2. inquadramento giuridico
Legge Autore
L. 22.04.1941 n. 633 e succ. mod.
Codice dei beni culturali
D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e succ. mod.
Street art, giuridicamente:
opere figurative dell’ingegno.
3. diritti patrimoniali d’autore
L’autore vanta un diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in
ogni forma e modo, originale o derivato, e di trarre tutti i vantaggi
economici che l’opera è in grado di dare, sia sfruttandola direttamente che
cedendo a terzi, tutti o parte dei diritti di sfruttamento.
Qualsiasi uso di un’opera di street art da parte di terzi, senza
l’autorizzazione dell’artista, costituisce quindi una violazione dei diritti
di quest’ultimo.
5. diritti morali d’autore
L’autore conserva il diritto di
- rivelarsi e rivendicare la paternità
dell’opera;
- di opporsi a qualsiasi
deformazione, mutilazione o altra
modificazione, e a ogni atto a
danno dell’opera stessa, che
possano essere di pregiudizio al
suo onore o alla sua reputazione.
6. (co)autori
Capita poi spesso che uno street artist
interagisca con una precedente
opera, sovrapponendo la propria
opera alla prima; in questo caso si
tratta, il più delle volte, di un’opera
elaborata e l’esercizio dei diritti su
tale opera complessa generalmente
presuppone l’accordo degli artisti
coinvolti.
14. codice dei beni culturali
La tutela delle opere, quale che sia la proprietà
(pubblica o privata, sebbene a condizioni e con
modalità diverse) che presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etno-
antropologico, archivistico e bibliografico e le
altre cose individuate dalla legge quali testimonianze
aventi valore di civiltà
In ragione del vincolo, tali opere sono soggette a tutta
una serie di limiti in merito alla loro circolazione,
conservazione e riproduzione.
15. Per news in tema di proprietà intellettuale
è possibile iscriversi al gruppo su Facebook e Linkedin
“TIP TAP - Thoughts on Intellectual Property
and Thoughts on Art Protection”
Grazie per l’attenzione!
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
g.cavagna@negri-clementi.it
Editor's Notes
(cfr. art. 12 Legge Autore)
Integrità dell’opera, come voluta e immaginata dall’autore, non solo come modifiche materiali ma anche come modifiche che alterino comunque le modalità di presentazione al pubblico