Come ogni anno si pubblica per i colleghi un breve compendio avente ad oggetto la giurisprudenza in tema di processo civile telematico. Come per gli anni precedenti, nel predisporre il presente Compendio, si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di ricerca e,
eventualmente, di elaborazione di “massime non ufficiali”, studiando le più importanti decisioni delle corti di merito e della Cassazione, cercando di concentrare l’attenzione sugli elementi considerati più importanti dei diversi provvedimenti.
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
Vademecum Pratico - Il confronto tra PCT, PAT e PTTEdoardo Ferraro
L'ultima guida del Movimento Forense in tema di Giustizia Telematica: il Vademecum sulle differenze tra PCT, PAT e PTT, al fine di spiegare in modo agevole (e con i riferimenti normativi) gli aspetti in cui le tre procedure differiscono l'una dall'altra.
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PECFrancesco Minazzi
In un'esposizione meramente sintetica e schematica, viene riassunta la normativa essenziale inerente il deposito telematico degli atti processuali e la disciplina delle notifiche in proprio via PEC ex lege 53 del 1994, aggiornata alle novità del DL 27 giugno 2015, n. 83 ed alle nuove Specifiche Tecniche del 16 aprile 2014.
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014 Giorgio Galbiati
Gli effetti delle novità in tema di processo civile telematico (DL 90/2014) sulla figura dell'avvocato domiciliatario ed i riflessi sulla determinazione dei compensi ex DM 55/2014
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
Vademecum Pratico - Il confronto tra PCT, PAT e PTTEdoardo Ferraro
L'ultima guida del Movimento Forense in tema di Giustizia Telematica: il Vademecum sulle differenze tra PCT, PAT e PTT, al fine di spiegare in modo agevole (e con i riferimenti normativi) gli aspetti in cui le tre procedure differiscono l'una dall'altra.
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PECFrancesco Minazzi
In un'esposizione meramente sintetica e schematica, viene riassunta la normativa essenziale inerente il deposito telematico degli atti processuali e la disciplina delle notifiche in proprio via PEC ex lege 53 del 1994, aggiornata alle novità del DL 27 giugno 2015, n. 83 ed alle nuove Specifiche Tecniche del 16 aprile 2014.
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014 Giorgio Galbiati
Gli effetti delle novità in tema di processo civile telematico (DL 90/2014) sulla figura dell'avvocato domiciliatario ed i riflessi sulla determinazione dei compensi ex DM 55/2014
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
RICORSO COLLETTIVO PER L’ADEGUAMENTO DELL’AMMONTARE DELLE PENSIONI A QUELLO DEGLI STIPENDI
Possono aderire i dipendenti pubblici in pensione.
Sono aperte le adesioni al ricorso collettivo per l’adeguamento delle pensioni ai miglioramenti economici degli stipendi, con gli arretrati ed anche per gli aumenti futuri.
I pensionati percepiscono pensioni più basse rispetto al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità.
Questa differenza è irragionevole ed ingiusta (Sent. 53/2018 Corte Conti Puglia).
Lo scostamento tra il trattamento stipendiale ed il minor trattamento pensionistico è irragionevole e la mancata commisurazione delle pensioni agli stipendi impone l’esigenza di un immediato adeguamento delle prime che permanga anche in relazione ad ulteriori aumenti futuri dei secondi, in corretta applicazione del principio costituzionale di proporzionalità ed adeguatezza della pensione, da garantire non soltanto con riferimento al momento del collocamento a riposo ma anche in prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta.
Noi depositiamo ricorsi collettivi per ottenere la commisurazione economica delle pensioni agli stipendi.
Le slides del convegno del 21 aprile 2017 tenutosi a San Donà di Piave sulle Notifiche a mezzo PEC, organizzato dalla Camera Avvocati di San Donà di Piave e dal coordinamento delle sezioni del Triveneto del Movimento Forense
Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.Francesco Tregnaghi
Slides del convegno tenuto nel quadro del "Progetto di Formazione sul Processo Telematico" dell'Ordine degli Avvocati di Verona il 7.2.2014
Doverosa avvertenza. Molte spiegazioni e dettagli sono destinati al commento delle stesse, e quindi non tutto è speigato nelle slides
MA TULO SAI CHI LO PAGA IL
GRATUITO PATROCINIO??
Non lo sapete? Senza accesso alla difesa non esiste giustizia, ma questa difesa qualcuno deve pur
garantirla.
La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocatiEdoardo Ferraro
Una guida con formulario esemplificativo per aiutare gli avvocati che vogliano utilizzare la normativa che consente di autenticare gli atti relativi ai processi telematici ed alle notifiche a mezzo PEC.
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo TelematicoEdoardo Ferraro
Le slides della prima parte del convegno organizzato dal Movimento Forense Padova il 7 aprile 2017 in tema di Processo Amministrativo Telematico e Processo Tributario Telematico
Vademecum sule notifiche di atti giudiziari a mezzo PEC (posta elettronica certificata): riprende precedenti lavori del curatore, aggiornandoli alle recenti normative in tema di poteri e modalità di autentica degli avvocati.
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
RICORSO COLLETTIVO PER L’ADEGUAMENTO DELL’AMMONTARE DELLE PENSIONI A QUELLO DEGLI STIPENDI
Possono aderire i dipendenti pubblici in pensione.
Sono aperte le adesioni al ricorso collettivo per l’adeguamento delle pensioni ai miglioramenti economici degli stipendi, con gli arretrati ed anche per gli aumenti futuri.
I pensionati percepiscono pensioni più basse rispetto al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità.
Questa differenza è irragionevole ed ingiusta (Sent. 53/2018 Corte Conti Puglia).
Lo scostamento tra il trattamento stipendiale ed il minor trattamento pensionistico è irragionevole e la mancata commisurazione delle pensioni agli stipendi impone l’esigenza di un immediato adeguamento delle prime che permanga anche in relazione ad ulteriori aumenti futuri dei secondi, in corretta applicazione del principio costituzionale di proporzionalità ed adeguatezza della pensione, da garantire non soltanto con riferimento al momento del collocamento a riposo ma anche in prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta.
Noi depositiamo ricorsi collettivi per ottenere la commisurazione economica delle pensioni agli stipendi.
Le slides del convegno del 21 aprile 2017 tenutosi a San Donà di Piave sulle Notifiche a mezzo PEC, organizzato dalla Camera Avvocati di San Donà di Piave e dal coordinamento delle sezioni del Triveneto del Movimento Forense
Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.Francesco Tregnaghi
Slides del convegno tenuto nel quadro del "Progetto di Formazione sul Processo Telematico" dell'Ordine degli Avvocati di Verona il 7.2.2014
Doverosa avvertenza. Molte spiegazioni e dettagli sono destinati al commento delle stesse, e quindi non tutto è speigato nelle slides
MA TULO SAI CHI LO PAGA IL
GRATUITO PATROCINIO??
Non lo sapete? Senza accesso alla difesa non esiste giustizia, ma questa difesa qualcuno deve pur
garantirla.
La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocatiEdoardo Ferraro
Una guida con formulario esemplificativo per aiutare gli avvocati che vogliano utilizzare la normativa che consente di autenticare gli atti relativi ai processi telematici ed alle notifiche a mezzo PEC.
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo TelematicoEdoardo Ferraro
Le slides della prima parte del convegno organizzato dal Movimento Forense Padova il 7 aprile 2017 in tema di Processo Amministrativo Telematico e Processo Tributario Telematico
Vademecum sule notifiche di atti giudiziari a mezzo PEC (posta elettronica certificata): riprende precedenti lavori del curatore, aggiornandoli alle recenti normative in tema di poteri e modalità di autentica degli avvocati.
DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SENTENZA C.M..pdffrancoarpa
Comune di Oria contumace nel processo di primo grado viene condannato a risarcire una signora, vittima di rovinosa caduta in piazza, con complessivi circa 37mila euro, decide di ricorrere in Appello.
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...FocusLegale
Ordinanza n. 27442/18 del 30/10/2018 della Cassazione Civile, 3 sez.: applicazione delle norme antiusura sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori convenzionali. Nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali
moratori che, alla data della stipula, eccedono il tasso soglia di cui all'art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali
Imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto di richiesta di archiviazione: le Sezioni Unite (sent. 40984/18) nel ribadire che si tratta di atto abnorme, specificano che anche l'indagato può proporre ricorso per Cassazione.
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2AFerdinando Alberti
Sentenza del TAR Lazio che dichiara inammissibile il ricorso dei soci di LGH contro la Delibera di ANAC del febbraio 2018 sulla illegittimità dell'operazione di vendita di LGH ad A2A
RICORSO COLLETTIVO “SBLOCCA PENSIONI” per richiedere la integrale perequazione della pensione per il triennio 2019 – 2021, con arretrati a decorrere dal mese di gennaio 2019 sino alla definizione della causa e comunque per l’intero triennio
Per il triennio 2019 – 2021 la perequazione delle pensioni Inps è stata di nuovo bloccata. Le pensioni superiori ad € 1.539,03 lordi mensili non si rivalutano più al 100% degli indici Istat. Il blocco comporta la perdita di € 95,00 al mese per i prossimi tre anni (con punte di € 580,00 al mese in meno per le pensioni più alte). Questo blocco è più penalizzante del precedente. AGC organizza un nuovo ricorso collettivo denominato “Sblocca Pensioni” al quale è possibile aderire per richiedere che le pensioni dei ricorrenti vengano rivalutate integralmente. Possono aderire sia pensionati provenienti dal comparto pubblico che dal settore privato.
Il Processo Penale Telematico dal 15 dicembre 2014. Quale sarà il reale impatto?Francesco Paolo Micozzi
Il 15 dicembre 2014 diventeranno obbligatorie le notifiche telematiche nel processo penale. Qual è la portata "innovatrice" delle norme e qual è l'ambito applicativo? In realtà è molto meno rivoluzionario di quanto possa apparire...
Con il PPT (o processo penale telematico) avremo delle novità in tema di notifiche nel processo penale a partire dal 15 dicembre 2014. Quale la reale portata innovativa?
14765 condomino e litisconsorzio necessarioFocusLegale
Condominio - Il giudice, nell'esercizio del suo potere-dovere di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione esclusivamente le DOMANDE proposte dalle parti e non anche le eventuali eccezioni, ancorchè riconvenzionali.
L'ECCEZIONE di usucapione sollevata, su un bene comune, dal condomino, in quanto implicante un mero accertamento da svolgersi "incidenter tantum" destinato ad esplicare efficacia soltanto tra le parti nel processo, non comporta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini (c.d. litisconsorzio necessario).
La suddetta eccezione di usucapione, avendo come unica finalità quella di far respingere la pretesa di controparte, opera nel giudizio tra i soggetti originariamente coinvolti nel processo, senza estendersi in pregiudizio dei diritti degli altri condomini.
Diversamente, tale integrazione del contraddittorio si renderebbe necessaria nell'ipotesi di domanda riconvenzionale tesa all'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà sulla parte comune (Cass. Civ., sent. n. 14765 dell'11.06.2012, dep. il 3.09.2012)
Similar to Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018 (19)
Le slide del quarto e ultimo incontro del ciclo di "pillole" in tema di previdenza e assistenza forense, studiato dal Dip. Nazionale Previdenza Forense e co-organizzato con la sezione di MF Padova - con patrocinio del COA di Padova e di Cassa Forense.
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In queste slide si affronta il tema della nuova assistenza forense.
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Si parte con la contribuzione.
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Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018
1.
2.
3. P R E M E S S A
Come per gli anni precedenti, nel predisporre il presente Compendio, si è deciso di
affrontare la ricerca giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di ricerca e,
eventualmente, di elaborazione di “massime non ufficiali”, studiando le più importanti
decisioni delle corti di merito e della Cassazione, cercando di concentrare l’attenzione
sugli elementi considerati più importanti dei diversi provvedimenti.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare
l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
Qui di seguito sono indicati i siti internet in cui sono pubblicati i provvedimenti massimati
o i commenti, nel caso si volesse leggere il testo integrale delle decisioni:
www.dirittoegiustizia.it
www.processociviletelematico.it
www.altalex.it
www.italgiure.giustizia.it
Sperando di fare cosa utile.
Edoardo Ferraro
Alberto Vigani
Antonio Zago
Maela Coccato
Avvocati a Nord Est
Associazione Art. 24 Cost. MF Triveneto
Edoardo Ferraro - Alberto Vigani - Antonio Zago - Maela Coccato
3
4. Avvocati a Nord Est
Associazione Art. 24 Cost. MF Triveneto
Edoardo Ferraro - Alberto Vigani - Antonio Zago - Maela Coccato
4
5. S O M M A R I O
1. Giudice di Pace di Brescia
sentenza n. 1848/17; depositata 24 novembre 2017
Nulla la notifica via PEC se manca l’indicazione “ai sensi della legge n. 53 del 1994”
Pag. 11
2. Corte di Cassazione, sez. III Penale
sentenza n. 54141/17; depositata il 1° dicembre 2017
La casella PEC piena è una “svista” inscusabile dell’avvocato
Pag. 11
3. Corte di Cassazione, sez. III Civile
ordinanza interlocutoria n. 30622/17; depositata il 20 dicembre 2017
Il ricorso è improcedibile se il ricorrente non attesta la conformità all’originale della
relata di notifica telematica della sentenza impugnata
Pag. 11
4. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3
ordinanza n. 30745/17; depositata il 21 dicembre 2017
Il ricorso è improcedibile se il ricorrente non attesta la conformità all’originale della
relata di notifica telematica della sentenza impugnata
Pag. 12
5. Corte di Cassazione, sez. VI Civile
ordinanza n. 30766/17; depositata il 22 dicembre 2017
La notifica a mezzo PEC effettuata dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza è tardiva
Pag. 12
6. Corte di Cassazione, sez. Lavoro
sentenza n. 1393/18; depositata il 19 gennaio 2018
Non si può concedere la rimessione in termini se i problemi tecnici della PEC non
sono dimostrati
Pag. 13
7. Corte di Cassazione, sez. Lavoro
sentenza n. 1647/18; depositata il 23 gennaio 2018
La mancata ricezione della PEC per problemi della casella postale è imputabile
all’avvocato
Pag. 13
Avvocati a Nord Est
Associazione Art. 24 Cost. MF Triveneto
Edoardo Ferraro - Alberto Vigani - Antonio Zago - Maela Coccato
5
6. 8. Corte di Cassazione, sez. VI-1 Civile
ordinanza n. 3446, depositata il 13 febbraio 2018
Improcedibilità del ricorso per cassazione in caso di mancata attestazione della
notifica della sentenza impugnata
Pag. 14
9. Tribunale di Enna
ordinanza pronunciata fuori udienza; 15 gennaio 2018
La generazione della ricevuta di avvenuta consegna comporta il perfezionamento del
deposito telematico, con conseguente remissione in termini in caso di errore fatale e
mancata accettazione della cancelleria
Pag. 14
10. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1
ordinanza n. 5080/18; depositata il 5 marzo 2018
Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento: a cura della cancelleria e (solo)
a mezzo PEC
Pag. 15
11. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L
ordinanza n. 7079/18; depositata il 21 marzo 2018
La notifica a mezzo PEC effettuata dopo le ore 21.00 dell’ultimo giorno disponibile è
tardiva
Pag. 15
12. Tribunale di Milano, sez. V Civile
sentenza n. 3732; 3 aprile 2018
L’attestazione di conformità dell’avvocato non è necessaria se si notifica il duplicato
del decreto ingiuntivo opposto
Pag. 16
13. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1
ordinanza n. 9345/18; depositata il 16 aprile 2018
Deposito telematico della sentenza e attività di pubblicazione del cancelliere
Pag. 17
14. Corte di Cassazione, sez. I Civile
ordinanza n. 9368/18; depositata il 16 aprile 2018
Notifica telematica: la ricevuta di avvenuta consegna dimostra che il messaggio è
pervenuto
Pag. 17
Avvocati a Nord Est
Associazione Art. 24 Cost. MF Triveneto
Edoardo Ferraro - Alberto Vigani - Antonio Zago - Maela Coccato
6
7. 15. Corte di Cassazione, sez. Unite Civili
sentenza n. 10266/18; depositata il 27 aprile 2018
Equivalenza delle firme digitali PAdES e CadES
Pag. 17
16. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3
ordinanza n. 10941/18; depositata l’8 maggio 2018
Ricorso per cassazione: l’Avvocato dell’appello può redigere l’attestazione di
conformità
Pag. 18
17. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1
ordinanza n. 11574/18; depositata l’11 maggio 2018
Atto di appello notificato all’Avvocatura dello Stato all’indirizzo elettronico
“sbagliato” e nullità del gravame
Pag. 19
18. Corte di Cassazione, sez. Lavoro
sentenza n. 12451/18; depositata il 21 maggio 2018
La notifica PEC è valida anche se il messaggio non viene ricevuto perché la casella è
piena
Pag. 20
19. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L
ordinanza n. 13220/18; depositata il 25 maggio 2018
Rimessione in termini per il ritardo “anomalo” nella generazione dell’attestazione di
ricevuta del ricorso
Pag. 20
20. Corte di Cassazione, sez. Lavoro
sentenza n. 13475/18; depositata il 29 maggio 2018
La comunicazione a mezzo PEC della sentenza di appello è valida per la decorrenza
del termine per il ricorso in Cassazione se è allegato il testo integrale
Pag. 21
21. Corte di Cassazione, sez. II Civile
ordinanza n. 14369/18; depositata il 5 giugno 2018
L’attestazione di conformità della copia informatica senza indicazione del nome del
file non è nulla ma semplicemente irregolare
Pag. 22
Avvocati a Nord Est
Associazione Art. 24 Cost. MF Triveneto
Edoardo Ferraro - Alberto Vigani - Antonio Zago - Maela Coccato
7
8. 22. Corte di Cassazione, sez. I Civile
ordinanza n. 14675/18; depositata il 6 giugno 2018
L’avvocato può controllare la casella PEC tramite un altro dispositivo e, pertanto,
l’allegazione di un mero guasto al PC non è ipotesi di caso fortuito tale da elidere la
presunzione di conoscenza della ricezione del messaggio
Pag. 22
23. Corte di Cassazione, sez. III Civile
ordinanza n. 15200/18; depositata il 12 giugno 2018
Notifica dell’atto di citazione e “regole” telematiche: ammissibile la notifica dell’atto
scansionato e raggiungimento dello scopo
Pag. 23
24. Corte di Cassazione, sez. I Civile
ordinanza n. 16365/18; depositata il 21 giugno 2018
Spetta all’imprenditore l’onere di controllare la PEC comunicata al registro delle
imprese
Pag. 24
25. Corte di Cassazione, sez. III Civile
sentenza n. 17020/18; depositata il 28 giugno 2018
Improcedibilità del ricorso per cassazione e deposito di copie autentiche
Pag. 24
26. Corte di Cassazione, sez. Unite Civili
sentenza n. 19526/18; depositata il 23 luglio 2018
Il domicilio digitale dell’avvocato e la notifica delle decisioni disciplinari del CNF
Pag. 25
27. Tribunale di Nocera Inferiore
decreto, 25 luglio 2018
L’atto di riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza è endoprocedimentale
e sconta l’obbligo del deposito telematico
Pag. 25
28. Corte d’Appello di Bari, sez. I Civile
sentenza n. 1264/18; depositata il 13 luglio 2018
Tempestiva la notifica telematica spedita entro le ore 24.00
Pag. 25
29. Corte di Cassazione, sez. I Civile
ordinanza n. 20947/18; depositata il 22 agosto 2018
L’oggetto della ricevuta telematica consente di comprendere la finalità della notifica
Pag. 26
Avvocati a Nord Est
Associazione Art. 24 Cost. MF Triveneto
Edoardo Ferraro - Alberto Vigani - Antonio Zago - Maela Coccato
8
9. 30. Corte di Cassazione, sez. III Civile
ordinanza n. 21406/18; depositata il 30 agosto 2018
L’attestazione di conformità quando l’avvocato in sede di legittimità è diverso dal
domiciliatario nei giudizi di merito
Pag. 27
31. Corte di Cassazione, sez. Unite Civili
sentenza n. 22438/18; depositata il 24 settembre 2018
Le Sezioni Unite rivedono la sanzione dell’improcedibilità nell’ipotesi di deposito
della copia informe di un ricorso nativo digitale
Pag. 28
32. Corte di Cassazione, sez. Unite Civili
sentenza n. 23620/18; depositata il 28 settembre 2018
La notifica a mezzo PEC e l’obbligo del difensore di comunicare il proprio indirizzo
all’Ordine di appartenenza
Pag. 29
33. Corte di Cassazione, sez. III Civile
sentenza n. 25172/18; depositata l’11 ottobre 2018
La Cassazione ammette il deposito disgiunto dell’attestazione di conformità
Pag. 30
34. Corte di Cassazione, sez. I Civile
ordinanza n. 26638/18; depositata il 22 ottobre 2018
Il fallimento e la validità della notificazione a mezzo PEC
Pag. 30
35. Corte di Cassazione, sez. I Civile
sentenza n. 29748/18; depositata il 19 novembre 2018
La comunicazione a mezzo PEC della sentenza di fallimento e il termine per ricorrere
in Cassazione
Pag. 31
36. Corte di Cassazione, sez. III Civile
sentenza n. 30179/18; depositata il 22 novembre 2018
Ricorso per cassazione improcedibile se iscritto a ruolo con copia cartacea priva
dell’attestazione di conformità
Pag. 31
37. Corte di Cassazione, sez. II Civile
sentenza n. 30927/18; depositata il 29 novembre 2018
La firma in formato CAdES non è l’unica ad offrire garanzie di autenticità
Pag. 31
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10. 38. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3
ordinanza n. 31698/18; depositata il 7 dicembre 2018
Attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa dell’avvocato: ricorso
improcedibile
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GLI AUTORI
Edoardo Ferraro
Alberto Vigani
Pag. 34
Antonio Zago
Maela Coccato
Pag. 35
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11. 1. Giudice di Pace di Brescia
sentenza n. 1848/17; depositata 24 novembre 2017
Nulla la notifica via PEC se manca l’indicazione “ai sensi della legge n. 53 del 1994”
La nullità delle notificazioni e la sua rilevabilità d’ufficio sono espressamente previste
dall’art. 11, legge n. 53/1994 in tutti quei casi in cui manchino i requisiti soggettivi e
oggettivi ivi previsti.
Ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4, l. n. 53/1994 (introdotto dall’art. 16-quater d.l. n.
179/2012), «Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione “notificazione ai sensi della
legge n. 53 del 1994”».
*** *** ***
2. Corte di Cassazione, sez. III Penale
sentenza n. 54141/17; depositata il 1° dicembre 2017
La casella PEC piena è responsabilità inescusabile dell’avvocato
La comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16,
comma 6, d.l. n. 179/2012, è regolarmente effettuata laddove la mancata consegna del
messaggio di PEC sia imputabile al destinatario, ovvero quando il destinatario medesimo
non si doti dei necessari strumenti informatici, oppure non ne verifichi l’efficienza.
