1. La relazione ex art. 33
legge fallimentare
a cura del dott. Claudio Carlini
Dottore Commercialista – Revisore legale
COMMISSIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
Febbraio 2018
2. La crisi d’impresa, l’insolvenza, il
fallimento
L’azienda è come un essere umano; nel corso della vita tutti viviamo momenti particolari,
felici o meno:
successi professionali, storie d’amore importanti, viaggi indimenticabili, ma anche e soprattutto momenti
difficili, crisi di rapporti personali, di malattia, il venir meno di una persona cara, la perdita di un posto di
lavoro, insuccessi professionali e imprenditoriali.
Ad ogni modo la nostra società e la nostra cultura occidentale sono strutturate in maniera
tale da aiutarci a superare i cd. «momenti difficili» che, il più delle volte, vengono superati
grazie all’intervento di specialisti del settore.
Nel campo della medicina, ad esempio, specialisti sono i medici, nel settore delle
costruzioni gli Ingegneri e Architetti, circa le controversie abbiamo gli Avvocati.
Nel campo dell’economia d’impresa gli specialisti del settore sono i Dottori Commercialisti.
3. La crisi d’impresa, l’insolvenza, il
fallimento
• Ai sensi dell’art. 2555 c.c. l’azienda è il complesso di beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
• L’art. 2082 c.c. ci fornisce la definizione di imprenditore: colui che esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni e servizi. L’impresa è dunque l’insieme dei fattori che
permettono all’imprenditore di «creare ricchezza».
Come già accennato l’impresa può vivere momenti di forte successo, a cui fanno seguito ingenti utili e
momenti di crisi.
L’imprenditore con l’aiuto del proprio professionista deve essere in grado di percepire il prima possibile
lo stato di crisi e mettere in atto interventi al fine di prevenire il declino ed il dissesto.
Con il termine declino possiamo definire lo stato in cui versa l’impresa a seguito di un momento
negativo, naturalmente imprevedibile, con cui inizia a generarsi illiquidità e perdita di fiducia da parte
degli stakeholders.
Se alla crisi non si pone rimedio risultato sarà il dissesto ovvero lo squilibrio economico-finanziario.
4. La crisi d’impresa, l’insolvenza, il
fallimento
• Quali soluzioni alla crisi d’impresa?
1. OPERAZIONI STRAORDINARIE E STRATEGIE MANAGERIALI
2. OPERAZIONI DI DIRITTO CONCORSUALE
Qualora non si ponga una soluzione al dissesto aziendale, nel tempo divenuto
«cronico», il rischio è lo stato d’insolvenza.
Per stato d’insolvenza di intende quella condizione oggettiva dell’azienda in
stato di dissesto irreparabile ed in assoluta incapacità di far fronte con regolarità
alle proprie obbligazioni.
5. La crisi d’impresa, l’insolvenza, il
fallimento
L’impresa in stato d’insolvenza può ricorrere al concordato preventivo ma
diventa soggetta alla principale delle procedure concorsuali, ossia al
fallimento.
Il fallimento è una procedura esecutiva:
a) universale: investe tutto il patrimonio del fallito (beni mobili e immobili);
b) generale: è rivolta a tutti i creditori del fallito «al momento della
dichiarazione di fallimento» (coloro che sono divenuti creditori dopo il fallimento in
conseguenza di atti del fallito non possono partecipare al concorso, essendo tali atti inefficaci; ma potranno
agire nei confronti del fallito dopo la chiusura del fallimento. I soggetti che invece sono diventati creditori in
forza di atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento vanno pagati prima dei creditori fallimentari, tali
crediti sono definiti prededucibili.
c) a carattere ufficioso: è destinata a soddisfare l’interesse pubblico; il
fallimento è una macchina che si muove senza bisogno di impulso, si
muove da sé dal principio alla fine;
6. La crisi d’impresa, l’insolvenza, il
fallimento
«Il fallimento è il prototipo delle procedure concorsuali. Ad esso sono soggetti gli imprenditori commerciali
insolventi, salvo che ricorrano gli specifici presupposti soggettivi ed oggettivi» (Campobasso, 2003).
