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Milano, 29 Gennaio 2019
IN GAZZETTA LA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE FISCALE
È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018, la L. 136/2018 di conversione del D.L. 119/2018
“Disposizioniurgentiinmateriafiscaleefinanziaria”dicuisioffreunquadrosinottico.
Articolo Contenuto
Articolo 01 Abbassata la soglia per gli interpelli preventivi sugli investimenti
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 2, comma 1, D. Lgs. 147/2015, è stata abbassata a 20
milioni (prima 30 milioni) di euro la soglia degli investimenti per i quali i soggetti esteri possono
presentare un interpello preventivo all’Agenzia delle entrate in merito al relativo
trattamento fiscale
Articolo 1 Definizione agevolata dei pvc pendenti
È prevista la possibilità di definire integralmente i pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018 e per i quali non
sia stato, a tale data, ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Le
imposte definibili sono quelle sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte
sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.
A tal fine, entro il 31 maggio 2019 dovranno essere presentate le relative dichiarazioni in cui non potranno
essere utilizzate in abbattimento le perdite fiscali di cui agli articoli 8 e 84, Tuir.
La definizione è utilizzabile anche per i soci di società trasparenti per la regolarizzazione delle imposte
dovute sui maggiori redditi di partecipazione a essi imputabili.
Le imposte autoliquidate devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro
il termine del 31 maggio 2019, salvo facoltà di rateizzare l’importo in un numero massimo di 20 rate
trimestrali. In tale ultimo caso, la rata deve essere versata entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre di
riferimento e deve essere maggiorata degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il
versamento della prima rata.
Per i soli debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione
2014/335/UE, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme ordinarie, a decorrere dal 1°
maggio2016gli interessi di moraprevisti exarticolo114,§1,Regolamento(UE) 952/2013.
Infine, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei pvc definibili,
in deroga a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, i termini di accertamento sono prorogati di 2
anni
Articolo 2 Definizione agevolata degli accertamenti
Viene introdotta la possibilità di procedere alla definizione agevolata degli avvisi di accertamento, avvisi di
rettifica e liquidazione, degli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora
impugnabili alla stessadata.
La definizione avviene attraverso il pagamento delle somme complessivamente dovute per le imposte,
senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il 23 novembre o entro il termine di proposizione del
ricorso cheresidua.
È prevista la definizione agevolata anche per le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 24 ottobre
2018.
La definizione poteva avvenire con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole
imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 dell’unica rata o
della prima. In caso di rateazione, i pagamenti avverranno in un massimo di 20 rate trimestrali di pari
importo.
Per i soli debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione
2014/335/UE, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme ordinarie, a decorrere dal 1°
maggio2016gli interessidi moraprevistiex articolo114,§1,Regolamento(UE) 952/2013.
Sono definibili anche gli accertamenti con adesione ex articoli 2 e 3, D.Lgs. 218/1997, sottoscritti entro il 24
ottobre 2018, con il pagamento delle sole imposte.
La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri. Sono esclusi dalla definizione gli
attiderivantidallavoluntarydisclosure.
Con più provvedimenti direttoriali saranno adottate ulteriori disposizioni attuative
Articolo 2 Proroga reverse charge per determinate operazioni
Viene prorogata al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo del reverse charge per:
 le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessionigovernative;
 le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato,
quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti
destinati al consumatorefinale;
 i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
 i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva
2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e
 le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis,
comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972
Articolo 3 Rottamazione ter
Viene riaperta la definizione agevolata per i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Sono esclusi dalla definizione i debiti recanti:
a) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE)
2015/1589;
b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
c) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai
contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
A tal fine è previsto l’integralmente versamento delle somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale einteressi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera
a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Ai fini della
determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto solo degli importi già versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati e di aggio e di rimborso delle spese per le
procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. In caso di precedenti pagamenti parziali o
integrali, per beneficiare della definizione bisogna comunque manifestare la volontà con la dichiarazione.
Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione,
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Il relativo pagamento delle somme può essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- inunmassimodi18rateconsecutive.Inquestocaso,adecorreredal1°agosto2019,sonodovuti gli interessi
al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973.
La prima e la seconda rata devono essere pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione e con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019. Le rimanenti, di pari ammontare scadono
rispettivamente il
- 28 febbraio,
- 31 maggio,
- 31 luglio e
- 30 novembre
di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul
conto corrente, bollettini precompilati o presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in
cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
prescrizione, salvo che il tardivo versamento non sia superiore a 5 giorni. Entro il 30 aprile 2019 bisogna
manifestare all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione a mezzo di un’apposita
dichiarazione in cui indicare anche il numero di rate. Sempre nella medesima dichiarazione il debitore
deve eventualmente indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi,
assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo
perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti.
La presentazione della dichiarazione determina le seguenti conseguenze sui carichi definibili che ne
costituiscono oggetto:
a) sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
b) sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata de somme dovute a titolo di definizione,
degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data
di presentazione;
d) divieto di avvio di nuove procedureesecutive;
e) divieto di prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il
primo incanto con esito positivo;
f) non si è considerati inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973; f-bis)
applicazione dell'articolo 54, D.L. 50/2017 ai fini del Durc.
Per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione di cui al D.L. 148/2017, il pagamento integrale entro il 7
dicembre 2018, delle residue somme dovute, ha determinato il differimento automatico del versamento
delle restanti somme in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello
0,3%annuo.
Resta salva la facoltà di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate
differite.
Anche in questo caso non si ha decadenza in presenza di un versamento ritardato nei limiti di 5 giorni per le
rate differite in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.
Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, D.L. 193/2016, effettuano il
pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6,
D.L. 193/2016 e dall'articolo 1, comma 4, D.L. 148/2017, in 10 rate consecutive di pari importo, con
scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1°
agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 % annuo.
Parimenti definibili sono i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedentidichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione
con l'integrale tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, D.L. 148/2017, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale,
tempestivo pagamento delle somme dovute
Articolo 4 Stralcio cartelle fino a 1.000 euro per carichi 2000-2010
È previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché relativi a cartelle oggetto di
definizione agevolata c.d. rottamazione ter. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre2018.
Le somme relative a tali cartelle già versate al 24 ottobre 2018 sono definitivamente acquisite, mentre
quelle versate in data successiva sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente
inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in
scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e
1-quater, D. Lgs. 112/1999
Articolo 5 Definizione agevolata carichi per risorse proprie UE
È azionabile la c.d. rottamazione–ter di cui all’articolo 3 per i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo:
a) di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione 2007/436/CE e
b) di Iva all'importazione.
In deroga alle regole ordinarie per i debiti di cui al punto a), in aggiunta alle somme affidate all’agente
dellariscossionea titolodi capitale einteressi eaquelle maturate qualeaggioètenuto a versare:
1. a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo
114-bis, § 1, Regolamento (UE)952/2013;
2. dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
L’agente della riscossione comunica entro il 31 maggio 2019 l’importo che dovrà essere versato con
pagamento unico o della prima rata entro il 30 settembre 2019. Le ulteriori eventuali rate dovranno essere
versate rispettivamente entro il 30 novembre 2019 la seconda e le restanti con cadenza 31 luglio e 30
novembre di ogni anno
Articolo 6 Definizione agevolata contenziosi tributari
È prevista la definizione agevolata delle liti pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compresa la
Cassazione, pagando l’importo della controversia come stabilito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, D. Lgs.
546/1992.
In particolare, la definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado siastato notificato
alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda il
processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Sono, tuttavia, espressamente esclude dalla definizione le controversie aventi a oggetto, anche solo
parzialmente:
a. le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE;
b. l’Iva riscossa all'importazione;
c. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE)
2015/1589.
Se la controversia è pendente in primo grado l’importo viene ridotto al 90%.
In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non
cautelare, le controversie possono essere definite pagando:
a. il 40% in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b. il 15% in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
In ipotesi di accoglimento parziale o di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia delle entrate,
l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla
parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e nelle misure ridotte di cui sopra per la parte di
attoannullata.
Le controversie in Cassazione, al 19 dicembre 2018, per le quali l’Agenzia delle entrate ha perso in entrambi
i gradi precedenti sono definiteversando il 5%.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo si definiscono versando:
- il 15% della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio,
depositata al 24 ottobre 2018 e
- il 40% negli altri casi.
Non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni in caso di controversia relativa esclusivamente alle
sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono a condizione che il rapporto relativo ai tributi sia stato definito
anche con modalità diverse dalla presente.
Ai fini del perfezionamento della definizione è necessario presentare, nel termine del 31 maggio 2019, per
ciascuna controversia autonoma (cioè relativa a ogni atto impugnato) una distinta domanda di definizione
esente dall'imposta di bollo ed effettuare un distinto versamento (se dovuto, in caso contrario il
perfezionamento si ha con la semplice presentazione della domanda nei termini).
È ammesso il pagamento rateizzato, in un massimo di 20 rate trimestrali, in caso di importi eccedenti i
1.000 euro. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il:
- 31 agosto,
- 30 novembre,
- 28 febbraio,
- 31 maggio
di ciascun anno a partire dal 2019.
Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del
versamento.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La
definizionenondàluogoallarestituzionedellesommegiàversateancheseeccedentirispetto al dovuto.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,
dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso
fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organogiurisdizionaleinnanzial
quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o
della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle
pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che
scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019. L'eventuale diniego della
definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 e può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica.
Con provvedimenti direttoriali sono stabilite le modalità di attuazione.
Articolo 7 Regolarizzazione versamenti SSD e ASD
Viene introdotta la possibilità di accedere a una definizione agevolata degli accertamenti e delle liti pendenti
per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte
nel registro del Coni.
In particolare, le regolarizzazioni riguardano:
- la definizione agevolata degli accertamenti di cui all'articolo 2, tramite il versamento del:
a. 50% delle maggiori imposte accertate;
b. 100% dell’Iva e
c. 5 % delle sanzioni irrogate e degli interessidovuti;
- la definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'articolo 6 tramite il versamento del:
a. 40% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui al 24 ottobre
2018 il contenzioso sia ancora in primo grado di giudizio;
b. 10%delvalore della lite e 5% delle sanzioni edegli interessi accertati, incasodi soccombenza in giudizio
dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora
definitiva al 24 ottobre 2018;
c. 50% del valore della lite e 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio
della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora
definitiva al 24 ottobre 2018.
Non possono accedere alla sanatoria i soggetti per quali l’importo contestato, per ogni periodo di imposta, sia
superiore a 30.000 euro per ogni imposta, Ires o Irap accertata o contestata.
Per questi soggetti saranno azionabile le sanatorie ordinarie di cui agli articoli 2 e 6
Articolo 8 Definizione agevolata imposte di consumo sulle sigarette elettroniche
È prevista la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza
passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell'articolo
62-quater, commi 1 e 1-bis, D. Lgs. 504/1995.
La definizione prevede il versamento di un importo pari al 5% degli importi dovuti, senza applicazione di
interessi e sanzioni.
A tal fine, i soggetti interessati devono presentare apposita dichiarazione entro il 28 febbraio 2019. Nel
termine di 120 giorni dal ricevimento della dichiarazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopolicomunica
l’importocomplessivodovutoche,aifinidelperfezionamentodellasanatoria, deve essere versato nel termine
di60giorni decorrenti dalla suddetta comunicazione deldovuto
Articolo 9 Sanatoria irregolarità formali
Viene introdotta una sanatoria per le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o
adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018. La
regolarizzazione avviene attraverso il versamento di un importo pari a 200 euro per periodo d'imposta. Il
relativo versamento deve essere eseguito in 2 rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
Sono escluse dalla sanatoria:
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi a seguito della procedura di rientro dei
capitali e
- le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre2018.
La sanatoria non è azionabile per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Con un
provvedimento direttoriale vengono individuate le relative modalità attuative
Articolo 9 Strada privilegiata per i rimborsi per i depositi fiscali di prodotti energetici
Viene prevista l’erogazione in via prioritaria per i rimborsi, richiesti nel primo semestre solare di ogni
anno, relativi a eventuali versamenti in misura eccedente, da parte dei soggetti autorizzati dall’Agenzia
delle dogane all’utilizzo del sistema informatizzato di cui al D.M. 169/2009, titolari della licenza di
esercizio, non sospesa, relativa alla gestione di depositi fiscali di prodotto energetici con uno stoccaggio
non inferiore a 400 mc per il gpl e 10.000 mc per gli altri prodotto.
Il rimborso prioritario è concesso nel limite di 10 milioni annui per soggetto.
Articolo 9-bis Sanzioni per utilizzo assegni senza clausola di non trasferibilità
In caso di emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000 euro senza indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, a condizione che sianodi
importo inferiore a 30.000 euroe che si ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, è prevista
l’applicazione di una sanzione ammnistrativa pari al 10% dell’importo trasferito.
Articolo 10 Semestre grigio
È introdotto il c.d. semestre grigio (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019) in cui è previsto:
- non applicazione delle sanzioni in caso di emissione della FE nel termine di effettuazione della
liquidazione periodica Iva e
- applicazione delle sanzioni con riduzione dell’80% in caso di emissione della FE nel termine di
effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.
Articolo 10 Esonero FE per le associazioni sportive
Viene introdotto un esonero dall’emissione della FE per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi
scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva
riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che hanno optato
per il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991 e che nel periodo di imposta precedente hanno
conseguitodall’esercizio diattività commercialiproventi nonsuperiori a 65.000euro.Incasodisuperamento
didettoimporto,devonoassicurarechelaFE venga emessa per loro conto dal concessionario o committente
soggetto passivo.
Inoltre, viene previsto che per tali soggetti, la fatturazione e la registrazione relativa ai contratti di
sponsorizzazione e pubblicità verso soggetti passivi stabiliti in Italia è adempiuta dai Concessionari.
Articolo 10-
bis
Semplificazioni FE per operatori sanitari
Limitatamente al periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts, ai fini dell'elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, D.Lgs. 175/2014 sono
esonerati dall'obbligo di FE con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sts.