*** *** ***
3. Corte di Cassazione, sez. III Civile
ordinanza interlocutoria n. 30622/17; depositata il 20 dicembre 2017
Il ricorso è improcedibile se il ricorrente non attesta la conformità all’originale della
relata di notifica telematica della sentenza impugnata
In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia
stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis l. n. 53/1994, per soddisfare
l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione sancito, a pena di
improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, comma 2, c.p.c. il difensore del ricorrente,
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12. destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta
elettronica certificata pervenutagli e della relazione di notificazione redatta dal mittente
ex art. 3-bis, comma 5, l. n. 53 cit., attestare con propria sottoscrizione autografa la
conformità agli originali delle copie analoghe formate e depositare queste ultime presso
la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica.
*** *** ***
4. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3
ordinanza n. 30745/17; depositata il 21 dicembre 2017
Il ricorso è improcedibile se il ricorrente non attesta la conformità all’originale della
relata di notifica telematica della sentenza impugnata
Il mero deposito presso la Cancelleria della Corte, da parte del difensore del ricorrente,
della copia della sentenza di appello, in forma cartacea, unitamente alla copia analogica
del messaggio di posta elettronica ricevuto, della relata di notifica, della ricevuta di
consegna e della attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale dal mittente,
non attribuiscono al provvedimento giudiziale ed ai documenti indicati il valore di copie
equivalenti all'originale, espressamente richiesto dall'art. 369 c.p.c., ove manchi
l’attestazione di conformità del ricorrente.
Né può soccorrere, come adempimento "sostitutivo", il deposito della copia cartacea
della attestazione di conformità che le legge impone di effettuare al mittente che
procede alla notifica telematica dell'atto processuale.
In difetto di tale adempimento il ricorso per cassazione deve essere dichiarato
improcedibile.
*** *** ***
5. Corte di Cassazione, sez. VI Civile
ordinanza n. 30766/17; depositata il 22 dicembre 2017
La notifica a mezzo PEC effettuata dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza è tardiva
La Corte di Cassazione ha fissato il principio di diritto con cui chiarisce quali siano i
termini per considerare tempestiva la notifica telematica con rilascio di ricevuta di
accettazione effettuata dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per
proporre ricorso: "Ai sensi dell'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito
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13. con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità
telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00,
si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo.
È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui
notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore
21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione".
*** *** ***
6. Corte di Cassazione, sez. Lavoro
sentenza n. 1393/18; depositata il 19 gennaio 2018
Non si può concedere la rimessione in termini se i problemi tecnici della PEC non
sono dimostrati
La documentazione di un tecnico privato che attesti genericamente la presenza di
problemi di ricezione della casella PEC non è sufficiente al fine di concedere la rimessione
in termini a causa di problemi informatici relativi alla notificazione della sentenza tramite
PEC.
*** *** ***
7. Corte di Cassazione, sez. Lavoro
sentenza n. 1647/18; depositata il 23 gennaio 2018
La mancata ricezione della PEC per problemi della casella postale è imputabile
all’avvocato
Il fatto che la casella di posta elettronica certificata non sia in grado di accettare il
messaggio è imputabile al destinatario della notificazione, in quanto trattasi di evento
che dipende dallo stato della casella medesima indubbiamente soggetta alla sfera di
controllo dell’avvocato «il quale deve preoccuparsi di scongiurare un tale accadimento».
*** *** ***
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14. 8. Corte di Cassazione, sez. VI-1 Civile
ordinanza n. 3446, depositata il 13 febbraio 2018
Improcedibilità del ricorso per cassazione in caso di mancata attestazione della
notifica della sentenza impugnata
In tema di ricorso per cassazione, a pena di improcedibilità dello stesso, qualora la
notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per
soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il
difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacce
del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di
notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della 1. n. 53 del 1994, attestare
con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie
analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della
Corte.
*** *** ***
9. Tribunale di Enna
ordinanza pronunciata fuori udienza; 15 gennaio 2018
La generazione della ricevuta di avvenuta consegna comporta il perfezionamento del
deposito telematico, con conseguente remissione in termini in caso di errore fatale e
mancata accettazione della cancelleria
Rilevato che l’art. 16 bis comma 7 d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012 n.
221, e l’art. 13 comma 2 d.m. 21.2.2011 n. 44 prevedono che il deposito telematico si
perfeziona nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna del
messaggio PEC contenente l’atto/documento presentato;
Ritenuto che l’accettazione da parte della cancelleria, lungi dall’essere elemento
integrante della fattispecie di deposito, riguardi piuttosto il mero inserimento dell’atto nel
fascicolo informatico;
Ritenuto che le anomalie relative alla predetta accettazione non possano retroagire al
momento del deposito, non essendo ammissibile che meri errori materiali (irrilevanti
prima dell’avvento del PCT) comportino una conseguenza giuridica particolarmente grave
sul piano dell’esercizio del diritto di difesa, come la decadenza;
Ritenuto che, pertanto, il deposito telematico sia tempestivamente avvenuto il 13.9.2017,
come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna prodotta in atti, sicché non sussiste
alcuna decadenza che giustifichi la chiesta remissione in termini;
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15. Ritenuto peraltro che occorra inserire nel fascicolo telematico la memoria ex art. 183
comma 2 c.p.c, inserimento di fatto non avvenuto per “errore fatale”, per cui va
assegnato alla parte attrice un termine al fine di provvedervi mediante nuovo invio
telematico;
Ritenuto che, nel rispetto del principio del contraddittorio , vada assegnato al convenuto
un ulteriore termine al fine di poter articolare prove contrarie rispetto a quelle
eventualmente richieste da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
P.Q.M.
assegna a parte attrice un termine di trenta giorni dal 19.2.2018 (compreso) per
depositare nel fascicolo telematico la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., nonché, a
parte convenuta, un termine di ulteriori giorni venti per formulare eventuali richieste di
prova contraria.
*** *** ***
10. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1
ordinanza n. 5080/18; depositata il 5 marzo 2018
Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento: a cura della cancelleria e (solo)
a mezzo PEC
In tema di fallimento, l'art. 15, comma 3, l. fall., stabilisce che il ricorso per la
dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati,
a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.
*** *** ***
11. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L
ordinanza n. 7079/18; depositata il 21 marzo 2018
La notifica a mezzo PEC effettuata dopo le ore 21.00 dell’ultimo giorno disponibile è
tardiva
Quando la notifica sia "eseguita dopo le ore 21, la notificazione di considera perfezionata
alle ore 7 del giorno successivo".
Ove la sentenza impugnata sia stata pubblicata in data 16 luglio 2015 il termine di sei
mesi previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. (il ricorso introduttivo del giudizio era stato
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16. depositato il 17 dicembre 2009) scade il 18 gennaio 2016 (il 16 ed il 17 cadevano di
sabato e di domenica) sicché la notifica a mezzo PEC eseguita dopo le ore 21,00 del 18
gennaio 2016 - in particolare alle ore 22,29 - e perfezionatasi quindi alle ore 7,00 del
giorno 19 gennaio 2016 è tardiva.
Ciò in quanto "Ai sensi dell'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità
telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00,
si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non
tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio
della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per
l'impugnazione" (Cass. 29 dicembre 2017, nn. 31209, 31208, 31207, alle cui motivazioni si
rimanda).
*** *** ***
12. Tribunale di Milano, sez. V Civile
sentenza n. 3732; 3 aprile 2018
L’attestazione di conformità dell’avvocato non è necessaria se si notifica il duplicato
del decreto ingiuntivo opposto
In caso di notifica a mezzo PEC del duplicato informatico di un decreto ingiuntivo, la
stessa non è affetta da nullità in caso di assenza dell’attestazione di conformità da parte
dell’avvocato notificante, in quanto l’atto notificato è un originale.