Gli organi del fallimento sono:
1. IL TRIBUNALE FALLIMENTARE – dichiara il fallimento e nomina il Giudice Delegato ed il curatore,
sorveglia l’operato di quest’ultimo;
2. IL GIUDICE DELEGATO – esercita funzioni di vigilanza e controllo della procedura, autorizza gli atti
del programma di liquidazione;
3. IL CURATORE – amministra l’impresa, la procedura fallimentare ed il patrimonio del fallito;
4. IL COMITATO DEI CREDITORI – nominato dal giudice controlla l’operato del curatore;
IL DOTTORE COMMERCIALISTA È TRA I SOGGETTI CHE POSSONO RICOPRIRE IL RUOLO DI
CURATORE FALLIMENTARE.
7. Il Curatore fallimentare:
le relazioni ex art. 33 l.fall
• IL FALLIMENTO è disciplinato dal RD 267/42.
Nel corso degli anni la disciplina è stata oggetto di modifiche tra le
quali ricordiamo la Riforma 2006 (D.Lgs. 5/2006) seguita dal D.Lgs.
169/2007.
La più recente modifica si è avuta nel 2015 con la L. 132/2015.
Con la pubblicazione in G.U. in data 30/10/2017 della Legge
155/2017 è stato delegato il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali.
8. Il Curatore fallimentare:
le relazioni ex art. 33 l.fall
Art. 33.
Relazione al giudice e rapporti riepilogativi.
• Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza
spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
• Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria
anche prima del termine suddetto.
• Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di
estranei alla società.
• Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore
intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del
fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
• Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le
informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi
postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle
eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del
tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
9. Il Curatore fallimentare:
le relazioni ex art. 33 l.fall
• Le relazioni informative previste dall’art. 33 l.fall. sono dunque un dovere
che il curatore fallimentare deve svolgere.
ART. 33 c. 1, 2 e 3 l.fall
RAPPORTI SEMESTRALI
RELAZIONE INFORMATIVA
AL GIUDICE DELEGATO
ART. 33 u.c. l.fall (c. 5)
10. Il Curatore fallimentare:
le relazioni ex art. 33 l.fall
ART. 33 c. 1, 2 e 3 l.fall
RELAZIONE INFORMATIVA
AL GIUDICE DELEGATO
ENTRO 60 G.G. DALLA
DICHIARAZIONE DI
FALLIMENTO
FORMA SCHEMATICA
RAPIDA LETTURA
EVIDENZIARE FATTI SALIENTI
CONTENUTO
11. Il Curatore fallimentare:
le relazioni ex art. 33 l.fall
• CAUSE DEL DISSESTO E CIRCOSTANZE DEL FALLIMENTO
• CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA FALLITA (organo amministrativo,
libri sociali, vicende rilevanti)
• DICHIARAZIONI DEL FALLITO O ALLEGARE VERBALE
D’AUDIZIONE
• SITUAZIONE DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
• GRADO DI DILIGENZA DEL FALLITO NELL’ESERCIZIO
DELL’IMPRESA
• RESPONSABILITA’ PENALI
12. Il Curatore fallimentare:
le relazioni ex art. 33 l.fall
CAUSE E CIRCOSTANZE DEL DISSESTO
ESTERNE
ALL’AZIENDA
INTERNE
ALL’AZIENDA
INCENDI
SCIOPERI
CIRCOSTANZE
CLIMATICHE DOLO E/O COLPA
13. Il Curatore fallimentare:
le relazioni ex art. 33 l.fall
SETTORE PRODUTTIVO/COMMERCIALE
PICCOLA/MEDIA/GRANDE IMPRESA
ORGANO AMMINISTRATIVO
ORGANO SOCIALE
ORGANO DI CONTROLLO
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA FALLITA
15. Il Curatore fallimentare:
le relazioni ex art. 33 l.fall
ATTIVO
PATRIMONIALE
CREDITI
BANCHE ATTIVE
CASSA
IMMOBILIZZAZIONI
PASSIVO
PATROMONIALE
DEBITI
BANCHE PASSIVE
PATRIMONIO NETTO
PASSIVO
PATROMONIALE
•DEBITI
•BANCHE PASSIVE
•PATRIMONIO NETTO
•già impugnati dai
creditori;
•che il creditore
intende impugnare;
ATTI DEL
FALLITO
•iniziative del
curatore;
ATTI CHE IL
CURATORE
INTENDE
IMPUGNARE
16. Il Curatore fallimentare:
le relazioni ex art. 33 l.fall
GRADO DI DILIGENZA DEL FALLITO NELL’ESERCIZIO
DELL’IMPRESA
RESPONSABILITA’ DEL FALLITO O DI ALTRI
IMPRENDITORE OCCULTO
SOCIO TIRANNO
PRESTANOME
17. Il Curatore fallimentare:
le relazioni ex art. 33 l.fall
RESPONSABILITA’ PENALI
Il curatore è un pubblico ufficiale; in quanto tale è punibile se
omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria un reato di
cui abbia avuto notizia.