Articolo 10-
ter
FE per operatori di servizi di pubblica utilità
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate definirà le regole tecniche per l'emissione FE
tramite il SdI da parte dei soggetti passivi Iva che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui al
D.M. 366/2000 e D.M. 370/2000 nei confronti dei soggetti privati. Le regole tecniche valgono
esclusivamente per le FE emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti
prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il C.F. anche a seguito
dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle Entrate.
Articolo 11 Semplificazioni per l’emissione delle fatture
Con decorrenza 1° luglio 2019, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 21, D.P.R. 633/1972, la
fattura deve contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in
cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione
dellafattura.
Viene,inoltre,previstoche,conmedesimadecorrenza,lafatturadovràessereemessaneltermine di 10 giorni
dall’effettuazione dell’operazione.
Articolo 12 Semplificazioni per l’annotazione delle fatture
Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, le fatture emesse devono essere
annotare nell’apposito registro nell'ordine della loro numerazione, nel termine del 15 del mesesuccessivo a
quellodieffettuazionee conriferimentoallo stesso mesedi effettuazione delle operazioni. Le fatture relative
a operazioni triangolari nazionali devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di emissione e con riferimento al medesimo mese.
Articolo 13 Semplificazioni per la registrazione degli acquisti
Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 25, D.P.R. 633/1972, le fatture e le bollette
doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione,
comprese le autofatture, devono essere solamente annotate nell’apposito registro.
Articolo 14 Semplificazioni per la detrazione Iva
Viene modificato l’articolo 1, D.P.R. 100/1998 stabilendo che nel termine della liquidazione periodica
può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa alle fatture ricevute e annotateentro il 15del
mese successivo a quello di effettuazione. Tali tempistiche non si rendono applicabili per le operazioni
effettuate nell’anno precedente.
Articolo 15 Disposizioni di coordinamento
Viene confermata l’eliminazione del riferimento ai soggetti identificati di modo che l’utilizzo
obbligatoriodella FE è limitato alle operazioni aventi quali controparti soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Viene, inoltre, sostituito l’articolo 4, D. Lgs. 127/2015 prevedendo, a partire dalle operazioni Iva 2020, la
messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, in un’area riservata del proprio sito internet, le
bozze di:
a) registri fatture e acquisti;
b) liquidazione periodica Iva;
c) dichiarazione annuale Iva.
I soggetti passivi Iva che convalidano o, se necessario, integrano i dati proposti nelle bozze dei documenti
di cui alla lettera a), non devono tenere i suddetti registri. L'obbligo permane per i soggetti che optano per
la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le relative modalità attuative.
Articolo 15-
bis
Armonizzazione della FE
Viene introdotta nell’articolo 1, comma 213, L. 244/2007, la lettera g-ter), prevedendo che il decreto Mef
potrà stabile le motivazioni per le quali una P.A. può rifiutare una FE e le modalità con le quali la stessa
dovrà comunicare il rifiuto al cedente/prestatore.
Articolo 16 Contenzioso tributario digitale
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 16-bis, D.Lgs. 546/1992, a decorrere dal 1° luglio 2019, i
giudizi di primo e secondo grado deve essere notificati in via telematiche di cui al D.M. 163/2013. Sono
esclusi da tale modalità i contenziosi di importo inferiore ai 3.000 euro per i quali non è necessaria
l’assistenza di un difensore. Con una norma di interpretazione autentica è previsto che, a prescindere dalla
modalità prescelta da controparte, è ammesso l’utilizzo della modalità telematica.
Per effetto dell’introduzione del nuovo articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, ai fini del deposito e della notifica
con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di
un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o
in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della
riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/1997, attestano la conformità
della copia al predetto atto.
Viene inoltre introdotta la possibilità di partecipare all’udienza pubblica a distanza mediante un
collegamento audiovisivo.
Ai fini attutativi dovranno essere emanati dei provvedimenti.
Articolo 16-
quinquies
Attività ispettiva nei confronti dei soggetti di piccole dimensioni
È prevista la realizzazione, da parte dell’Agenzia delle entrate e della GdF di piani annuali di verifica
sulle pmi, stabiliti in ragione all’analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché
di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine
Articolo 16-
sexies
Scambio automatico di informazioni
Viene previsto lo scambio di informazioni relative alle multinazionali di cui all’articolo 1, commi 145 e
146, L. 208/2015, tra l’Agenzia delle Entrate e la GdF.
Articolo 16-
septies
Il comandante provinciale della GdF può chiedere l’iscrizione di ipoteca
Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative proceduredi
riscossione, la richiesta di iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e
l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni,
compresa l'azienda, può essere inoltrata dal comandante provinciale dellaGdF,inrelazione aipvcrilasciati,
dandotempestivacomunicazionealladirezioneprovinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza.
Decorsi 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle
Entrate.
Articolo 17 Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
A decorrere dal 1° gennaio 2020 (1° luglio 2019 in caso di volume d’affari superiore a 400.000 euro) i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 (ad esempio i commercianti al
minuto, chi effettua prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande o prestazioni di
trasporto di persone), memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, in modo tale che non devono tenere il registro dei
corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide
le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
esercitate entro il 31 dicembre 2018.
VieneprevistaunaderogaperisoggetticheoperanoinzoneindividuateconundecretoMef-Mise che possono
certificare le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 effettuate mediante ricevuta fiscale o
scontrino fiscale.
Viene introdotta una deroga anche per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts, i quali possono adempiere
all'obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri, alSts.
È previsto per il biennio 2019 - 2020 un contributo, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediantei
qualieffettuarelamemorizzazioneelatrasmissione,parial50%dellaspesasostenuta,
conuntetto massimo di 250 euro incasodiacquistoe di 50euroincasodi adattamento, per ogni strumento.
Per i soggetti di cui sopra è prevista la riduzione dei termini di accertamento di cui all’articolo 43,
D.P.R. 600/1972 e articolo 57, D.P.R. 633/1972 sono ridotti di 2 anni, con decorrenza dal 1° gennaio
2020.
Infine,adecorreredal19dicembre2018,ancheperiregistridicuiall'articolo24,comma1,D.P.R. 633/1972 è
considerata regolare la tenuta con sistemi elettronici in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei
termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi
elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata
dagli organi procedenti e in loro presenza
Articolo 18 Rinvio della lotteria dei corrispettivi
Viene rinviato al 2020 l’avvio della lotteria nazionale prevista per le persone fisiche maggiorenni residenti
in Italia che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione,
presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs.
127/2015.
Articolo 18 Lotterie filantropiche
Vieneconcessaagli Etslapossibilità,perpoterfinanziareprogetti filantropici,dieffettuarelotterie finalizzate
a sollecitare donazioni di importo non inferiore a 500 euro, anche mediante l'intervento degli intermediari
finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie
filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali.
Con decreto non regolamentare del Mef saranno individuate le modalità attuative.
Articolo 20 Estensione Gruppo Iva
Vieneestesa,attraversoalcunemodifichealD.P.R.633/1972,lapossibilitàdioptareperilGruppo Iva da parte
dei Gruppi BCC di cui all’articolo 37-bis, Tub. Affinché l’eventuale opzione abbia efficacia già a partire
dall’anno 2019, è necessario che la stessa sia presentata entro il 31 dicembre 2018echeataledatasussistanoi
vincolifinanziario,economicoeorganizzativoprevistidall’articolo 70-ter, D.P.R. 633/1972. Al contrario, la
dichiarazione di costituzione esplica i suoi effetti a partire dal 1° luglio 2019 quando è presentata dopo il 31
dicembre 2018 ma entro il 30 aprile 2019. Infine, viene previsto che in caso di Gruppo Iva in cui vi sia un
soggetto che abbia aderito al regime di cui al D.Lgs. 128/2015, esso si estende a tutte le società partecipanti
al Gruppo Iva.
Articolo 20-
ter
Vigilanza sulle BCC
Viene introdotta la possibilità per le Autorità governative di assoggettare le capogruppo dei gruppi bancari
cooperativi a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo
risulti coerente con le finalità mutualistiche. In caso di difformità, la Banca d'Italia può assumere adeguati
provvedimenti.
Un decreto Mise da adottare entro il 31 marzo 2019 adotterà le relative disposizioni attuative.
Articolo 20-
quater
Sospensione temporanea delle minus sui titoli del circolante
Viene introdotta la facoltà, limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto,
per i soggetti non Ias adopter, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio
patrimonio in base al valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente
approvato e non al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere
durevole.
Le regole applicative, limitatamente alle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, D.Lgs. 205/2009 Codice
delle assicurazioni private, sono stabilite dall'Ivass. Tali soggetti devono comunque destinare una riserva
indisponibile utili di ammontare corrispondente all’eventuale minus, al netto del relativo onere fiscale. In
caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata
utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli
esercizisuccessivi.
Articolo 24-
ter
Modifiche per il Terzo settore
Per quanto riguarda il Terzo settore, come disciplinato dal D.Lgs. 117/2017, viene previsto:
1. le organizzazioni di volontariato per attività di interesse generale possono riceve esclusivamente il
rimborso delle spese sostenute e documentate. La limitazione non si applica quando l’attività assume
carattere secondario e strumentale nei limiti previsti per le attività diverse;
2. si considerano come non commerciali le attività di interesse generale (comprensive di quelle
accreditate,contrattualizzatee convenzionate)quandoiricavinonsuperinoil5%deirelativi costi per ciascun
periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi;
3. viene eliminato il riferimento alla modalità di erogazione in denaro per la detraibilità delle
somme corrisposte atitolo dierogazioneliberale neiconfronti delleorganizzazionidi volontariato.
Articolo 25-
octies
Campione di Italia
Viene integralmente sostituito l’articolo 188-bis, Tuir disciplinante un regime speciale per il Comune di
Campione d'Italia.
Per effetto delle modifiche apportaste, viene previsto che per l’Irpef, delle persone iscritte nei registri
anagrafici di Campione di Italia, diversa dal reddito di impresa, nonché i redditi di lavoro autonomo di
professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, quando prodotto in franchi svizzeri nel
territorio del Comune, e/o in Svizzera, sono determinati secondo le regole di cambio previste dall’articolo
9, comma 2, Tuir abbattuto del 30%.
Uguale abbattimento è previsto per i redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di
persone e da società di capitali, iscritti alla Cciaa di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità
locale, nel Comune di Campioned'Italia.
Se l'attività è svolta anche fuori dal Comune di Campione d'Italia, per fruire delle agevolazioni
dell’abbattimento, è necessario tenere una contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi
promiscui sono imputati pro quota.
Per tutti i redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione
pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.
Ai fini Irap è previsto che il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli
articoli da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997 viene computato in euro utilizzando le stesse regole previste per le
imposte dirette. Inoltre, al valore della produzione netta espresso in euro si applica anche la medesima
riduzione calcolata per la parte in franchi svizzeri con un minimo di 26.000 euro. Nel caso di esercizio
dell’attività anche in altri Comuni, si applicano, ai fini della determinazione della base imponibile, le
regole di cui all’articolo 4, comma 2, Tuir.
Le suddette agevolazioni si applicano ai nei limiti degli aiuti de minimis.
Articolo 25-
novies
Imposta sui trasferimenti di denaro
Viene istituita, con decorrenza 1° gennaio 2019, un'imposta sui trasferimenti di denaro, a esclusione delle
transazioni commerciali, effettuati verso Paesi extra UE da parte di istituti di pagamentodicuiall'articolo
114-decies, Tub, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. L’imposta ammonta all’1,5% della
transazione con valori minimi pari a 10 euro.
Nel termine di 60 giorni dovrà essere emanato il relativo decreto attuativo.
13
NON PROFIT: UTILI ESSENZIALI. SOLO IL LUCRO E’ ESCLUSO
I regimi fiscali degli enti non profit tornano alla ribalta dopo la decisione del Governo di abrogare
la “mini Ires” a favore degli enti che svolgono attività di assistenza, beneficienza, sanitaria e
sociosanitaria. Probabilmente dopo la Legge di Bilancio la misura che permette agli enti non profit
di beneficiare dell’aliquota Ires ridotta al 12% verrà ripristinata, ma in questi giorni è emersa una
certa confusione anche terminologica in merito al ruolo del non profit, e soprattutto alla differenza
tra utili e lucro.
Gli enti non profit sono realtà che non perseguono finalità di lucro. In altre parole, gli utili, quando
prodotti, devono essere reinvestiti in attività di interesse generale. L’assenza di lucro, dunque, non
significa anche assenza di utili. Non esiste alcun impedimento a che un ente non profit produca utili
e da sempre è ammessa la possibilità per queste realtà di svolgere, entro certi limiti, attività dietro
versamento di corrispettivi.
Se gli utili sono reinvestiti nelle finalità di interesse generale, non si genera profitto (tassabile) e,
del resto, fare utili è indispensabile per queste realtà, proprio per sovvenzionare le attività
benefiche che svolgono.
Ad oggi una Onlus può avere un margine di guadagno sia dalle attività istituzionali, sia da quelle
connesse, sia pure nel rispetto dei limiti previsti dal Decreto Legislativo 460/1990 (i proventi delle
attività connesse non devono superare il 66% delle spese complessive dell’ente). Allo stesso modo,
un’organizzazione di volontariato (Odv) può svolgere attività commerciali marginali, se finalizzate
a realizzare obiettivi istituzionali e svolte senza impiego di mezzi professionali. Anche con la
riforma resta la tassazione agevolata degli utili, ma con regole omogenee per tutti gli enti al fine di
rendere coerente il trattamento fiscale ed i limiti previsti per lo svolgimento di attività diverse
svolte per finanziare l’ente.
Un primo risultato è l’abrogazione di una molteplicità di disposizioni fiscali di vantaggio che dal
dopoguerra ad oggi hanno favorito comportamenti che con il terzo settore hanno poco a che fare.
Gli enti non profit potranno svolgere attività commerciali dietro pagamento di corrispettivi
versando imposte in misura agevolata solo entro certi limiti. Per Odv ed associazioni di
promozione sociale scatterà un regime analogo alla flat tax introdotta con la Legge di Bilancio, ma
nei limiti di 130mila euro. Mentre, per le realtà più organizzate, si potrà accedere al regime più
favorevole dell’impresa sociale in cambio di maggiore trasparenza e di regole civilistiche
stringenti.