È appena il caso di rilevare come per il documento informatico in realtà non esista un
solo originale, poiché si tratta di documento unico per la sua logica interna e non per la
unicità del supporto: si parla per questo di duplicato, perché il documento resta la stessa
sequenza di bit sia quando viene scritto che quando viene copiato, trasmesso ecc. In tal
senso ciò che è stato notificato è la stessa sequenza logica che il giudice ha composto e
sottoscritto digitalmente, il che non va all'evidenza autenticato.
In altre parole la garanzia non è la assunzione di responsabilità del difensore - che
comunque esiste già per la sola trasmissione - bensì la firma digitale del giudice
riscontrata in udienza innanzi alla parte quando è stata trasmessa la RdAC della notifica.
*** *** ***
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17. 13. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1
ordinanza n. 9345/18; depositata il 16 aprile 2018
Deposito telematico della sentenza e attività di pubblicazione del cancelliere
In tema di deposito telematico della sentenza è indispensabile l’intervento del cancelliere,
in quanto «il congegno del deposito telematico della sentenza non esclude il rilievo della
successiva pubblicazione di essa ad opera del cancelliere, ai sensi dell’art. 133 c.p.c.».
*** *** ***
14. Corte di Cassazione, sez. I Civile
ordinanza n. 9368/18; depositata il 16 aprile 2018
Notifica telematica: la ricevuta di avvenuta consegna dimostra che il messaggio è
pervenuto
La ricevuta di avvenuta consegna è idonea a dimostrare, fino a prova contraria, che il
messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.
*** *** ***
15. Corte di Cassazione, sez. Unite Civili
sentenza n. 10266/18; depositata il 27 aprile 2018
Equivalenza delle firme digitali PAdES e CAdES
Secondo il diritto dell'UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic
Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF
(Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, sono equivalenti e devono
essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna. In altri
termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'UE, sono stati
adottati degli standards europei mediante il cd. regolamento eIDAS (electronic
IDentification, Authentication and trust Services, ovverosia il Reg. UE, n. 910/2014, cit.) e
la consequenziale decisione esecutiva (Comm. UE, 2015/1506, cit.), che impongono agli
Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards tra i
quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES (Cons. Stato, Sez. 3, 27/11/2017, n.
5504).
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18. Passando alla realtà nazionale, secondo i documenti ufficiali dell'Agenzia per l'Italia
Digitale (Presidenza del Consiglio dei Ministri), la firma digitale è il risultato di una
procedura informatica - detta validazione - che garantisce l'autenticità e l'integrità di
documenti informatici. Essa conferisce al documento informatico le peculiari
caratteristiche di:
a) autenticità (perché garantisce l'identità digitale del sottoscrittore del documento);
b) integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la
sottoscrizione);
c) non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento).
La stessa Agenzia precisa che la firma digitale in formato CAdES, dà luogo un file con
estensione finale <*.p7m> e può essere apposta a qualsiasi tipo di file, ma per
visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione è necessario utilizzare
un'applicazione specifica. Invece, la firma digitale in formato PAdES, più nota come «firma
PDF», è un file con normale estensione <*.pdf>, leggibile con i comuni readers disponibili
per questo formato; inoltre prevede diverse modalità per l'apposizione della firma, a
seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste
ed eventuali ulteriori informazioni, il che rende sì il documento più facilmente fruibile, ma
consente di firmare solo documenti di tipo PDF.
Dunque, anche l'Agenzia certifica la piena equivalenza, riconosciuta a livello europeo,
delle firme digitali nei formati CAdES e PAdES.
*** *** ***
16. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3
ordinanza n. 10941/18; depositata l’8 maggio
Ricorso per cassazione: l’Avvocato dell’appello può redigere l’attestazione di
conformità
Il potere di certificare la conformità della stampa cartacea all'originale digitale va
ravvisato in capo al difensore che è munito di procura alle liti al momento in cui
l'attestazione viene redatta.
In particolare, occorre distinguere a seconda che il difensore sia munito di procura
generale o speciale. Nel primo caso lo ius postulandi viene meno solamente per effetto
di espressa revoca del mandato difensivo. Nel secondo caso, ai sensi dell'art. 83, ultimo
comma, cod. proc. civ., la procura speciale si presume conferita soltanto per un
determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa,
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19. sicché i poteri rappresentativi del difensore si esauriscono nel momento in cui viene
introdotto il grado successivo di giudizio con l'assistenza legale di un diverso avvocato.
Consegue che, nell'uno quanto nell'altro caso, il difensore che ha assistito la parte nel
grado di giudizio appena conclusosi, conserva il potere di estrarre copie analogiche dagli
originali digitali presenti negli nei registri telematici di cancelleria, giacché, pure
nell'ipotesi più restrittiva (cioè che egli sia munito di una procura speciale valevole solo
per quel grado di giudizio) egli conserva la rappresentanza processuale della parte (ad
esempio, anche ai fini dell'eventuale notificazione dell'impugnazione proposta da
controparte) fintanto che il cliente non conferisca, per il grado successivo, il mandato alle
liti ad altro difensore.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto: "In tema di ricorso per cassazione, ai
fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo
comma, n. 2, cod. proc. civ., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in
formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la
Corte di Cassazione (fintantoché innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile
telematico) può essere redatta, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della legge n.
53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui
poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso
fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente
non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore".
*** *** ***
17. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1
ordinanza n. 11574/18; depositata l’11 maggio 2018
Atto di appello notificato all’Avvocatura dello Stato all’indirizzo elettronico
“sbagliato” e nullità del gravame
L’interessato può liberamente accedere agli elenchi disponibili presso il Ministero della
Giustizia per conoscere l’indirizzo PEC presso il quale deve effettuare la notificazione
dell’atto di appello all’Avvocatura di Stato. Per questo motivo non può essere declassata
«a mera irregolarità la trasmissione dell’atto ad un indirizzo diverso da quello risultante
dal Reginde».
*** *** ***
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20. 18. Corte di Cassazione, sez. Lavoro
sentenza n. 12451/18; depositata il 21 maggio 2018
La notifica PEC è valida anche se il messaggio non viene ricevuto perché la casella è
piena
L’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/12, convertito in l. n. 221/12, stabilisce: “Le notificazioni
e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un
indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o
comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in
cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del
messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”.
Ciò dato, la comunicazione deve aversi per notificata allorquando la mancata consegna
dipenda da cause imputabili al destinatario, come nel caso in cui, per mancata diligenza
di questi, la casella risulti piena per prolungata (e dunque colpevole) assenza di lettura
della posta elettronica.
In materia questa Corte si è già pronunciata, affermando che il titolare dell’account di
posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della
propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di
misure anti-intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi
compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta
indesiderata” (Cass. n. 13917/16, Cass. n. 31/2017).
*** *** ***
19. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L
ordinanza n. 13220/18; depositata il 25 maggio 2018
Rimessione in termini per il ritardo “anomalo” nella generazione dell’attestazione di
ricevuta del ricorso
La Corte di legittimità risolve la questione relativa all’omesso esame dell’istanza di
rimessione in termine motivata dal ricorrente in ragione all’anomalo ritardo nell’invio
della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica del
Ministero della Giustizia.
Nella specie, la Corte d’appello aveva omesso del tutto di pronunciarsi sull'istanza di
rimessione in termini, specificamente formulata in relazione all'anomalo ritardo nell'invio
della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica del
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21. Ministero della Giustizia (intervenuto a distanza di circa dodici ore dalla ricevuta di
accettazione inviata dal gestore di posta elettronica del mittente, invece che
nell'immediato, come di consueto).
