE IMPRESE AGRICOLE
LE IMPRESE MINORI | LE IMPRESE SOGGETTE A LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA
L’art. 12 esclude dall’applicazione degli strumenti di allerta i seguenti soggetti: grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante
dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le banche, gli intermediari finanziari; gli istituti di moneta
elettronica e gli istituti di pagamento; ecc. …
Il DLgs. 12.1.19 n.14
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NUOVE RESPOSABILITA’ PER GLI AMMINISTRATORI
✓ Gli imprenditori/amministratori sono tenuti ad adeguare l’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile dell’impresa. (art. 2086- tutte le imprese)
✓ Il Modello Organizzativo 231/2001
✓ Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi
inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (art. 2476- srl)
✓ Obbligo di nomina di sindaci/revisore al superamento delle nuove soglie di legge (attivo 4
mln, ricavo 4 mln, dipendenti 20).
Amministratori
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NUOVE RESPOSABILITA’ PER GLI AMMINISTRATORI
Un corretto assetto organizzativo, attuato in una normale gestione dell’impresa (sana
ovvero in bonis), prevede tre presupposti:
Un corretto assetto organizzativo
2)1) 3)
L’esistenza di
un’organizzazione
adeguata alla
dimensione dell’impresa
atta a rilevare
tempestivamente i
segnali:
Quindi un sistema
di monitoraggio
della tutela della
continuità
aziendale
e in caso di esistenza di fondati
rischi di perdita della continuità
aziendale o peggio di incipiente
crisi, la capacità di reagire e
attuare lo strumento più idoneo,
previsto dall’ordinamento, per il
recupero degli equilibri aziendali.
a) della perdita della
continuità aziendale e
b) della crisi d’impresa
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I SOGGETTI
IMPRENDITORE- DOVERI:
✓ Istituire un assetto
organizzativo,
amministrativo e
contabile adeguato alla
natura e alle dimensioni
dell’impresa.
✓ Attivarsi senza indugio
per l’adozione e
l’attuazione di uno degli
strumenti previsti
dall’ordinamento per il
superamento della crisi
e il recupero della
continuità aziendale.
I soggetti
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COLLEGIO SINDACALE, REVISORE CONTABILE E SOCIETA’ DI REVISIONE
DOVERI:
✓ Verificare se l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le idonee iniziative
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo; la sussistenza dell’equilibrio finanziario (anche sulla base
degli indicatori di crisi); il prevedibile andamento della gestione;
✓ Segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi;
✓ Segnalazione successive all’OCRI in caso di omessa o adeguata risposta da parte dell’organo
amministrativo o mancata adozione entro 60 giorni da parte dello stesso delle misure necessarie al
superamento della crisi.
Con la segnalazione all’organo amministrativo, si apre pertanto la fase di allerta c.d. “interna”.
In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle
misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, si apre la fase di allerta c.d. “esterna”.
Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione devono informare, senza
indugio, l’OCRI e fornire all’OCRI ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga a
quanto disposto dall’art. 2407, comma 1, c.c. con riferimento all’obbligo di segretezza.
I SOGGETTI
I soggetti
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CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI
DOVERI:
✓ Segnalare al debitore il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria con obbligo
di provvedere entro 90 giorni alla regolarizzazione;
✓ Segnalazione successive all’OCRI e agli organi di controllo.
Essi sono:
I SOGGETTI
Agente della riscossione delle imposte.
Istituto nazionale della previdenza sociale
Agenzia delle entrate
I soggetti
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OCRI
DOVERI:
✓ Convocare il debitore ed i componenti degli organi di controllo della società, se esistenti, avanti
al collegio entro il termine di 15 giorni dalla ricezione delle segnalazioni o dell’istanza del debitore.
Se, sulla base dei dati acquisiti, viene invece accertata l’esistenza della crisi, il collegio deve:
✓ individuare con il debitore le possibili misure per porre rimedio alla situazione di crisi;
✓ fissare un termine entro il quale il debitore deve riferire sulla attuazione delle misure dirette a
rimediare alla situazione di crisi;
Laddove il debitore non abbia assunto alcuna iniziativa diretta a risolvere la situazione di crisi entro il
termine fissato, il collegio deve redigere una breve relazione scritta che trasmette al referente, il
quale ne deve dare immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.
Il referente deve infine dare notizia ai soggetti qualificati (art. 14 ed art. 15) che non abbiano
effettuato la segnalazione dell’eventuale presentazione da parte del debitore dell’istanza di
composizione assistita della crisi (art. 19).
I SOGGETTI
I soggetti
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GLI STRUMENTI
IL SISTEMA DEGLI INDICI
Ritardi nei
pagamenti
reiterati e
significativi
Assenza di
prospettive di
continuità
Gli strumenti
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Presupposti operativi:
• Obiettivi di vendita
• Budget della produzione/ acquisti
• Pianificazione del personale
• Quadro investimenti/ finanziamenti
• Condizioni di dilazione media
PREVISIONE FINANZIARIA
DI MEDIO PERIODO
DSCR=DEBT SERVICE COVERAGE RATIO
DSCR
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Il monitoraggio deve essere almeno trimestrale.
La direzione deve attestare di aver dedicato le opportune risorse a tale monitoraggio.
DSCR= DEBT SERVICE COVERAGE RATIO
DSCR
INDICATORE DI SOSTENIBILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
RITORNO LIQUIDO DELL’ATTIVO
LIQUIDITÀ
INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE TRIBUTARIO
OBBLIGO DI
MONITORAGGIO
PERIODICO
DEGLI INDICI DI
LEGGE:
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La Balanced Scorecard è l’unico
strumento scientifico validato nella
gestione e controllo delle aziende,
garantendone la continuità
aziendale e il presidio
dell’insorgenza di crisi.
Si tratta di un sistema di misurazione
della performance, che permette di
individuare gli aspetti più importanti
del business, e facilitandone la
misurabilità.
Grazie alla Balanced Scorecard (BSC)
è possibile:
•Allineare le misurazioni di
performance con la strategia ad ogni
livello di organizzazione
•Fornire al management un quadro
completo delle attività operative
•Facilitare la comunicazione e la
comprensione degli obiettivi di
business
•Fornire un feedback strategico ad
ogni livello dell’organizzazione e
incentiva l’apprendimento.
MONITORAGGIO DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE
Gli indicatori
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!
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