LA MANOVRA DA CANCELLA AGISCE ANCHE SUI BILANCI
La Legge di Bilancio ha cancellato la riduzione per le Onlus dell’aliquota Ires, che passa dal 12%
al 24%. Anche gli acconti dovuti dal 2019 dovranno essere rideterminati con l’aliquota.
Confidando nell’azione del Governo per ripristinare la riduzione, si auspica che questo avvenga
con effetto retroattivo (dal 1° gennaio 2019) entro giugno 2019, prima scadenza del primo acconto
Ires. Comunque, l’aumento dell’aliquota crea disturbo nella predisposizione dei bilanci preventivi
che molti enti ben gestiti, come le fondazioni filantropiche, redigono ad inizio anno.
Questi enti sono generalmente debitori di Ires, avendo già subìto riduzioni nelle agevolazioni, come
per esempio sulla tassazione dei dividendi. Quando predispongono il budget delle erogazioni 2019
valutano tutti i costi ed il raddoppio dell’Ires inevitabilmente ridurrebbe le elargizioni.
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FATTURA ELETTRONICA 2019 ED ENTI NON COMMERCIALI
Enti non commerciali: ecco come fare con la fattura elettronica. Tutte le risposte di Agenzia delle
Entrate fino al 15 gennaio 2019
Cosa cambia con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica per gli enti
non commerciali? Per prima cosa occorre distingue tra due ipotesi:
 enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionali
 enti non commerciali che svolgono attività mista cioè attività istituzionale e
commerciale.
Nel caso l'ente svolga unicamente attività istituzionali è alla stregua di un consumatore finale.
Pertanto, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte alle FAQ sul proprio sito " gli
enti non commerciali possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai
loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del
Sistema di Interscambio). "
Le fatture emesse nei loro confronti devono:
 essere messe a disposizione nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate
 essere consegnate in copia analogica (su carta) o in formato digitale (tipo PDF allegato
all'email). In questo documento deve essere espressamente indicato che è una copia e che
l'originale in formato XML è disponibile nell'ares riservata.
Il fornitore dell'ente nell'emettere fattura dovrà indicare il codice 0000000 nel campo
"IdFiscaleIVA" e compilare nel tracciato XML solo il campo "Codice Fiscale", in questo modo il
SdI (Sistema di interscambio) renderà il documento elettronico disponibile al
cessionario/committente.
Nell'ipotesi in cui un ente non commerciale svolga attività mista, le fatture relative all'attività
commerciali devono essere esclusivamente fatture elettroniche e transitare nel sistema di
interscambio. Per quanto riguarda le fatture dei fornitori si pone il problema circa la distinzione di
quelle che rientrano nell'attività istituzionale da quelle che si riferiscono invece all'attività
commerciale. In particolare, il problema emergerebbe sicuramente nel caso di contabilizzazione
automatica delle fatture di acquisto.
Una soluzione può essere l'utilizzo disgiunto di codice fiscale e partita IVA con due diversi
indirizzi di recapito consistente nell'utilizzo del codice fiscale nel caso di acquisti istituzionali e di
partita IVA nel caso di acquisti commerciali. Il problema rimarrebbe per le fatture riferite sia
all'ambito commerciale che all'ambito istituzionale come telefono, luce, gas della sede dell'ente, in
tal caso sarà necessario in fase di contabilizzazione procedere allo scorporo della fattura.
Nel videoforum di Agenzia delle Entrate - CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
ed Esperti contabili) del 15 gennaio 2019 è stato chiarito che per gli enti non commerciali è
possibile trattare le fatture nel seguente modo:
 fatture analogiche per fini esclusivamente istituzionali
 fatture elettroniche per fini commerciali.
In ogni caso, se i fornitori sono soggetti obbligati alla fattura elettronica, tutte le fatture, sia quelle
con partita IVA che quelle con il codice fiscale dell'ente, saranno consultabili sul portale "Fatture e
corrispettivi" della stessa Agenzia delle Entrate.
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FATTURA ELETTRONICA 2019 AL VIA: ANCORA CHIARIMENTI SULLE FATTURE
DIFFERITE
FAQ dell'Agenzia delle Entrate in merito all'e-fattura differita per cessioni di beni, parcelle pro-
forma, tempi di trasmissione del SdI e DDT
E' ufficialmente partita la fattura elettronica generalizzata. Nelle ultime FAQ pubblicate
dall'Agenzia delle Entrate il 21 dicembre 2018 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla
fattura elettronica differita.
In particolare, nella prima domanda sul tema è stato chiesto se generalmente nell'ambito della
fattura elettronica sia possibile l’uso della fattura differita. Nel rispondere le Entrate hanno chiarito
che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni sulla
fattura previste all’articolo 21, comma 4, del Testo Unico IVA (DPR 633/72) e quindi è possibile
l’emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una
fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di
cessione di beni o prestazioni di servizi.
Ad esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore
IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019
avendo cura di:
 emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente
che accompagni la merce;
 datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del
documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
 far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
In generale, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla
c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea
documentazione”. In una successiva domanda è stato chiesto se i documenti quali la c.d. “fattura
proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a
supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello
dell’incasso del corrispettivo.
In questa risposta le Entrate hanno ribadito come l’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R.
633/72, preveda la possibilità di emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un
documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente
 la descrizione dell’operazione,
 la data di effettuazione
 gli identificativi delle parti contraenti,
può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura
elettronica.
Infine, ricordando che risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in
detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o
trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo, è stato chiesto se stante i
tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio,
pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio. Nella
risposta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre
scorso ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo
che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta
relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni
16
effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che
riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1° febbraio 2019, potrà
essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.
Nelle FAQ del 21 dicembre 2018 è stato sottolineato come l'emissione della fattura differita
preveda l’indicazione del dettaglio delle operazioni. Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento
è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare
n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato
che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data
e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Ma
come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita?
Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i DDT possono essere conservati in maniera
cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di
conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate, tali documenti saranno automaticamente
portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve
superare la dimensione di 5MB. Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita
emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che
può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare
con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio,
un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera
d’incarico oppure la relazione professionale.
FATTURA ELETTRONICA 2019: ECCO COME PAGARE L’IMPOSTA DI BOLLO
Imposta di bollo sull'e-fattura: sarà l'Agenzia delle Entrate ogni 3 mesi a dire quanto pagare. A
prevederlo il decreto del MEF
Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria,
cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano
assoggettati.
Il decreto ha lo scopo di facilitare l’adempimento da parte del contribuente e prevede che al
termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto
sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di
Interscambio.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità
disciplinata dall’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014. Al riguardo, a seguito della modifica
apportata dal D.M. 28 dicembre 2018, si evidenzia che:
 il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre
solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento
(primo adempimento 20 aprile 2019)
 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019
all'interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l'ammontare complessivo
dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso
il Sistema di Interscambio.
Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta
agli interessati di pagare l’imposta di bollo
 con addebito su conto corrente bancario o postale.
 utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Le disposizioni del decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio
2019. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07.01.2019.
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Ogni fattura elettronica deve riportare specifica annotazione dell’assolvimento dell’imposta di
bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.
I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n.
642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione
nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato D.P.R. 642/1972.
Per quanto riguarda il versamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi
o utilizzati durante l’anno, esso avviene in un’unica soluzione a consuntivo entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio, ossia entro il 30 aprile (o entro il 29 aprile per gli anni bisestili).
FATTURA ELETTRONICA VERSO CONSUMATORI FINALI: COSA FARE IN CASO
DI CODICE FISCALE IGNOTO
Emissione delle fatture elettroniche delle utenze verso consumatori finali di cui non si conosce il
codice fiscale. Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
Come devono essere fatturate le operazioni di pubblica utilità, come le utenze, verso consumatori
finali il cui codice fiscale è ignoto alle imprese che erogano il servizio? A rispondere a questa
domanda ci pensa il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.527125 del 28 dicembre
2018 e qui allegato.
Com'è noto ormai, dal 1° gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le
operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel
territorio dello Stato, tramite il Sistema di Interscambio (SdI). In generale le fatture
elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali diversi da soggetti passivi IVA sono
scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del
cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria. I soggetti passivi IVA
che erogano servizi di pubblica utilità effettuano servizi anche nei confronti di consumatori finali
non soggetti passivi d’imposta per i quali non detengono e non riescono ad acquisire il corretto
codice fiscale. In considerazione delle caratteristiche di pubblica utilità dei servizi in
argomento, l’erogazione di tali servizi non può essere interrotta e la fattura (elettronica) va
comunque trasmessa al SdI.
Come fare allora? Per prima cosa, i soggetti passivi IVA tenuti ad emettere le fatture elettroniche
devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’elenco contenente per ciascun contratto:
 il proprio numero di partita IVA;
 un codice identificativo univoco del rapporto contrattuale con il “committente” di cui
non dispongono del codice fiscale. In particolare, il codice identificativo univoco non può
contenere un numero di caratteri superiore a 28.
La comunicazione firmata digitalmente, deve essere effettuata mediante messaggio di posta
elettronica certificata a cui sono allegati:
 una dichiarazione, redatta in conformità al facsimile allegato al provvedimento;
 un file, predisposto secondo le modalità previste dall’Allegato 2 al provvedimento,
contenente i singoli identificativi univoci
Le comunicazioni sono trasmesse a partire dal 3 gennaio
2019, all’indirizzo procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it almeno 20 giorni prima della data di
trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio.
In fase di prima applicazione, per le comunicazioni trasmesse entro il 31 gennaio 2019, i soggetti
passivi IVA inviano tramite il Sistema di Interscambio le fatture elettroniche a partire dal 20
febbraio 2019. Per i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul
valore aggiunto con cadenza mensile, le fatture elettroniche emesse nel mese di gennaio 2019 sono
trasmesse, fermi restando gli obblighi di liquidazione nei termini ordinari, al Sistema di
Interscambio entro il 28 febbraio 2019.
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FATTURA PRECEDUTA DA SCONTRINO: DAL 2019 SOLO ELETTRONICA
Fattura elettronica preceduta da scontrino fiscale: le Entrate chiariscono che deve essere emessa in
modalità solo elettronica. Superata la modalità analogica.
In attesa che l'Agenzia delle Entrate pubblichi una circolare di riepilogo con tutte le indicazioni e le
risposte fornite in tema di fatturazione elettronica, continuano i chiarimenti sul tema.
Nella risposta all'interpello 7 pubblicata il 16 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito
che " fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che,
dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fattura con scontrino” possa avere forma analogica".
Ma andiamo con ordine. Nell'interpello è stato chiesto da un commerciante al minuto se la fattura a
richiesta del cliente (cd.“fattura con scontrino”) debba essere necessariamente elettronica. Le
Entrate hanno già fornito chiarimenti sull'e-fattura per albergatori e ristoratori nelle FAQ
pubblicate sul sito istituzionale.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come l’articolo 22 del decreto IVA preveda
che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il
momento di effettuazione dell’operazione». In assenza di fattura, i corrispettivi, per i quali
sussiste l’obbligo di certificazione fiscale possono essere documentati, indipendentemente
dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio
 della ricevuta fiscale
 dello scontrino fiscale.
L’Amministrazione finanziaria ha già precisato da tempo che:
 avendo la fattura funzione sostitutiva dei due documenti fiscali richiamati (scontrino
oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione, è escluso il rilascio dello
scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga
rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della
prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale
della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato;
 l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà
utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati,
sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata.
In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli
stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle
liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle
corrispondenti fatture differite.
Le precisazioni richiamate non risultano superate dall'obbligo generalizzato di fatturazione
elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019 contenuto nella Legge di Bilancio 2018. Infatti, la
disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa
dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi
che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione le regole ed i relativi chiarimenti
precedenti con riferimento generale alla fatturazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione
elettronica, deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fattura con scontrino” citata
dall’istante possa avere forma analogica.
Si ricorda che in merito alla compilazione dell'e-fattura, quando le fatture elettroniche sono
precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei
corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi
identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va
compilato riportando:
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 nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO
RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
 nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della
ricevuta o del documento commerciale);
 nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o
del documento commerciale);
 nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ANCHE PER I
CONSUMATORI FINALI
Fatturazione elettronica 2019: servizio di consultazione anche per i consumatori finali dal secondo
semestre 2019
Continua da parte di Agenzia delle Entrate la pubblicazione di FAQ con le risposte in merito alla
fatturazione elettronica, benché in molti stiano aspettando una circolare con tutti i chiarimenti
definitivi. Il 22 gennaio 2019 è stata pubblicata la FAQ 55 con alcuni chiarimenti in merito alla
fatturazione elettronica per i consumatori finali, che continua a procurare preoccupazioni agli
operatori. In particolare, con due domande è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate:
 se un privato cittadino senza partita IVA vuole e chiede la fattura all’esercente o al
professionista che vende un prodotto o offre un servizio, è costretto a fornire un indirizzo PEC?
 se il privato cittadino ha le credenziali Fisconline può accedere alla consultazione delle
fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei suoi confronti? In che modo?
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se il consumatore finale chiede la fattura,
non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un
indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il
consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato
1. ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio
2. a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è
perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da
parte del cliente.
Per quanto riguarda la seconda domanda, a partire dal secondo semestre di quest’anno, come
previsto dall’ultima legge di Bilancio (L. 145/2018) , l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di
consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale
servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato
all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto
delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.
Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture
elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.
FLAT TAX IMPRENDITORI INDIVIDUALI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI DAL
2020
Legge di bilancio 2019: ecco come sarà l'imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali
esercenti arti e professioni
Imposta sostitutiva IRPEF - IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo
analitico per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che hanno
conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.
In particolare il comma 17 della Legge di bilancio 2019 prevede che dal 1° gennaio 2020, le
persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel periodo d’imposta precedente
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a quello per il quale è presentata la dichiarazione (nel 2020 bisognerà fare riferimento ai ricavi
2018) abbiano conseguito ricavi, ovvero abbiano percepito compensi compresi tra 65.001 e
100.000 euro ragguagliati ad anno, possano applicare al reddito d'impresa o lavoro autonomo,
determinato nei modi ordinari, un'imposta al 20% sostitutiva:
 dell'imposta sul reddito,
 delle addizionali regionali e comunali,
 dell'IRAP.