L'istanza di rimessione in termini riveste nel caso prospettato evidente potenzialità
decisoria, nei sensi di cui ai precedenti di questa Corte, atteso l'esito del giudizio,
conclusosi, per l'appunto, con la declaratoria di inammissibilità del deposito telematico
dell'impugnazione in virtù della rilevazione della data della ricevuta di avvenuta consegna,
senza che la Corte abbia esaminato - ed invero neppure menzionato - l'istanza in
questione.
*** *** ***
20. Corte di Cassazione, sez. Lavoro
sentenza n. 13475/18; depositata il 29 maggio 2018
La comunicazione a mezzo PEC della sentenza di appello è valida per la decorrenza
del termine per il ricorso in Cassazione se è allegato il testo integrale
il ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il procedimento di reclamo ai
sensi dell’art. 1 comma 62 della legge 28 giugno 2012 n. 92 (Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) deve essere proposto a
pena di decadenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, ovvero dalla
notificazione della stessa se anteriore.
La comunicazione via PEC a cura della cancelleria fa decorrere il termine ove risulti
dimostrato che vi era allegato il testo integrale della sentenza.
A tal fine, infatti, non è sufficiente il mero avviso del deposito della sentenza atteso che la
parte deve essere posta in grado di conoscere, sin dal momento della comunicazione, le
ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporne
eventualmente l’impugnazione (cfr. in termini Cass. 23/08/2016 n. 17251; Cass.
16/05/2016 n. 10017).
Diversamente, il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine previsto dall’art.
327 cod. proc. civ..
*** *** ***
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22. 21. Corte di Cassazione, sez. II Civile
ordinanza n. 14369/18; depositata il 5 giugno 2018
L’attestazione di conformità della copia informatica senza indicazione del nome del
file non è nulla ma semplicemente irregolare
Va disattesa l’eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi
dell’articolo 380 bis 1 c.p.c., relativamente alla nullità della notificazione del controricorso
in relazione all’articolo 11 l. 53/1994, per la violazione dell’articolo 19 ter, primo comma,
delle Specifiche tecniche del PCT del 16.4.14, là dove tale disposizione prevede che
l’attestazione di conformità di una copia informatica contenga, tra l’altro, il nome del
relativo file; la mancata indicazione del nome del file costituisce, infatti, una irregolarità
non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell’articolo 11 l. 53/1994
e, in ogni caso, qualunque nullità della notifica del controricorso risulta sanata dal
raggiungimento dello scopo, a mente dell’articolo 156, terzo comma, c.p.c., avendo il
ricorrente replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso medesimo.
*** *** ***
22. Corte di Cassazione, sez. I Civile
ordinanza n. 14675/18; depositata il 6 giugno 2018
L’avvocato può controllare la casella PEC tramite un altro dispositivo e, pertanto,
l’allegazione di un mero guasto al PC non è ipotesi di caso fortuito tale da elidere la
presunzione di conoscenza della ricezione del messaggio
Una volta che il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio
nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le
dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., una presunzione di conoscenza da
parte dello stesso (Cass. 31/10/2017 n. 25819), il quale è responsabile della gestione della
propria utenza e ha l'onere non solo di dotarsi degli strumenti necessari per decodificare
o leggere i messaggi inviatigli, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante
essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario (salva l'allegazione e la prova del
caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e
comunque non imputabili al professionista coinvolto; Cass. 25/9/2017 n. 22320), ma
anche di presidiare la propria casella procedendo alla periodica verifica delle
comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo (Cass. 2/7/2014 n.
15070).
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23. Nel caso di specie non vi è ragione per vanificare la presunzione di conoscenza derivante
dalla ricevuta telematica di accettazione della comunicazione, in quanto il fatto addotto
dal ricorrente (riparazione del computer all’atto della spedizione), oltre a non trovare
alcun suffragio, non costituiva di certo un'ipotesi di caso fortuito, ben potendo essere
ovviato tramite l'utilizzo di un diverso apparecchio informatico.
*** *** ***
23. Corte di Cassazione, sez. III Civile
ordinanza n. 15200/18; depositata il 12 giugno 2018
Notifica dell’atto di citazione e “regole” telematiche: ammissibile la notifica dell’atto
scansionato e raggiungimento dello scopo
La Corte di Cassazione ha rilevato come la notifica via PEC possa avvenire scansionando
l'originale cartaceo come legittimamente poteva procedersi a fare, a mente del regime di
cui alla legge n. 53 del 1994. Ciò in quanto lo stesso art. 19 bis del provvedimento,
invocato dalla ricorrente, chiarisce che si riferisce alla diversa ipotesi in cui "l'atto da
notificarsi sia un documento originale informatico" e si tratta, cioè, del documento nativo
informatico, e non, come nel caso di in esame, di quello nativo analogico - in cui
l'originale è cartaceo - comprensivo della procura, notificato via PEC. In un caso analogo
la procura, in originale cartaceo con relativa autenticazione, è stata complessivamente
scansionata e poi allegata al messaggio PEC, sicché all'originale non si applicano le
norme del processo telematico, ferma la disciplina della PEC.
Venendo quindi alla notifica via PEC, e dunque alle pretese violazioni della legge n.
53/1994, nella versione "ratione temporis" applicabile, deve darsi continuità alla
giurisprudenza che ha concluso nel senso che l'irritualità della notificazione via PEC non
può mai comportare la nullità della stessa se ha comunque prodotto il risultato della
conoscenza dell'atto, e cioè lo scopo della sequenza notificatoria.
La stessa legge del 1994 conferma indirettamente all'art. 11 il principio desumibile
dall'art. 156, terzo comma, c.p.c. poiché stabilisce che la nullità delle notificazioni
telematiche incorre qualora siano violate le relative norme (contenute negli articoli
precedenti) "e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia
dell'atto o sulla data della notifica".
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24. 24. Corte di Cassazione, sez. I Civile
ordinanza n. 16365/18; depositata il 21 giugno 2018
Spetta all’imprenditore l’onere di controllare la PEC comunicata al registro delle
imprese
Costituisce onere di chi eserciti l'attività d'impresa, normativamente obbligato a munirsi
di un indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale
certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone
esperte del ramo. Pertanto, neppure eventuali errori o omissioni informative del
professionista delegato per l'incombente esimerebbero l'imprenditore dall'onere di
vigilanza e controllo, e non potrebbero essere invocati dal destinatario della notifica a
mezzo PEC quale causa di mancata conoscenza della notifica ad esso non imputabile.
*** *** ***
25. Corte di Cassazione, sez. III Civile
sentenza n. 17020/18; depositata il 28 giugno 2018
Improcedibilità del ricorso per cassazione e deposito di copie autentiche
Quando il ricorso per cassazione è proposto, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., avverso la
sentenza di primo grado il cui appello sia stato dichiarato inammissibile, l’art. 369 c.p.c.,
comma 2, n. 2, - a mente del quale unitamente al ricorso per cassazione deve essere
depositata, a copia di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione
impugnata con la relazione di notificazione - deve essere inteso nel senso che il deposito
deve avere ad oggetto non solo copia autentica della sentenza di primo grado, contro
cui si propone il ricorso, ma anche la relata di notificazione o la comunicazione
dell’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla corte d’appello, poiché è da
quest’ultima data, e non dalla pubblicazione (o notificazione) della sentenza di primo
grado, che decorre il termine per l’impugnazione.
Nel caso in cui l’ordinanza sia stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata, il
ricorrente deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica del
messaggio ricevuto, nonché della relazione di notifica, previa attestazione di conformità
di tali documenti analogici all’originale telematico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9,
commi 1 bis e 1 ter.