IMPRENDITORE OCCULTO
SOCIO TIRANNO
PRESTANOME
18. Il Curatore fallimentare:
le relazioni ex art. 33 l.fall
III e IV c. ex art. 33 l. fall
MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DELLA RELAZIONE A
SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DEL FALLIMENTO
RESPONSABILITA’ PENALI
AZIONI CHE IL CURATORE
INTENDE ESERCITARE
NOTIZIE PERSONALI DEL
FALLITO RELATIVE ALLA
SFERA PROFESSIONALE
PARTI
SECRETATE
TRASMISSIONE DELLA
RELAZIONE ALLA P.D.R.
E’ PRASSI CHE LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUBALE
DI COMPETENZA FACCIA ESPRESSA
RICHIESTA AL CURATORE DI UNA
RELAZIONE PER VERIFICARE LA
SUSSITENZA DI EVENTUALI REATI
PENALI.
19. ESEMPIO RELAZIONE EX ART. 33 commi da 1
a 4 l.fall. (fonte Temi Dottore, Rirea, 2009)
20. ESEMPIO RELAZIONE EX ART. 33 commi da 1
a 4 l.fall. (fonte Temi Dottore, Rirea, 2009)
21. ESEMPIO RELAZIONE EX ART. 33 c. 5
RAPPORTI SEMESTRALI
• Il curatore deve redigere ogni sei mesi dalla presentazione della
relazione generale, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con
indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione,
accompagnandola con il conto della sua gestione.
• TRASMESSA A:
• COMITATO DEI CREDITORI;
• CANCELLERIA FALLIMENTARE;
• REGISTRO IMPRESE;
• CREDITORI;
22. Tribunale di Frosinone
Sezione Fallimentare
Relazione periodica (ex art. 33 u.c.)
Data: 04/02/2018
Periodo di riferimento: 31/03/2017-04/02/2018
Fallimento: 505/2017
Denominazione: alfa s.r.l.
Numero Sentenza: 505
Data Sentenza: 31/03/2017
Giudice Delegato: Dott. Mario Rossi
Curatore: Dott. Enzo Bruni
Comitato dei Creditori
AVV. LUCIO BIANCHI (Presidente)
AVV. STEFANO CARI(Comitato)
AVV. LUCA VERDI(Comitato)
Riferimenti Temporali
Data accettazione incarico: 04/04/2017
Data vidimazione giornale del fallimento: 06/10/2017
Data relazione ex art. 33 L.F. 28/07/2017
Approvazione programma di liquidazione ex art. 104 ter: 24/09/2017
Verbale di inventario: 03/05/2017
23. ESAME DELLO STATO PASSIVO
Verifica domande tempestive: 19/09/2017
Esecutività domande tempestive: 19/09/2017
Termine presentazione domande tardive:
Verifica domande tardive 30/01/2018
Esecutività domande tardive: 30/01/2018
INCARICHI PROFESSIONISTI/COADIUTORI
TitoloCognome Nome Descrizione Compenso
Inizio
incarico
Fine
incarico
Avv. ROSSI ENZO Depositato decreto ingiuntivo relativo a fattura
insoluta come da programma di liquidazione.
11/07/2017
Avv. LEONI MARIA Il legale sta concludendo bonariamente la
trattativa intrapresa onde evitare il percorso
giudiziario.
27/09/2017
Conti correnti
Banca BANCA DEL CREDITO DI ROMAGNA
Agenzia FROSINONE VIA VERDI
Conto corrente Conto corrente Bancario 015874123
IBAN IT40B015489624532132
GESTIONE IMPRESA
Data inizio Data fine Pendenza
Eserc. provvisorio 01/05/2017
Affitto d’azienda 31/03/2017