Tali ricavi non saranno assoggettati a ritenuta d'acconto e inoltre i contribuenti coinvolti:
 non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte ma nelle dichiarazioni dei redditi
devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli
stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi,
 sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti (dopo aver
ottenuto apposita deroga comunitaria),
 sono comunque obbligati alla fatturazione elettronica.
Attenzione però: per espressa previsione normativa non possono applicare l'imposta sostitutiva:
 le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di
determinazione dell'imposta del reddito;
 i non residenti con alcune eccezioni;
 i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi,
 esercenti attività d'impresa, arti e professioni che partecipano contemporaneamente
all'esercizio dell'attività, a società di persone ed associazioni o imprese familiari ovvero che
controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in
partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a
quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
 soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e che esercitano
attività d'impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori dei 2
anni precedenti o in ogni caso nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili
agli stessi.
REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO ARTIGIANI E COMMERCIANTI:
MODIFICATI I TERMINI
Nuovo termine per la dichiarazione di rinuncia al regime agevolato forfettario. Spostato al 28
febbraio dell'anno in cui si torna al regime ordinario
Decadenza dal regime contributivo agevolato per artigiani ed esercenti attività commerciale (cd.
regime forfettario legge 23 dicembre 2014, n. 190): i termini per richiedere il ripristino del regime
ordinario vengono prorogati di due mesi (dal 31 dicembre al 28 febbraio successivo). Questa la
novità comunicata dall'INPS con il messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019.
L'Istituto specifica che l’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato (con
riduzione del 35%) cessi di avere effetto dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono
venuti meno i requisiti ed il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo
alla presentazione della richiesta.
A fronte delle difficoltà per i contribuenti interessati di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, l’eventuale perdita dei requisiti, il termine viene fissato al 28 febbraio dell’anno per il
quale si richiede il ripristino del regime ordinario, cioè entro il 28 febbraio dell’anno
successivo alla perdita dei requisiti fiscali.
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Le modalità della dichiarazione restano quelle esplicitate nelle circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e
con il messaggio n. 1035/2015.
In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del
medesimo anno. Se le comunicazioni perverranno dopo il 1° marzo il ripristino del regime
contributivo ordinario avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il messaggio non specifica chiaramente se la novità si applica già dal 2019 per coloro che avessero
perso i requisiti nel 2018 e non avessero effettuato la comunicazione entro il 31 dicembre
scorso, ma si ipotizza che la tempestività del messaggio renda l'ipotesi più che probabile.
FORFETTARI 2019: ECCO COME FUNZIONA IL NUOVO REGIME
Regime forfettario 2019 modificato dalla Legge di Bilancio. Le novità, e i nuovi requisiti
Ecco le principali novità del regime forfettario, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019.
Per prima cosa, è prevista un’unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, potranno così
usufruirne coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro. In base alla disposizione vigente fino al
31.12.2018, invece, le soglie di ricavi che occorre rispettare per poter accedere al regime variano in
base al codice attività esercitato dal soggetto aderente (c.d. codice Ateco).
Inoltre, vengono eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime previste dalla previgente
normativa quali:
 aver sostenuto spese per lavoro dipendente;
 costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non
superiore a 20 mila Euro.
Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possono
accedere allo stesso gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano,
contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a:
 società di persone,
 associazioni,
 imprese familiari
di cui all’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917).
Viene, tuttavia, introdotto un nuovo limite modificando l’iniziale idea di escludere dal regime i
possessori di partecipazioni in Srl tout court, è stato ora introdotto a riguardo il concetto di
Controllo diretto o indiretto; è previsto infatti che non possano fruire del regime agevolato quei
soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o
associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente
riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Sostanzialmente quindi, il possesso di una quota pari al 10% del capitale sociale di una Srl
potrebbe non essere considerato un ostacolo per l’adesione al regime forfettario che partirà
dal 2019.
Il nuovo dettato normativo collega tale limite ad un ulteriore requisito in quanto è necessario, per
usufruire del regime forfettario, che la S.r.l. in cui si detiene la partecipazione non eserciti attività
economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività
d’impresa, arti o professioni. Pare quindi possibile che un rappresentante di prodotti per capelli
possa usufruire del regime forfettario pur avendo una partecipazione del 10% in una S.r.l. che
svolga la sua attività nel settore agroalimentare.
Altra importante modifica introdotta con finalità antielusive, rispetto all’originario regime
forfettario, limita le persone fisiche:
 la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i
quali sono in corso (2018) rapporti di lavoro,
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 erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta,
 ovvero svolgano l’attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente
riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all'ammontare dei ricavi e
compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Dal reddito imponibile così
determinato andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati, e si applicherà l'imposta
sostitutiva del 15% (anch'essa invariata).
Per tutto quanto non sia stato espressamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019, si farà
riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
LEGGE DI BILANCIO 2019: AUMENTATO IL LIMITE PER IL CONTANTE
Limite utilizzo del contante: importo aumentato a 15.000 euro dalla manovra 2019
Introdotto il limite di 15.000 euro sui trasferimenti, in denaro contante, per acquisto di beni e
prestazioni di servizi legate al turismo nella Legge di Bilancio 2019. In particolare, le nuove
disposizioni prevedono che, a condizione che il cedente o il prestatore rispetti una serie di
adempimenti, possano essere fatti acquisti in denaro contante da soggetti non residenti nel
territorio dello Stato e privi di cittadinanza italiana, fino ad un importo limite di 15.000 euro.
L’acquisto di beni o delle prestazioni di servizi deve essere legato al turismo; inoltre, il
cedente/prestatore deve:
 all’atto dell’effettuazione dell’operazione, acquisire la fotocopia del passaporto del
cessionario o del committente ed un’apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante che non
è cittadino italiano e che ha la residenza fuori dal territorio dello Stato;
 nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versare il
denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un
operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione
preventivamente inviata all’Agenzia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire a
tale disciplina.
ECOBONUS, SISTEMAZIONE A VERDE, BONUS MOBILI: PROROGA NELLA LEGGE
DI BILANCIO 2019
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia per
l’acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di giardini e terrazze
La Legge di Bilancio 2019 contiene molte proroghe del cd "pacchetto casa". In particolare, nei
commi 66 e seguenti è disposta la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per:
 le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica,
 ristrutturazione edilizia
 l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
 per la cura, la ristrutturazione e l'irrigazione del verde privato.
Il bonus ristrutturazioni (art. 16 comma 1 D.L. 63/2013) viene confermato per tutto il 2019 con
la detrazione al 50% su un importo massimo di 96.000 Euro, da suddividere in dieci quote
annuali.
La detrazione per gli interventi di risparmio energetico (art. 14 commi 1, 2 e 2-bis del D.L.
63/2013) continuerà per tutto il 2019, con lo sconto base del 65% per la “generalità” degli
interventi di riqualificazione energetica; prevista anche la proroga della detrazione al 50% per le
altre tipologie di interventi di risparmio energetico che, allo stato attuale, dopo le modifiche
apportate dalla Legge di bilancio 2018, riguardano:
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 acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
 acquisto e posa in opera di schermature solari,
 acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,
 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE
n.811/2013.
Le rate sono da suddividere sempre nell'arco di dieci anni.
Prevista la proroga di un anno anche per il bonus mobili legato agli interventi di
ristrutturazione (art. 16 comma 2 D.L. 63/2013), per il quale è prevista la detrazione al 50% su
un ammontare massimo di spesa pari a € 10.000, computata indipendentemente dall’importo
delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Per poter fruire della detrazione, relativamente alle spese sostenute nel 2019, è necessario che i
lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2018.
Si ricorda che il bonus è previsto a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di
mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della
relativa detrazione.
Infine, la Legge di Bilancio 2019 proroga di un anno il bonus verde al 36% (art. 1 comma 12 L.
205/2017) legato agli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. Si tratta di
una detrazione prevista per le spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla
base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
 "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro
per unità immobiliare ad uso abitativo. Si ricorda che l’agevolazione spetta anche per le spese
sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un
importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO ENTRO IL 15 DEL MESE DOPO
Il D.L. 119/208 stabilisce che, a partire dal 24 ottobre 2018, la registrazione delle fatture sia
immediate che differite deve avvenire entro lo stesso termine, ossia entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni di cessioni e di acquisto (secondo le regole di
cui all’art. 6 del DPR 633/1972), ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione.
L’omessa registrazione di una fattura di cessione o di acquisto nel termine suindicato comporta, a
carico del contribuente, l’applicazione – ex art. 6, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 – di una sanzione
amministrativa dal 90% al 180% dell’Iva relativa all’imponibile non registrato.
La sanzione è riducibile – prima della notifica del provvedimento di irrogazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate – utilizzando il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs.
472/1997.
L’ASSOCIAZIONE NON PROFIT E LA RICEZIONE DELLE E-FATTURE
Un’associazione non profit che svolge solo attività istituzionale e che è priva di partita Iva avrà in
ogni caso la necessità di ricevere le fatture elettroniche degli acquisti effettuati. Dovrà, quindi,
accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”, dopo aver richiesto - sempre
sul sito dell’Agenzia - le credenziali Fisconline (password e Pin).
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Nel portale “Fatture e corrispettivi” si aprirà una maschera che consente diverse modalità di
prosecuzione, o direttamente scegliendo il pulsante “Me stesso” o tramite un diverso pulsante di
soggetto incaricato. Nella videata successiva si individua il riquadro intitolato “Consultazione” che
consente l’accesso al link “Dati rilevanti ai fini Iva”. Tramite l’apertura di questo link si accede ad
una pagina dove è riepilogato il numero delle fatture ricevute nell’ultimo trimestre e dove è
possibile acquisirle in modo definitivo. E’ comunque importante che il fornitore consegni
all’associazione una copia della fattura, anche su carta, ricordandogli però che la fattura originale è
quella elettronica, che potrà essere consultata e scaricata dall’area riservata del sito dell’Agenzia,
seguendo il procedimento appena descritto.
COLLEGIO DEI SINDACI: LA NOMINA VA INVIATA AL REGISTRO DELLE
IMPRESE
Per una fondazione l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese sussiste solamente se si
qualifica come impresa sociale ex D. Lgs. 112/2017, o nel caso in cui si svolga una qualunque
attività d’impresa, dotandosi al contempo della dovuta partita Iva.
In alternativa, può sussistere l’obbligo di iscrizione al REA (Repertorio delle notizie economiche
ed amministrative), nel caso in cui, non ricorrendo i presupposti che determinano l’obbligo di
iscrizione al Registro delle Imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di
impresa), risulti comunque lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella
produzione e nello scambio di beni o servizi.
In assenza di tali condizioni, non sussiste l’obbligo della fondazione di essere iscritta al Registro
delle Imprese, ma l’iscrizione deve essere effettuata nel Registro delle persone giuridiche tenuto
dalla competente Prefettura, ufficio territoriale del Governo; e successivamente, quando entrerà in
vigore, nel Registro unico del Terzo settore.
Fatta questa premessa e tenuto conto dell’iscrizione effettuata, la nomina del Collegio dei Sindaci
va comunicata al Registro delle Imprese.
DIRITTO DI USUFRUTTO ALLA ONLUS: ATTO PUBBLICO CON TASSA FISSA
Nel caso in cui il diritto di usufrutto a titolo oneroso venga costituito a favore di una Onlus, la
relativa registrazione sarà soggetta a tassa fissa, a condizione che la Onlus dichiari nell’atto di
acquisizione che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e
che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due anni dall’acquisizione medesima (nota II-quater
dell’art. 1 della tariffa del DPR 131/1998).
Considerato che la cessione del diritto di usufrutto costituisce plusvalenza tassabile ex art. 67 del
Tuir (DPR 617/1986), il corrispondente imponibile sarà soggetto all’aliquota ridotta del 12% nel
caso in cui il cedente sia un ente ecclesiastico della Chiesa cattolica (art. 6, DPR 601/1973).
Di conseguenza, essendo l’usufruttuario una cooperativa sociale soggetta a contabilità ordinaria,
l’onere sostenuto rientrerà fra i costi d’esercizio e come tale sarà deducibile.
IRES AL 15% PER UTILI REINVESTITI ED INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Legge di Bilancio 2019: tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni
materiali strumentali e per l'incremento occupazionale
Una delle novità inserite nella Legge di Bilancio 2019 (L. 143/2018) riguarda la possibilità di
usufruire di una IRES ridotta sugli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e
per l’incremento dell’occupazione. La disciplina è contenuta nei commi 28-34 della manovra
finanziaria e prevede che dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle
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società e dagli enti può essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente
agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo
corrispondente alla somma:
 degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (di cui all’articolo 102
TUIR)
 del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o
indeterminato.
Ai fini del computo rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al
netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti.
Attenzione: sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Per quanto riguarda il costo del personale dipendente, questo rileva in ciascun periodo d’imposta, a
condizione che:
 tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture
produttive localizzate nel territorio dello Stato
 e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti
impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti
al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale rispetto a
quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni
lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I soci lavoratori di
società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Ai fini di cui sopra per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:
 la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma
degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare del
reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili
accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni
strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo;
 la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla
somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computata in aumento
degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;
 la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni
strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in
aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo
del personale dell’esercizio successivo.
In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota
ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale
alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in
aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.
Queste disposizioni si applicano, anche ai fini dell’IRPEF, al reddito d’impresa dichiarato dagli
imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime
di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le
disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito
prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva.
L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito
complessivo, attribuibile al reddito d’impresa, le aliquote ridotte di nove punti percentuali a
partire da quella più elevata.
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AUMENTO SANZIONI SUL LAVORO 2019
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2019 per la lotta al lavoro irregolare. Fino al 40% in più per i
datori di lavoro "recidivi"
La Legge di Bilancio mette in campo importanti risorse per il rafforzamento del controllo contro
il lavoro nero e per una maggiore tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Infatti, tra
le norme approvate nella manovra il comma 455 dell'unico articolo, prevede l’autorizzazione
all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento
della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a:
 300 unità per l’anno 2019,
 300 unità per l’anno 2020 e
 330 unità per l’anno 2021.