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25. 26. Corte di Cassazione, sez. Unite Civili
sentenza n. 19526/18; depositata il 23 luglio 2018
Il domicilio digitale dell’avvocato e la notifica delle decisioni disciplinari del CNF
Con l’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun
avvocato ha indicato al proprio ordine di appartenenza, non è più possibile la notifica
della decisione disciplinare presso gli uffici del Consiglio Nazionale Forense, salvo che
l’indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
*** *** ***
27. Tribunale di Nocera Inferiore
decreto, 25 luglio 2018
L’atto di riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza è endoprocedimentale
e sconta l’obbligo del deposito telematico
Sciogliendo la riserva che precede, rilevato che l'atto di riassunzione del giudizio a
seguito di pronuncia di incompetenza da parte del giudice "a quo" è un atto
endoprocedimentale per il quale si applica il disposto dell’art. 16 bis del d.l. n. 179/2012,
che ha sancito l’obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali;
ritenuto che, pertanto, l'eccezione preliminare formulata dal resistente deve essere accolta
in quanto il deposito del ricorso in riassunzione in modo tradizionale da un punto di vista
giuridico è inesistente
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione di M. A. e dichiara estinto il processo.
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28. Corte d’Appello di Bari, sez. I Civile
sentenza n. 1264/18; depositata il 13 luglio 2018
Tempestiva la notifica telematica spedita entro le ore 24.00
Ritiene la Corte d’Appello di Bari che un’impugnazione a mezzo PEC, seppure spedita
oltre le 21, possa e debba essere ritenuta comunque tempestiva in quanto notificata dal
mittente nell’ultimo giorno utile, prima delle ore 24, seppure la spedizione oltre le 21
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26. abbia implicato il perfezionamento per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, nel
senso che dal giorno successivo è iniziato, per il destinatario, il decorso del termine a
difesa; tanto perché il richiamo all’art. 147 c.p.c. è stato previsto nell’art. 16 septies non
quale prescrizione autonoma ma quale regola presupposto della fictio iuris di
perfezionamento differito.
*** *** ***
29. Corte di Cassazione, sez. I Civile
ordinanza n. 20947/18; depositata il 22 agosto 2018
L’oggetto della ricevuta telematica consente di comprendere la finalità della notifica
In tema di notifica a mezzo PEC, è sempre onere della parte provvedere all’apertura delle
comunicazioni di cancelleria che pervengono sull’indirizzo di posta elettronica certificata
ed esaminarne il contenuto.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in
quanto tardivo, proprio per l’inadeguata considerazione prestata dall’avvocato del
ricorrente al controllo della PEC. In essa, era presente infatti la comunicazione di
cancelleria contenente copia della sentenza poi impugnata e idonea a far decorrere il
termine breve per impugnare.
Per la Corte di cassazione, infatti, le parti hanno sempre l’onere del controllo della PEC, in
quanto si tratta di uno strumento in tutto e per tutto paragonabile ai plichi contenenti gli
atti giudiziari che arrivano in studio a mezzo posta o che sono recapitati dall’ufficiale
giudiziario.
Nella descrizione dell’atto vi era, inoltre, l’indicazione: “depositata (pubblicata) sentenza n.
44/2016 (esito Riforma totale)”. Un dato, questo, che testimonia come il destinatario fosse
perfettamente in grado di comprendere la finalità della notifica. Così come le relative
conseguenze.
Alla luce di quanto enunciato, il ricorso in Cassazione notificato oltre il termine di trenta
giorni dalla notificazione della sentenza di appello all’impugnante risulta inammissibile.
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27. 30. Corte di Cassazione, sez. III Civile
ordinanza n. 21406/18; depositata il 30 agosto 2018
L’attestazione di conformità quando l’avvocato in sede di legittimità è diverso dal
domiciliatario nei giudizi di merito
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, dopo aver ribadito il principio di diritto
secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza
impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito
della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del
ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio
di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e
provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità
agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell’art. 9, commi
1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria
della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autentica della
sentenza estratta dal fascicolo informatico», ha poi chiarito che «la necessità di
documentare la notificazione della sentenza impugnata per cassazione con le modalità
anzidette non soffre poi deroga nel caso … in cui il patrocinio della ricorrente in sede di
legittimità sia espletato da un avvocato diverso da quello destinatario della notifica
telematica della pronuncia, siccome difensore costituito o anche soltanto domiciliatario
della parte nel pregresso grado di giudizio. In siffatta ipotesi, grava sul difensore
costituito o domiciliatario, ancorché sia stato revocato o abbia rinunciato al mandato,
l’obbligo non soltanto di informare la parte già rappresentata dell’avvenuta notificazione
della sentenza ma altresì di compiere, in maniera tempestiva, le descritte attività
(estrazione di copie analogiche del messaggio a mezzo PEC e della relazione di notifica
ad esso allegata ed attestazione cartacea di conformità con sottoscrizione autografa) e
consegnare i relativi documenti al nuovo difensore ovvero (qualora non edotto della
nuova nomina) alla parte stessa», obbligo costituente una «declinazione concreta,
adeguata alle specificità della vicenda, del più generale dovere di diligenza professionale
che l’avvocato, sotto pena della relativa responsabilità, deve serbare nei confronti del
proprio cliente, anche se per qualsivoglia ragione sia cessato il mandato».
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28. 31. Corte di Cassazione, sez. Unite Civili
sentenza n. 22438/18; depositata il 24 settembre 2018
Le Sezioni Unite rivedono la sanzione dell’improcedibilità nell’ipotesi di deposito
della copia informe di un ricorso nativo digitale
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica
del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta
elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-
bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne
comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente
(anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal
proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del
2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli.
Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà
onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c.
e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.
Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale
rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza
necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione),
l’asseverazione di conformità all’originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia
analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in
camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà
dichiarato improcedibile.
Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale
depositi il controricorso e disconosca la conformità all’originale della copia analogica
informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino
all’udienza pubblica o all’adunanza di camera di consiglio), depositare l’asseverazione di
legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all’originale
notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
Nell’ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso
nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il
comportamento concludente ex art. 23, comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo
pone in essere - sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l’asseverazione di
cui all’art. 9 della legge n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
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29. 32. Corte di Cassazione, sez. Unite Civili
sentenza n. 23620/18; depositata il 28 settembre 2018
La notifica a mezzo PEC e l’obbligo del difensore di comunicare il proprio indirizzo
all’Ordine di appartenenza
Si sostiene, in primo luogo, che l'indicazione dell'elenco da cui era stato tratto l'indirizzo
di posta elettronica certificata del procuratore della parte, vale a dire l'Albo degli Avvocati
del Foro di Messina, non corrisponderebbe ai "pubblici elenchi" previsti dalla l. 17
dicembre 2012, n. 221, art. 4 e art. 16, comma 12, di conversione del d.l. 18 ottobre 2012,
n. 179. L'obiezione non coglie nel segno.
Il testé richiamato d.l. n. 179 del 2012, all'art. 16 sexies, introdotto dal d.l. 24 giugno
2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, e rubricato "Domicilio
digitale", risulta formulato nei seguenti termini: "Salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c.,
quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano
eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione
con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per
causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata, risultante dagli elenchi di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, nonché
dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia".
Tale norma, dunque, imponendo alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo
p.e.c. risultante dagli elenchi INI PEC di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, ovvero
presso il ReGIndE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della
giustizia, certamente implica un riferimento all'indirizzo di posta elettronica risultante
dagli albi professionali, atteso che, in virtù della prescrizione contenuta nel citato d.lgs. n.
82 del 2005, art. 6 bis, commi 2 bis e 5, al difensore fa capo l'obbligo di comunicare il
proprio indirizzo all'ordine di appartenenza e a quest'ultimo è tenuto a inserirlo sia nel
registro INI PEC, che nel ReGIndE.
Non può omettersi di considerare, inoltre, che l'art. 5 della citata L. n. 53 del 1994
espressamente prevede che ".. l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al
proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.".
Vale bene, del resto, richiamare il principio recentemente enunciato da questa Corte
(Cass., 11 luglio 2017, n. 17048), secondo cui "in materia di notificazioni al difensore, a
seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo p.e.c. che
ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, previsto dal d.l. n.
179 del 2012, art. 16 sexies (conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), come modificato
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30. dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), non è più possibile
procedere - ai sensi del r.d. n. 37 del 1934, art. 82 - alle comunicazioni o alle notificazioni
presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il
destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a
meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta
elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario".
*** *** ***
33. Corte di Cassazione, sez. III Civile
sentenza n. 25172/18; depositata l’11 ottobre 2018
La Cassazione ammette il deposito disgiunto dell’attestazione di conformità
Per evitare la declaratoria di improcedibilità del ricorso in Cassazione, è necessario
rispettare l’onere di deposito della copia autenticata del provvedimento impugnato
unitamente alla relata di notificazione avvenuta tramite PEC.
Nel caso in cui la relata non venga depositata unitamente alla copia analogica - con
attestazione di conformità - della decisione impugnata, è possibile procedere con un
successivo deposito entro il termine breve ex art. 369, comma 1, c.p.c. così da escludere
una violazione dei termini.
*** *** ***
34. Corte di Cassazione, sez. I Civile
ordinanza n. 26638/18; depositata il 22 ottobre 2018
Il fallimento e la validità della notificazione a mezzo PEC
La notifica avvenuta a mezzo PEC della sentenza di fallimento è idonea a far decorrere il
dies a quo del termine per esperire il reclamo.
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31. 35. Corte di Cassazione, sez. I Civile
sentenza n. 29748/18; depositata il 19 novembre 2018
La comunicazione a mezzo PEC della sentenza di fallimento e il termine per ricorrere
in Cassazione
La comunicazione via PEC, al pari della notificazione, eseguita dal cancelliere ai sensi
dell’art. 18, comma 13, l. fall., determina la decorrenza del termine breve per proporre
ricorso per cassazione.
A ciò non osta l’art. 133, comma 2, c.p.c. la quale si pone come norma generale
suscettibile di deroghe da parte di disposizioni speciali.
*** *** ***
36. Corte di Cassazione, sez. III Civile
sentenza n. 30179/18; depositata il 22 novembre 2018
Ricorso per cassazione improcedibile se iscritto a ruolo con copia cartacea priva
dell’attestazione di conformità
In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e
sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del
perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del
messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché
delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di
conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994.
*** *** ***
37. Corte di Cassazione, sez. II Civile
sentenza n. 30927/18; depositata il 29 novembre 2018
La firma in formato CAdES non è l’unica ad offrire garanzie di autenticità
È escluso che le disposizioni vigenti comportino in via esclusiva l’uso della firma digitale
in formato CAdES, laddove, al contrario, il formato PAdES è da ritenersi equivalente ed
ugualmente ammesso dall’ordinamento, sia pure con differente estensione.
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38. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3
ordinanza n. 31698/18; depositata il 7 dicembre 2018
Attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa dell’avvocato: ricorso
improcedibile
Il ricorso in Cassazione è improcedibile laddove nell'attestazione di conformità
all’originale telematico della copia analogica manchi la sottoscrizione autografa del
difensore, non essendo sufficiente che l’atto sia firmato digitalmente.
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33. Edoardo Ferraro - Alberto Vigani - Antonio Zago - Maela Coccato
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34. GLI AUTORI
Edoardo Ferraro
Classe 1977. Avvocato del foro di Padova dal 2008.
Si occupa di diritto civile, commerciale e della privacy. Sin dall’inizio della
propria attività professionale ha approfondito le tematiche relative al
processo telematico ed alla Giustizia Digitale.
È presidente del Movimento Forense Padova e Consigliere dell’Ordine degli
Avvocati di Padova, oltre che componente della Commissione informatica
del proprio COA e dell’Unione Triveneta Avvocati.
È autore di numerosi articoli in tema di giustizia telematica, nonché di
guide e vademecum per i colleghi.
Dal 2013 è co-responsabile nazionale del Dipartimento giustizia telematica
del Movimento Forense.
Dal 2014 svolge attività di relatore in numerosi convegni in tema di
giustizia telematica, diritto alla privacy e nuove tecnologie.
Dal 2015 è delegato del COA Padova alla commissione
#LAB@vvocaturaGiovane, nel dipartimento Tecno-Lab, che si occupa di
nuove tecnologie per l’Avvocatura.
Alberto Vigani
Classe 1967. Avvocato del foro di Venezia dal 1998, svolge anche l’attività
di consulente del lavoro
Si occupa di diritto civile, societario, del lavoro e bancario, anche in
relazione alle problematiche del patrocinio a spese dello Stato.
È presidente della Camera Avvocati di San Donà di Piave e Coordinatore
del Movimento Forense Triveneto. Più volte delegato congressuale, è stato
responsabile della commissione patrocinio a spese dello Stato dell’OUA tra
il 2014 e il 2016.
Dal 2016 è responsabile nazionale dell’Ufficio Legislativo del Movimento
Forense.
Da oltre un decennio svolge attività di relatore in numerosi convegni in
tema di amministrazione di sostegno e patrocinio a spese dello Stato.
È autore di numerosi articoli in tema di patrocinio a spese dello Stato e di
amministrazione di sostegno, nonché di guide, vademecum ed e-book per
i colleghi.
Edoardo Ferraro - Alberto Vigani - Antonio Zago - Maela Coccato
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35. Antonio Zago
Classe 1982. Avvocato del foro di Padova dal 2012.
Si occupa di diritto civile, commerciale e fallimentare. Ha maturato grande
esperienza nelle tematiche relative al processo telematico ed alla Giustizia
Digitale.
È dal 2013 componente del direttivo del Movimento Forense Padova ed è
uno dei più giovani consiglieri dell’Ordine degli Avvocati in Italia, dopo la
sua elezione nel 2015 come consigliere dell’Ordine di Padova.
È componente della Commissione informatica dell’Ordine degli Avvocati di
Padova.
È autore di numerosi articoli in tema di giustizia telematica, ed ha
contribuito alla redazione di numerose guide e vademecum per i colleghi.
Dal 2014 svolge attività di relatore in numerosi convegni in tema di
giustizia telematica, diritto alla privacy e nuove tecnologie.
Svolge attività di consulenza presso aziende e professionisti in ambito di
tutela della privacy e adeguamento alle nuove normative europee e
nazionali.
Maela Coccato
Classe 1978. Avvocato del foro di Venezia dal 2007.
Si occupa di diritto civile e commerciale, offrendo consulenze specifiche nel
settore del diritto delle nuove tecnologie, del diritto della moda e della
tutela della proprietà intellettuale ed industriale.
È vice-presidente del Movimento Forense Venezia e dal 2015 è Consigliere
dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, occupandosi di giustizia telematica .
È componente del Dipartimento Giustizia Telematica del Movimento
Forense. È tra i fondatori dell’associazione Amadir - Alumni Master Diritto
della Rete dell’Università di Padova e del CSTP - Centro Studi Processo
Telematico.
È autrice di numerosi articoli in tema di processo telematicao, nonché di
guide e vademecum per i colleghi.
Dal 2015 è delegata del COA Venezia alla commissione
#LAB@vvocaturaGiovane, nel dipartimento Tecno-Lab, che si occupa di
nuove tecnologie per l’Avvocatura.
Edoardo Ferraro - Alberto Vigani - Antonio Zago - Maela Coccato
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