Inoltre, al punto D del comma 445, è previsto un sensibile incremento delle sanzioni in materia
di lavoro e legislazione sociale, come segue:
 del 20% per cento per la violazione di norme in materia di lavoro irregolare,
somministrazione di lavoro, di obblighi di comunicazione, di durata massima del lavoro e di riposi,
nonché di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale (ad esempio per mancanza
di preventiva comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro; violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, al
distacco; violazioni sulla durata massima dell’orario di lavoro, riposi
giornalieri e settimanali);
 del 10% per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81 2008);
 del 20% per violazioni ad altre disposizioni legislative in materia sociale e di lavoro
che saranno individuate con un successivo decreto del Ministro del Lavoro.
Tali maggiorazioni saranno anche raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è
già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per lo stesso tipo di illeciti.
Le relative somme che scaturiranno dai controlli saranno versate al bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del MLPS e destinate all’incremento del Fondo risorse
decentrate dell’INL.
MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE
Con il Decreto datato 12 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2018, il Ministero
dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:
“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,8% in ragione d'anno, con
decorrenza dal 1° gennaio 2019”.
Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale passa dallo 0,3%
allo 0,8%.
Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e
contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.
Ravvedimento operoso
L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di
ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi,
insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre
corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso
legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale
doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
27
Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015),
che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro-rata temporis:
 0,5 %, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;
 0,2%, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
 0,1%, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
 0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
 0,8% dal 1° gennaio 2019 al giorno di versamento compreso.
Nel caso, quindi, di scadenza a cavallo d’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires,
scaduto il 30 novembre 2018, al 10 marzo 2019) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2018 al 31
dicembre 2018 il tasso dello 0,3% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello
0,8%.
Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso
La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale
delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
 accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8, D. Lgs. 218/1997 (sulle rate
successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di
adesione);
 acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D. Lgs. 218/1997
(sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del
processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del
giudizio).
Si ricorda che con l’introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso ad opera della
L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti
l’adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell’invito al contraddittorio e
l’acquiescenza “rafforzata”.
N.B.
In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E/2011 (§ 2.16) ha precisato che
la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di
adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.
Misura degli interessi non computati per iscritto
La misura dello 0,8% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per
iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) ed agli interessi che
concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).
Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette
In materia di usufrutto è stato pubblicato in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018 il Decreto con il
quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2019 per il calcolo del
valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di
interesse legale dello 0,8%.
Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso
o ritardato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L.
388/2000 (Finanziaria 2001).
28
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere
ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,8% dal 1° gennaio 2019, in caso
di:
 oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
 fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;
 crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed
economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del
settore;
 aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
 aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni ed
associazioni non aventi fini di lucro.
Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non
quotate e dei terreni
La riduzione del tasso legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva
dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei
terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale
misura non è collegata al tasso legale.
LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2019
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario n. 57) sono state
pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli
elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D. Lgs. 314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2019. I costi
chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe
benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, ad uso promiscuo e per la
maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.
Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti
La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le
conseguenze fiscali delle vetture in uso promiscuo ai dipendenti: si tratta di una fattispecie di sicuro
interesse in quanto esse beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70%, peraltro senza
limiti superiori al costo di acquisizione della vettura stessa.
L’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che a seguito di tale utilizzo si venga a
generare in capo al dipendente un benefit convenzionale per l’utilizzo privato, calcolato sulla base
di percorrenza convenzionale annua di 4.500 km (ossia il 30% di 15.000):
“per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori
concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile
Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che
provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.
Detto benefit viene calcolato in maniera forfetaria prendendo a riferimento le tabelle che
annualmente vengono approvate.
29
Esempio
La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al
proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:
 BMW 530D 3.0 berlina della potenza di 250cv.
In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,7689 euro per chilometro.
Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe
benefit annuale sarà così determinato:
euro 0,7689 x Km 4.500 = 3.460,05 euro fringe benefit convenzionale annuo corrispondente a
quanto indicato nella tabella relativa agli “Autoveicoli a gasolio in produzione”
Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura:
tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.
Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi
addebitati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico
(verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.
Qualora tale addebito risulti almeno pari al benefit convenzionale (che si ricorda essere già
comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga
di alcun compenso in natura.
Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle
dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre
tipologie di tabelle:
1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per
quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che
utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se
alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi
dell’articolo 95, comma 3, D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le
trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit
convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato dell’autovettura
aziendale).
CONTRATTI SPONSORIZZAZIONE ASD: ABROGATO L’OBBLIGO DI
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Legge di Bilancio 2019: abrogato l'obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di
sponsorizzazione e pubblicità per le associazioni sportive dilettantistiche
Introdotto dal collegato fiscale ed eliminato dalla Legge di Bilancio 2019, l'obbligo di fatturazione
elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive
dilettantistiche non trova pace.
Infatti, l'articolo 10 del collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2019 (D.L.119/2018, recentemente
convertito in legge) include fra i soggetti esonerati dall'emissione della fattura elettronica le
associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Si ricorda che il citato regime forfettario
opzionale si applica ad associazioni sportive dilettantistiche che conseguono proventi derivanti da
attività commerciali non superiori alla soglia di 400.000 euro che sono, tra l'altro esonerati dagli
obblighi di tenuta delle scritture contabili.
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  • 1. Milano, 29 Gennaio 2019 IN GAZZETTA LA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE FISCALE È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018, la L. 136/2018 di conversione del D.L. 119/2018 “Disposizioniurgentiinmateriafiscaleefinanziaria”dicuisioffreunquadrosinottico. Articolo Contenuto Articolo 01 Abbassata la soglia per gli interpelli preventivi sugli investimenti Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 2, comma 1, D. Lgs. 147/2015, è stata abbassata a 20 milioni (prima 30 milioni) di euro la soglia degli investimenti per i quali i soggetti esteri possono presentare un interpello preventivo all’Agenzia delle entrate in merito al relativo trattamento fiscale Articolo 1 Definizione agevolata dei pvc pendenti È prevista la possibilità di definire integralmente i pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018 e per i quali non sia stato, a tale data, ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Le imposte definibili sono quelle sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva. A tal fine, entro il 31 maggio 2019 dovranno essere presentate le relative dichiarazioni in cui non potranno essere utilizzate in abbattimento le perdite fiscali di cui agli articoli 8 e 84, Tuir. La definizione è utilizzabile anche per i soci di società trasparenti per la regolarizzazione delle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a essi imputabili. Le imposte autoliquidate devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il termine del 31 maggio 2019, salvo facoltà di rateizzare l’importo in un numero massimo di 20 rate trimestrali. In tale ultimo caso, la rata deve essere versata entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre di riferimento e deve essere maggiorata degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Per i soli debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione 2014/335/UE, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme ordinarie, a decorrere dal 1° maggio2016gli interessi di moraprevisti exarticolo114,§1,Regolamento(UE) 952/2013. Infine, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei pvc definibili, in deroga a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni
  • 2. Articolo 2 Definizione agevolata degli accertamenti Viene introdotta la possibilità di procedere alla definizione agevolata degli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione, degli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessadata. La definizione avviene attraverso il pagamento delle somme complessivamente dovute per le imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il 23 novembre o entro il termine di proposizione del ricorso cheresidua. È prevista la definizione agevolata anche per le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 24 ottobre 2018. La definizione poteva avvenire con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 dell’unica rata o della prima. In caso di rateazione, i pagamenti avverranno in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Per i soli debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione 2014/335/UE, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme ordinarie, a decorrere dal 1° maggio2016gli interessidi moraprevistiex articolo114,§1,Regolamento(UE) 952/2013. Sono definibili anche gli accertamenti con adesione ex articoli 2 e 3, D.Lgs. 218/1997, sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, con il pagamento delle sole imposte. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri. Sono esclusi dalla definizione gli attiderivantidallavoluntarydisclosure. Con più provvedimenti direttoriali saranno adottate ulteriori disposizioni attuative Articolo 2 Proroga reverse charge per determinate operazioni Viene prorogata al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo del reverse charge per:  le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessionigovernative;  le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatorefinale;  i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;  i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e  le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972 Articolo 3 Rottamazione ter Viene riaperta la definizione agevolata per i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Sono esclusi dalla definizione i debiti recanti: a) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589; b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • 3. c) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. A tal fine è previsto l’integralmente versamento delle somme: a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale einteressi; b) maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto solo degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati e di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. In caso di precedenti pagamenti parziali o integrali, per beneficiare della definizione bisogna comunque manifestare la volontà con la dichiarazione. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Il relativo pagamento delle somme può essere effettuato: - in unica soluzione entro il 31 luglio 2019; - inunmassimodi18rateconsecutive.Inquestocaso,adecorreredal1°agosto2019,sonodovuti gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973. La prima e la seconda rata devono essere pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione e con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019. Le rimanenti, di pari ammontare scadono rispettivamente il - 28 febbraio, - 31 maggio, - 31 luglio e - 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati o presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione, salvo che il tardivo versamento non sia superiore a 5 giorni. Entro il 30 aprile 2019 bisogna manifestare all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione a mezzo di un’apposita dichiarazione in cui indicare anche il numero di rate. Sempre nella medesima dichiarazione il debitore deve eventualmente indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi, assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti. La presentazione della dichiarazione determina le seguenti conseguenze sui carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  • 4. b) sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata de somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) divieto di avvio di nuove procedureesecutive; e) divieto di prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) non si è considerati inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973; f-bis) applicazione dell'articolo 54, D.L. 50/2017 ai fini del Durc. Per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione di cui al D.L. 148/2017, il pagamento integrale entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute, ha determinato il differimento automatico del versamento delle restanti somme in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3%annuo. Resta salva la facoltà di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite. Anche in questo caso non si ha decadenza in presenza di un versamento ritardato nei limiti di 5 giorni per le rate differite in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, D.L. 193/2016, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6, D.L. 193/2016 e dall'articolo 1, comma 4, D.L. 148/2017, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 % annuo. Parimenti definibili sono i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedentidichiarazioni rese ai sensi: a) dell'articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine; b) dell'articolo 1, comma 5, D.L. 148/2017, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute Articolo 4 Stralcio cartelle fino a 1.000 euro per carichi 2000-2010 È previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché relativi a cartelle oggetto di definizione agevolata c.d. rottamazione ter. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre2018. Le somme relative a tali cartelle già versate al 24 ottobre 2018 sono definitivamente acquisite, mentre quelle versate in data successiva sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, D. Lgs. 112/1999
  • 5. Articolo 5 Definizione agevolata carichi per risorse proprie UE È azionabile la c.d. rottamazione–ter di cui all’articolo 3 per i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo: a) di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione 2007/436/CE e b) di Iva all'importazione. In deroga alle regole ordinarie per i debiti di cui al punto a), in aggiunta alle somme affidate all’agente dellariscossionea titolodi capitale einteressi eaquelle maturate qualeaggioètenuto a versare: 1. a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114-bis, § 1, Regolamento (UE)952/2013; 2. dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. L’agente della riscossione comunica entro il 31 maggio 2019 l’importo che dovrà essere versato con pagamento unico o della prima rata entro il 30 settembre 2019. Le ulteriori eventuali rate dovranno essere versate rispettivamente entro il 30 novembre 2019 la seconda e le restanti con cadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno Articolo 6 Definizione agevolata contenziosi tributari È prevista la definizione agevolata delle liti pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compresa la Cassazione, pagando l’importo della controversia come stabilito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, D. Lgs. 546/1992. In particolare, la definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado siastato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono, tuttavia, espressamente esclude dalla definizione le controversie aventi a oggetto, anche solo parzialmente: a. le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE; b. l’Iva riscossa all'importazione; c. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589. Se la controversia è pendente in primo grado l’importo viene ridotto al 90%. In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, le controversie possono essere definite pagando: a. il 40% in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b. il 15% in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. In ipotesi di accoglimento parziale o di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e nelle misure ridotte di cui sopra per la parte di attoannullata. Le controversie in Cassazione, al 19 dicembre 2018, per le quali l’Agenzia delle entrate ha perso in entrambi i gradi precedenti sono definiteversando il 5%. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo si definiscono versando:
  • 6. - il 15% della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24 ottobre 2018 e - il 40% negli altri casi. Non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono a condizione che il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente. Ai fini del perfezionamento della definizione è necessario presentare, nel termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma (cioè relativa a ogni atto impugnato) una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuare un distinto versamento (se dovuto, in caso contrario il perfezionamento si ha con la semplice presentazione della domanda nei termini). È ammesso il pagamento rateizzato, in un massimo di 20 rate trimestrali, in caso di importi eccedenti i 1.000 euro. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il: - 31 agosto, - 30 novembre, - 28 febbraio, - 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizionenondàluogoallarestituzionedellesommegiàversateancheseeccedentirispetto al dovuto. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organogiurisdizionaleinnanzial quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 e può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica. Con provvedimenti direttoriali sono stabilite le modalità di attuazione. Articolo 7 Regolarizzazione versamenti SSD e ASD Viene introdotta la possibilità di accedere a una definizione agevolata degli accertamenti e delle liti pendenti per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del Coni. In particolare, le regolarizzazioni riguardano: - la definizione agevolata degli accertamenti di cui all'articolo 2, tramite il versamento del: a. 50% delle maggiori imposte accertate;
  • 7. b. 100% dell’Iva e c. 5 % delle sanzioni irrogate e degli interessidovuti; - la definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'articolo 6 tramite il versamento del: a. 40% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui al 24 ottobre 2018 il contenzioso sia ancora in primo grado di giudizio; b. 10%delvalore della lite e 5% delle sanzioni edegli interessi accertati, incasodi soccombenza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018; c. 50% del valore della lite e 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018. Non possono accedere alla sanatoria i soggetti per quali l’importo contestato, per ogni periodo di imposta, sia superiore a 30.000 euro per ogni imposta, Ires o Irap accertata o contestata. Per questi soggetti saranno azionabile le sanatorie ordinarie di cui agli articoli 2 e 6 Articolo 8 Definizione agevolata imposte di consumo sulle sigarette elettroniche È prevista la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, D. Lgs. 504/1995. La definizione prevede il versamento di un importo pari al 5% degli importi dovuti, senza applicazione di interessi e sanzioni. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare apposita dichiarazione entro il 28 febbraio 2019. Nel termine di 120 giorni dal ricevimento della dichiarazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopolicomunica l’importocomplessivodovutoche,aifinidelperfezionamentodellasanatoria, deve essere versato nel termine di60giorni decorrenti dalla suddetta comunicazione deldovuto Articolo 9 Sanatoria irregolarità formali Viene introdotta una sanatoria per le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018. La regolarizzazione avviene attraverso il versamento di un importo pari a 200 euro per periodo d'imposta. Il relativo versamento deve essere eseguito in 2 rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. Sono escluse dalla sanatoria: - gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi a seguito della procedura di rientro dei capitali e - le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre2018. La sanatoria non è azionabile per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Con un provvedimento direttoriale vengono individuate le relative modalità attuative Articolo 9 Strada privilegiata per i rimborsi per i depositi fiscali di prodotti energetici Viene prevista l’erogazione in via prioritaria per i rimborsi, richiesti nel primo semestre solare di ogni anno, relativi a eventuali versamenti in misura eccedente, da parte dei soggetti autorizzati dall’Agenzia delle dogane all’utilizzo del sistema informatizzato di cui al D.M. 169/2009, titolari della licenza di esercizio, non sospesa, relativa alla gestione di depositi fiscali di prodotto energetici con uno stoccaggio non inferiore a 400 mc per il gpl e 10.000 mc per gli altri prodotto. Il rimborso prioritario è concesso nel limite di 10 milioni annui per soggetto.
  • 8. Articolo 9-bis Sanzioni per utilizzo assegni senza clausola di non trasferibilità In caso di emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000 euro senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, a condizione che sianodi importo inferiore a 30.000 euroe che si ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, è prevista l’applicazione di una sanzione ammnistrativa pari al 10% dell’importo trasferito. Articolo 10 Semestre grigio È introdotto il c.d. semestre grigio (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019) in cui è previsto: - non applicazione delle sanzioni in caso di emissione della FE nel termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva e - applicazione delle sanzioni con riduzione dell’80% in caso di emissione della FE nel termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo. Articolo 10 Esonero FE per le associazioni sportive Viene introdotto un esonero dall’emissione della FE per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che hanno optato per il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991 e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguitodall’esercizio diattività commercialiproventi nonsuperiori a 65.000euro.Incasodisuperamento didettoimporto,devonoassicurarechelaFE venga emessa per loro conto dal concessionario o committente soggetto passivo. Inoltre, viene previsto che per tali soggetti, la fatturazione e la registrazione relativa ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità verso soggetti passivi stabiliti in Italia è adempiuta dai Concessionari. Articolo 10- bis Semplificazioni FE per operatori sanitari Limitatamente al periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, D.Lgs. 175/2014 sono esonerati dall'obbligo di FE con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sts. Articolo 10- ter FE per operatori di servizi di pubblica utilità Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate definirà le regole tecniche per l'emissione FE tramite il SdI da parte dei soggetti passivi Iva che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui al D.M. 366/2000 e D.M. 370/2000 nei confronti dei soggetti privati. Le regole tecniche valgono esclusivamente per le FE emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il C.F. anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle Entrate. Articolo 11 Semplificazioni per l’emissione delle fatture Con decorrenza 1° luglio 2019, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 21, D.P.R. 633/1972, la fattura deve contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione dellafattura. Viene,inoltre,previstoche,conmedesimadecorrenza,lafatturadovràessereemessaneltermine di 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
  • 9. Articolo 12 Semplificazioni per l’annotazione delle fatture Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, le fatture emesse devono essere annotare nell’apposito registro nell'ordine della loro numerazione, nel termine del 15 del mesesuccessivo a quellodieffettuazionee conriferimentoallo stesso mesedi effettuazione delle operazioni. Le fatture relative a operazioni triangolari nazionali devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. Articolo 13 Semplificazioni per la registrazione degli acquisti Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 25, D.P.R. 633/1972, le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture, devono essere solamente annotate nell’apposito registro. Articolo 14 Semplificazioni per la detrazione Iva Viene modificato l’articolo 1, D.P.R. 100/1998 stabilendo che nel termine della liquidazione periodica può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa alle fatture ricevute e annotateentro il 15del mese successivo a quello di effettuazione. Tali tempistiche non si rendono applicabili per le operazioni effettuate nell’anno precedente. Articolo 15 Disposizioni di coordinamento Viene confermata l’eliminazione del riferimento ai soggetti identificati di modo che l’utilizzo obbligatoriodella FE è limitato alle operazioni aventi quali controparti soggetti residenti o stabiliti in Italia. Viene, inoltre, sostituito l’articolo 4, D. Lgs. 127/2015 prevedendo, a partire dalle operazioni Iva 2020, la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, in un’area riservata del proprio sito internet, le bozze di: a) registri fatture e acquisti; b) liquidazione periodica Iva; c) dichiarazione annuale Iva. I soggetti passivi Iva che convalidano o, se necessario, integrano i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui alla lettera a), non devono tenere i suddetti registri. L'obbligo permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le relative modalità attuative. Articolo 15- bis Armonizzazione della FE Viene introdotta nell’articolo 1, comma 213, L. 244/2007, la lettera g-ter), prevedendo che il decreto Mef potrà stabile le motivazioni per le quali una P.A. può rifiutare una FE e le modalità con le quali la stessa dovrà comunicare il rifiuto al cedente/prestatore. Articolo 16 Contenzioso tributario digitale Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 16-bis, D.Lgs. 546/1992, a decorrere dal 1° luglio 2019, i giudizi di primo e secondo grado deve essere notificati in via telematiche di cui al D.M. 163/2013. Sono esclusi da tale modalità i contenziosi di importo inferiore ai 3.000 euro per i quali non è necessaria l’assistenza di un difensore. Con una norma di interpretazione autentica è previsto che, a prescindere dalla modalità prescelta da controparte, è ammesso l’utilizzo della modalità telematica.
  • 10. Per effetto dell’introduzione del nuovo articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, ai fini del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/1997, attestano la conformità della copia al predetto atto. Viene inoltre introdotta la possibilità di partecipare all’udienza pubblica a distanza mediante un collegamento audiovisivo. Ai fini attutativi dovranno essere emanati dei provvedimenti. Articolo 16- quinquies Attività ispettiva nei confronti dei soggetti di piccole dimensioni È prevista la realizzazione, da parte dell’Agenzia delle entrate e della GdF di piani annuali di verifica sulle pmi, stabiliti in ragione all’analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine Articolo 16- sexies Scambio automatico di informazioni Viene previsto lo scambio di informazioni relative alle multinazionali di cui all’articolo 1, commi 145 e 146, L. 208/2015, tra l’Agenzia delle Entrate e la GdF. Articolo 16- septies Il comandante provinciale della GdF può chiedere l’iscrizione di ipoteca Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative proceduredi riscossione, la richiesta di iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda, può essere inoltrata dal comandante provinciale dellaGdF,inrelazione aipvcrilasciati, dandotempestivacomunicazionealladirezioneprovinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza. Decorsi 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle Entrate. Articolo 17 Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi A decorrere dal 1° gennaio 2020 (1° luglio 2019 in caso di volume d’affari superiore a 400.000 euro) i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 (ad esempio i commercianti al minuto, chi effettua prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande o prestazioni di trasporto di persone), memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, in modo tale che non devono tenere il registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. VieneprevistaunaderogaperisoggetticheoperanoinzoneindividuateconundecretoMef-Mise che possono certificare le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 effettuate mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Viene introdotta una deroga anche per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts, i quali possono adempiere all'obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, alSts. È previsto per il biennio 2019 - 2020 un contributo, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediantei qualieffettuarelamemorizzazioneelatrasmissione,parial50%dellaspesasostenuta,
  • 11. conuntetto massimo di 250 euro incasodiacquistoe di 50euroincasodi adattamento, per ogni strumento. Per i soggetti di cui sopra è prevista la riduzione dei termini di accertamento di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1972 e articolo 57, D.P.R. 633/1972 sono ridotti di 2 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Infine,adecorreredal19dicembre2018,ancheperiregistridicuiall'articolo24,comma1,D.P.R. 633/1972 è considerata regolare la tenuta con sistemi elettronici in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza Articolo 18 Rinvio della lotteria dei corrispettivi Viene rinviato al 2020 l’avvio della lotteria nazionale prevista per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015. Articolo 18 Lotterie filantropiche Vieneconcessaagli Etslapossibilità,perpoterfinanziareprogetti filantropici,dieffettuarelotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a 500 euro, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali. Con decreto non regolamentare del Mef saranno individuate le modalità attuative. Articolo 20 Estensione Gruppo Iva Vieneestesa,attraversoalcunemodifichealD.P.R.633/1972,lapossibilitàdioptareperilGruppo Iva da parte dei Gruppi BCC di cui all’articolo 37-bis, Tub. Affinché l’eventuale opzione abbia efficacia già a partire dall’anno 2019, è necessario che la stessa sia presentata entro il 31 dicembre 2018echeataledatasussistanoi vincolifinanziario,economicoeorganizzativoprevistidall’articolo 70-ter, D.P.R. 633/1972. Al contrario, la dichiarazione di costituzione esplica i suoi effetti a partire dal 1° luglio 2019 quando è presentata dopo il 31 dicembre 2018 ma entro il 30 aprile 2019. Infine, viene previsto che in caso di Gruppo Iva in cui vi sia un soggetto che abbia aderito al regime di cui al D.Lgs. 128/2015, esso si estende a tutte le società partecipanti al Gruppo Iva. Articolo 20- ter Vigilanza sulle BCC Viene introdotta la possibilità per le Autorità governative di assoggettare le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche. In caso di difformità, la Banca d'Italia può assumere adeguati provvedimenti. Un decreto Mise da adottare entro il 31 marzo 2019 adotterà le relative disposizioni attuative. Articolo 20- quater Sospensione temporanea delle minus sui titoli del circolante Viene introdotta la facoltà, limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, per i soggetti non Ias adopter, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e non al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
  • 12. Le regole applicative, limitatamente alle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, D.Lgs. 205/2009 Codice delle assicurazioni private, sono stabilite dall'Ivass. Tali soggetti devono comunque destinare una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente all’eventuale minus, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizisuccessivi. Articolo 24- ter Modifiche per il Terzo settore Per quanto riguarda il Terzo settore, come disciplinato dal D.Lgs. 117/2017, viene previsto: 1. le organizzazioni di volontariato per attività di interesse generale possono riceve esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate. La limitazione non si applica quando l’attività assume carattere secondario e strumentale nei limiti previsti per le attività diverse; 2. si considerano come non commerciali le attività di interesse generale (comprensive di quelle accreditate,contrattualizzatee convenzionate)quandoiricavinonsuperinoil5%deirelativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi; 3. viene eliminato il riferimento alla modalità di erogazione in denaro per la detraibilità delle somme corrisposte atitolo dierogazioneliberale neiconfronti delleorganizzazionidi volontariato. Articolo 25- octies Campione di Italia Viene integralmente sostituito l’articolo 188-bis, Tuir disciplinante un regime speciale per il Comune di Campione d'Italia. Per effetto delle modifiche apportaste, viene previsto che per l’Irpef, delle persone iscritte nei registri anagrafici di Campione di Italia, diversa dal reddito di impresa, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, quando prodotto in franchi svizzeri nel territorio del Comune, e/o in Svizzera, sono determinati secondo le regole di cambio previste dall’articolo 9, comma 2, Tuir abbattuto del 30%. Uguale abbattimento è previsto per i redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società di capitali, iscritti alla Cciaa di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campioned'Italia. Se l'attività è svolta anche fuori dal Comune di Campione d'Italia, per fruire delle agevolazioni dell’abbattimento, è necessario tenere una contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi promiscui sono imputati pro quota. Per tutti i redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro. Ai fini Irap è previsto che il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997 viene computato in euro utilizzando le stesse regole previste per le imposte dirette. Inoltre, al valore della produzione netta espresso in euro si applica anche la medesima riduzione calcolata per la parte in franchi svizzeri con un minimo di 26.000 euro. Nel caso di esercizio dell’attività anche in altri Comuni, si applicano, ai fini della determinazione della base imponibile, le regole di cui all’articolo 4, comma 2, Tuir. Le suddette agevolazioni si applicano ai nei limiti degli aiuti de minimis. Articolo 25- novies Imposta sui trasferimenti di denaro Viene istituita, con decorrenza 1° gennaio 2019, un'imposta sui trasferimenti di denaro, a esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi extra UE da parte di istituti di pagamentodicuiall'articolo 114-decies, Tub, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. L’imposta ammonta all’1,5% della transazione con valori minimi pari a 10 euro. Nel termine di 60 giorni dovrà essere emanato il relativo decreto attuativo.
  • 13. 13 NON PROFIT: UTILI ESSENZIALI. SOLO IL LUCRO E’ ESCLUSO I regimi fiscali degli enti non profit tornano alla ribalta dopo la decisione del Governo di abrogare la “mini Ires” a favore degli enti che svolgono attività di assistenza, beneficienza, sanitaria e sociosanitaria. Probabilmente dopo la Legge di Bilancio la misura che permette agli enti non profit di beneficiare dell’aliquota Ires ridotta al 12% verrà ripristinata, ma in questi giorni è emersa una certa confusione anche terminologica in merito al ruolo del non profit, e soprattutto alla differenza tra utili e lucro. Gli enti non profit sono realtà che non perseguono finalità di lucro. In altre parole, gli utili, quando prodotti, devono essere reinvestiti in attività di interesse generale. L’assenza di lucro, dunque, non significa anche assenza di utili. Non esiste alcun impedimento a che un ente non profit produca utili e da sempre è ammessa la possibilità per queste realtà di svolgere, entro certi limiti, attività dietro versamento di corrispettivi. Se gli utili sono reinvestiti nelle finalità di interesse generale, non si genera profitto (tassabile) e, del resto, fare utili è indispensabile per queste realtà, proprio per sovvenzionare le attività benefiche che svolgono. Ad oggi una Onlus può avere un margine di guadagno sia dalle attività istituzionali, sia da quelle connesse, sia pure nel rispetto dei limiti previsti dal Decreto Legislativo 460/1990 (i proventi delle attività connesse non devono superare il 66% delle spese complessive dell’ente). Allo stesso modo, un’organizzazione di volontariato (Odv) può svolgere attività commerciali marginali, se finalizzate a realizzare obiettivi istituzionali e svolte senza impiego di mezzi professionali. Anche con la riforma resta la tassazione agevolata degli utili, ma con regole omogenee per tutti gli enti al fine di rendere coerente il trattamento fiscale ed i limiti previsti per lo svolgimento di attività diverse svolte per finanziare l’ente. Un primo risultato è l’abrogazione di una molteplicità di disposizioni fiscali di vantaggio che dal dopoguerra ad oggi hanno favorito comportamenti che con il terzo settore hanno poco a che fare. Gli enti non profit potranno svolgere attività commerciali dietro pagamento di corrispettivi versando imposte in misura agevolata solo entro certi limiti. Per Odv ed associazioni di promozione sociale scatterà un regime analogo alla flat tax introdotta con la Legge di Bilancio, ma nei limiti di 130mila euro. Mentre, per le realtà più organizzate, si potrà accedere al regime più favorevole dell’impresa sociale in cambio di maggiore trasparenza e di regole civilistiche stringenti. LA MANOVRA DA CANCELLA AGISCE ANCHE SUI BILANCI La Legge di Bilancio ha cancellato la riduzione per le Onlus dell’aliquota Ires, che passa dal 12% al 24%. Anche gli acconti dovuti dal 2019 dovranno essere rideterminati con l’aliquota. Confidando nell’azione del Governo per ripristinare la riduzione, si auspica che questo avvenga con effetto retroattivo (dal 1° gennaio 2019) entro giugno 2019, prima scadenza del primo acconto Ires. Comunque, l’aumento dell’aliquota crea disturbo nella predisposizione dei bilanci preventivi che molti enti ben gestiti, come le fondazioni filantropiche, redigono ad inizio anno. Questi enti sono generalmente debitori di Ires, avendo già subìto riduzioni nelle agevolazioni, come per esempio sulla tassazione dei dividendi. Quando predispongono il budget delle erogazioni 2019 valutano tutti i costi ed il raddoppio dell’Ires inevitabilmente ridurrebbe le elargizioni.
  • 14. 14 FATTURA ELETTRONICA 2019 ED ENTI NON COMMERCIALI Enti non commerciali: ecco come fare con la fattura elettronica. Tutte le risposte di Agenzia delle Entrate fino al 15 gennaio 2019 Cosa cambia con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica per gli enti non commerciali? Per prima cosa occorre distingue tra due ipotesi:  enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionali  enti non commerciali che svolgono attività mista cioè attività istituzionale e commerciale. Nel caso l'ente svolga unicamente attività istituzionali è alla stregua di un consumatore finale. Pertanto, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte alle FAQ sul proprio sito " gli enti non commerciali possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). " Le fatture emesse nei loro confronti devono:  essere messe a disposizione nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate  essere consegnate in copia analogica (su carta) o in formato digitale (tipo PDF allegato all'email). In questo documento deve essere espressamente indicato che è una copia e che l'originale in formato XML è disponibile nell'ares riservata. Il fornitore dell'ente nell'emettere fattura dovrà indicare il codice 0000000 nel campo "IdFiscaleIVA" e compilare nel tracciato XML solo il campo "Codice Fiscale", in questo modo il SdI (Sistema di interscambio) renderà il documento elettronico disponibile al cessionario/committente. Nell'ipotesi in cui un ente non commerciale svolga attività mista, le fatture relative all'attività commerciali devono essere esclusivamente fatture elettroniche e transitare nel sistema di interscambio. Per quanto riguarda le fatture dei fornitori si pone il problema circa la distinzione di quelle che rientrano nell'attività istituzionale da quelle che si riferiscono invece all'attività commerciale. In particolare, il problema emergerebbe sicuramente nel caso di contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto. Una soluzione può essere l'utilizzo disgiunto di codice fiscale e partita IVA con due diversi indirizzi di recapito consistente nell'utilizzo del codice fiscale nel caso di acquisti istituzionali e di partita IVA nel caso di acquisti commerciali. Il problema rimarrebbe per le fatture riferite sia all'ambito commerciale che all'ambito istituzionale come telefono, luce, gas della sede dell'ente, in tal caso sarà necessario in fase di contabilizzazione procedere allo scorporo della fattura. Nel videoforum di Agenzia delle Entrate - CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili) del 15 gennaio 2019 è stato chiarito che per gli enti non commerciali è possibile trattare le fatture nel seguente modo:  fatture analogiche per fini esclusivamente istituzionali  fatture elettroniche per fini commerciali. In ogni caso, se i fornitori sono soggetti obbligati alla fattura elettronica, tutte le fatture, sia quelle con partita IVA che quelle con il codice fiscale dell'ente, saranno consultabili sul portale "Fatture e corrispettivi" della stessa Agenzia delle Entrate.
  • 15. 15 FATTURA ELETTRONICA 2019 AL VIA: ANCORA CHIARIMENTI SULLE FATTURE DIFFERITE FAQ dell'Agenzia delle Entrate in merito all'e-fattura differita per cessioni di beni, parcelle pro- forma, tempi di trasmissione del SdI e DDT E' ufficialmente partita la fattura elettronica generalizzata. Nelle ultime FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate il 21 dicembre 2018 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla fattura elettronica differita. In particolare, nella prima domanda sul tema è stato chiesto se generalmente nell'ambito della fattura elettronica sia possibile l’uso della fattura differita. Nel rispondere le Entrate hanno chiarito che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni sulla fattura previste all’articolo 21, comma 4, del Testo Unico IVA (DPR 633/72) e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. Ad esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:  emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;  datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);  far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio. In generale, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. In una successiva domanda è stato chiesto se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo. In questa risposta le Entrate hanno ribadito come l’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, preveda la possibilità di emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente  la descrizione dell’operazione,  la data di effettuazione  gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica. Infine, ricordando che risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo, è stato chiesto se stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio. Nella risposta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni
  • 16. 16 effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1° febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio. Nelle FAQ del 21 dicembre 2018 è stato sottolineato come l'emissione della fattura differita preveda l’indicazione del dettaglio delle operazioni. Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Ma come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita? Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB. Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale. FATTURA ELETTRONICA 2019: ECCO COME PAGARE L’IMPOSTA DI BOLLO Imposta di bollo sull'e-fattura: sarà l'Agenzia delle Entrate ogni 3 mesi a dire quanto pagare. A prevederlo il decreto del MEF Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati. Il decreto ha lo scopo di facilitare l’adempimento da parte del contribuente e prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014. Al riguardo, a seguito della modifica apportata dal D.M. 28 dicembre 2018, si evidenzia che:  il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento (primo adempimento 20 aprile 2019)  l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all'interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo  con addebito su conto corrente bancario o postale.  utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa. Le disposizioni del decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07.01.2019.
  • 17. 17 Ogni fattura elettronica deve riportare specifica annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato D.P.R. 642/1972. Per quanto riguarda il versamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno, esso avviene in un’unica soluzione a consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 30 aprile (o entro il 29 aprile per gli anni bisestili). FATTURA ELETTRONICA VERSO CONSUMATORI FINALI: COSA FARE IN CASO DI CODICE FISCALE IGNOTO Emissione delle fatture elettroniche delle utenze verso consumatori finali di cui non si conosce il codice fiscale. Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Come devono essere fatturate le operazioni di pubblica utilità, come le utenze, verso consumatori finali il cui codice fiscale è ignoto alle imprese che erogano il servizio? A rispondere a questa domanda ci pensa il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.527125 del 28 dicembre 2018 e qui allegato. Com'è noto ormai, dal 1° gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, tramite il Sistema di Interscambio (SdI). In generale le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali diversi da soggetti passivi IVA sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria. I soggetti passivi IVA che erogano servizi di pubblica utilità effettuano servizi anche nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi d’imposta per i quali non detengono e non riescono ad acquisire il corretto codice fiscale. In considerazione delle caratteristiche di pubblica utilità dei servizi in argomento, l’erogazione di tali servizi non può essere interrotta e la fattura (elettronica) va comunque trasmessa al SdI. Come fare allora? Per prima cosa, i soggetti passivi IVA tenuti ad emettere le fatture elettroniche devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’elenco contenente per ciascun contratto:  il proprio numero di partita IVA;  un codice identificativo univoco del rapporto contrattuale con il “committente” di cui non dispongono del codice fiscale. In particolare, il codice identificativo univoco non può contenere un numero di caratteri superiore a 28. La comunicazione firmata digitalmente, deve essere effettuata mediante messaggio di posta elettronica certificata a cui sono allegati:  una dichiarazione, redatta in conformità al facsimile allegato al provvedimento;  un file, predisposto secondo le modalità previste dall’Allegato 2 al provvedimento, contenente i singoli identificativi univoci Le comunicazioni sono trasmesse a partire dal 3 gennaio 2019, all’indirizzo procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio. In fase di prima applicazione, per le comunicazioni trasmesse entro il 31 gennaio 2019, i soggetti passivi IVA inviano tramite il Sistema di Interscambio le fatture elettroniche a partire dal 20 febbraio 2019. Per i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, le fatture elettroniche emesse nel mese di gennaio 2019 sono trasmesse, fermi restando gli obblighi di liquidazione nei termini ordinari, al Sistema di Interscambio entro il 28 febbraio 2019.
  • 18. 18 FATTURA PRECEDUTA DA SCONTRINO: DAL 2019 SOLO ELETTRONICA Fattura elettronica preceduta da scontrino fiscale: le Entrate chiariscono che deve essere emessa in modalità solo elettronica. Superata la modalità analogica. In attesa che l'Agenzia delle Entrate pubblichi una circolare di riepilogo con tutte le indicazioni e le risposte fornite in tema di fatturazione elettronica, continuano i chiarimenti sul tema. Nella risposta all'interpello 7 pubblicata il 16 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che " fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fattura con scontrino” possa avere forma analogica". Ma andiamo con ordine. Nell'interpello è stato chiesto da un commerciante al minuto se la fattura a richiesta del cliente (cd.“fattura con scontrino”) debba essere necessariamente elettronica. Le Entrate hanno già fornito chiarimenti sull'e-fattura per albergatori e ristoratori nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale. Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come l’articolo 22 del decreto IVA preveda che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione». In assenza di fattura, i corrispettivi, per i quali sussiste l’obbligo di certificazione fiscale possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio  della ricevuta fiscale  dello scontrino fiscale. L’Amministrazione finanziaria ha già precisato da tempo che:  avendo la fattura funzione sostitutiva dei due documenti fiscali richiamati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione, è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato;  l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata. In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite. Le precisazioni richiamate non risultano superate dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019 contenuto nella Legge di Bilancio 2018. Infatti, la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione le regole ed i relativi chiarimenti precedenti con riferimento generale alla fatturazione. Pertanto, alla luce di quanto sopra, fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fattura con scontrino” citata dall’istante possa avere forma analogica. Si ricorda che in merito alla compilazione dell'e-fattura, quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:
  • 19. 19  nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);  nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);  nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);  nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino. SERVIZIO DI CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ANCHE PER I CONSUMATORI FINALI Fatturazione elettronica 2019: servizio di consultazione anche per i consumatori finali dal secondo semestre 2019 Continua da parte di Agenzia delle Entrate la pubblicazione di FAQ con le risposte in merito alla fatturazione elettronica, benché in molti stiano aspettando una circolare con tutti i chiarimenti definitivi. Il 22 gennaio 2019 è stata pubblicata la FAQ 55 con alcuni chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica per i consumatori finali, che continua a procurare preoccupazioni agli operatori. In particolare, con due domande è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate:  se un privato cittadino senza partita IVA vuole e chiede la fattura all’esercente o al professionista che vende un prodotto o offre un servizio, è costretto a fornire un indirizzo PEC?  se il privato cittadino ha le credenziali Fisconline può accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei suoi confronti? In che modo? Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se il consumatore finale chiede la fattura, non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato 1. ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio 2. a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente. Per quanto riguarda la seconda domanda, a partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio (L. 145/2018) , l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali. Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo. FLAT TAX IMPRENDITORI INDIVIDUALI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI DAL 2020 Legge di bilancio 2019: ecco come sarà l'imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali esercenti arti e professioni Imposta sostitutiva IRPEF - IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro. In particolare il comma 17 della Legge di bilancio 2019 prevede che dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel periodo d’imposta precedente
  • 20. 20 a quello per il quale è presentata la dichiarazione (nel 2020 bisognerà fare riferimento ai ricavi 2018) abbiano conseguito ricavi, ovvero abbiano percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possano applicare al reddito d'impresa o lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta al 20% sostitutiva:  dell'imposta sul reddito,  delle addizionali regionali e comunali,  dell'IRAP. Tali ricavi non saranno assoggettati a ritenuta d'acconto e inoltre i contribuenti coinvolti:  non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte ma nelle dichiarazioni dei redditi devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi,  sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti (dopo aver ottenuto apposita deroga comunitaria),  sono comunque obbligati alla fatturazione elettronica. Attenzione però: per espressa previsione normativa non possono applicare l'imposta sostitutiva:  le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione dell'imposta del reddito;  i non residenti con alcune eccezioni;  i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi,  esercenti attività d'impresa, arti e professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone ed associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni  soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e che esercitano attività d'impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori dei 2 anni precedenti o in ogni caso nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi. REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO ARTIGIANI E COMMERCIANTI: MODIFICATI I TERMINI Nuovo termine per la dichiarazione di rinuncia al regime agevolato forfettario. Spostato al 28 febbraio dell'anno in cui si torna al regime ordinario Decadenza dal regime contributivo agevolato per artigiani ed esercenti attività commerciale (cd. regime forfettario legge 23 dicembre 2014, n. 190): i termini per richiedere il ripristino del regime ordinario vengono prorogati di due mesi (dal 31 dicembre al 28 febbraio successivo). Questa la novità comunicata dall'INPS con il messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019. L'Istituto specifica che l’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato (con riduzione del 35%) cessi di avere effetto dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti ed il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della richiesta. A fronte delle difficoltà per i contribuenti interessati di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti, il termine viene fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario, cioè entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali.
  • 21. 21 Le modalità della dichiarazione restano quelle esplicitate nelle circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015. In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Se le comunicazioni perverranno dopo il 1° marzo il ripristino del regime contributivo ordinario avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il messaggio non specifica chiaramente se la novità si applica già dal 2019 per coloro che avessero perso i requisiti nel 2018 e non avessero effettuato la comunicazione entro il 31 dicembre scorso, ma si ipotizza che la tempestività del messaggio renda l'ipotesi più che probabile. FORFETTARI 2019: ECCO COME FUNZIONA IL NUOVO REGIME Regime forfettario 2019 modificato dalla Legge di Bilancio. Le novità, e i nuovi requisiti Ecco le principali novità del regime forfettario, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019. Per prima cosa, è prevista un’unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, potranno così usufruirne coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro. In base alla disposizione vigente fino al 31.12.2018, invece, le soglie di ricavi che occorre rispettare per poter accedere al regime variano in base al codice attività esercitato dal soggetto aderente (c.d. codice Ateco). Inoltre, vengono eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime previste dalla previgente normativa quali:  aver sostenuto spese per lavoro dipendente;  costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20 mila Euro. Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possono accedere allo stesso gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a:  società di persone,  associazioni,  imprese familiari di cui all’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917). Viene, tuttavia, introdotto un nuovo limite modificando l’iniziale idea di escludere dal regime i possessori di partecipazioni in Srl tout court, è stato ora introdotto a riguardo il concetto di Controllo diretto o indiretto; è previsto infatti che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Sostanzialmente quindi, il possesso di una quota pari al 10% del capitale sociale di una Srl potrebbe non essere considerato un ostacolo per l’adesione al regime forfettario che partirà dal 2019. Il nuovo dettato normativo collega tale limite ad un ulteriore requisito in quanto è necessario, per usufruire del regime forfettario, che la S.r.l. in cui si detiene la partecipazione non eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Pare quindi possibile che un rappresentante di prodotti per capelli possa usufruire del regime forfettario pur avendo una partecipazione del 10% in una S.r.l. che svolga la sua attività nel settore agroalimentare. Altra importante modifica introdotta con finalità antielusive, rispetto all’originario regime forfettario, limita le persone fisiche:  la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (2018) rapporti di lavoro,
  • 22. 22  erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta,  ovvero svolgano l’attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Dal reddito imponibile così determinato andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati, e si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% (anch'essa invariata). Per tutto quanto non sia stato espressamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019, si farà riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. LEGGE DI BILANCIO 2019: AUMENTATO IL LIMITE PER IL CONTANTE Limite utilizzo del contante: importo aumentato a 15.000 euro dalla manovra 2019 Introdotto il limite di 15.000 euro sui trasferimenti, in denaro contante, per acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo nella Legge di Bilancio 2019. In particolare, le nuove disposizioni prevedono che, a condizione che il cedente o il prestatore rispetti una serie di adempimenti, possano essere fatti acquisti in denaro contante da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di cittadinanza italiana, fino ad un importo limite di 15.000 euro. L’acquisto di beni o delle prestazioni di servizi deve essere legato al turismo; inoltre, il cedente/prestatore deve:  all’atto dell’effettuazione dell’operazione, acquisire la fotocopia del passaporto del cessionario o del committente ed un’apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori dal territorio dello Stato;  nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventivamente inviata all’Agenzia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire a tale disciplina. ECOBONUS, SISTEMAZIONE A VERDE, BONUS MOBILI: PROROGA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia per l’acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di giardini e terrazze La Legge di Bilancio 2019 contiene molte proroghe del cd "pacchetto casa". In particolare, nei commi 66 e seguenti è disposta la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per:  le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica,  ristrutturazione edilizia  l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici  per la cura, la ristrutturazione e l'irrigazione del verde privato. Il bonus ristrutturazioni (art. 16 comma 1 D.L. 63/2013) viene confermato per tutto il 2019 con la detrazione al 50% su un importo massimo di 96.000 Euro, da suddividere in dieci quote annuali. La detrazione per gli interventi di risparmio energetico (art. 14 commi 1, 2 e 2-bis del D.L. 63/2013) continuerà per tutto il 2019, con lo sconto base del 65% per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica; prevista anche la proroga della detrazione al 50% per le altre tipologie di interventi di risparmio energetico che, allo stato attuale, dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018, riguardano:
  • 23. 23  acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,  acquisto e posa in opera di schermature solari,  acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n.811/2013. Le rate sono da suddividere sempre nell'arco di dieci anni. Prevista la proroga di un anno anche per il bonus mobili legato agli interventi di ristrutturazione (art. 16 comma 2 D.L. 63/2013), per il quale è prevista la detrazione al 50% su un ammontare massimo di spesa pari a € 10.000, computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Per poter fruire della detrazione, relativamente alle spese sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2018. Si ricorda che il bonus è previsto a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. Infine, la Legge di Bilancio 2019 proroga di un anno il bonus verde al 36% (art. 1 comma 12 L. 205/2017) legato agli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. Si tratta di una detrazione prevista per le spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:  "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;  realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Si ricorda che l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO ENTRO IL 15 DEL MESE DOPO Il D.L. 119/208 stabilisce che, a partire dal 24 ottobre 2018, la registrazione delle fatture sia immediate che differite deve avvenire entro lo stesso termine, ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di cessioni e di acquisto (secondo le regole di cui all’art. 6 del DPR 633/1972), ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione. L’omessa registrazione di una fattura di cessione o di acquisto nel termine suindicato comporta, a carico del contribuente, l’applicazione – ex art. 6, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 – di una sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell’Iva relativa all’imponibile non registrato. La sanzione è riducibile – prima della notifica del provvedimento di irrogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate – utilizzando il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997. L’ASSOCIAZIONE NON PROFIT E LA RICEZIONE DELLE E-FATTURE Un’associazione non profit che svolge solo attività istituzionale e che è priva di partita Iva avrà in ogni caso la necessità di ricevere le fatture elettroniche degli acquisti effettuati. Dovrà, quindi, accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”, dopo aver richiesto - sempre sul sito dell’Agenzia - le credenziali Fisconline (password e Pin).
  • 24. 24 Nel portale “Fatture e corrispettivi” si aprirà una maschera che consente diverse modalità di prosecuzione, o direttamente scegliendo il pulsante “Me stesso” o tramite un diverso pulsante di soggetto incaricato. Nella videata successiva si individua il riquadro intitolato “Consultazione” che consente l’accesso al link “Dati rilevanti ai fini Iva”. Tramite l’apertura di questo link si accede ad una pagina dove è riepilogato il numero delle fatture ricevute nell’ultimo trimestre e dove è possibile acquisirle in modo definitivo. E’ comunque importante che il fornitore consegni all’associazione una copia della fattura, anche su carta, ricordandogli però che la fattura originale è quella elettronica, che potrà essere consultata e scaricata dall’area riservata del sito dell’Agenzia, seguendo il procedimento appena descritto. COLLEGIO DEI SINDACI: LA NOMINA VA INVIATA AL REGISTRO DELLE IMPRESE Per una fondazione l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese sussiste solamente se si qualifica come impresa sociale ex D. Lgs. 112/2017, o nel caso in cui si svolga una qualunque attività d’impresa, dotandosi al contempo della dovuta partita Iva. In alternativa, può sussistere l’obbligo di iscrizione al REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative), nel caso in cui, non ricorrendo i presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), risulti comunque lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi. In assenza di tali condizioni, non sussiste l’obbligo della fondazione di essere iscritta al Registro delle Imprese, ma l’iscrizione deve essere effettuata nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla competente Prefettura, ufficio territoriale del Governo; e successivamente, quando entrerà in vigore, nel Registro unico del Terzo settore. Fatta questa premessa e tenuto conto dell’iscrizione effettuata, la nomina del Collegio dei Sindaci va comunicata al Registro delle Imprese. DIRITTO DI USUFRUTTO ALLA ONLUS: ATTO PUBBLICO CON TASSA FISSA Nel caso in cui il diritto di usufrutto a titolo oneroso venga costituito a favore di una Onlus, la relativa registrazione sarà soggetta a tassa fissa, a condizione che la Onlus dichiari nell’atto di acquisizione che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due anni dall’acquisizione medesima (nota II-quater dell’art. 1 della tariffa del DPR 131/1998). Considerato che la cessione del diritto di usufrutto costituisce plusvalenza tassabile ex art. 67 del Tuir (DPR 617/1986), il corrispondente imponibile sarà soggetto all’aliquota ridotta del 12% nel caso in cui il cedente sia un ente ecclesiastico della Chiesa cattolica (art. 6, DPR 601/1973). Di conseguenza, essendo l’usufruttuario una cooperativa sociale soggetta a contabilità ordinaria, l’onere sostenuto rientrerà fra i costi d’esercizio e come tale sarà deducibile. IRES AL 15% PER UTILI REINVESTITI ED INCREMENTO OCCUPAZIONALE Legge di Bilancio 2019: tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento occupazionale Una delle novità inserite nella Legge di Bilancio 2019 (L. 143/2018) riguarda la possibilità di usufruire di una IRES ridotta sugli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione. La disciplina è contenuta nei commi 28-34 della manovra finanziaria e prevede che dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle
  • 25. 25 società e dagli enti può essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:  degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (di cui all’articolo 102 TUIR)  del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato. Ai fini del computo rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti. Attenzione: sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Per quanto riguarda il costo del personale dipendente, questo rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che:  tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato  e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Ai fini di cui sopra per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:  la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo;  la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;  la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo. In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo. Queste disposizioni si applicano, anche ai fini dell’IRPEF, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo, attribuibile al reddito d’impresa, le aliquote ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
  • 26. 26 AUMENTO SANZIONI SUL LAVORO 2019 Cosa prevede la Legge di Bilancio 2019 per la lotta al lavoro irregolare. Fino al 40% in più per i datori di lavoro "recidivi" La Legge di Bilancio mette in campo importanti risorse per il rafforzamento del controllo contro il lavoro nero e per una maggiore tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Infatti, tra le norme approvate nella manovra il comma 455 dell'unico articolo, prevede l’autorizzazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a:  300 unità per l’anno 2019,  300 unità per l’anno 2020 e  330 unità per l’anno 2021. Inoltre, al punto D del comma 445, è previsto un sensibile incremento delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, come segue:  del 20% per cento per la violazione di norme in materia di lavoro irregolare, somministrazione di lavoro, di obblighi di comunicazione, di durata massima del lavoro e di riposi, nonché di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale (ad esempio per mancanza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, al distacco; violazioni sulla durata massima dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali);  del 10% per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81 2008);  del 20% per violazioni ad altre disposizioni legislative in materia sociale e di lavoro che saranno individuate con un successivo decreto del Ministro del Lavoro. Tali maggiorazioni saranno anche raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per lo stesso tipo di illeciti. Le relative somme che scaturiranno dai controlli saranno versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MLPS e destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’INL. MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE Con il Decreto datato 12 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2018, il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: “la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,8% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019”. Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale passa dallo 0,3% allo 0,8%. Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura. Ravvedimento operoso L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
  • 27. 27 Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro-rata temporis:  0,5 %, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;  0,2%, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;  0,1%, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;  0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;  0,8% dal 1° gennaio 2019 al giorno di versamento compreso. Nel caso, quindi, di scadenza a cavallo d’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2018, al 10 marzo 2019) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 il tasso dello 0,3% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,8%. Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:  accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8, D. Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione);  acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D. Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio). Si ricorda che con l’introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso ad opera della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l’adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell’invito al contraddittorio e l’acquiescenza “rafforzata”. N.B. In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E/2011 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Misura degli interessi non computati per iscritto La misura dello 0,8% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) ed agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir). Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette In materia di usufrutto è stato pubblicato in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018 il Decreto con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2019 per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,8%. Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000 (Finanziaria 2001).
  • 28. 28 In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,8% dal 1° gennaio 2019, in caso di:  oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;  fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;  crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;  aziende agricole colpite da eventi eccezionali;  aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro. Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni La riduzione del tasso legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale. LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2019 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario n. 57) sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D. Lgs. 314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2019. I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale. Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle vetture in uso promiscuo ai dipendenti: si tratta di una fattispecie di sicuro interesse in quanto esse beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70%, peraltro senza limiti superiori al costo di acquisizione della vettura stessa. L’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che a seguito di tale utilizzo si venga a generare in capo al dipendente un benefit convenzionale per l’utilizzo privato, calcolato sulla base di percorrenza convenzionale annua di 4.500 km (ossia il 30% di 15.000): “per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”. Detto benefit viene calcolato in maniera forfetaria prendendo a riferimento le tabelle che annualmente vengono approvate.
  • 29. 29 Esempio La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:  BMW 530D 3.0 berlina della potenza di 250cv. In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,7689 euro per chilometro. Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe benefit annuale sarà così determinato: euro 0,7689 x Km 4.500 = 3.460,05 euro fringe benefit convenzionale annuo corrispondente a quanto indicato nella tabella relativa agli “Autoveicoli a gasolio in produzione” Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria. Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva. Qualora tale addebito risulti almeno pari al benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura. Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle: 1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura); 2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore); 3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato dell’autovettura aziendale). CONTRATTI SPONSORIZZAZIONE ASD: ABROGATO L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA Legge di Bilancio 2019: abrogato l'obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità per le associazioni sportive dilettantistiche Introdotto dal collegato fiscale ed eliminato dalla Legge di Bilancio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche non trova pace. Infatti, l'articolo 10 del collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2019 (D.L.119/2018, recentemente convertito in legge) include fra i soggetti esonerati dall'emissione della fattura elettronica le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Si ricorda che il citato regime forfettario opzionale si applica ad associazioni sportive dilettantistiche che conseguono proventi derivanti da attività commerciali non superiori alla soglia di 400.000 euro che sono, tra l'altro esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili.